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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/09/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA Parte_1 C.F._1 TESTA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Imola, via Emilia n. 147
- ATTORE - contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento di
(C.F. ), C.F. ) e CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 (C.F. ), rappresentati dalla curatrice speciale, AVV. Controparte_4 C.F._5 SIMONA CASARINI, con studio a Bologna, piazza Minghetti n. 3
- INTERVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.05.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. depositato in data 19.12.2023, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “1.- disporre l'affido esclusivo dei tre minori e alla CP_2 CP_3 Controparte_4 madre, sig.ra ; Parte_1
2.- disporre che i minori abbiano contatti con il padre secondo le modalità stabilite dal Servizio Sociale competente che li ha già in carico;
3.- ordinare al sig. di corrispondere in favore dei tre figli l'importo che verrà ritenuto di CP_1 giustizia e comunque non inferiore ad € 200,00/mese ciascuno, per un totale di 600,00 €/mese con rivalutazione annuale istat ed oltre al 50 % delle spese straordinarie anticipate dalla madre.
4.- ordinare altresì al sig. di corrispondere l'importo arretrato non corrisposto a Controparte_1 titolo di mantenimento ordinario e straordinario dei figli da febbraio 2023 ad oggi, che si quantifica in
€ 6.600,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % degli importi anticipati per le spese straordinarie dei bambini nel 2023 e pari ad € 787,00. Con vittoria di spese e compensi”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 03.01.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 09.05.2024. Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
In data 09.04.2024 si costituiva nel procedimento l'avv. Simona Casarini in qualità di curatrice speciale dei tre minori e nominata nell'ambito del procedimento precedentemente CP_2 CP_3 CP_4 instaurato innanzi al Tribunale dei Minori dell'Emilia-Romagna, dando atto della preventiva pendenza di tale procedimento e che il Tribunale dei Minori, in applicazione dell'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione ratione temporis vigente, aveva disposto il non luogo a provvedere sul ricorso ex artt. 330 e 336 c.c. promosso dal per incompetenza funzionale dei Tribunale per i Minorenni Parte_2 di Bologna in favore del Tribunale di Ravenna e, sino all'adozione di nuove determinazioni da parte del Tribunale competente, aveva disposto che il servizio sociale svolgesse compiti di vigilanza e sostegno, effettuasse, tramite la NPI, una valutazione della condizione di benessere psico-fisico dei minori ed attuasse a loro favore i conseguenti interventi di sostegno anche psicologico ritenuto necessari, avviasse i genitori verso un percorso di mediazione, regolamentasse i rapporti tra i minori ed il padre secondo i tempi e le modalità ritenuti più adeguati alle esigenze dei minori anche in forma protetta e impartisse prescrizioni ai genitori finalizzate al corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Alla luce delle circostanze più compiutamente esposte nella comparsa, la curatrice speciale chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare Confermare la nomina della sottoscritta Avv. Simona Casarini, quale Curatore speciale dei minori
e anche nel giudizio de quo, già nominata curatore CP_2 CP_3 Controparte_4 speciale dei minori nel procedimento avanti al Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna (R.G. 80000063/2023), sussistendo una situazione di conflitto di interessi dei bambini nei confronti dei genitori, oltre che una situazione di pregiudizio derivante dalla grave conflittualità tra i genitori tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte degli stessi. Nel merito Al fine di disporre il provvedimento di affidamento ritenuto più idoneo a tutela dei minori, eventualmente anche ai sensi dell'art. 333 c.c., mantenendo il collocamento dei minori presso la residenza della madre, risultando maggiormente tutelante, e chiedendo che si disponga l'ascolto della minore (di 11 anni): CP_2
pagina 2 di 4 a) adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti più opportuni al fine di evitare che un conflitto possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per i minori, creando un impedimento nell'assunzione delle decisioni più importanti relative alla salute e al percorso scolastico nel caso in cui i genitori non riescano ad esprimere una volontà condivisa, attribuendo alla madre Sig.ra il Parte_1 potere di assumere tutte le decisioni in ambito sanitario e scolastico e presentare le necessarie autorizzazioni, anche senza il consenso del padre Sig. con onere di comunicazione Controparte_1 all'altro genitore di quanto effettuato, o in subordine attribuendo al Servizio Sociale il potere di rappresentanza dei minori in ambito scolastico e sanitario con potere di assumere tutte le decisioni in ambito sanitario e scolastico, presentare le necessarie autorizzazioni, anche senza il consenso dei genitori;
b) dichiarare il Sig. tenuto ed obbligato, almeno dalla data di iscrizione a ruolo del Controparte_1 ricorso introduttivo, a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, il Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e rivalutabile annualmente secondo gli CP_2 CP_3 CP_4 indici ISTAT, nell'importo ritenuto giusto ed equo, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-ricreative, per i figli, conformemente a quanto previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
c) stabilire i tempi e le modalità di incontro del padre con i figli, dapprima in modalità protetta e con intervento di un educatore, incaricando i Servizi Sociali territoriali al fine di garantire le relazioni e fornire sostegno al nucleo familiare;
d) incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di vigilare sulle condizioni psicofisiche dei minori mediante colloqui con i genitori ed i minori, con i familiari significativi per i minori, anche con la scuola ed il medico di famiglia, supportare i minori negli incontri con il padre secondo modalità conformi alle esigenze dei bambini, attuare interventi educativi, predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dei genitori”. A scioglimento della riserva assunta in sede di prima udienza il 09.05.2024, ove veniva sentita personalmente la sig.ra , il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 19.07.2025, Parte_1 previa implicita riunione del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minori di Bologna, confermava la nomina a curatrice speciale dei tre minori dell'avv. Simona Casarini, stabiliva l'affidamento dei tre minori e ai Servizi Sociali CP_2 CP_3 Controparte_4 territorialmente competenti affinché monitorassero il benessere psico-fisico e le condizioni emotive e psicologiche dei minori, fornendo il necessario supporto sul piano educativo, scolastico e formativo, assumessero tutte le decisioni e attuassero tutti gli interventi ritenuti necessari e opportuni sul piano sanitario, sociale, educativo e psicologico nell'interesse dei minori, con facoltà di mettere in atto interventi domiciliari, verificassero le capacità genitoriali delle parti e la loro idoneità ed adeguatezza ad accudire ed educare i figli, supportassero entrambi i genitori nello svolgimento dei loro compiti genitoriali, suggerendo percorsi di sostegno alla genitorialità volti all'acquisizione di una maggiore consapevolezza in tale ruolo e ad incrementare le capacità genitoriali, e prescrivessero al padre di sottoporsi a valutazione e percorsi del , disponeva che i tre minori rimanessero collocati presso la Pt_3 madre e che i Servizi Sociali, tenuto conto della volontà dei minori, disciplinassero l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei figli in modalità protetta, stabiliva che il sig. CP_1 contribuisse al mantenimento dei tre figli versando alla sig.ra l'importo
[...] Parte_1 mensile di euro 600,00, pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, nonché ordinava a parte attrice di integrare la documentazione reddituale e richiedeva all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 213 c.c. di documentare la situazione reddituale e patrimoniale del sig. CP_1 Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione delle plurime relazioni redatte dai Servizi Sociali e dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate. In data 19.03.2025, il Giudice delegato procedeva all'ascolto della minore CP_2
pagina 3 di 4 All'udienza del 22.05.2025, alla luce di quanto attestato dai Servizi Sociali in merito alla riconciliazione e alla ripresa della convivenza delle parti, il Giudice delegato prospettava alle parti la questione relativa alla competenza del Tribunale ordinario in relazione alle domande oggetto di causa. La difesa di parte attrice, preso atto della riconciliazione tra le parti, chiedeva al Tribunale di disporre un rinvio al fine di verificare se la convivenza delle parti avesse il carattere della stabilità e di leggere le ulteriori relazioni dei Servizi Sociali. La curatrice speciale insisteva affinché il procedimento rimanesse presso il Tribunale ordinario, dava atto che gli assistenti sociali le avevano riferito che la minore avrebbe loro raccontato di aver posto in essere atti di autolesionismo e chiedeva di essere autorizzata a confrontarsi con la scuola e con le insegnanti della minore. Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, a seguito dell'avvenuta riconciliazione delle parti con ripresa della convivenza, come attestata nelle relazioni dei Servizi Sociali, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere. Tenuto conto però del carattere disfunzionale del nucleo familiare, delle importanti criticità genitoriali e delle fragilità della minore che ha posto in essere agiti autolesivi, come emergenti dalle CP_2 relazioni dei Servizi Sociali, debbano essere trasmessi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minorenni per l'assunzione delle eventuali determinazioni di competenza. Alla luce della natura e dell'esito della lite, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di con l'intervento della curatrice Parte_1 Controparte_1 speciale avv. Simona Casarini, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti;
- DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale dei Minori dell'Emilia-Romagna per le eventuali determinazioni di competenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA Parte_1 C.F._1 TESTA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Imola, via Emilia n. 147
- ATTORE - contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento di
(C.F. ), C.F. ) e CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 (C.F. ), rappresentati dalla curatrice speciale, AVV. Controparte_4 C.F._5 SIMONA CASARINI, con studio a Bologna, piazza Minghetti n. 3
- INTERVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.05.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. depositato in data 19.12.2023, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “1.- disporre l'affido esclusivo dei tre minori e alla CP_2 CP_3 Controparte_4 madre, sig.ra ; Parte_1
2.- disporre che i minori abbiano contatti con il padre secondo le modalità stabilite dal Servizio Sociale competente che li ha già in carico;
3.- ordinare al sig. di corrispondere in favore dei tre figli l'importo che verrà ritenuto di CP_1 giustizia e comunque non inferiore ad € 200,00/mese ciascuno, per un totale di 600,00 €/mese con rivalutazione annuale istat ed oltre al 50 % delle spese straordinarie anticipate dalla madre.
