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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
AN UE, OR
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2891/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3778/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010102143 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6962/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la Sentenza n. 3778/24, emessa dalla Sez. 12^ della Corte di Giustizia Tributaria I grado di Caserta in data 16/09/2024, di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento n. TF7010102143/2023 del 5.12.23, emesso dalla Direzione
Provinciale di Caserta – Ufficio Controlli-, riguardante l'imposta sostitutiva nonché contributi Inps riferiti all'anno di imposta 2017. Contestava di aver mai incassato gli utili extra bilancio n.q. di socia de “
Società_1 srl”, in riferimento all'esercizio 2017, rappresentando: che la società, costituita in data 26.03.12, era rimasta inattiva dal 2014 sino al 20.11.19, quando le quote societarie erano state trasferite alla nuova compagine di Nominativo_2; che, solo in data 21.01.20 (ovvero due mesi dopo la cessione delle quote), erano stati depositati, i bilanci integrativi per l'anno 2016, anno 2017, 2018, 2019 e 2020; che la cessione di quote in favore di Nominativo_2 era avvenuta in data 20.11.19 ed era stata tempestivamente iscritta in data 2.12.19; che il verbale di nomina di amministratore datato 9.02.16 mai era stato sottoscritto dai soci
Nominativo_1. Si costituiva parte appellata. Soleva della mancata sospensione del giudizio a seguito della presentazione della querela ed eccepiva il difetto di contraddittorio in sede amministrativa. Si costituiva parte appellata, deducendo che l'appellante era stata socia nel 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Va innanzitutto ribadito il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria e senza che ciò integri applicazione di una doppia presunzione. Tale principio va confermato, non potendosi condividere la tesi espressa dal controricorrente nella memoria illustrativa, secondo cui la ristretta compagine societaria non può più essere considerata elemento sufficiente a legittimare tale presunzione, in considerazione della modifica dell'art. 7 del d.lgs. n.
546 del 1992, operata dalla legge n. 130 del 2022. A tale riguardo, questa Corte ha recentemente affermato che «In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale» (Sez. 5, Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022; in senso conforme, tra le ultime, Sez. 5, 8/5/2024,
n. 12575), sicché il principio innanzi indicato mantiene intatta la sua valenza, poiché la legge n. 130 del 2022 si è limitata a registrare una ricorrente modalità di valutazione, in applicazione dei principi generali, degli elementi presuntivi che devono essere comunque essere accertati in relazione alla vicenda concreta (di recente, Sez. 5, Sentenze n. 19409 e n. 19357 del 15/7/2024).
In un primo tempo, la Suprema Corte ha individuato il contenuto della prova contraria a carico dei soci nella
(sola) dimostrazione che i maggiori ricavi dell'ente siano stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. n.
18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018), prova che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, perché comunque il ruolo formale permetterebbe, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine. Successivamente, si è riconosciuta la possibilità per il socio di vincere la presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, avendo ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della società a responsabilità limitata (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n.
15991 del 7/6/2024; Sez. 6-5, Ordinanza n. 7170 del 04/03/2022, rv. 664082 - 01; Sez. 5, Ordinanza
15/9/2021, n. 24870; Sez. 5, Ordinanza 1/12/2020, n. 27445; Sez. 5, Ordinanza 24/7/2020, n. 15895; Sez.
6-5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018, rv. 649406-01; Sez. 5, Sentenza 14/7/2017, n. 17461; Sez. 6-5,
Ordinanza 22/12/2016, n. 26873; Sez. 6-5, Ordinanza 2/2/2016, n. 1932).
Con recente pronuncia (n. 26473/24) la Corte di Cassazione ha affermato “7.3. Il collegio è consapevole dell'esistenza di arresti anche recenti (Sez. 5, Sentenza n. 21158 del 29/07/2024, Rv. 671650–01) che ribadiscono la tesi tradizionale – sostenuta nelle sue conclusioni anche dall'Ufficio del Pubblico Ministero – secondo cui il contribuente non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma può solo dimostrare, eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto, perché una ulteriore
“agevolazione probatoria” colliderebbe con le ragioni che legittimano la presunzione posta dalla ristretta base sociale e ne svuoterebbe il contenuto.
7.4. Tuttavia, in questa sede, si intende ribadire la tesi emersa più di recente – da ultimo confermata da Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633–01– e che ammette, come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Ciò, infatti, non collide affatto con la ragione dell'operatività della presunzione in parola, che si fonda appunto sulla massima di comune esperienza che, dalla ristrettezza della base sociale, inferisce un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi. Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale, l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.
7.5. Il problema, dunque, si sposta sul piano della prova dell'estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita della società, che deve essere precisa e rigorosa.
Orbene, nell'annualità 2017 parte appellante risultava socia de “Società_1 srl”, società a ristretta base societaria né parte appellante ha fornito elementi di prova della propria assoluta estraneità alla gestione ed alla vita della società.
L'appello va dunque respinto.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
AN UE, OR
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2891/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3778/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010102143 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6962/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la Sentenza n. 3778/24, emessa dalla Sez. 12^ della Corte di Giustizia Tributaria I grado di Caserta in data 16/09/2024, di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento n. TF7010102143/2023 del 5.12.23, emesso dalla Direzione
Provinciale di Caserta – Ufficio Controlli-, riguardante l'imposta sostitutiva nonché contributi Inps riferiti all'anno di imposta 2017. Contestava di aver mai incassato gli utili extra bilancio n.q. di socia de “
Società_1 srl”, in riferimento all'esercizio 2017, rappresentando: che la società, costituita in data 26.03.12, era rimasta inattiva dal 2014 sino al 20.11.19, quando le quote societarie erano state trasferite alla nuova compagine di Nominativo_2; che, solo in data 21.01.20 (ovvero due mesi dopo la cessione delle quote), erano stati depositati, i bilanci integrativi per l'anno 2016, anno 2017, 2018, 2019 e 2020; che la cessione di quote in favore di Nominativo_2 era avvenuta in data 20.11.19 ed era stata tempestivamente iscritta in data 2.12.19; che il verbale di nomina di amministratore datato 9.02.16 mai era stato sottoscritto dai soci
Nominativo_1. Si costituiva parte appellata. Soleva della mancata sospensione del giudizio a seguito della presentazione della querela ed eccepiva il difetto di contraddittorio in sede amministrativa. Si costituiva parte appellata, deducendo che l'appellante era stata socia nel 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Va innanzitutto ribadito il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova contraria e senza che ciò integri applicazione di una doppia presunzione. Tale principio va confermato, non potendosi condividere la tesi espressa dal controricorrente nella memoria illustrativa, secondo cui la ristretta compagine societaria non può più essere considerata elemento sufficiente a legittimare tale presunzione, in considerazione della modifica dell'art. 7 del d.lgs. n.
546 del 1992, operata dalla legge n. 130 del 2022. A tale riguardo, questa Corte ha recentemente affermato che «In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale» (Sez. 5, Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022; in senso conforme, tra le ultime, Sez. 5, 8/5/2024,
n. 12575), sicché il principio innanzi indicato mantiene intatta la sua valenza, poiché la legge n. 130 del 2022 si è limitata a registrare una ricorrente modalità di valutazione, in applicazione dei principi generali, degli elementi presuntivi che devono essere comunque essere accertati in relazione alla vicenda concreta (di recente, Sez. 5, Sentenze n. 19409 e n. 19357 del 15/7/2024).
In un primo tempo, la Suprema Corte ha individuato il contenuto della prova contraria a carico dei soci nella
(sola) dimostrazione che i maggiori ricavi dell'ente siano stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. n.
18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018), prova che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, perché comunque il ruolo formale permetterebbe, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine. Successivamente, si è riconosciuta la possibilità per il socio di vincere la presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, avendo ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della società a responsabilità limitata (ex plurimis, Sez. 5, Ordinanza n.
15991 del 7/6/2024; Sez. 6-5, Ordinanza n. 7170 del 04/03/2022, rv. 664082 - 01; Sez. 5, Ordinanza
15/9/2021, n. 24870; Sez. 5, Ordinanza 1/12/2020, n. 27445; Sez. 5, Ordinanza 24/7/2020, n. 15895; Sez.
6-5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018, rv. 649406-01; Sez. 5, Sentenza 14/7/2017, n. 17461; Sez. 6-5,
Ordinanza 22/12/2016, n. 26873; Sez. 6-5, Ordinanza 2/2/2016, n. 1932).
Con recente pronuncia (n. 26473/24) la Corte di Cassazione ha affermato “7.3. Il collegio è consapevole dell'esistenza di arresti anche recenti (Sez. 5, Sentenza n. 21158 del 29/07/2024, Rv. 671650–01) che ribadiscono la tesi tradizionale – sostenuta nelle sue conclusioni anche dall'Ufficio del Pubblico Ministero – secondo cui il contribuente non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma può solo dimostrare, eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto, perché una ulteriore
“agevolazione probatoria” colliderebbe con le ragioni che legittimano la presunzione posta dalla ristretta base sociale e ne svuoterebbe il contenuto.
7.4. Tuttavia, in questa sede, si intende ribadire la tesi emersa più di recente – da ultimo confermata da Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633–01– e che ammette, come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Ciò, infatti, non collide affatto con la ragione dell'operatività della presunzione in parola, che si fonda appunto sulla massima di comune esperienza che, dalla ristrettezza della base sociale, inferisce un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi. Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale, l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.
7.5. Il problema, dunque, si sposta sul piano della prova dell'estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita della società, che deve essere precisa e rigorosa.
Orbene, nell'annualità 2017 parte appellante risultava socia de “Società_1 srl”, società a ristretta base societaria né parte appellante ha fornito elementi di prova della propria assoluta estraneità alla gestione ed alla vita della società.
L'appello va dunque respinto.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.