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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3397/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gennaro Crispo, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall' avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, a far data dalla revisione amministrativa del
14.2.2023. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente contesta le conclusioni del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato lo stato patologico del sig. . In particolare, Pt_1 la parte, riportandosi alla propria ctp, lamenta l'errata percentuale attribuita alle patologie accertate dal ctu. Lamenta, altresì, un aggravamento del quadro patologico, determinatosi in corsa di causa, che sarebbe provato dalla certificazione medica successivamente prodotta.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito della visita peritale del 15.9.2023, ha Per_1 riscontrato un soggetto in buone condizioni generali, sensorio lucido e deambulazione autonoma, al pari dei passaggi posturali, anch'essi nella norma. Tuttavia, dall'esame psichico il ctu ha evidenziato una sindrome ansioso- depressiva. Dopodiché, sulla scorta di un esame clinico generale, in cui ha valutato anche tutta la documentazione agli atti, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «1) Cardiopatia ipertensiva in Prima Classe N.Y.H.A. (cod. 6441). 2)
Sindrome ansioso-depressiva (cod.2207). 3) Sindrome ostruttiva delle apnee del sonno (OSAS) in soggetto affetto da lieve obesita' (cod 6003 per analogia)». Così descritto il quadro diagnostico il ctu ha valutato l'intero complesso patologico, svolgendo le seguenti considerazioni medico-legali: «Il ricorrente
e' un uomo di eta' attuale di 39 anni, disoccupato, che e' affetto Parte_1 da un quadro morboso che e' tale da renderlo invalido nella misura del 50 %. Egli soffre, infatti, da alcuni anni di un' ipertensione arteriosa che da' luogo ad episodi di crisi ipertensive che si manifestano con cefalea, vertigini ed insonnia nonostante la terapia farmacologica eseguita conantipertensivi (BI cpr e
CA bs). Questo regime pressorio elevato ha determinato una cardiopatia ipertensiva classificabile in una Prima Classe N.Y.H.A. (cod. 6441) a cui e' possibile attribuire una percentuale di invalidita' del 21 %. L'istante e' affetto, poi, da una sindrome ansioso-depressiva con maggiore componente di tipo depressivo per la quale egli viene seguito dagli specialisti
Neurologi dell' Ospedale di Nola dal 2018 con controlli clinici periodici e terapia farmacologica (LA cpr e EX cpr) come si evince dai diversi controlli eseguiti nel corso di questi anni ed allegati agli atti. A questi disturbi psichici e' possibile attribuire il Cod. 2207 e quindi riconoscere un' invalidita' del
15 %.
Il periziando e' affetto, infine, da una patologia respiratoria legata alla Sindrome
Ostruttiva delle Apnee del Sonno (OSAS) dal 2015, scoperta in seguito ad un ricovero eseguito presso la Pneumologia dell' Ospedale di Scafati (SA). Tale
2 patologia viene documentata dalla certificazione rilasciata da tale Struttura ed allegata agli atti. Su questo disturbo respiratorio agisce sicuramente anche la lieve forma di obesita' di cui egli e' affetto. A questa patologia respiratoria OSAS, per analogia , e' possibile attribuire il cod. 6003 e quindi riconoscere una percentuale di invalidita' del 25%».
Ciò posto, il ctu ha così concluso: «quindi per tutto quanto affermato, applicando alle predette percentuali di invalidita' la formula di Balthazard, il
C.T.U. propone al Signor Giudice di valutare il ricorrente invalido nella misura del 50 %, come gia' stabilito anche dai Sanitari della Commissione Medica di CP_ Verifica dell' di Nola il 14/02/2023».
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il ctu dott. appaiono condivisibili Per_1 anche dall'odierno giudicante atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Del resto, neppure appare fondata la censura relativa ad un presunto aggravamento del quadro patologico, così come dedotto dall'opponente.
Infatti, dalla certificazione medica allegata al ricorso introduttivo (cfr. referto di neurologia effettuato il 16.2.2024 e referto di cardiologia effettuato il 10.5.2024), emerge un quadro clinico nella norma, sostanzialmente sovrapponibile a quello già accertato e valutato dal ctu.
Così come non appaiono decisivi i certificati da ultimo depositati con le note d'udienza del 24.2.2025 (cfr. certificato neurologico del 17.1.2025 e certificato cardiologico del 21.1.2025). Gli stessi, a ben vedere, si limitano a riprodurre una mera diagnosi, senza alcuna distinta indicazione di come il redattore dell'attestato sia pervenuto a questa diagnosi ovvero quale percorso diagnostico sia stato eseguito nel caso specifico.
Ad ogni modo, la parte, nelle note per l'odierna udienza, null'altro ha argomentato al riguardo, limitandosi alla semplice richiesta di acquisizione documentale.
In definitiva, si ritiene di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo consulente al fine di valutare lo stato di salute del sig. . Parte_1
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc., le spese di lite sono irripetibili. CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
3 Nola, 27.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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