Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 849/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._1
Cento (FE) Via Due Giugno n. 2 int. 6
e nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_2 C.F._2
Cento (FE) Via Santa Liberata n. 13 int. 1 rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto, dall'Avv.
Susanna Farioli del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Cento (FE),
Corso Guercino n. 36 (Ai fini delle notifiche: numero di telefax: 051/902831 e indirizzo pec:
) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 aprile 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 28.09.1991 in
Cento (FE); che dalla unione coniugale in data 04.01.1995 è nato il figlio , oggi maggiorenne Per_1
di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale r.g. 3651/20212, confermate come da verbale di udienza del giorno 03.12.2012 emesso dal Tribunale di Ferrara e successivo decreto di omologa depositato in
Cancelleria il 06.12.2012; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa di Via Due Giugno n. 2 di proprietà della sig.ra rimane nella disponibilità Controparte_1
della medesima, così come già disposto in sede di separazione;
2) il figlio è, nel frattempo, Per_1
divenuto maggiorenne e completamente autosufficiente;
3) i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di
[...]
assegni di natura periodica, inerente a mantenimento ed alimenti (doc. n. 7 e doc. n. 8); 4) i sigg.ri e dichiarano di aver risolto e definito ogni loro rapporto Controparte_1 Controparte_2
patrimoniale; 5) i sigg.ri e dichiarano di rinunciare Controparte_1 Controparte_2 all'impugnazione dell'emananda sentenza;
6) i sigg.ri e chiedono Controparte_1 Controparte_2 venga disposta la trasmissione della sentenza all'ufficio di Stato Civile affinchè proceda alle annotazioni prescritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 12 maggio 2025.
In data 5 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 3/12/2012, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis; 1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cento il 28 settembre
1991 fra nata a [...] il [...], e Controparte_1 Controparte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cento di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1991 Atto n. 35 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri