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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5738/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5738/2025 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GA AN, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI PA, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 23.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (26.08.2016) nata ad [...] Persona_1
1 Proc. n. 5738/2025 R.G.
durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Con ricorso depositato in data 30.07.2025, la ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore della minore di € 250,00, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale.
Con comparsa del 5.12.2025 si costituiva , il quale chiedeva Controparte_1
l'accoglimento di un accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 28.11.2025.
All'udienza del 23.12.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti chiedevano congiuntamente di recepire l'accordo sottoscritto in data 28.11.2025 (depositato con le note del 9.12.2025) e, dunque, di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“ - CASA:
La casa, ove si è consumata la convivenza more uxorio, sita in sita in CC
(SA), residente in [...], resterà assegnata al sig
[...]
; CP_1
- RESPONSABILITÀ GENITORIALE:
La responsabilità genitoriale sulla minore verrà esercitata in modo Per_1 condiviso per garantire il coinvolgimento quotidiano sia della mamma che del papà nella crescita e nell'educazione della figlia, che dovrà mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori secondo il principio introdotto dalla Legge n. 54 del 2006 della cd. "bigenitorialità". A tal fine entrambi i genitori si impegnano a favorire la partecipazione dell'altro genitore alla cura e all'educazione della figlia,
a garantire l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale dell'altro genitore ed a concordare le decisioni di maggiore interesse per la minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la figli , relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della Per_1 residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della
2 Proc. n. 5738/2025 R.G.
bambina;
- COLLOCAMENTO DELLA MINORE: La minore resterà affidata ad entrambi i genitori -affido condiviso- con domicilio presso la casa ove abita la madre, sita in
CC (SA) alla via Madonna del Granato, n. 7 bis.
- REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI DI FREQUENTAZIONE TRA GENITORE
NON COLLOCATARIO E FIGLIA:
Fine settimana. A settimane alterne, il padre potrà prelevare la figlia dall'uscita di scuola il venerdì, riportandola direttamente il lunedì mattina. I ponti saranno fruiti dal genitore cui compete il fine settimana.
Settimana. Durante la settimana, il padre potrà incontrare la figlia, impegni extrascolastici e di studio permettendo, ogni tardo pomeriggio, impegnandosi a riaccompagnarla a casa non appena ricevuta richiesta da parte della bambina.
Festività natalizie. Ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali. Con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali.
Il padre potrà tenere con sé la figlia per 30 giorni anche non consecutivi, CP_2 da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
- MANTENIMENTO:
Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 175,00 (€ centocinquanta), che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. L'assegno unico familiare verrà percepito dai genitori al 50%. Qualora, per la natura dell'attività lavorativa esercitata, uno dei genitori non possa percepire i precitati benefici, gli stessi saranno automaticamente percepiti dall'altro genitore senza necessità di ulteriori consensi o autorizzazioni e lo stesso verrà corrisposto al 50% all'altro genitore.
Le spese extra assegno, relative alla figli , secondo le “Linee Guida spese Per_1 extra assegno”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017, verranno suddivise al 50% tra i genitori e quindi:
3 Proc. n. 5738/2025 R.G.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e
4 Proc. n. 5738/2025 R.G.
pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Alla medesima udienza il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, il Collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (26.08.2016) avvenga secondo le condizioni dell'accordo Persona_1 depositato telematicamente in data 9.12.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5738/2025 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GA AN, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI PA, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 23.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (26.08.2016) nata ad [...] Persona_1
1 Proc. n. 5738/2025 R.G.
durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Con ricorso depositato in data 30.07.2025, la ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore della minore di € 250,00, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale.
Con comparsa del 5.12.2025 si costituiva , il quale chiedeva Controparte_1
l'accoglimento di un accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 28.11.2025.
All'udienza del 23.12.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti chiedevano congiuntamente di recepire l'accordo sottoscritto in data 28.11.2025 (depositato con le note del 9.12.2025) e, dunque, di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“ - CASA:
La casa, ove si è consumata la convivenza more uxorio, sita in sita in CC
(SA), residente in [...], resterà assegnata al sig
[...]
; CP_1
- RESPONSABILITÀ GENITORIALE:
La responsabilità genitoriale sulla minore verrà esercitata in modo Per_1 condiviso per garantire il coinvolgimento quotidiano sia della mamma che del papà nella crescita e nell'educazione della figlia, che dovrà mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori secondo il principio introdotto dalla Legge n. 54 del 2006 della cd. "bigenitorialità". A tal fine entrambi i genitori si impegnano a favorire la partecipazione dell'altro genitore alla cura e all'educazione della figlia,
a garantire l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale dell'altro genitore ed a concordare le decisioni di maggiore interesse per la minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la figli , relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della Per_1 residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della
2 Proc. n. 5738/2025 R.G.
bambina;
- COLLOCAMENTO DELLA MINORE: La minore resterà affidata ad entrambi i genitori -affido condiviso- con domicilio presso la casa ove abita la madre, sita in
CC (SA) alla via Madonna del Granato, n. 7 bis.
- REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI DI FREQUENTAZIONE TRA GENITORE
NON COLLOCATARIO E FIGLIA:
Fine settimana. A settimane alterne, il padre potrà prelevare la figlia dall'uscita di scuola il venerdì, riportandola direttamente il lunedì mattina. I ponti saranno fruiti dal genitore cui compete il fine settimana.
Settimana. Durante la settimana, il padre potrà incontrare la figlia, impegni extrascolastici e di studio permettendo, ogni tardo pomeriggio, impegnandosi a riaccompagnarla a casa non appena ricevuta richiesta da parte della bambina.
Festività natalizie. Ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali. Con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali.
Il padre potrà tenere con sé la figlia per 30 giorni anche non consecutivi, CP_2 da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
- MANTENIMENTO:
Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 175,00 (€ centocinquanta), che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. L'assegno unico familiare verrà percepito dai genitori al 50%. Qualora, per la natura dell'attività lavorativa esercitata, uno dei genitori non possa percepire i precitati benefici, gli stessi saranno automaticamente percepiti dall'altro genitore senza necessità di ulteriori consensi o autorizzazioni e lo stesso verrà corrisposto al 50% all'altro genitore.
Le spese extra assegno, relative alla figli , secondo le “Linee Guida spese Per_1 extra assegno”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017, verranno suddivise al 50% tra i genitori e quindi:
3 Proc. n. 5738/2025 R.G.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e
4 Proc. n. 5738/2025 R.G.
pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Alla medesima udienza il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, il Collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (26.08.2016) avvenga secondo le condizioni dell'accordo Persona_1 depositato telematicamente in data 9.12.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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