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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5537/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA – Settima sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5537/2019, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di NA Nord n. 3003/2019, pubblicata in data 7.11.2019, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in AVERSA (CE), VIA TIZIANO, 2, presso lo studio dell'avv.
FAUSTO IBELLO, che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 16 APPELLANTI
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI, P.TTA DUCA D'AOSTA, 265, presso lo studio dell'avv. TREMATERRA MICHELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'ill.ma adita Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) accogliere l'appello proposto e riformare la sentenza n. 3003/2019 resa dal Tribunale di
NA Nord;
2) Accertare e dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo n. 51335793 stipulato dal
con gli attori e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
in quanto in essa vi è la previsione di un tasso usurario ai sensi della L. 108/1996
[...]
e, per l'effetto, dichiarare non dovute dagli appellanti attori tutte le somme promesse a
titolo di interesse calcolate illegittimamente;
3) Per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente percepite
sugli interessi illecitamente determinati, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo
pagina 2 di 16 prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque da contenersi nei limiti di €
260.000,00;
4) accertare e dichiarare l'erronea indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (I.S.C.) da
parte del mutuante Controparte_2
5) subordinatamente all'accoglimento della domanda di cui al n. 5, in applicazione dell'art.
117, comma VI, T.U.B., dichiarare nulla la clausola del contratto in cui sono stabiliti gli
interessi convenzionali;
6) Accertare e dichiarare la responsabilità civile del in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'art. 1175 Cod. civ. e dell'art. 119
D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario);
7) Per l'effetto, condannare il come sopra rappresentata, al Controparte_2
risarcimento in favore degli appellanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
del danno subito, oltre interessi dal giorno della richiesta ex art. 119 D. Lgs.
[...]
385/93, il tutto nei limiti del provato in giudizio e salvo prudente apprezzamento dell'adita
Corte;
8) condannare il al risarcimento in favore degli attori del danno Controparte_2
morale soggettivo transeunte e come tale definitivo pregiudizio non patrimoniale
conseguente al fatto illecito, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente
apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque nei limiti, in uno con le voci di danno
relative al danno emergente, della somma di € 260.000,00;
9) In ogni caso, condannare il in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento dei compensi professionali, spese di lite del doppio grado di
pagina 3 di 16 giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55 del 10.03.2014, IVA e CPA,
con attribuzione al procuratore antistatario;
a) in via meramente subordinata, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione
dell'incertezza normativa e dell'esistenza di un dibattito dottrinale che appaiono circostanze
idonee ad integrare “grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”,
compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
- Nel merito, rigettare l'appello e condannare parte istante al pagamento delle spese, dei
diritti e degli onorari, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, comunque
al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 u.c. c.p.c”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione notificato in data 10.11.2016, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di NA
[...] Parte_3
Nord, (di seguito anche ), producendo consulenza Controparte_1 CP_3
econometrica di parte e chiedendo: 1) di accertare l'usurarietà del tasso applicato al contratto di mutuo per euro 200.000,00 stipulato in data 11.07.2006, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente versate fino ad allora;
2) di condannare la al risarcimento in favore degli attori del danno morale CP_3
soggettivo e del danno patrimoniale emergente;
3) di condannare la convenuta al pagina 4 di 16 pagamento delle spese di giudizio;
4) in via istruttoria, di nominare CTU contabile al fine di accertare e controllare la liceità del tasso d'interesse applicato al suddetto contratto di mutuo.
I.2. La regolarmente costituitasi, si è difesa impugnando e Controparte_1
contestando l'avversa citazione, nonché la documentazione prodotta, in quanto inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto.
I.3. Con sentenza n. 3003/2019, pubblicata in data 7.11.2019, il Tribunale di NA
Nord, III Sezione civile, ha così deciso:
“- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che
liquida in complessivi euro 11.810,00, oltre spese generali ed accessori di legge”.
II.1. La suddetta decisione è stata impugnata – con citazione per l'udienza del
31.5.2020, notificata il 12.12.2019 – da e Parte_1 Parte_2
, i quali, essendo risultati soccombenti, ne hanno domandato la totale Parte_3
riforma, sulla base dei motivi infra specificati, altresì chiedendo, ai sensi degli artt. 283 e
351 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
II.2. regolarmente costituitasi in data 7.5.2020, ha chiesto, in Controparte_1
rito, di dichiarare inammissibile l'appello principale ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito,
di respingere l'appello principale in quanto infondato, con vittoria di spese e condanna degli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., co. I e III.
