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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/11/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1013/2023 in grado di appello avverso la sentenza n. 591/2023 del Tribunale di Chieti, pronunciata all'esito del giudizio nrg. 1434/2019, g.u. dott. Francesco Turco, pubblicata in data 31.07.2023 e notificata alla sola
[...]
in data 15.09.2023, Parte_1
promossa
DA
(a seguito di Parte_2
fusione per incorporazione di , P.IVA Controparte_1
, in persona del presidente del c.d.a. sig. P.IVA_1 CP_2
Contr (d'ora in poi definita per brevità, “ ) rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Mara Fanciano, come da procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. ing.
[...] CP_4
(d'ora in poi e per brevità definita “ ”) rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Francesca D'Orsi, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Si riporta per esigenze di brevità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_3
ha convenuto [oggi
[...] Controparte_1 CP_3
chiedendo il ristoro dei danni subiti a fronte della sottrazione di 375 condizionatori Daikin per un valore totale di € 167.434,10.
Precisamente, ha esposto che nel maggio 2018, Parte_4
veniva incaricata da quale spedizioniere per conto di CP_5
Daikin, di trasportare i condizionatori dalla Repubblica Ceca nel
Regno Unito.
a sua volta, incaricava la società ceca Jet Flash r.s.o. i CP_1
cui autisti, caricata la merce in Repubblca Ceca presso la sede della
Contr
non la consegnavano nel Regno Unito.
L'odierna attrice, in qualità di compagnia assicurativa di Daikin, indennizzava pertanto la propria cliente.
Nel presente giudizio ha, dunque, agito per ottenere, in surroga, quanto corrisposto alla Daikin.
Si è costituita la quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Pescara, avendo sede in Città Sant'Angelo.
Contr Ha, ancora, eccepito che i dipendenti della non avevano controllato l'identità dei soggetti presentatisi per il ritiro e, pertanto, essa sarebbe l'unica responsabile.
Peraltro, essa si occuperebbe solo dell'organizzazione e non dell'esecuzione della spedizione, non avendo mezzi propri.
Ha, in ogni caso, chiesto applicarsi le limitazioni di responsabilità vettoriale previste dalla Convenzione di Ginevra relativa al contratto internazionale delle merci su ruota, c.d. CMR, approvata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e poi, a seguito di talune modifiche, con legge 27 aprile 1982, n. 242, nei limiti di 8,33 DSP per Kg. lordo di merce perduta o danneggiata.
Ha, infine, chiamato in causa Jet Flash r.s.o., nei cui confronti ha poi rinunciato all'azione e la propria compagnia
[...]
., rimasta contumace, per essere garantita Parte_1
e manlevata.
Ciò detto, si osserva quanto segue.”.
I.2. Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo che la convenuta avesse sede in
S.G. Teatino. Nel merito, il giudice di primo grado ha applicato al contratto di trasporto intervenuto tra vettore e committente la
“Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce” firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e modificata con protocollo del 5 luglio 1978, nota anche come C.M.R. (“Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Contr Route”) in base alla quale ha ritenuto che oggi quale CP_1
vettore principale fosse responsabile della mancata consegna della merce pur nell'ipotesi di inadempimento del sub-vettore (articolo 3
C.M.R.) e che comunque non fosse nel caso concreto invocabile alcuna limitazione di responsabilità per l'atto doloso del “sub- carrier”. Infine, il Tribunale rigettava l'azione di manleva per l'indennizzo assicurativo promossa dalla nei confronti Pt_5 dell'assicuratrice in quanto le condizioni generali del Pt_1
contratto assicurativo escludono espressamente dalla copertura l'ipotesi di furto del sub-vettore (articolo 5 delle condizioni generali di polizza).
I.3. Conseguentemente il Tribunale pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1) NN (P. I.V.A.: ) al Controparte_1 P.IVA_2
pagamento, in favore della (C.F.: Parte_3
, della somma di € 167.434,10 oltre interessi legali P.IVA_3 dall'esborso al soddisfo;
2) NN (P. I.V.A.: ) alla Controparte_1 P.IVA_2
rifusione, in favore di (C.F.: Parte_3
DE815374655), delle spese di lite che si liquidano in € 11.810,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Chieti, il 28.7.2023.” Contr I.4. Propone appello che rassegna le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 591/2023 emessa dal
Tribunale di Chieti, Giudice Dr. Francesco Turco, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1434/2019, depositata in cancelleria in data
31.07.2023, e notificata ad Parte_1
. il 15.09.2023, accogliere le conclusioni avanzate
[...] nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “NNre
. a manlevare e Parte_1
tenere indenne da qualsiasi Parte_2
risarcimento o rimborso, anche a titolo di spese legali, essa fosse condannata a pagare a favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'attrice al saldo, in forza della polizza n.45733357. In subordine: accertare il diritto di regresso ex art. 2055 co. 2 e 3 c.c. di
[...]
nei confronti di Parte_2 [...]
