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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 4735/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.4735/2024, promossa con ricorso depositato il 3/10/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Carla Marina Lodi
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Carla Marina Lodi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Busto Arsizio in data 18/7/2015 (anno 2015, atto n.33, parte 2, serie A) senza figli separati consensualmente con sentenza n. 832/2024 pubblicata il 26/11/2024, passata in giudicato il 26/5/2025 come da documentazione in atti ordinanza di rimessione istruttoria n. cron. 11030/2024 del 25/11/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51) cpc depositato in data 3/10/2024, richiedevano pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la casa coniugale di proprietà del signor in comodato d'uso Controparte_1
dalla signora come da contratto registrato dalla Parte_1
Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Busto Arsizio il 15.10.2015 al n. 1360 serie
3, con tutti i mobili la arredano, viene assegnata alla stessa con facoltà del signor di asportare i propri effetti personali entro e non oltre 30 giorni dalla Parte_2
data dell'udienza presidenziale, dando atto che gli arredi sono tutti di proprietà del signor Controparte_1
3. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
4. le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere economicamente l'una dall'altra.
Pronunciata sentenza di separazione n. 832/2024 pubblicata il 26/11/2024, passata in giudicato, veniva disposta la rimessione sul ruolo con sostituzione dell'udienza con unica nota scritta.
Veniva depositata la nota, sottoscritta dalle parti e dal difensore contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Le condizioni indicate erano le seguenti:
Pag. 2 di 4 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Sig. presso il Parte_1 Parte_2
Comune di Busto Arsizio nei registri dello stato civile del Comune di Busto Arsizio –
Atto n. 33 parte 2 Serie A anno 2015, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Busto
Arsizio in Piazza Garibaldi n. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra . Parte_1
3. Dare atto che le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economica e di nulla avere a pretendere reciprocamente.
4. Dare atto che le parti dichiarano espressamente di rinunciare alla impugnazione della sentenza.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi con rito concordatario in Busto Arsizio in data 18/7/2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Busto Arsizio- Atto n.33 parte 2 anno 2015, serie A
Pag. 3 di 4 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
Pag. 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 4735/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.4735/2024, promossa con ricorso depositato il 3/10/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Carla Marina Lodi
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Carla Marina Lodi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Busto Arsizio in data 18/7/2015 (anno 2015, atto n.33, parte 2, serie A) senza figli separati consensualmente con sentenza n. 832/2024 pubblicata il 26/11/2024, passata in giudicato il 26/5/2025 come da documentazione in atti ordinanza di rimessione istruttoria n. cron. 11030/2024 del 25/11/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51) cpc depositato in data 3/10/2024, richiedevano pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la casa coniugale di proprietà del signor in comodato d'uso Controparte_1
dalla signora come da contratto registrato dalla Parte_1
Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Busto Arsizio il 15.10.2015 al n. 1360 serie
3, con tutti i mobili la arredano, viene assegnata alla stessa con facoltà del signor di asportare i propri effetti personali entro e non oltre 30 giorni dalla Parte_2
data dell'udienza presidenziale, dando atto che gli arredi sono tutti di proprietà del signor Controparte_1
3. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
4. le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere economicamente l'una dall'altra.
Pronunciata sentenza di separazione n. 832/2024 pubblicata il 26/11/2024, passata in giudicato, veniva disposta la rimessione sul ruolo con sostituzione dell'udienza con unica nota scritta.
Veniva depositata la nota, sottoscritta dalle parti e dal difensore contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Le condizioni indicate erano le seguenti:
Pag. 2 di 4 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Sig. presso il Parte_1 Parte_2
Comune di Busto Arsizio nei registri dello stato civile del Comune di Busto Arsizio –
Atto n. 33 parte 2 Serie A anno 2015, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Busto
Arsizio in Piazza Garibaldi n. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra . Parte_1
3. Dare atto che le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economica e di nulla avere a pretendere reciprocamente.
4. Dare atto che le parti dichiarano espressamente di rinunciare alla impugnazione della sentenza.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi con rito concordatario in Busto Arsizio in data 18/7/2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Busto Arsizio- Atto n.33 parte 2 anno 2015, serie A
Pag. 3 di 4 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
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