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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3232/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3232 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (LT) Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Guadagnino C.F._1
, presso il cui studio legale sito in Benevento al Viale Mellusi n.70 è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti,
OPPONENTE
E
(in forma abbreviata Controparte_1 [...]
), C.F./P.IVA: con sede in Roma (CAP 00144), Viale America n. 351, in CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Sandro Salera (C.F.: ), del Foro di Cassino (FR), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo Studio in 03043, Cassino, Corso della Repubblica n.128, giusta procura in atti,
C.F./P.IVA , in persona del Direttore p.t., con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, e per esso il dott. in qualità di CP_4
Responsabile Atti Successivi del Giudizio Lazio, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Sergio MAZZU' (C.F. p.e.c. , presso il cui CodiceFiscale_4 Email_1 studio sito in Reggio Calabria alla Via San Francesco da Paola n. 14 è elettivamente domiciliata;
OPPOSTE
pagina1 di 6 INTESA con sede legale in Torino (TO) alla Piazza San Carlo n. 156, in persona Controparte_5
del procuratore Dott. , nato a [...] il [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta CP_6
procura in atti, dall'Avv. Domenico Massignani (C.F. ) del Foro di Pescara, con C.F._5
domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/1/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
05720220003302487000 notificatale dall in data 23.05.22 e Controparte_7
contenente la richiesta di pagamento della somma di euro 17.409,42 da parte di
[...]
per la causale: “recupero agevolazioni L. 662/96 comunicazione Controparte_8
Cont surroga per escussione garanzia sulla posizione n. 245335”; a fondamento dell'opposizione ha eccepito la mancanza di prova scritta del credito fatto valere sia della garanzia prestata dall'opponente, la carenza di legittimazione attiva di e altresì di quella passiva CP_1
dell'opponente, la violazione delle norme relative alla surroga, la prescrizione del diritto e l'inesistenza di un titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo da parte di , Controparte_7
comunque non spendibile nei confronti del fideiussore.
Si sono costituite e Controparte_9 Controparte_10
contestando gli assunti dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione; è rimasta viceversa contumace l' , pure regolarmente citata in giudizio. Controparte_7
La causa, rigettata l'istanza di sospensione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in considerazione della natura documentale.
L'opposizione spiegata, da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., per essere in contestazione il diritto di di agire esecutivamente, non merita accoglimento. Controparte_7
ha contestato la cartella di pagamento relativa all'importo iscritto a ruolo da Parte_1 CP_1
per l'importo di € 17.409,42, in virtù dell'originario Controparte_9
pagina2 di 6 finanziamento n. 01021857 (pos. concesso alla società in data C.F._6 Controparte_11
19.06.2012 da Banca Popolare di Ancona e della conseguente liquidazione di data 19/05/2020 da parte di in favore di dell'importo del predetto finanziamento garantito Pt_3 Parte_4
dal Fondo di Garanzia per le PMI: in buona sostanza quindi la cartella esattoriale opposta ha ad oggetto il recupero della somma che nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia per Pt_3
le PMI, ha erogato a , istituto di credito finanziatore convenzionato con il suddetto Fondo Parte_4
di garanzia, a seguito dell'inadempimento della all'obbligo di rimborso del Controparte_11
finanziamento ottenuto.
L'opponente ha contestato in prima battuta la carenza di prova scritta sia relativamente alla predetta operazione di finanziamento, sia relativamente alla propria posizione di garante, sia relativamente al presupposto della richiesta di pagamento nei propri confronti, presupposto costituito dall'avvenuto pagamento del debito da parte del Fondo di Garanzia;
tuttavia, dagli atti versati in causa dall'opposta può dirsi Controparte_1
documentalmente provata: la concessione della garanzia diretta del Fondo in relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare di Ancona a favore della società FUTRASPED S.R.L. in liquidazione, assistito da garanzia fideiussoria prestata dall'opponente (cfr. Parte_5
Cont contratto di finanziamento - doc. n. 14 e delibera approvazione – doc. n. 3); il successivo inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme corrisposte (cfr. doc. 34); la conseguente richiesta da parte dell'istituto finanziatore per l'attivazione del Fondo di Garanzia (doc.
n. 36); il pagamento da parte di quest'ultimo – e per esso di – della Controparte_12
somma di euro 17.397,58 (doc. n. 13) e la comunicazione della surroga nei diritti di (doc. n. Parte_4
39).
Quanto agli ulteriori rilievi svolti dall'opponente, va osservato che lo stesso ha contestato la mancanza del titolo esecutivo alla base della cartella di pagamento azionata, rilevando come la procedura esattoriale utilizzata da in virtù del richiamo che l'art. 2, co. IV del D.M. n. Pt_3
20.06.2005 fa al D.Lgs. n. 46/1999 non sia applicabile per le entrate fondate su rapporti di natura privatistica per le quali sarebbe stata necessaria la precostituzione di un ordinario titolo esecutivo.
Ciò posto, va osservato che il Fondo di garanzia istituito all'art. 2, co. 100 della Legge n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese tramite la costituzione di una garanzia pubblica, per effetto della quale gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato;
inoltre, in virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge Pt_3
l'attività di gestione del predetto Fondo.
In caso di revoca ovvero di inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto pagina3 di 6 finanziatore, unico legittimato in tal senso, è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo per ottenere la liquidazione della perdita subita mediante escussione della garanzia "a prima richiesta", mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra lo stesso Fondo e l'istituto finanziatore.
Interviene, allora, il dettato dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459, che prevede espressamente che "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Pertanto, una volta attivato il Fondo, può giovarsi, come appena detto, di quanto Pt_3
disposto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, che testualmente recita: "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
Dal canto suo, il precedente comma 4, per quanto qui interessa, fa riferimento ai "casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma [...]".
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis del D.L. 24.01.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24.03.2015, n. 33, che, a conferma di quanto già previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n.
123/1998, così prevede: "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e di terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1996, n. 46, e successive modificazioni."
pagina4 di 6 Pertanto, nei casi di finanziamento ex lege n. 662/1996 attraverso intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, devono distinguersi, per un verso, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria fondato sul contratto di finanziamento;
per altro verso, quello tra in qualità di gestore del Fondo in parola e Pt_3
l'impresa beneficiaria, rapporto, quest'ultimo, fondato invece sulla garanzia prevista dalla Legge succitata e sulla surroga legale all'istituto finanziatore di cui ha il sopramenzionato art. 2, co. 4, D.M.
20.06.2005. Tale ultimo rapporto deve quindi ritenersi di natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione sottesa allo stesso e della funzione svolta dalla garanzia, come pure quello intercorrente nel caso di specie tra l'odierna convenuta e la . Pt_3 Parte_6
Alla luce di quanto esposto sinora, non risulta condivisibile la tesi difensiva dell'opponente a parere del quale l'entrata iscritta a ruolo da avrebbe natura privatistica con conseguente Pt_3
esclusione dell'ammissibilità della procedura esattoriale, emergendo dal complesso di norme citate esattamente il contrario.
Parte opponente ha altresì contestato come la norma da ultimo citata (art. 9, comma 5 D. Lgs. n.
123/1998) che, a suo dire, ha esteso la disciplina del recupero a mezzo ruolo esattoriale anche alle ipotesi di credito derivante dal rilascio di garanzie non sarebbe comunque applicabile al caso di specie, essendo il finanziamento sorto in data anteriore alla sua entrata in vigore (25 gennaio 2015): anche tale assunto si mostra, tuttavia, non condivisibile, avendo la giurisprudenza affermato che “la norma dell'art. 8 bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa. Si tratta, semplicemente, di una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (cfr. Cass. n. 14915/2019).
Ancor più recentemente, la giurisprudenza di legittimità è tornata, pertanto, ad affermare che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n.
33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (cfr. Cass. 32148/2024).
Va, infine, considerato che le ulteriori censure sollevate con riferimento alla cartella di pagamento integrano vizi che non attengono al merito della pretesa contributiva ma alla regolarità formale dell'atto, costituendo pertanto profili che avrebbero dovuto essere sollevate nel termine pagina5 di 6 prescritto dall'art. 617 c.p.c.: viceversa, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il
16.6.2022, ovvero oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il
23.5.22, con conseguente inammissibilità dei profili spiegati.
In conclusione, l'opposizione non può trovare accoglimento: va da ultimo evidenziato come, alla luce della documentazione in atti, del tutto evidente risulta anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che la corresponsione dell'importo di euro 17.397,58 è avvenuto soltanto a maggio 2020 a fronte della notifica della cartella esattoriale nel mese di maggio 2022.
Le spese, visto il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione sollevata dall'opponente, meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Latina il 9.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3232 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (LT) Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Guadagnino C.F._1
, presso il cui studio legale sito in Benevento al Viale Mellusi n.70 è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti,
OPPONENTE
E
(in forma abbreviata Controparte_1 [...]
), C.F./P.IVA: con sede in Roma (CAP 00144), Viale America n. 351, in CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Sandro Salera (C.F.: ), del Foro di Cassino (FR), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo Studio in 03043, Cassino, Corso della Repubblica n.128, giusta procura in atti,
C.F./P.IVA , in persona del Direttore p.t., con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, e per esso il dott. in qualità di CP_4
Responsabile Atti Successivi del Giudizio Lazio, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Sergio MAZZU' (C.F. p.e.c. , presso il cui CodiceFiscale_4 Email_1 studio sito in Reggio Calabria alla Via San Francesco da Paola n. 14 è elettivamente domiciliata;
OPPOSTE
pagina1 di 6 INTESA con sede legale in Torino (TO) alla Piazza San Carlo n. 156, in persona Controparte_5
del procuratore Dott. , nato a [...] il [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta CP_6
procura in atti, dall'Avv. Domenico Massignani (C.F. ) del Foro di Pescara, con C.F._5
domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/1/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
05720220003302487000 notificatale dall in data 23.05.22 e Controparte_7
contenente la richiesta di pagamento della somma di euro 17.409,42 da parte di
[...]
per la causale: “recupero agevolazioni L. 662/96 comunicazione Controparte_8
Cont surroga per escussione garanzia sulla posizione n. 245335”; a fondamento dell'opposizione ha eccepito la mancanza di prova scritta del credito fatto valere sia della garanzia prestata dall'opponente, la carenza di legittimazione attiva di e altresì di quella passiva CP_1
dell'opponente, la violazione delle norme relative alla surroga, la prescrizione del diritto e l'inesistenza di un titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo da parte di , Controparte_7
comunque non spendibile nei confronti del fideiussore.
Si sono costituite e Controparte_9 Controparte_10
contestando gli assunti dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione; è rimasta viceversa contumace l' , pure regolarmente citata in giudizio. Controparte_7
La causa, rigettata l'istanza di sospensione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in considerazione della natura documentale.
L'opposizione spiegata, da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., per essere in contestazione il diritto di di agire esecutivamente, non merita accoglimento. Controparte_7
ha contestato la cartella di pagamento relativa all'importo iscritto a ruolo da Parte_1 CP_1
per l'importo di € 17.409,42, in virtù dell'originario Controparte_9
pagina2 di 6 finanziamento n. 01021857 (pos. concesso alla società in data C.F._6 Controparte_11
19.06.2012 da Banca Popolare di Ancona e della conseguente liquidazione di data 19/05/2020 da parte di in favore di dell'importo del predetto finanziamento garantito Pt_3 Parte_4
dal Fondo di Garanzia per le PMI: in buona sostanza quindi la cartella esattoriale opposta ha ad oggetto il recupero della somma che nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia per Pt_3
le PMI, ha erogato a , istituto di credito finanziatore convenzionato con il suddetto Fondo Parte_4
di garanzia, a seguito dell'inadempimento della all'obbligo di rimborso del Controparte_11
finanziamento ottenuto.
L'opponente ha contestato in prima battuta la carenza di prova scritta sia relativamente alla predetta operazione di finanziamento, sia relativamente alla propria posizione di garante, sia relativamente al presupposto della richiesta di pagamento nei propri confronti, presupposto costituito dall'avvenuto pagamento del debito da parte del Fondo di Garanzia;
tuttavia, dagli atti versati in causa dall'opposta può dirsi Controparte_1
documentalmente provata: la concessione della garanzia diretta del Fondo in relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare di Ancona a favore della società FUTRASPED S.R.L. in liquidazione, assistito da garanzia fideiussoria prestata dall'opponente (cfr. Parte_5
Cont contratto di finanziamento - doc. n. 14 e delibera approvazione – doc. n. 3); il successivo inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme corrisposte (cfr. doc. 34); la conseguente richiesta da parte dell'istituto finanziatore per l'attivazione del Fondo di Garanzia (doc.
n. 36); il pagamento da parte di quest'ultimo – e per esso di – della Controparte_12
somma di euro 17.397,58 (doc. n. 13) e la comunicazione della surroga nei diritti di (doc. n. Parte_4
39).