4.- ordinare altresì al sig. di corrispondere l'importo arretrato non corrisposto a Controparte_1 titolo di mantenimento ordinario e straordinario dei figli da febbraio 2023 ad oggi, che si quantifica in
€ 6.600,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % degli importi anticipati per le spese straordinarie dei bambini nel 2023 e pari ad € 787,00. Con vittoria di spese e compensi”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 03.01.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 09.05.2024. Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
In data 09.04.2024 si costituiva nel procedimento l'avv. Simona Casarini in qualità di curatrice speciale dei tre minori e nominata nell'ambito del procedimento precedentemente CP_2 CP_3 CP_4 instaurato innanzi al Tribunale dei Minori dell'Emilia-Romagna, dando atto della preventiva pendenza di tale procedimento e che il Tribunale dei Minori, in applicazione dell'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione ratione temporis vigente, aveva disposto il non luogo a provvedere sul ricorso ex artt. 330 e 336 c.c. promosso dal per incompetenza funzionale dei Tribunale per i Minorenni Parte_2 di Bologna in favore del Tribunale di Ravenna e, sino all'adozione di nuove determinazioni da parte del Tribunale competente, aveva disposto che il servizio sociale svolgesse compiti di vigilanza e sostegno, effettuasse, tramite la NPI, una valutazione della condizione di benessere psico-fisico dei minori ed attuasse a loro favore i conseguenti interventi di sostegno anche psicologico ritenuto necessari, avviasse i genitori verso un percorso di mediazione, regolamentasse i rapporti tra i minori ed il padre secondo i tempi e le modalità ritenuti più adeguati alle esigenze dei minori anche in forma protetta e impartisse prescrizioni ai genitori finalizzate al corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Alla luce delle circostanze più compiutamente esposte nella comparsa, la curatrice speciale chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare Confermare la nomina della sottoscritta Avv. Simona Casarini, quale Curatore speciale dei minori
e anche nel giudizio de quo, già nominata curatore CP_2 CP_3 Controparte_4 speciale dei minori nel procedimento avanti al Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna (R.G. 80000063/2023), sussistendo una situazione di conflitto di interessi dei bambini nei confronti dei genitori, oltre che una situazione di pregiudizio derivante dalla grave conflittualità tra i genitori tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte degli stessi. Nel merito Al fine di disporre il provvedimento di affidamento ritenuto più idoneo a tutela dei minori, eventualmente anche ai sensi dell'art. 333 c.c., mantenendo il collocamento dei minori presso la residenza della madre, risultando maggiormente tutelante, e chiedendo che si disponga l'ascolto della minore (di 11 anni): CP_2
pagina 2 di 4 a) adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti più opportuni al fine di evitare che un conflitto possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per i minori, creando un impedimento nell'assunzione delle decisioni più importanti relative alla salute e al percorso scolastico nel caso in cui i genitori non riescano ad esprimere una volontà condivisa, attribuendo alla madre Sig.ra il Parte_1 potere di assumere tutte le decisioni in ambito sanitario e scolastico e presentare le necessarie autorizzazioni, anche senza il consenso del padre Sig. con onere di comunicazione Controparte_1 all'altro genitore di quanto effettuato, o in subordine attribuendo al Servizio Sociale il potere di rappresentanza dei minori in ambito scolastico e sanitario con potere di assumere tutte le decisioni in ambito sanitario e scolastico, presentare le necessarie autorizzazioni, anche senza il consenso dei genitori;
b) dichiarare il Sig. tenuto ed obbligato, almeno dalla data di iscrizione a ruolo del Controparte_1 ricorso introduttivo, a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, il Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e rivalutabile annualmente secondo gli CP_2 CP_3 CP_4 indici ISTAT, nell'importo ritenuto giusto ed equo, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-ricreative, per i figli, conformemente a quanto previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
c) stabilire i tempi e le modalità di incontro del padre con i figli, dapprima in modalità protetta e con intervento di un educatore, incaricando i Servizi Sociali territoriali al fine di garantire le relazioni e fornire sostegno al nucleo familiare;
d) incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di vigilare sulle condizioni psicofisiche dei minori mediante colloqui con i genitori ed i minori, con i familiari significativi per i minori, anche con la scuola ed il medico di famiglia, supportare i minori negli incontri con il padre secondo modalità conformi alle esigenze dei bambini, attuare interventi educativi, predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dei genitori”. A scioglimento della riserva assunta in sede di prima udienza il 09.05.2024, ove veniva sentita personalmente la sig.ra , il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 19.07.2025, Parte_1 previa implicita riunione del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minori di Bologna, confermava la nomina a curatrice speciale dei tre minori dell'avv. Simona Casarini, stabiliva l'affidamento dei tre minori e ai Servizi Sociali CP_2 CP_3 Controparte_4 territorialmente competenti affinché monitorassero il benessere psico-fisico e le condizioni emotive e psicologiche dei minori, fornendo il necessario supporto sul piano educativo, scolastico e formativo, assumessero tutte le decisioni e attuassero tutti gli interventi ritenuti necessari e opportuni sul piano sanitario, sociale, educativo e psicologico nell'interesse dei minori, con facoltà di mettere in atto interventi domiciliari, verificassero le capacità genitoriali delle parti e la loro idoneità ed adeguatezza ad accudire ed educare i figli, supportassero entrambi i genitori nello svolgimento dei loro compiti genitoriali, suggerendo percorsi di sostegno alla genitorialità volti all'acquisizione di una maggiore consapevolezza in tale ruolo e ad incrementare le capacità genitoriali, e prescrivessero al padre di sottoporsi a valutazione e percorsi del , disponeva che i tre minori rimanessero collocati presso la Pt_3 madre e che i Servizi Sociali, tenuto conto della volontà dei minori, disciplinassero l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei figli in modalità protetta, stabiliva che il sig. CP_1 contribuisse al mantenimento dei tre figli versando alla sig.ra l'importo
[...] Parte_1 mensile di euro 600,00, pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, nonché ordinava a parte attrice di integrare la documentazione reddituale e richiedeva all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 213 c.c. di documentare la situazione reddituale e patrimoniale del sig. CP_1 Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione delle plurime relazioni redatte dai Servizi Sociali e dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate. In data 19.03.2025, il Giudice delegato procedeva all'ascolto della minore CP_2
pagina 3 di 4 All'udienza del 22.05.2025, alla luce di quanto attestato dai Servizi Sociali in merito alla riconciliazione e alla ripresa della convivenza delle parti, il Giudice delegato prospettava alle parti la questione relativa alla competenza del Tribunale ordinario in relazione alle domande oggetto di causa. La difesa di parte attrice, preso atto della riconciliazione tra le parti, chiedeva al Tribunale di disporre un rinvio al fine di verificare se la convivenza delle parti avesse il carattere della stabilità e di leggere le ulteriori relazioni dei Servizi Sociali. La curatrice speciale insisteva affinché il procedimento rimanesse presso il Tribunale ordinario, dava atto che gli assistenti sociali le avevano riferito che la minore avrebbe loro raccontato di aver posto in essere atti di autolesionismo e chiedeva di essere autorizzata a confrontarsi con la scuola e con le insegnanti della minore. Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, a seguito dell'avvenuta riconciliazione delle parti con ripresa della convivenza, come attestata nelle relazioni dei Servizi Sociali, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere. Tenuto conto però del carattere disfunzionale del nucleo familiare, delle importanti criticità genitoriali e delle fragilità della minore che ha posto in essere agiti autolesivi, come emergenti dalle CP_2 relazioni dei Servizi Sociali, debbano essere trasmessi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minorenni per l'assunzione delle eventuali determinazioni di competenza. Alla luce della natura e dell'esito della lite, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di con l'intervento della curatrice Parte_1 Controparte_1 speciale avv. Simona Casarini, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti;
- DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale dei Minori dell'Emilia-Romagna per le eventuali determinazioni di competenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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