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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/09/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.11796/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
nata a [...] - Brasile) il 25/03/1962, codice Parte_1 fiscale brasiliano (CPF) , residente in [...] - Rovigo C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Helem Cristina Ricardo del foro di Rovigo, codice fiscale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovigo (RO), Via C.F._2
Umberto I n. 37, come da procura in atti
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso rito semplificato la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano , nato Persona_1 nel comune di Adria (RO) il 21/01/1864, figlio di e unito in Persona_2 Persona_3 matrimonio in Italia con , successivamente emigrato in Brasile senza mai rinunciare Persona_4 alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.4 in atti).
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza del 10.9.2025 ove, il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 19.5.2025 venivano inviati gli atti all'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, la ricorrente ha riportato dettagliatamente: dal matrimonio dell'avo nasceva in data 9.7.1898 a Juiz de Fora (MG-Brasile Rosina SCARPA, la quale in data 1.4.1914 si coniugava con perdendo per la normativa dell'epoca la Controparte_2 cittadinanza italiana;
dalla loro unione nasceva il 5.7.1932 a Belo Horizonte, Persona_5 la quale si coniugava a in data 20.02.1954 con , da quella unione, Parte_2 CP_3
pagina 2 di 5 sempre a , nasceva in data 25.03.1962 la ricorrente . Parte_2 Parte_1
Il caso concreto riguarda la discendenza per linea femminile intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (matrimonio in epoca pre-costituzionale di R_
.
[...]
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
pagina 3 di 5 La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_6 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere pagina 4 di 5 riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
nata a [...] - Brasile) il 25/03/1962, codice Parte_1 fiscale brasiliano (CPF) , residente in [...] - Rovigo C.F._1 cittadina italiana iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Per_1
, nato nel comune di Adria (RO) il 21/01/1864.
[...]
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Così deciso in Venezia, 15 settembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.11796/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
nata a [...] - Brasile) il 25/03/1962, codice Parte_1 fiscale brasiliano (CPF) , residente in [...] - Rovigo C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Helem Cristina Ricardo del foro di Rovigo, codice fiscale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovigo (RO), Via C.F._2
Umberto I n. 37, come da procura in atti
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso rito semplificato la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano , nato Persona_1 nel comune di Adria (RO) il 21/01/1864, figlio di e unito in Persona_2 Persona_3 matrimonio in Italia con , successivamente emigrato in Brasile senza mai rinunciare Persona_4 alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.4 in atti).
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza del 10.9.2025 ove, il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 19.5.2025 venivano inviati gli atti all'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, la ricorrente ha riportato dettagliatamente: dal matrimonio dell'avo nasceva in data 9.7.1898 a Juiz de Fora (MG-Brasile Rosina SCARPA, la quale in data 1.4.1914 si coniugava con perdendo per la normativa dell'epoca la Controparte_2 cittadinanza italiana;
dalla loro unione nasceva il 5.7.1932 a Belo Horizonte, Persona_5 la quale si coniugava a in data 20.02.1954 con , da quella unione, Parte_2 CP_3
pagina 2 di 5 sempre a , nasceva in data 25.03.1962 la ricorrente . Parte_2 Parte_1
Il caso concreto riguarda la discendenza per linea femminile intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (matrimonio in epoca pre-costituzionale di R_
.
[...]
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
pagina 3 di 5 La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_6 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere pagina 4 di 5 riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
nata a [...] - Brasile) il 25/03/1962, codice Parte_1 fiscale brasiliano (CPF) , residente in [...] - Rovigo C.F._1 cittadina italiana iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Per_1
, nato nel comune di Adria (RO) il 21/01/1864.
[...]
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Così deciso in Venezia, 15 settembre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
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