Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro - ( Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA
- Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO
- Consigliere
- Consigliere Ausiliario Rel. 3) Dott. Antonella GIALDINO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 109 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione dell'11.06.2025
TRA
(C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliato in Parte_1
Taranto alla Via Pitagora n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Pollicoro, dai quali è
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio;
- APPELLANTE
-
E
(C.F. P.IVA_1 in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Lamanna e Lupoli
Maria, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via del Golfo 7/d presso l'ufficio legale della sede
CP 1 di Taranto;
-APPELLATO-
All'udienza dell' 11.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello Parte_1 ,lamentandone l'erroneità e chiedendone la parziale riforma.
Resisteva l' CP_1, in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante della violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.,
L'appello è infondato. Il sig. Parte_1 chiedeva in primo grado condannarsi 1,CP- al pagamento diretto in suo favore della indennità di malattia, per il periodo dal 07/09/2018 al 30/11/2018.
Controparte_2 con sede in Lizzano dalEsponeva, il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della
09/07/2018 al 30/11/2018, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 15,00 talvolta trattenendosi anche oltre il detto orario su espressa disposizione aziendale;
di essersi ammalato dal 07/09/2018 al 30/11/2018,
senza percepire dalla società datrice di lavoro la relativa indennità; di aver presentato rituale domanda di pagamento mediante trasmissione dei certificati del proprio medico curante utilizzando la procedura telematica
CP SAC dell'
di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale CP_1, ente previdenziale tenuto al pagamento della indennità di malattia, laddove il datore di lavoro deve solo anticiparla conguagliandola,poi, con i contributi previdenziali.
CP Si costituiva 1' eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, e deduceva l'intervenuto pagamento della sorte capitale dovuta al ricorrente pari ad
€ 2.823,81 a titolo di indennità di malattia e concludeva chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. Sosteneva, quindi, l'ente convenuto che l'inerzia ed il ritardo maturato dall' CP_1 nell'effettuare il pagamento della chiesta indennità doveva ritenersi legittimo sia perché la domanda di pagamento della prestazione in realtà
coincideva con il ricorso amministrativo sia perché la società datrice di lavoro non aveva riscontrato la richiesta dell' CP_1 di conferma o meno dell'avvenuto pagamento, cosicchè l' Ente era stato costretto a richiedere al ricorrente autodichiarazione a conferma del mancato pagamento della indennità per cui è causa.
Il Tribunale decideva la controversia dichiarando cessata la materia del contendere con integrale compensazione
CP delle spese di lite,reputando di non potersi ritenere una soccombenza virtuale dell'
Parte appellante lamenta la non corretta, a suo dire, decisione sulle spese, sostenendo che la compensazione disposta dal Tribunale sarebbe ingiustificata, ssumendo che avrebbe dovuto, invece, dichiarare cessata la materia
CP del contendere con consseguente condanna per l' al pagamento delle spese di giudizio, visto che il pagamento della prestazione previdenziale da parte dell' CP_1, avveniva successivamente all'introduzione del giudizio in corso.
Invero,giova evidenziare che la questione oggetto di causa, riguarda la domanda amministrativa del ricorrente (
in data 11.7.2019) volta ad ottenere il pagamento diretto da parte dell' CP_1, dell'indennità di malattia, attesa la mancata anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro.
CP "Con messaggio dell' n. 18529 del 13.07.2010, di recepimento dell'interpello ministeriale n. 9/2010, è stato evidenziato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 633/1979, convertito con modificazioni nella legge 33/1980, il datore di lavoro anticipa per conto dell' CP_1 le indennità in oggetto e che i lavoratori in favore dei quali l' CP_1 deve provvedere al pagamento diretto delle indennità medesime sono soltanto quelli previsti al comma 6 del menzionato art. 1, oltre i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine (circolare n.
119 del 21 maggio 1980). Al riguardo, le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero consentono di individuare i seguenti casi nei quali - essendo stata comprovata la mancata anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva - è possibile effettuare il pagamento diretto della prestazione economica dovuta.
Il pagamento diretto è effettuato, secondo le regole ordinarie, ma prima di procedere al pagamento della prestazione richiesta, occorrerà tuttavia effettuare specifici adempimenti nei termini di legge e preliminarmente accertare la situazione, tra quelle suindicate, nella quale versa il datore di lavoro venuto meno all'obbligo di anticipazione...." Nel caso di specie è documentalmente provato che il ritardo maturato dall' CP_1 nell'effettuare il pagamento dell'indennità richiesta è dipeso sia dal fatto che la domanda di pagamento diretto della prestazione, coincide con il ricorso amministrativo, sia perché la società datrice di lavoro non ha riscontrato la richiesta dell' CP_1 di
CP conferma o meno dell'avvenuto pagamento, cosicchè l' è stato costretto a richiedere al ricorrente
autodichiarazione a conferma del mancato pagamento della indennità per cui è causa da parte del datore di lavoro.
Ciò premesso,reputa la Corte corretta la decisione con cui il giudice di primo grado, avendo proceduto a verificare se sussistessero i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale,ha quindi,
ritenuto, sulla base di una motivazione logica e giuridicamente legittima, basata su apprezzamenti fattuali, che sussistessero le condizioni per disporre, invece, la compensazione integrale delle spese di lite.
E' noto che,la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio,con la facoltà di disporne la compensazione totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che il naturale corollario della cessazione della materia del contendere, quando tra le parti non c'è accordo anche sulle spese di giudizio,è
l'accertamento della soccombenzxa virtuale ai fini della regolamentaxzione delle spese di lite. (Cassazione civile sez. VI, dell' 11/08/2022 n.24714)
La pronuncia della compensazione delle spese di lite del primo grado, nel caso concreto, motivata sulla base del mancato rispetto dei termini amministrativi da parte del ricorrente, è conforme ai suddetti principi giurisprudenziali.
L'appello è infondato e pertanto l'impugnata sentenza dev'essere confermata.
Nulla per le spese di giudizio del presente grado ex art. 152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- Nulla per le spese del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto 11.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA