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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1428/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2627/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467212 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, relativo all'immobile di sua proprietà sito in Roma, Indirizzo_1, int.7, per l'importo complessivo di euro 4.154,00. Le venivano contestati l'omessa dichiarazione e l'omesso pagamento. Deduceva che il marito, Nominativo_1
, coabitante nell'immobile, aveva tempestivamente effettuato la prescritta dichiarazione, indicando la presenza di quattro persone nell'immobile, ed aveva pagato l'imposta annualmente dovuta. Affermava pertanto che la pretesa del comune avrebbe dato luogo ad un'indebita duplicazione di pagamento.
Chiedeva pertanto annullarsi l'atto impugnato, con vittoria di spese. Nonostante la rituale notifica del ricorso via pec in data 6 gennaio 2025, Roma Capitale non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. La ricorrente ha prodotto documentazione relativa al pagamento del tributo gravante sull'immobile in questione da parte del marito ed il comune, non costituendosi, nulla ha contestato a riguardo.
L'avviso notificato alla ricorrente è pertanto illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della lite e delle fasi processuali occorse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna a Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800 oltre oneri di legge se dovuti.
Roma 27 gennaio 2026
IL GIUDICE
IU de FA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2627/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467212 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, relativo all'immobile di sua proprietà sito in Roma, Indirizzo_1, int.7, per l'importo complessivo di euro 4.154,00. Le venivano contestati l'omessa dichiarazione e l'omesso pagamento. Deduceva che il marito, Nominativo_1
, coabitante nell'immobile, aveva tempestivamente effettuato la prescritta dichiarazione, indicando la presenza di quattro persone nell'immobile, ed aveva pagato l'imposta annualmente dovuta. Affermava pertanto che la pretesa del comune avrebbe dato luogo ad un'indebita duplicazione di pagamento.
Chiedeva pertanto annullarsi l'atto impugnato, con vittoria di spese. Nonostante la rituale notifica del ricorso via pec in data 6 gennaio 2025, Roma Capitale non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. La ricorrente ha prodotto documentazione relativa al pagamento del tributo gravante sull'immobile in questione da parte del marito ed il comune, non costituendosi, nulla ha contestato a riguardo.
L'avviso notificato alla ricorrente è pertanto illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della lite e delle fasi processuali occorse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna a Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800 oltre oneri di legge se dovuti.
Roma 27 gennaio 2026
IL GIUDICE
IU de FA