Parte_6
con sede in , località San Gallo, in persona del Legale Pt_1
Rappresentante sig. per qualsiasi somma Parte_7
la società fosse costretta a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni o di rimborso delle spese legali;
e di conseguenza condannare Parte_1
. a restituire a
[...] Parte_2
ogni somma che essa fosse costretta a pagare all'attrice, oltre
[...] interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento al saldo” e conseguentemente disattendere tutte le eventuali eccezioni
e istanze nuove sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”. L'appellata si costituisce chiedendo: ““Piaccia all'Ecc.ma Pt_1
Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
- in via principale, rigettare l'appello proposto anche nel merito per le ragioni esposte nel presente atto e siccome infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese e con conferma della sentenza impugnata;
- in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale, dell'appello proposto e quindi di riconosciuta applicabilità dell'art. 11 condizioni particolari di polizza sezione I
Responsabilità civile del vettore, in applicazione dello stesso articolo, applicare lo scoperto del 20% e comunque entro e non oltre il massimale di polizza ivi previsto di € 200.000,00 e comunque accertare e dichiarare, la decadenza e/o riduzione proporzionale dell'indennizzo assicurativo dovuto, in ragione del pregiudizio alla rivalsa ex art. 1916 c.c. per i motivi esposti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Con ordinanza del 04.04.2024, emessa a seguito dell'udienza del
02.04.2024 (sostituita e celebrata mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), questa Corte ha disposto il rinvio per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 21.10.2025 ore 9.00 della quale ha prescritto la sostituzione mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed ha assegnato alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
Con ordinanza del 23.10.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Motivi di impugnazione.
II.2. Primo motivo di impugnazione: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.
II.3. L'appellante esordisce contestando al primo giudice di aver trascurato l'applicazione integrale, complessiva delle condizioni generali di polizza ovverosia per aver menzionato unicamente l'articolo 5 delle Condizioni generali di polizza trascurando quanto previsto dal successivo articolo 11 delle medesime condizioni. II.4. L'articolo 11 dalla rubrica “Estensioni di garanzia: Dolo -
Colpa Grave- Appropriazione indebita”, prevede, infatti, che: “la
Società [l'assicurazione e quindi nel caso specifico ] tiene Pt_1
inoltre indenne il Contraente/Assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a:
a) Colpa grave del Contraente/assicurato, dei loro dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si sono avvalsi per
l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
b) Dolo perpetrato dai dipendenti del Contraente/Assicurato nonché dei subvettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi;
c) Appropriazione indebita, furto o raggiro perpetrati dai dipendenti del Contraente/Assicurato nonché dei subvettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi”. Contr II.5. Aggiunge l'appellante di aver selezionato il trasportatore attraverso il noto portale di logistica CO da cui emergeva il profilo aziendale del sub vettore selezionato (indirizzo della sede legale, indirizzo e-mail, sito internet e recapiti telefonici, caratteristiche dell'azienda e del trasporto, come comprovato dal
Doc.4 del fascicolo di primo grado); di aver effettuato tutte le verifiche necessarie e reperito la documentazione idonea a garantirne l'affidabilità (visura camerale, certificato di iscrizione all'Albo degli
Autotrasportatori, licenza e certificato di copertura assicurativa;
cfr.
Doc.5 del fascicolo di primo grado) garantendo quindi all' Pt_1
quanto contrattualmente richiesto ai fini di una consapevole scelta del subcontraente.
II.6. La parte appellata, dopo aver premesso che l'onere della prova della materializzazione del rischio assicurato, come delimitato dalla polizza assicurativa, ricade sull'assicurato che invoca il pagamento dell'indennizzo, sottolinea nelle sue difese che l'estensione del rischio assicurato al fatto del sub-vettore è condizionato dallo stesso articolo
11 delle condizioni generali di contratto, invocato dall'appellante alla circostanza che “il subvettore risulti adeguatamente strutturato
(dotato di ufficio e telefono fisso) e che la consegna delle merci venga effettuata ad un autista di cui sia stato precedentemente indicato il nominativo e fornito copia del documento di identità da parte di tale sub vettore”.
II.7. Alla luce della documentazione versata in atti non risulta provata la condizione essenziale richiesta dall'articolo 11 come presupposto di operatività dell'estensione del rischio coperto Contr dall'assicuratore. L'appellante ha prodotto la descrizione del profilo aziendale del sub-vettore così come rinvenuto sul sito
CO (doc. n. 4 produzione di primo grado) oltre a documentazione in lingua ceca priva di traduzione che - a detta dell'appellante - consiste in visura camerale, certificato iscrizione all'albo dei trasportatori, licenza e certificato di copertura assicurativa riferibile sempre al sub-vettore (doc. n. 5), mentre nulla si rinviene in ordine alla indicazione, da parte del sub-vettore, del nominativo dell'autista adibito alla consegna delle merci come difetta pure la copia del documento di identità dello stesso.
II.8. Per effetto di ciò non può decretarsi l'operatività della garanzia di cui al richiamato art. 11 nel caso di specie, non essendovi la prova dell'esistenza dei presupposti essenziali di estensione del rischio assicurato.
II.9. Come sostenuto ripetutamente dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. III, 21.01.2025 n. 1469), nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi”
e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. tra molte, Cass., sez. 3, 23/01/2018, n. 1558).
II.10. Si è, al riguardo, chiarito che, qualora nel contratto di assicurazione siano state inserite clausole cd. di delimitazione del rischio, i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) “rischi inclusi”, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo;
b) “rischi esclusi”, cioè quelli estranei al contratto;
c) i “rischi non compresi”, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. II.11. Mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea (Cass., sez. 3, 09/11/2023, n. 31251).
II.12. Nella specie, posto che quanto accaduto rientra nella ipotesi di rischio escluso dall'art. 5 delle condizioni particolari di polizza, ai fini della operatività della estensione della polizza di cui al successivo art. 11 l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova della ricorrenza delle circostanze contemplate nel medesimo articolo: prova che, come detto, non è stata fornita per cui, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto di non accogliere la domanda di manleva avanzata dalla stessa nei confronti della compagnia di assicurazione.
II.13. Il primo motivo è dunque infondato perché manca la prova della ricorrenza del rischio assicurato così come delimitato e circoscritto nelle condizioni di polizza all'articolo 11.
II.14. Secondo motivo di impugnazione: “violazione e falsa applicazione di legge”
II.15. Il secondo motivo di impugnazione replica sotto diversa forma l'oggetto del primo motivo di gravame e il rigetto di quest'ultimo assorbe il secondo.
II.16. Difatti, l'appellante lamenta che il Tribunale nell'ignorare l'articolo 11 delle condizioni generali di contratto, abbia violato i canoni interpretativi di cui all'articolo 1362, comma 1, c.c., 1363 c.c., abbia trascurato che l'articolo 11 segue all'articolo 5 su questo prevalendo, che la predisposizione del modulo da parte dell'assicurazione avrebbe imposto all'interprete l'adozione di un criterio ermeneutico favorevole all'assicurato (interpretazione contra proferentem).
II.17. La complessiva congerie degli argomenti che costituiscono il secondo motivo di appello tende a dimostrare che l'articolo 11 delle condizioni generali di contratto è stato negletto dal primo giudice a vantaggio dell'applicazione del solo articolo 5 delle medesime condizioni. Allorché, in sede di disamina del primo motivo di gravame, emerge che pur applicandosi l'articolo 11, più volte menzionato, difetta la prova della sussistenza dei presupposti che delimitano il rischio coperto secondo la letterale dizione di questo medesimo articolo, è giocoforza concludere che la seconda doglianza sia ritenuta assorbita nella precedente reiezione con l'effetto che l'intero appello dev'essere respinto.
III. Regime delle spese.
III.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m.
n. 147 del 2022 per le cause di valore da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 di media complessità (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue, in linea generale, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (da commisurarsi al valore della causa quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite).
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
1013/2023 in secondo grado sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore contro Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
avverso la sentenza n. 591/2023 del Tribunale di Chieti, pronunciata all'esito del giudizio nrg. 1434/2019, pubblicata in data 31.07.2023, così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. NN l'appellante Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla
[...]
parte appellata Parte_1 le spese del presente grado di appello,
[...] che liquida nell'importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario delle spese generali.
C. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 7 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi