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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1108 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Unito) il 31/12/1985, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvana
Littarru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/03/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Decimomannu.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/03/2004 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Decimomannu, anno 2004, numero 1, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) relativamente alle figlie, (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]), sono tutt'ora domiciliate presso il
[...] padre, entrambe prive di indipendenza economica.
2) Il domicilio coniugale sito in Decimomannu nella via Papa Giovanni n. 20/b con quanto arreda è stato assegnato al signor , che ne è proprietario Pt_1 esclusivo e che continua a pagare il mutuo contratto per l'acquisto.
3) Il signor provvede ancora in via esclusiva al mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario delle figlie, visto la non autosufficienza economica, fino a tanto che la signora non potrà contribuire. CP_1
4) Non si riconosce alcun assegno di mantenimento a favore della signora CP_1 la quale provvede al proprio mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1108 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Unito) il 31/12/1985, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvana
Littarru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/03/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Decimomannu.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/03/2004 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Decimomannu, anno 2004, numero 1, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) relativamente alle figlie, (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]), sono tutt'ora domiciliate presso il
[...] padre, entrambe prive di indipendenza economica.
2) Il domicilio coniugale sito in Decimomannu nella via Papa Giovanni n. 20/b con quanto arreda è stato assegnato al signor , che ne è proprietario Pt_1 esclusivo e che continua a pagare il mutuo contratto per l'acquisto.
3) Il signor provvede ancora in via esclusiva al mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario delle figlie, visto la non autosufficienza economica, fino a tanto che la signora non potrà contribuire. CP_1
4) Non si riconosce alcun assegno di mantenimento a favore della signora CP_1 la quale provvede al proprio mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2