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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2539/2017 pendente tra
( , rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti dall'Avv. PIERA ANNUNZIATA FERRARA ed elett.te dom.ta in Olbia via Olbia n. 30
CONTRO
, rapp.to e difeso Controparte_1
dall'Avv. STEFANO ABATE giusta procura in atti ed elett.te dom.to in La
Maddalena via indipendenza n. 1/E
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OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti come precisate all'udienza all'uopo fissata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_2
evocava in giudizio il convenuto indicato in epigrafe, proponendo
[...]
opposizione al decreto ingiuntivo n. 600/2017, reso nel procedimento distinto con
RG 1691/2017, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 20.10.2017 e notificato all'odierna opponente a mezzo pec in data 30.10.2017, per la somma complessiva di € 7.790,05, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione. Eccepiva l'opponente l'inesistenza del credito, sostenendo che l'attività professionale dell'opposto svolta in suo favore fosse cessata fin dal 30.03.2016 e che, a partire dal secondo trimestre del 2016, venne fornita da altro professionista;
inoltre asseriva che l'attività svolta nel corso del rapporto fosse già stata integralmente retribuita. Contestava altresì il credito asseritamente vantato dall'opposto in ordine al “passaggio di consegne” dal vecchio amministratore della società al nuovo e di cui alla fattura n. 345/2016, sostenendo che tale attività fosse stata svolta esclusivamente dall'Avv. Per_1
Eccepiva, infine, l'opponente l'inesistenza del credito per nullità del contratto di conferimento dell'incarico professionale, disconoscendo altresì la firma ivi apposta, poiché non riconducibile all'amministratore in carica, Pt_3
Sosteneva invero che il rag. l'unico al quale era stato conferito
[...] CP_1
l'incarico di consulenza, in realtà non era iscritto ad alcun albo professionale;
contestava pertanto an e quantum debeatur.
Concludeva, infine, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
l'accertamento della nullità del contratto di prestazioni intellettuali oggetto di causa, con conseguente condanna dello alla restituzione delle CP_1
somme indebitamente percepite nella misura di € 7.591,00, con vittoria dei compensi e spese del giudizio.
L'opposto Studio associato si costituiva in giudizio, contestando le avverse deduzioni e difese ed insistendo nella domanda. A sostegno della medesima produceva l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro del rag. e Controparte_1
la cospicua corrispondenza via email intercorsa tra le parti.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica grafologica veniva trattenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies cpc.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario - con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso - in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Orbene, nel caso di specie, l'opposto Studio associato non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, posto che - a fronte delle contestazioni di parte opponente in merito alla sussistenza ed al quantum del credito - ha omesso di fornire prova del proprio diritto.
Invero, dalle produzioni documentali di parte opposta - precisamente dalle email intercorse tra le parti - appare provata la sussistenza di un rapporto professionale di consulenza dello in favore Controparte_1
dell'opponente che si è protratto quantomeno fino alla comunicazione del recesso – rapporto peraltro mai contestato dall'opponente, se non in riferimento alla sua durata - ma al contempo ha omesso non solo ogni dimostrazione, ma anche allegazione, in merito alle specifiche prestazioni professionali fornite nel periodo contestato;
manca altresì la prova di un accordo in merito al compenso pattuito, posto che il contratto prodotto è stato oggetto di consulenza grafologica, a seguito di disconoscimento della firma da parte della legale rappresentante della società opponente, consulenza che ha consentito di accertare che la firma apposta nel contratto, così come quelle vergate negli altri documenti prodotti da parte opposta, non è riconducibile alla Parte_3
Le medesime considerazioni valgono anche in ordine alle pretese avanzate per l'asserita prestazione non meglio precisata e riferita genericamente al
“passaggio di consegne” tra il vecchio ed il nuovo amministratore della società opponente Parte_3
La carenza di prova delle specifiche prestazioni fornite impedisce – in assenza di accordo - ogni determinazione del compenso eventualmente dovuto con l'applicazione delle tariffe professionali vigenti. A fronte di tali circostanze si ritiene non provato il credito, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ordine alle spese del giudizio - stante l'esito dell'istruttoria che ha comunque accertato la sussistenza del rapporto professionale contestato da parte opponente - si ritiene equo disporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 600/2017, reso nel procedimento distinto con RG 1691/2017, emesso dal Tribunale di Tempio
Pausania in data 20.10.2017 e notificato all'odierna opponente a mezzo pec in data 30.10.2017, per i motivi di cui in motivazione;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Tempio Pausania, 05/01/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona