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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.10.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 938/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 in Contrada San Piero, cod. fisc. , elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1 presso il domicilio digitale del difensore Avv. Antonino Araca (C.F. C.F._2
), che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. – P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona di nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_2
Sicilia, giusta procura in Notar – Roma Rep. nr. 181515 racc. nr. Persona_1
12772 del 25/07/2024, rilasciata da , con sede in Controparte_3
Roma, alla Via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Tremestieri Etneo
(CT) Via Diodoro Siculo 6, pec: presso lo Email_1 studio dell' Avv. Rosalia Capone che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
c.f. , con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti ( – CodiceFiscale_3
t – fax 090 5724777) dell'Avvocatura Email_2 dell'Istituto, giu-sta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37875 racc. 7313 del 22 marzo 2024 e con la medesima Persona_2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, anche, in Messina Via Armeria
1.
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 28.03.2024, conveniva in Parte_1 giudizio e , proponendo opposizione avverso Controparte_3 CP_4
l'intimazione di pagamento n. 295 2022 90101707 59/000, notificata in data
17.02.2024, per il pagamento dell'importo complessivo di €. 12.064,05, impugnata limitatamente all'importo di € 2.615,49, emessa in relazione all'avviso di addebito n.595 2012 0003190076000, relativo al mancato versamento dei contributi IVS dell'anno 2005.
Deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
- Inesistenza del credito;
- Mancata notifica degli atti presupposti;
- Intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo;
- Difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione dell'intimazione di pagamento opposta nel merito l'annullamento dell'atto impugnato.
, si costituiva in giudizio con memoria depositata in Controparte_3 data 7.11.2024, rilevando l'infondatezza dell'opposizione, tenuto conto della prova della notifica degli atti presupposti e della conseguente inammissibilità delle contestazioni sulla forma di tali atti e sul merito della pretesa creditoria.
Pag. 2 di 7 Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva con memoria depositata in data 31.10.2024, rilevando la regolarità CP_4
e la tempestività della notifica dell'avviso di addebito presupposto e di ulteriori atti interruttivi, nonché l'inammissibilità dell'opposizione in riferimento ai vizi propri degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, non essendo stati impugnati nei termini di cui all'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46/1999.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.
Indi, veniva trattata all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Secondo il ricorrente la notificazione degli atti prodromici, all'intimazione opposta - e in particolare dell'avviso di addebito n.595 2012 0003190076000 - sarebbe inesistente, per cui il credito da essi portato si sarebbe estinto per sopravvenuta prescrizione.
A fronte di ciò, con riferimento all'avviso di addebito n. 595 2012 0003190076000, va rilevato che dalla documentazione ritualmente prodotta in atti dall' , la notifica del CP_4 predetto atto risulta correttamente eseguita all'indirizzo di residenza del ricorrente e si è perfezionata in data 31.12.2012, per compiuta giacenza.
Né vale sostenere che difetta la prova dell'invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), atteso che secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 2339/2021), è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità di tale raccomandata, atteso che nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass.
n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
Dunque, come ha espressamente rilevato la Corte di legittimità, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, o dalla data di
Pag. 3 di 7 spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018, ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, che prevede la possibilità che la notifica possa essere eseguita mediante invio di semplice raccomandata a.r., sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
Inoltre, ha ulteriormente provato che la notifica dell'intimazione di pagamento CP_4 opposta è stata preceduta anche dalla notificazione di altra intimazione di pagamento n.
29520169004500604000, ritualmente notificata il 7.10.2016.
Peraltro, l'Istituto previdenziale ha anche documentato che il predetto avviso di addebito n. n. 595 2012 0003190076000 è scaturito dall'accertamento unificato N.
RJH01SC00400, eseguito dall' per l'anno 2005 e notificato al Controparte_3 ricorrente il 27/10/2010, senza che il ricorrente abbia su tale circostanza mosso alcuna specifica contestazione o allegazione, per cui, in applicazione del principio di non contestazione, deve ritenersi provata anche la rituale notifica dell'anzidetto accertamento, posto alla base del credito oggi opposto.