Quanto agli ulteriori rilievi svolti dall'opponente, va osservato che lo stesso ha contestato la mancanza del titolo esecutivo alla base della cartella di pagamento azionata, rilevando come la procedura esattoriale utilizzata da in virtù del richiamo che l'art. 2, co. IV del D.M. n. Pt_3
20.06.2005 fa al D.Lgs. n. 46/1999 non sia applicabile per le entrate fondate su rapporti di natura privatistica per le quali sarebbe stata necessaria la precostituzione di un ordinario titolo esecutivo.
Ciò posto, va osservato che il Fondo di garanzia istituito all'art. 2, co. 100 della Legge n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese tramite la costituzione di una garanzia pubblica, per effetto della quale gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato;
inoltre, in virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge Pt_3
l'attività di gestione del predetto Fondo.
In caso di revoca ovvero di inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto pagina3 di 6 finanziatore, unico legittimato in tal senso, è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo per ottenere la liquidazione della perdita subita mediante escussione della garanzia "a prima richiesta", mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra lo stesso Fondo e l'istituto finanziatore.
Interviene, allora, il dettato dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459, che prevede espressamente che "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Pertanto, una volta attivato il Fondo, può giovarsi, come appena detto, di quanto Pt_3
disposto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, che testualmente recita: "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
Dal canto suo, il precedente comma 4, per quanto qui interessa, fa riferimento ai "casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma [...]".
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis del D.L. 24.01.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24.03.2015, n. 33, che, a conferma di quanto già previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n.
123/1998, così prevede: "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e di terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1996, n. 46, e successive modificazioni."
pagina4 di 6 Pertanto, nei casi di finanziamento ex lege n. 662/1996 attraverso intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, devono distinguersi, per un verso, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria fondato sul contratto di finanziamento;
per altro verso, quello tra in qualità di gestore del Fondo in parola e Pt_3
l'impresa beneficiaria, rapporto, quest'ultimo, fondato invece sulla garanzia prevista dalla Legge succitata e sulla surroga legale all'istituto finanziatore di cui ha il sopramenzionato art. 2, co. 4, D.M.
20.06.2005. Tale ultimo rapporto deve quindi ritenersi di natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione sottesa allo stesso e della funzione svolta dalla garanzia, come pure quello intercorrente nel caso di specie tra l'odierna convenuta e la . Pt_3 Parte_6
Alla luce di quanto esposto sinora, non risulta condivisibile la tesi difensiva dell'opponente a parere del quale l'entrata iscritta a ruolo da avrebbe natura privatistica con conseguente Pt_3
esclusione dell'ammissibilità della procedura esattoriale, emergendo dal complesso di norme citate esattamente il contrario.
Parte opponente ha altresì contestato come la norma da ultimo citata (art. 9, comma 5 D. Lgs. n.
123/1998) che, a suo dire, ha esteso la disciplina del recupero a mezzo ruolo esattoriale anche alle ipotesi di credito derivante dal rilascio di garanzie non sarebbe comunque applicabile al caso di specie, essendo il finanziamento sorto in data anteriore alla sua entrata in vigore (25 gennaio 2015): anche tale assunto si mostra, tuttavia, non condivisibile, avendo la giurisprudenza affermato che “la norma dell'art. 8 bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa. Si tratta, semplicemente, di una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (cfr. Cass. n. 14915/2019).
Ancor più recentemente, la giurisprudenza di legittimità è tornata, pertanto, ad affermare che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n.
33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (cfr. Cass. 32148/2024).
Va, infine, considerato che le ulteriori censure sollevate con riferimento alla cartella di pagamento integrano vizi che non attengono al merito della pretesa contributiva ma alla regolarità formale dell'atto, costituendo pertanto profili che avrebbero dovuto essere sollevate nel termine pagina5 di 6 prescritto dall'art. 617 c.p.c.: viceversa, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il
16.6.2022, ovvero oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il
23.5.22, con conseguente inammissibilità dei profili spiegati.
In conclusione, l'opposizione non può trovare accoglimento: va da ultimo evidenziato come, alla luce della documentazione in atti, del tutto evidente risulta anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che la corresponsione dell'importo di euro 17.397,58 è avvenuto soltanto a maggio 2020 a fronte della notifica della cartella esattoriale nel mese di maggio 2022.
Le spese, visto il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione sollevata dall'opponente, meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Latina il 9.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
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