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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 29/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Ballardini Enrico e domiciliati presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.18, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 20.09.2003 in Rovereto preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 28.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 36 Parte I Parte_2 Controparte_1
Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno 2003 alle seguenti condizioni:
1. Confermare l'assegnazione della casa ex coniugale ubicata nel
Comune di Rovereto in Piazza Guella, n. 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore della ricorrente sig.ra (cod. fisc. Parte_1
), che ne è fra l'altro proprietaria esclusiva, C.F._1
Pag. 2 di 5 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fintantochè gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. Confermare l'affidamento dei figli (cod. fisc. Persona_1
) e (cod. fisc. C.F._2 Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno C.F._3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dai genitori con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente dei figli Persona_1
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. C.F._2 Persona_2
presso la dimora materna. C.F._3
4. La sig.ra (Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._4
conseguita la maggiore età, potrà regolare a suo piacimento i rapporti con i rispettivi genitori, pur mantenendo la residenza presso la casa materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità.
I figli minori trascorreranno (a fine settimana alternati) con il padre sig. dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena e Parte_2
Pag. 3 di 5 rimarranno presso la madre dalla domenica sera al venerdì sera, salvo ed impregiudicato ogni migliore e diverso accordo, anche se possibile con il consenso dei minori.
Lo stesso calendario verrà osservato sia durante l'anno scolastico che nel corso delle ferie estive, salvi ed impregiudicati i migliori accordi anche nel superiore interesse dei figli minori, e se possibile con il loro consenso.
Rispetto alla frequenza scolastica:
continuerà ad occuparsi di portare e andare a prendere i figli minori la madre con l'ausilio della nonna paterna.
Rispetto agli impegni ludico / sportivi:
si occuperanno di portare / andare a prendere i figli minori il padre, la madre e la nonna paterna.
Pertanto i sottoscritti genitori sig.ra (madre) e sig. Parte_1
(padre) delegano a prendere / portare i figli a scuola e/o ad Parte_2
altri impegni sportivi:
la nonna paterna sig.ra nata l'[...] ad [...] Persona_3
Vacanze estive e festività: i genitori concorderanno entro il 15/03 di ciascun anno i periodi esclusivi (fino a quindici giorni anche consecutivi) in cui i figli potranno trascorrere delle vacanze con il padre rispettivamente con la madre.
A tal fine i sottoscritti sig.ri e prestano Parte_2 Parte_1
fin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità propri e dei figli minori, anche ai fini dell'espatrio.
Pag. 4 di 5 Natale, Pasqua ed altre festività e ponti infrannuali verranno suddivise esattamente a metà tra i due genitori.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e che i genitori, preso atto delle disposizioni del protocollo di Milano, continuino a disciplinare le modalità di riparto e la decisione delle spese straordinarie secondo i criteri ivi previsti.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 29/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Ballardini Enrico e domiciliati presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.18, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 20.09.2003 in Rovereto preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 28.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 36 Parte I Parte_2 Controparte_1
Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno 2003 alle seguenti condizioni:
1. Confermare l'assegnazione della casa ex coniugale ubicata nel
Comune di Rovereto in Piazza Guella, n. 10 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore della ricorrente sig.ra (cod. fisc. Parte_1
), che ne è fra l'altro proprietaria esclusiva, C.F._1
Pag. 2 di 5 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fintantochè gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. Confermare l'affidamento dei figli (cod. fisc. Persona_1
) e (cod. fisc. C.F._2 Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno C.F._3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dai genitori con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente dei figli Persona_1
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. C.F._2 Persona_2
presso la dimora materna. C.F._3
4. La sig.ra (Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._4
conseguita la maggiore età, potrà regolare a suo piacimento i rapporti con i rispettivi genitori, pur mantenendo la residenza presso la casa materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità.
I figli minori trascorreranno (a fine settimana alternati) con il padre sig. dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena e Parte_2
Pag. 3 di 5 rimarranno presso la madre dalla domenica sera al venerdì sera, salvo ed impregiudicato ogni migliore e diverso accordo, anche se possibile con il consenso dei minori.
Lo stesso calendario verrà osservato sia durante l'anno scolastico che nel corso delle ferie estive, salvi ed impregiudicati i migliori accordi anche nel superiore interesse dei figli minori, e se possibile con il loro consenso.
Rispetto alla frequenza scolastica:
continuerà ad occuparsi di portare e andare a prendere i figli minori la madre con l'ausilio della nonna paterna.
Rispetto agli impegni ludico / sportivi:
si occuperanno di portare / andare a prendere i figli minori il padre, la madre e la nonna paterna.
Pertanto i sottoscritti genitori sig.ra (madre) e sig. Parte_1
(padre) delegano a prendere / portare i figli a scuola e/o ad Parte_2
altri impegni sportivi:
la nonna paterna sig.ra nata l'[...] ad [...] Persona_3
Vacanze estive e festività: i genitori concorderanno entro il 15/03 di ciascun anno i periodi esclusivi (fino a quindici giorni anche consecutivi) in cui i figli potranno trascorrere delle vacanze con il padre rispettivamente con la madre.
A tal fine i sottoscritti sig.ri e prestano Parte_2 Parte_1
fin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità propri e dei figli minori, anche ai fini dell'espatrio.
Pag. 4 di 5 Natale, Pasqua ed altre festività e ponti infrannuali verranno suddivise esattamente a metà tra i due genitori.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e che i genitori, preso atto delle disposizioni del protocollo di Milano, continuino a disciplinare le modalità di riparto e la decisione delle spese straordinarie secondo i criteri ivi previsti.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 5 di 5