Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. GIULIANA SCALETTA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. ANIELLO MUSTO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
Il Pubblico Ministero, ritenuto che l'accordo è conforme agli interessi del minore, ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso il matrimonio contratto con il resistente in Napoli il 2.7.15 e che dall'unione era nato il Per_1
25.1.18, chiedeva a questo Tribunale:
“Reiectis adversis;
autorizzare i coniugi a vivere separati;
dichiarare la separazione di che trattasi con addebito al IG. CP_1
;
[...]
affidare il figlio minore ad entrambi i genitori nella forma condivisa con collocamento prevalente presso la madre;
entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per gli eventi straordinari, restando in capo a ciascuno la responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
si reitera il diritto di visita del padre come esposto in narrativa, da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto;
porre a carico del genitore non convivente , un assegno di Controparte_1
€ 600,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore, soggetto ad aumento Istat come per legge, da versare con le modalità di cui in narrativa su conto postepay, IBAN: [...], intestato alla IG.ra
, oltre al 60% delle spese straordinarie e come indicate nel Parte_1
protocollo sopra richiamato allegato per estratto;
porre a carico del resistente un assegno quale contributo al mantenimento della moglie, pari ad € 400,00 mensili, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, su conto come sopra indicato, soggetto ad aumento Istat come per legge.
Con ogni più ampia riserva di legge, inclusa quella di meglio specificare e dedurre nella successiva fase di merito, incluse le memorie istruttorie ex art. 183 co.VI, nn. 1,2 e 3, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva il resistente, che deduceva e concludeva come in atti, in particolare evidenziando, tra l'altro, che la ricorrente si era trasferita in Sicilia con il figlio, senza chiedergli preventiva autorizzazione, e proponendo, tra l'altro, domanda di addebito per i motivi esposti nella comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza del 26.5.21 il Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sulla base delle motivazioni di cui all'ordinanza, così disponeva:
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Quindi rimetteva le parti dinnanzi al G.I, dove non trovava peraltro accoglimento l'ordine di protezione richiesto dal resistente, non ricorrendone i presupposti. Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie. Disattese le richieste di prova orale, delegati i SS competenti per il territorio di residenza del minore a svolgere le attività di indagine socio-ambientale di cui all'ordinanza resa sulle richieste istruttorie. All'udienza del 5.12.24 - differita come da istanze delle parti, risiedendo la ricorrente in Caltanissetta ed essendo il resistente imbarcato per lavoro -, disposta per la comparizione personale delle parti, le stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le domande. I difensori chiedevano decidersi la causa recependo gli accordi raggiunti fra le parti e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia.
Preliminarmente il Collegio da atto che con sentenza n. 9486/21 di questo
Tribunale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e la procedura è proseguita sulle ulteriori domande.
In ordine alle statuizioni accessorie, all'udienza del 5.12.24, le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si riporta:
“Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo in data odierna su tutte le domande. Entrambe le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito con accettazione reciproca.
Le parti concordano che il regime di affidamento resterà condiviso con collocazione prevalente del minore presso la madre, residente in [...]
Caltanissetta alla Via Ferruccio Parri 6 e quindi con rinuncia alla domanda di affido esclusivo della ricorrente.
In ordine al diritto di visita del padre, genitore non collocatario, le parti concordano che, compatibilmente con le eSIenze del minore e con le eSIenze lavorative e personali dei genitori, il padre potrà incontrare il figlio ogni quindici
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giorni nelle giornate di venerdì, sabato e domenica senza pernotto, per i primi tre mesi dalla data dell'accordo, al fine di permettere la ricostituzione e il consolidamento del rapporto padre-figlio, per poi inserire gradualmente il pernotto. Le parti precisano quindi che gli incontri avverranno, sempre sulla base delle eSIenze del minore e dei genitori, due weekend al mese alternativamente a
Napoli o a Caltanissetta in base alle eSIenze di cui sopra e, tenuto conto che il minore risiede in Caltanissetta da gennaio 2021 dove frequenta la classe seconda elementare e che la ricorrente ha un altro figlio di anni due, il resistente, nell'interesse del figlio, si impegna eventualmente a recarsi maggiormente lui a
Caltanissetta, fermo restando l'impegno della SI.ra di recarsi a Napoli. Parte_1
Gli incontri avverranno il venerdì dalle ore 16 alle ore 19, il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12 e 30 e il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 e la domenica mattina dalle ore 10 alle ore 12,30 sempre per i primi tre mesi decorrenti dall'accordo.
Per quanto riguarda le videochiamate sino ad ora effettuate, le parti concordano che le stesse saranno mantenute due volte a settimana agli orari già concordati e cioè alle 14 e 30 del lunedì e mercoledì e compatibilmente con le eSIenze delle parti e del minore.
In ordine al contributo al mantenimento le parti confermano che il resistente verserà alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del minore la Per_1 somma già determinata in ordinanza presidenziale che all'attualità è di € 429,20 mensili oltre ulteriore rivalutazione secondo indici Istat come per legge, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli del marzo 2018. In ordine all'assegno unico le parti concordano che lo stesso sarà percepito al 100% dalla SI.ra , rinunciando il SI. al proprio Parte_1 CP_1
50%. Pertanto la ricorrente rinuncia alle domande relative ai pregressi assegni familiari, nonché alla quota parte spettante per la vendita dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Napoli alla via Sanità n. 99. Spese di lite compensate.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, e conformi agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, con la precisazione che può solo prendersi atto delle condizioni di contenuto obbligatorio che esulano dalla disciplina tipica della separazione anche in relazione alle materie sottratte alla disponibilità delle parti.
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Non si è provveduto all'audizione del minore in ragione della tenera età e stante l'accordo delle parti, conforme all'interesse dello stesso.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla già pronunciata separazione personale, così provvede:
a) recepisce le condizioni necessarie di cui agli accordi sopra riportati;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 13/12/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
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