Tanto premesso, la produzione dell' e risulta Controparte_3 CP_4 idonea a provare la notifica sia degli avvisi di addebito impugnati sia degli ulteriori atti interruttivi.
In particolare, dalla documentazione prodotta è possibile collegare la prova dell'avvenuta notifica con l'atto notificato, rinvenendo negli stessi elementi utili e sufficienti per collegarli direttamente o indirettamente tra loro, atteso che nelle cartoline di ricevimento è indicato il numero dell'atto notificato o, viceversa, nell'atto notificato è indicato il numero del plico raccomandato con il quale è stato notificato l'atto recapitato.
Inoltre, l'avviso di addebito reca la specifica indicazione dell'accertamento dell' posto a fondamento dell'odierna pretesa creditoria. Controparte_3
Pag. 4 di 7 Conseguentemente, la regolare e tempestiva notifica di tali atti e la mancata impugnazione degli stessi ne determina la definitività.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Va a tal proposito rammentato l'ormai consolidato principio secondo cui l'ulteriore atto, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
Tali vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento o degli atti successivi, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione degli stessi (Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Pertanto, l'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta, ritualmente notificato e non impugnato, è divenuto definitivo;
sicché, le eccezioni inerenti la forma e il merito di tale atto devono ritenersi inammissibili.
Va, altresì rilevata, l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente relativa al difetto di motivazione dell'atto opposto, circa la mancata individuabilità delle pretese creditorie dell'Ente impositore.
A prescindere dalla generica formulazione del rilievo, che non individua specificamente le caratteristiche delle carenze motivazionali lamentate, va comunque sottolineato che l'intimazione di pagamento, pur avendo una struttura e motivazione sintetica, consente al debitore di individuare gli elementi essenziali del credito di cui si chiede la riscossione.
Deve rilevarsi, infatti, che nell'intimazione di pagamento è stata esplicitata l'origine dell'iscrizione a ruolo, il dettaglio degli importi dovuti sulla base delle indicazioni fornite dall'ente che ha emesso il ruolo, le informazioni precise circa le autorità cui
Pag. 5 di 7 rivolgersi in caso di impugnazione corredate delle modalità con cui essa deve essere proposta, ed infine i criteri in base ai quali sono stati calcolati gli interessi.
Inoltre, secondo l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale l'atto impositivo che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione dei presupposti dell'imposizione.(Cassazione civile sez. VI, 11/07/2018, n.18224)
Sia nell'intimazione di pagamento che nell'avviso di addebito è stato indicato l'atto presupposto, dei quali risulta documentalmente provata la notifica al ricorrente, di contro non è stato neppure dimostrato l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa asseritamente patito da parte ricorrente.
Infine, risulta comunque infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente, atteso che il credito portato dall'avviso di addebito n. 595 2012
0003190076000, notificato il 31.12.2012, è scaturito dall'accertamento unificato N.
RJH01SC00400, eseguito dall' per l'anno 2005 e notificato al Controparte_3 ricorrente il 27/10/2010. D'altra parte, dopo la richiamata notifica dell'avviso di addebito, in data 7.10.2016 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29520169004500604000, seguita dall'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata il 17.2.2024, quando il termine di prescrizione quinquennale non era ancora spirato.
Tanto premesso, il ricorso risulta infondato.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato a pagare in favore di e , le spese di lite, che si liquidano, per CP_4 Controparte_3 ciascuna delle predette resistenti, ex D.M. n. 147/22, in complessivi € 2.110,00, per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 6 di 7 Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data 28.3.2024, così Parte_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna il ricorrente a pagare in favore di e CP_4 Controparte_3
le spese di lite, che liquida, per ciascuna delle predette resistenti, in
[...] complessivi € 1.320,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Patti, 11.12.2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.10.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 938/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 in Contrada San Piero, cod. fisc. , elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1 presso il domicilio digitale del difensore Avv. Antonino Araca (C.F. C.F._2
), che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. – P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona di nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_2
Sicilia, giusta procura in Notar – Roma Rep. nr. 181515 racc. nr. Persona_1
12772 del 25/07/2024, rilasciata da , con sede in Controparte_3
Roma, alla Via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Tremestieri Etneo
(CT) Via Diodoro Siculo 6, pec: presso lo Email_1 studio dell' Avv. Rosalia Capone che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
c.f. , con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti ( – CodiceFiscale_3
t – fax 090 5724777) dell'Avvocatura Email_2 dell'Istituto, giu-sta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37875 racc. 7313 del 22 marzo 2024 e con la medesima Persona_2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, anche, in Messina Via Armeria
1.
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 28.03.2024, conveniva in Parte_1 giudizio e , proponendo opposizione avverso Controparte_3 CP_4
l'intimazione di pagamento n. 295 2022 90101707 59/000, notificata in data
17.02.2024, per il pagamento dell'importo complessivo di €. 12.064,05, impugnata limitatamente all'importo di € 2.615,49, emessa in relazione all'avviso di addebito n.595 2012 0003190076000, relativo al mancato versamento dei contributi IVS dell'anno 2005.
Deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
- Inesistenza del credito;
- Mancata notifica degli atti presupposti;
- Intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo;
- Difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione dell'intimazione di pagamento opposta nel merito l'annullamento dell'atto impugnato.
, si costituiva in giudizio con memoria depositata in Controparte_3 data 7.11.2024, rilevando l'infondatezza dell'opposizione, tenuto conto della prova della notifica degli atti presupposti e della conseguente inammissibilità delle contestazioni sulla forma di tali atti e sul merito della pretesa creditoria.
Pag. 2 di 7 Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva con memoria depositata in data 31.10.2024, rilevando la regolarità CP_4
e la tempestività della notifica dell'avviso di addebito presupposto e di ulteriori atti interruttivi, nonché l'inammissibilità dell'opposizione in riferimento ai vizi propri degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, non essendo stati impugnati nei termini di cui all'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46/1999.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.
Indi, veniva trattata all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Secondo il ricorrente la notificazione degli atti prodromici, all'intimazione opposta - e in particolare dell'avviso di addebito n.595 2012 0003190076000 - sarebbe inesistente, per cui il credito da essi portato si sarebbe estinto per sopravvenuta prescrizione.
A fronte di ciò, con riferimento all'avviso di addebito n. 595 2012 0003190076000, va rilevato che dalla documentazione ritualmente prodotta in atti dall' , la notifica del CP_4 predetto atto risulta correttamente eseguita all'indirizzo di residenza del ricorrente e si è perfezionata in data 31.12.2012, per compiuta giacenza.
Né vale sostenere che difetta la prova dell'invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), atteso che secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 2339/2021), è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità di tale raccomandata, atteso che nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass.
n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
Dunque, come ha espressamente rilevato la Corte di legittimità, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, o dalla data di
Pag. 3 di 7 spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018, ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, che prevede la possibilità che la notifica possa essere eseguita mediante invio di semplice raccomandata a.r., sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
Inoltre, ha ulteriormente provato che la notifica dell'intimazione di pagamento CP_4 opposta è stata preceduta anche dalla notificazione di altra intimazione di pagamento n.
29520169004500604000, ritualmente notificata il 7.10.2016.
Peraltro, l'Istituto previdenziale ha anche documentato che il predetto avviso di addebito n. n. 595 2012 0003190076000 è scaturito dall'accertamento unificato N.
RJH01SC00400, eseguito dall' per l'anno 2005 e notificato al Controparte_3 ricorrente il 27/10/2010, senza che il ricorrente abbia su tale circostanza mosso alcuna specifica contestazione o allegazione, per cui, in applicazione del principio di non contestazione, deve ritenersi provata anche la rituale notifica dell'anzidetto accertamento, posto alla base del credito oggi opposto.
Tanto premesso, la produzione dell' e risulta Controparte_3 CP_4 idonea a provare la notifica sia degli avvisi di addebito impugnati sia degli ulteriori atti interruttivi.
In particolare, dalla documentazione prodotta è possibile collegare la prova dell'avvenuta notifica con l'atto notificato, rinvenendo negli stessi elementi utili e sufficienti per collegarli direttamente o indirettamente tra loro, atteso che nelle cartoline di ricevimento è indicato il numero dell'atto notificato o, viceversa, nell'atto notificato è indicato il numero del plico raccomandato con il quale è stato notificato l'atto recapitato.
Inoltre, l'avviso di addebito reca la specifica indicazione dell'accertamento dell' posto a fondamento dell'odierna pretesa creditoria. Controparte_3
Pag. 4 di 7 Conseguentemente, la regolare e tempestiva notifica di tali atti e la mancata impugnazione degli stessi ne determina la definitività.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Va a tal proposito rammentato l'ormai consolidato principio secondo cui l'ulteriore atto, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
Tali vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento o degli atti successivi, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione degli stessi (Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Pertanto, l'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta, ritualmente notificato e non impugnato, è divenuto definitivo;
sicché, le eccezioni inerenti la forma e il merito di tale atto devono ritenersi inammissibili.
Va, altresì rilevata, l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente relativa al difetto di motivazione dell'atto opposto, circa la mancata individuabilità delle pretese creditorie dell'Ente impositore.
A prescindere dalla generica formulazione del rilievo, che non individua specificamente le caratteristiche delle carenze motivazionali lamentate, va comunque sottolineato che l'intimazione di pagamento, pur avendo una struttura e motivazione sintetica, consente al debitore di individuare gli elementi essenziali del credito di cui si chiede la riscossione.
Deve rilevarsi, infatti, che nell'intimazione di pagamento è stata esplicitata l'origine dell'iscrizione a ruolo, il dettaglio degli importi dovuti sulla base delle indicazioni fornite dall'ente che ha emesso il ruolo, le informazioni precise circa le autorità cui
Pag. 5 di 7 rivolgersi in caso di impugnazione corredate delle modalità con cui essa deve essere proposta, ed infine i criteri in base ai quali sono stati calcolati gli interessi.
Inoltre, secondo l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale l'atto impositivo che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione dei presupposti dell'imposizione.(Cassazione civile sez. VI, 11/07/2018, n.18224)
Sia nell'intimazione di pagamento che nell'avviso di addebito è stato indicato l'atto presupposto, dei quali risulta documentalmente provata la notifica al ricorrente, di contro non è stato neppure dimostrato l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa asseritamente patito da parte ricorrente.
Infine, risulta comunque infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente, atteso che il credito portato dall'avviso di addebito n. 595 2012
0003190076000, notificato il 31.12.2012, è scaturito dall'accertamento unificato N.
RJH01SC00400, eseguito dall' per l'anno 2005 e notificato al Controparte_3 ricorrente il 27/10/2010. D'altra parte, dopo la richiamata notifica dell'avviso di addebito, in data 7.10.2016 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29520169004500604000, seguita dall'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata il 17.2.2024, quando il termine di prescrizione quinquennale non era ancora spirato.
Tanto premesso, il ricorso risulta infondato.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato a pagare in favore di e , le spese di lite, che si liquidano, per CP_4 Controparte_3 ciascuna delle predette resistenti, ex D.M. n. 147/22, in complessivi € 2.110,00, per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 6 di 7 Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data 28.3.2024, così Parte_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna il ricorrente a pagare in favore di e CP_4 Controparte_3
le spese di lite, che liquida, per ciascuna delle predette resistenti, in
[...] complessivi € 1.320,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Patti, 11.12.2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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