II.3. Con ordinanza del 4.06.2020, la Corte ha dichiarato il “non luogo a provvedere sulla istanza” ex art. 283 c.p.c., dovendo essa intendersi abbandonata in quanto non coltivata dagli appellanti. Alla successiva udienza del 15.12.2022, parte appellante ha pagina 5 di 16 documentato il decesso del procuratore della appellata, con conseguente CP_3
dichiarazione di interruzione del giudizio.
II.4. Con decreto del 2.2.2023, la Corte, provvedendo sul ricorso in riassunzione depositato dagli appellanti, ha fissato per il prosieguo l'udienza del 04.05.2023,
concedendo termine sino al 30.3.2023 alle parti per la costituzione in giudizio. Si è
costituito, quindi, per l'appellata, l'avv. Trematerra, con comparsa del 28.3.2023,
richiamando le difese formulate nei precedenti scritti difensivi.
II.5. All'udienza del 10.7.2025, infine, la Corte ha riservato la causa in decisione e assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Alla scadenza il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta, in via pregiudiziale, dalla difesa della appellata banca, Controparte_1
[...]
L'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, può anche consistere nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado,
non occorrendo allegare fatti e profili giuridici aggiuntivi, purché l'appellante si confronti con le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado ed espliciti le ragioni di dissenso, senza limitarsi genericamente a richiamare gli argomenti spesi nel giudizio di pagina 6 di 16 primo grado e non accolti dal giudice. Occorre, cioè, che l'appellante formuli una critica puntuale della decisione, che consenta al giudice d'appello di percepire con certezza il contenuto delle censure (cfr, ex multis, Cass. 25 gennaio 2023 n. 2320, Cass. 28 ottobre
2020 n. 23781). Ed è proprio ciò che, a parere di questo Collegio, gli odierni appellanti hanno fatto, individuando le parti della sentenza che intendevano sottoporre a gravame e altresì esplicitando i passaggi della sentenza di prime cure ove il Tribunale sarebbe incorso in errore.
1.1. Non può essere accolta nemmeno l'ulteriore eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pur invocata dall'appellata, per la asserita manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dagli appellanti.
Questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'art. 348 bis c.p.c., nella versione vigente
ratione temporis. In tal senso, la S.C. ha affermato che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità
non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza prevista dalla predetta disposizione (Cass. civ., Sez.
2 - Sentenza n. 3595 del
2024).
Pertanto, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.
pagina 7 di 16 2. Venendo al merito, l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 Parte_2
si fonda su due motivi, così testualmente espressi: Parte_3
1. PRESUNTA SOMMATORIA dei TASSI D'INTERESSE;
2. OMESSA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE.
3. Con il primo motivo d'appello, parte appellante si duole della erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui il Tribunale avrebbe “liquidato sbrigativamente la questione
dell'accertamento sub specie usurae escludendo che gli interessi moratori si sommino agli
interessi corrispettivi” (atto d'appello, p. 7; cfr. sent. impugnata, pp. 5-6). In particolare,
nel proprio elaborato econometrico, il consulente tecnico degli odierni appellanti “mai ha
parlato espressamente di sommatoria, intesa come semplice addizione tra tassi. In verità,
il consulente di parte, dott. , ha parlato di valutazione unitaria degli Persona_1
interessi convenzionali e degli interessi moratoria (…) Il contratto in parola prevede che gli
interessi di mora si calcolino su ogni somma scaduta e quindi rata, determinando così che
il tasso di mora non è un tasso sostitutivo. Se fosse sostitutivo, gli interessi di mora si
calcolerebbero solo sulla componente della quota capitale della rata scaduta. Di converso,
le modalità di calcolo previste in contratto determinano, in fatto, la c.d. sommatoria. Gli
interessi di mora, quindi, andrebbero calcolati sulla rata ricomprendente, in quota parte,
anche gli interessi convenzionali già precedentemente capitalizzati” (atto d'appello, pp. 7-
8).
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
La tesi secondo la quale l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora (cfr.
pagina 8 di 16 perizia econometrica di parte, pp. 3 e 7, dove si specifica che “il TAN è maggiorato del
tasso di mora”, ed è infatti pari al 9,80%, quale sommatoria del tasso corrispettivo del
5,30% e del tasso di mora del 4,50%, indicati a p. 3) – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento (pari, nella specie, all'8,98%: cfr. perizia econometrica di parte, p. 3), è
stata a più riprese sconfessata dalla giurisprudenza della S.C., che è ormai granitica nel senso che interessi corrispettivi e di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, e cioè “gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento
del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”
(Cass. n. 13144/2023; cfr. nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 26286/2019; Cass. n.
14214/2022; nonché, da ultimo, Cass. n. 1583/2025). In particolare, “Il «principio di
sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire
il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si
potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza
distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo
inadempimento” (Cass. n. 14214/2022, in parte motiva). Pertanto, tale criterio,
diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non può essere valorizzato,
essendo esso incompatibile con i principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n. 19597
del 18.9.2020 (la quale, com'è noto, ha individuato una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa – e più alta – rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né quindi sull'obbligo di pagamento di questi ultimi), ed essendo stato – detto criterio – espressamente ripudiato in altre sentenze di legittimità
pagina 9 di 16 (cfr. Cass. nn. 13144/2023, 14214/2022 e 26266/2019, già citate, nonché Cass. n.
31615/2021).
In aggiunta, la Corte rileva come il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda degli odierni appellanti anche in ragione della sua genericità: “Venendo al merito, con
riferimento alle censure inerenti l'usurarietà dei tassi di interesse si osserva in primo luogo
che sul punto l'atto di citazione è totalmente generico non contenendo indicazione alcuna
del tasso applicato in concreto ma solo la seguente dicitura “è emerso che nonostante il
tasso d'interesse fosse stato dichiarato nella misura del 5,3% (tasso convenzionale), in
realtà il quadro complessivo degli interessi supera fi gran lunga il tasso soglia. Tale
genericità sarebbe già di per sé sufficiente al rigetto della domanda” (sent. impugnata, p.
5). Sul punto, tuttavia, che costituisce autonoma ratio decidendi della statuizione di primo grado, parte appellante nulla ha dedotto nel proprio atto d'appello, non contestando nemmeno quanto affermato dal Tribunale in parte qua.
Come osservato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 19597 del
18.9.2020, "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli
interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo
contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi
contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte
allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. altresì, da ultimo,
Cass., Sez. 3, n. 26525/2024).
La Suprema Corte ha pure avuto modo, più in generale, di precisare che “per quanto la
nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del pagina 10 di 16 giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243
del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi
soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel
rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento
giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.” (cfr. Cass. 8883/2020, in parte motiva). Il giudice,
infatti, può accertare una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte interessata alla declaratoria di nullità, o comunque presenti in atti, ma non può esercitare attività istruttorie di carattere esplorativo, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio che fa capo alle parti.
Ciò posto, la prospettazione disarticolata e confusa da parte degli appellanti, al fine di sostenere la tesi di usurarietà dei tassi – sia corrispettivi che di mora – concretamente applicati dalla si rivela del tutto generica e priva di riscontri obiettivi e fattuali negli CP_3
atti del giudizio. Alla luce di tali considerazioni, corretta appare la decisione del giudice di primo grado, che ha ritenuto superflua, se non meramente esplorativa, la richiesta di c.t.u.
(richiesta peraltro neppure reiterata nel presente giudizio d'appello), e ha rigettato la domanda – anche – in assenza di concrete allegazioni in ordine all'usurarietà degli interessi.
4. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese (“Alla luce di quanto fin qui
esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, la domanda deve
essere rigettata con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore
della parte convenuta, liquidate come da dispositivo che segue, considerando il valore
indicato nelle conclusioni di euro 260.000,00, ai medi tariffari dai quali non vi è motivo di
discostarsi, salvo per quanto concerne la fase istruttoria i cui medi sono stati ridotti in pagina 11 di 16 ragione dell'omesso espletamento di attività diverse dal deposito delle memorie”: sent.
impugnata, pp. 7-8).
Ciò in quanto, da un lato, il capo relativo alle spese di lite non sarebbe motivato, e la statuizione del Tribunale sarebbe generica, non contenendo, “nemmeno di rimando,
l'indicazione delle somme liquidate per ogni singola fase del processo” (atto d'appello, pp.
22-23). Dall'altro lato, poi, il giudice di prime cure, errando, non avrebbe considerato “le
incertezze normative e il dibattito giuridico sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la
compensazione delle spese tra le parti”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Pertanto, questa Corte
sarebbe chiamata a riformare la sentenza di primo grado in parte qua (cfr. atto d'appello,
p. 25: “In applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'incertezza normativa e
dell'esistenza di un dibattito dottrinale appaiono circostanze idonee ad integrare le gravi
ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese;
In ogni caso, la riforma richiesta
dovrà tener conto precipuamente della corretta applicazione dei parametri contenuti nel D.
M. n. 55 del 10.03.2014 nella fascia relativa all'ammontare del decisum, nonché
dell'effettiva attività difensiva svolta dalla nel corso del processo di Controparte_4
primo grado”).
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Il Tribunale ha ben motivato la propria decisione in merito alle spese di giudizio,
indicando lo scaglione applicato e ritenendo di non doversi discostare dai medi tariffari,
salvo che con riferimento alla fase istruttoria, che non è stata espletata. Ciò appare più
che sufficiente ai fini della motivazione, atteso che, per giurisprudenza costante, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del 2014, “l'obbligo di
motivazione sussiste esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori
massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi che comunque si pagina 12 di 16 mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi” (Cass. n.
7342/2025; cfr., altresì, ex multis, Cass. n. 89/2021, n. 2386/2017, n. 26608/2017 e n.
29606/2017).
Quanto, invece, alle asserite incertezze normative e al preteso dibattito giuridico esistente sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la compensazione delle spese di primo grado tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto circostanze idonee ad integrare
“grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”, le considerazioni svolte
supra in merito al mancato assolvimento, da parte degli appellanti, dell'onere della prova sui medesimi incombente e alla genericità delle allegazioni svolte sull'usurarietà del tasso di interesse, giustamente rilevata anche dal Tribunale, non consentono a questo Collegio
di apprezzare l'affermata erroneità della decisione del Giudice di prime cure, che non ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese;
e ciò, a maggior ragione, se si considera che, secondo la giurisprudenza della S.C., “In tema di spese processuali, la facoltà di
disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,
il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale
sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata
senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in
cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. n. 34245/2023).
5. Infine, parte appellata, nei propri scritti difensivi, chiede la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi primo e terzo: “Le avverse contestazioni sono state
ostinatamente reiterate in questo grado senza tenere volontariamente conto
dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di merito e di legittimità circa i criteri
di calcolo ai fini della verifica dell'usura. Ancorché parte appellante potrebbe non aver agito
in malafede, pare difficilmente dubitabile che essa abbia perseverato nella sua azione pagina 13 di 16 anche in grado di appello quantomeno con colpa grave, come si desume dalle più recenti
pronunce giurisprudenziali sul punto” (comparsa di costituzione in appello, p. 14).
La domanda non può essere accolta.
Ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere la sussistenza della colpa grave in capo agli appellanti. L'orientamento giurisprudenziale succitato, infatti, si è
consolidato solo successivamente alla data di deposito del gravame, sicché non è possibile individuare in capo agli appellanti quella “mancanza di avvedutezza nel riconoscere
l'infondatezza” dell'appello che, secondo la S.C., caratterizza la nozione di colpa grave ex
art. 96 co. I c.p.c. (cfr. Cass. 18 dicembre 2019 n. 33720; Cass. 3 aprile 2018 n. 8064).
L'assenza di malafede o colpa grave negli appellanti non consente neppure di fare applicazione dell'art. 96 II co. c.p.c., atteso che, secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità, “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo
soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente,
perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile,
anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale
e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua
interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale
verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023).
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata dev'essere confermata integralmente.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha pagina 14 di 16 avuto luogo in grado di appello, e con riferimento, stante la semplicità delle questoni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014,
così come modificato dal D.M. n.147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e – Parte_1 Parte_2 Parte_3
con citazione per l'udienza del 31.5.2020, notificata il 12.12.2019 – avverso la sentenza del Tribunale di NA Nord, III Sezione civile, n. 3003/2019, pubblicata il 7.11.2019, così
dispone:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra di loro, alla rifusione, in favore della delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in 9.991,00 per compensi professionali,
oltre il 15% sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A..;
pagina 15 di 16 C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA – Settima sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5537/2019, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di NA Nord n. 3003/2019, pubblicata in data 7.11.2019, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in AVERSA (CE), VIA TIZIANO, 2, presso lo studio dell'avv.
FAUSTO IBELLO, che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 16 APPELLANTI
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI, P.TTA DUCA D'AOSTA, 265, presso lo studio dell'avv. TREMATERRA MICHELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'ill.ma adita Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) accogliere l'appello proposto e riformare la sentenza n. 3003/2019 resa dal Tribunale di
NA Nord;
2) Accertare e dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo n. 51335793 stipulato dal
con gli attori e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
in quanto in essa vi è la previsione di un tasso usurario ai sensi della L. 108/1996
[...]
e, per l'effetto, dichiarare non dovute dagli appellanti attori tutte le somme promesse a
titolo di interesse calcolate illegittimamente;
3) Per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente percepite
sugli interessi illecitamente determinati, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo
pagina 2 di 16 prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque da contenersi nei limiti di €
260.000,00;
4) accertare e dichiarare l'erronea indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (I.S.C.) da
parte del mutuante Controparte_2
5) subordinatamente all'accoglimento della domanda di cui al n. 5, in applicazione dell'art.
117, comma VI, T.U.B., dichiarare nulla la clausola del contratto in cui sono stabiliti gli
interessi convenzionali;
6) Accertare e dichiarare la responsabilità civile del in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'art. 1175 Cod. civ. e dell'art. 119
D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario);
7) Per l'effetto, condannare il come sopra rappresentata, al Controparte_2
risarcimento in favore degli appellanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
del danno subito, oltre interessi dal giorno della richiesta ex art. 119 D. Lgs.
[...]
385/93, il tutto nei limiti del provato in giudizio e salvo prudente apprezzamento dell'adita
Corte;
8) condannare il al risarcimento in favore degli attori del danno Controparte_2
morale soggettivo transeunte e come tale definitivo pregiudizio non patrimoniale
conseguente al fatto illecito, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente
apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque nei limiti, in uno con le voci di danno
relative al danno emergente, della somma di € 260.000,00;
9) In ogni caso, condannare il in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento dei compensi professionali, spese di lite del doppio grado di
pagina 3 di 16 giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55 del 10.03.2014, IVA e CPA,
con attribuzione al procuratore antistatario;
a) in via meramente subordinata, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione
dell'incertezza normativa e dell'esistenza di un dibattito dottrinale che appaiono circostanze
idonee ad integrare “grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”,
compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
- Nel merito, rigettare l'appello e condannare parte istante al pagamento delle spese, dei
diritti e degli onorari, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, comunque
al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 u.c. c.p.c”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione notificato in data 10.11.2016, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di NA
[...] Parte_3
Nord, (di seguito anche ), producendo consulenza Controparte_1 CP_3
econometrica di parte e chiedendo: 1) di accertare l'usurarietà del tasso applicato al contratto di mutuo per euro 200.000,00 stipulato in data 11.07.2006, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente versate fino ad allora;
2) di condannare la al risarcimento in favore degli attori del danno morale CP_3
soggettivo e del danno patrimoniale emergente;
3) di condannare la convenuta al pagina 4 di 16 pagamento delle spese di giudizio;
4) in via istruttoria, di nominare CTU contabile al fine di accertare e controllare la liceità del tasso d'interesse applicato al suddetto contratto di mutuo.
I.2. La regolarmente costituitasi, si è difesa impugnando e Controparte_1
contestando l'avversa citazione, nonché la documentazione prodotta, in quanto inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto.
I.3. Con sentenza n. 3003/2019, pubblicata in data 7.11.2019, il Tribunale di NA
Nord, III Sezione civile, ha così deciso:
“- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che
liquida in complessivi euro 11.810,00, oltre spese generali ed accessori di legge”.
II.1. La suddetta decisione è stata impugnata – con citazione per l'udienza del
31.5.2020, notificata il 12.12.2019 – da e Parte_1 Parte_2
, i quali, essendo risultati soccombenti, ne hanno domandato la totale Parte_3
riforma, sulla base dei motivi infra specificati, altresì chiedendo, ai sensi degli artt. 283 e
351 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
II.2. regolarmente costituitasi in data 7.5.2020, ha chiesto, in Controparte_1
rito, di dichiarare inammissibile l'appello principale ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito,
di respingere l'appello principale in quanto infondato, con vittoria di spese e condanna degli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., co. I e III.
II.3. Con ordinanza del 4.06.2020, la Corte ha dichiarato il “non luogo a provvedere sulla istanza” ex art. 283 c.p.c., dovendo essa intendersi abbandonata in quanto non coltivata dagli appellanti. Alla successiva udienza del 15.12.2022, parte appellante ha pagina 5 di 16 documentato il decesso del procuratore della appellata, con conseguente CP_3
dichiarazione di interruzione del giudizio.
II.4. Con decreto del 2.2.2023, la Corte, provvedendo sul ricorso in riassunzione depositato dagli appellanti, ha fissato per il prosieguo l'udienza del 04.05.2023,
concedendo termine sino al 30.3.2023 alle parti per la costituzione in giudizio. Si è
costituito, quindi, per l'appellata, l'avv. Trematerra, con comparsa del 28.3.2023,
richiamando le difese formulate nei precedenti scritti difensivi.
II.5. All'udienza del 10.7.2025, infine, la Corte ha riservato la causa in decisione e assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Alla scadenza il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta, in via pregiudiziale, dalla difesa della appellata banca, Controparte_1
[...]
L'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, può anche consistere nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado,
non occorrendo allegare fatti e profili giuridici aggiuntivi, purché l'appellante si confronti con le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado ed espliciti le ragioni di dissenso, senza limitarsi genericamente a richiamare gli argomenti spesi nel giudizio di pagina 6 di 16 primo grado e non accolti dal giudice. Occorre, cioè, che l'appellante formuli una critica puntuale della decisione, che consenta al giudice d'appello di percepire con certezza il contenuto delle censure (cfr, ex multis, Cass. 25 gennaio 2023 n. 2320, Cass. 28 ottobre
2020 n. 23781). Ed è proprio ciò che, a parere di questo Collegio, gli odierni appellanti hanno fatto, individuando le parti della sentenza che intendevano sottoporre a gravame e altresì esplicitando i passaggi della sentenza di prime cure ove il Tribunale sarebbe incorso in errore.
1.1. Non può essere accolta nemmeno l'ulteriore eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pur invocata dall'appellata, per la asserita manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dagli appellanti.
Questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'art. 348 bis c.p.c., nella versione vigente
ratione temporis. In tal senso, la S.C. ha affermato che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità
non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza prevista dalla predetta disposizione (Cass. civ., Sez.
2 - Sentenza n. 3595 del
2024).
Pertanto, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.
pagina 7 di 16 2. Venendo al merito, l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 Parte_2
si fonda su due motivi, così testualmente espressi: Parte_3
1. PRESUNTA SOMMATORIA dei TASSI D'INTERESSE;
2. OMESSA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE.
3. Con il primo motivo d'appello, parte appellante si duole della erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui il Tribunale avrebbe “liquidato sbrigativamente la questione
dell'accertamento sub specie usurae escludendo che gli interessi moratori si sommino agli
interessi corrispettivi” (atto d'appello, p. 7; cfr. sent. impugnata, pp. 5-6). In particolare,
nel proprio elaborato econometrico, il consulente tecnico degli odierni appellanti “mai ha
parlato espressamente di sommatoria, intesa come semplice addizione tra tassi. In verità,
il consulente di parte, dott. , ha parlato di valutazione unitaria degli Persona_1
interessi convenzionali e degli interessi moratoria (…) Il contratto in parola prevede che gli
interessi di mora si calcolino su ogni somma scaduta e quindi rata, determinando così che
il tasso di mora non è un tasso sostitutivo. Se fosse sostitutivo, gli interessi di mora si
calcolerebbero solo sulla componente della quota capitale della rata scaduta. Di converso,
le modalità di calcolo previste in contratto determinano, in fatto, la c.d. sommatoria. Gli
interessi di mora, quindi, andrebbero calcolati sulla rata ricomprendente, in quota parte,
anche gli interessi convenzionali già precedentemente capitalizzati” (atto d'appello, pp. 7-
8).
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
La tesi secondo la quale l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora (cfr.
pagina 8 di 16 perizia econometrica di parte, pp. 3 e 7, dove si specifica che “il TAN è maggiorato del
tasso di mora”, ed è infatti pari al 9,80%, quale sommatoria del tasso corrispettivo del
5,30% e del tasso di mora del 4,50%, indicati a p. 3) – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento (pari, nella specie, all'8,98%: cfr. perizia econometrica di parte, p. 3), è
stata a più riprese sconfessata dalla giurisprudenza della S.C., che è ormai granitica nel senso che interessi corrispettivi e di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, e cioè “gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento
del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”
(Cass. n. 13144/2023; cfr. nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 26286/2019; Cass. n.
14214/2022; nonché, da ultimo, Cass. n. 1583/2025). In particolare, “Il «principio di
sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire
il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si
potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza
distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo
inadempimento” (Cass. n. 14214/2022, in parte motiva). Pertanto, tale criterio,
diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non può essere valorizzato,
essendo esso incompatibile con i principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n. 19597
del 18.9.2020 (la quale, com'è noto, ha individuato una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa – e più alta – rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né quindi sull'obbligo di pagamento di questi ultimi), ed essendo stato – detto criterio – espressamente ripudiato in altre sentenze di legittimità
pagina 9 di 16 (cfr. Cass. nn. 13144/2023, 14214/2022 e 26266/2019, già citate, nonché Cass. n.
31615/2021).
In aggiunta, la Corte rileva come il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda degli odierni appellanti anche in ragione della sua genericità: “Venendo al merito, con
riferimento alle censure inerenti l'usurarietà dei tassi di interesse si osserva in primo luogo
che sul punto l'atto di citazione è totalmente generico non contenendo indicazione alcuna
del tasso applicato in concreto ma solo la seguente dicitura “è emerso che nonostante il
tasso d'interesse fosse stato dichiarato nella misura del 5,3% (tasso convenzionale), in
realtà il quadro complessivo degli interessi supera fi gran lunga il tasso soglia. Tale
genericità sarebbe già di per sé sufficiente al rigetto della domanda” (sent. impugnata, p.
5). Sul punto, tuttavia, che costituisce autonoma ratio decidendi della statuizione di primo grado, parte appellante nulla ha dedotto nel proprio atto d'appello, non contestando nemmeno quanto affermato dal Tribunale in parte qua.
Come osservato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 19597 del
18.9.2020, "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli
interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo
contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale
qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi
contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte
allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. altresì, da ultimo,
Cass., Sez. 3, n. 26525/2024).
La Suprema Corte ha pure avuto modo, più in generale, di precisare che “per quanto la
nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del pagina 10 di 16 giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243
del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi
soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel
rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento
giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.” (cfr. Cass. 8883/2020, in parte motiva). Il giudice,
infatti, può accertare una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte interessata alla declaratoria di nullità, o comunque presenti in atti, ma non può esercitare attività istruttorie di carattere esplorativo, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio che fa capo alle parti.
Ciò posto, la prospettazione disarticolata e confusa da parte degli appellanti, al fine di sostenere la tesi di usurarietà dei tassi – sia corrispettivi che di mora – concretamente applicati dalla si rivela del tutto generica e priva di riscontri obiettivi e fattuali negli CP_3
atti del giudizio. Alla luce di tali considerazioni, corretta appare la decisione del giudice di primo grado, che ha ritenuto superflua, se non meramente esplorativa, la richiesta di c.t.u.
(richiesta peraltro neppure reiterata nel presente giudizio d'appello), e ha rigettato la domanda – anche – in assenza di concrete allegazioni in ordine all'usurarietà degli interessi.
4. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese (“Alla luce di quanto fin qui
esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, la domanda deve
essere rigettata con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore
della parte convenuta, liquidate come da dispositivo che segue, considerando il valore
indicato nelle conclusioni di euro 260.000,00, ai medi tariffari dai quali non vi è motivo di
discostarsi, salvo per quanto concerne la fase istruttoria i cui medi sono stati ridotti in pagina 11 di 16 ragione dell'omesso espletamento di attività diverse dal deposito delle memorie”: sent.
impugnata, pp. 7-8).
Ciò in quanto, da un lato, il capo relativo alle spese di lite non sarebbe motivato, e la statuizione del Tribunale sarebbe generica, non contenendo, “nemmeno di rimando,
l'indicazione delle somme liquidate per ogni singola fase del processo” (atto d'appello, pp.
22-23). Dall'altro lato, poi, il giudice di prime cure, errando, non avrebbe considerato “le
incertezze normative e il dibattito giuridico sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la
compensazione delle spese tra le parti”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Pertanto, questa Corte
sarebbe chiamata a riformare la sentenza di primo grado in parte qua (cfr. atto d'appello,
p. 25: “In applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'incertezza normativa e
dell'esistenza di un dibattito dottrinale appaiono circostanze idonee ad integrare le gravi
ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese;
In ogni caso, la riforma richiesta
dovrà tener conto precipuamente della corretta applicazione dei parametri contenuti nel D.
M. n. 55 del 10.03.2014 nella fascia relativa all'ammontare del decisum, nonché
dell'effettiva attività difensiva svolta dalla nel corso del processo di Controparte_4
primo grado”).
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Il Tribunale ha ben motivato la propria decisione in merito alle spese di giudizio,
indicando lo scaglione applicato e ritenendo di non doversi discostare dai medi tariffari,
salvo che con riferimento alla fase istruttoria, che non è stata espletata. Ciò appare più
che sufficiente ai fini della motivazione, atteso che, per giurisprudenza costante, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del 2014, “l'obbligo di
motivazione sussiste esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori
massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi che comunque si pagina 12 di 16 mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi” (Cass. n.
7342/2025; cfr., altresì, ex multis, Cass. n. 89/2021, n. 2386/2017, n. 26608/2017 e n.
29606/2017).
Quanto, invece, alle asserite incertezze normative e al preteso dibattito giuridico esistente sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la compensazione delle spese di primo grado tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto circostanze idonee ad integrare
“grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”, le considerazioni svolte
supra in merito al mancato assolvimento, da parte degli appellanti, dell'onere della prova sui medesimi incombente e alla genericità delle allegazioni svolte sull'usurarietà del tasso di interesse, giustamente rilevata anche dal Tribunale, non consentono a questo Collegio
di apprezzare l'affermata erroneità della decisione del Giudice di prime cure, che non ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese;
e ciò, a maggior ragione, se si considera che, secondo la giurisprudenza della S.C., “In tema di spese processuali, la facoltà di
disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,
il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale
sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata
senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in
cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. n. 34245/2023).
5. Infine, parte appellata, nei propri scritti difensivi, chiede la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi primo e terzo: “Le avverse contestazioni sono state
ostinatamente reiterate in questo grado senza tenere volontariamente conto
dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di merito e di legittimità circa i criteri
di calcolo ai fini della verifica dell'usura. Ancorché parte appellante potrebbe non aver agito
in malafede, pare difficilmente dubitabile che essa abbia perseverato nella sua azione pagina 13 di 16 anche in grado di appello quantomeno con colpa grave, come si desume dalle più recenti
pronunce giurisprudenziali sul punto” (comparsa di costituzione in appello, p. 14).
La domanda non può essere accolta.
Ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere la sussistenza della colpa grave in capo agli appellanti. L'orientamento giurisprudenziale succitato, infatti, si è
consolidato solo successivamente alla data di deposito del gravame, sicché non è possibile individuare in capo agli appellanti quella “mancanza di avvedutezza nel riconoscere
l'infondatezza” dell'appello che, secondo la S.C., caratterizza la nozione di colpa grave ex
art. 96 co. I c.p.c. (cfr. Cass. 18 dicembre 2019 n. 33720; Cass. 3 aprile 2018 n. 8064).
L'assenza di malafede o colpa grave negli appellanti non consente neppure di fare applicazione dell'art. 96 II co. c.p.c., atteso che, secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità, “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo
soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente,
perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile,
anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale
e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua
interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale
verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023).
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata dev'essere confermata integralmente.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha pagina 14 di 16 avuto luogo in grado di appello, e con riferimento, stante la semplicità delle questoni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014,
così come modificato dal D.M. n.147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e – Parte_1 Parte_2 Parte_3
con citazione per l'udienza del 31.5.2020, notificata il 12.12.2019 – avverso la sentenza del Tribunale di NA Nord, III Sezione civile, n. 3003/2019, pubblicata il 7.11.2019, così
dispone:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra di loro, alla rifusione, in favore della delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in 9.991,00 per compensi professionali,
oltre il 15% sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A..;
pagina 15 di 16 C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 16 di 16