Art. 11.
Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all' articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L. 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1 milione 350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 ".
Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all' articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L. 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1 milione 350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 ".