CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 363 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Riccardo Bolognesi e Alberto Bosdachin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, via Crescenzio 38
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso, per procura generale alle liti, dall'avvocata Renata Cantatore ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10693/2022 pubblicata in data 22/2/2022
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato dalla società (d'ora in Parte_1 Cont poi ) al fine di proporre opposizione avverso due certificati di variazione CP_1
(notificati in data 22/10/2021) nonché del verbale unico di accertamento e notificazione n. PU00001/2020-041-01 del 21/12/2020 prot. n. 15038 del 22/12/20, notificato alla società in data 08/01/2021, prodromico di tali certificati di variazione.
Cont Avverso tale sentenza la società presentava appello fondato su più motivi.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
La società appellante, aveva agito in giudizio impugnando il verbale unico di accertamento e notificazione n. PU00001/2020-041-01 del 21.12 prot. n. 15038 del 22/12/2020 e i due conseguenti certificati di variazione (notificati in data CP_1
22/10/2021).
Contestava il predetto verbale ove, con riferimento al personale impiegato sui servizi in appalto, di portierato/guardiania ed altre mansioni accessorie (appalto che vedeva come committente l' e in Controparte_3 cui la ricorrente era subentrata, a decorrere dal gennaio 2014, alla società Eurosafety s.p.a.) presso le portinerie dei presidi ospedalieri di Fano, Pesaro e Muraglia, in riferimento al periodo luglio 2015- dicembre 2019, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 338/89, aveva accertato l'applicabilità del CCNL per i Dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (d'ora in poi CCNL Multiservizi) rispetto al CCNL per i Dipendenti da proprietari di fabbricati (d'ora in poi CCNL Portierato) applicato dalla società ricorrente.
Contestava altresì l'applicazione a suo carico, nella rideterminazione degli oneri contributivi, della voce di tariffa 0714 e, a partire dal 2019, della voce 0820 anziché la voce 0721 applicata dalla ricorrente.
Il Tribunale respingeva l'opposizione.
Confermava innanzitutto l'applicabilità, ritenuta in sede ispettiva, del CCNL Multiservizi rispetto al CCNL Portierato, in quanto corrispondente all'attività svolta in concreto dalla ricorrente e con il suo oggetto sociale rilevando come fosse fatto notorio e non contestato come quest'ultimo consistesse nell'offrire in appalto servizi integrati nei più diversi ambiti operativi non riguardasse invece servizi di portierato ad immobili pubblici e/o privati.
Evidenziava inoltre come dalle risultanze ispettive non fosse emersa l'applicazione da parte della ricorrente del CCNL ASSIV (CCNL per i Dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari la cui applicabilità era stata invocata in subordine Cont da ) ma unicamente del CCNL Portierato.
Evidenziava altresì il ristretto ambito applicativo del CCNL Portierato in quanto stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), tale, quest'ultimo, da non soddisfare il requisito previsto dall'art. 7, della l. n. 31 del 2008, norma che fa riferimento al contratto collettivo sottoscritto, anche per parte datoriale, dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e come, in ragione del carattere variegato delle mansioni svolte dal personale impiegato nell'appalto dovesse escludersi l'attinenza del CCNL Portierato al settore della categoria a cui si riferiva il servizio oggetto di appalto.
Respingeva altresì la contestazione relativa al difetto di motivazione del verbale impugnato e le doglianze dell'odierna appellante in ordine al tasso di rischio applicato in sede ispettiva affermando la correttezza dell'applicazione, sino al 2019, della voce 0714 (e già aperta nella medesima PAT 90118711 dal 1/11/2008) riguardante le imprese specializzate nel prestare a terzi servizi di investigazione, sorveglianza, controllo e verifica ed escludendo quella della voce 0721 relativa quest'ultima al personale con mansioni operative in genere, anche di servizio (portieri, guardiani, sorveglianti), di aziende che svolgono attività di ufficio.
Rilevava inoltre a tale proposito come “La prova della correttezza della voce di tariffa applicata si ha con la nuova tariffa dei premi 2019 che include nella voce 0820 i servizi di vigilanza, guardiania e sorveglianza in genere e riconduce a tale voce le lavorazioni precedentemente previste alle voci:
- 071100 addetti all'estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio, di protezione civile, ecc.;
- 071200 guardie giurate in genere;
- 071400 servizi investigativi, di guardiania e sorveglianza in genere.”
Evidenziava come “La declaratoria della voce 0721 (Tariffa 2019) verte esclusivamente su lavorazioni inerenti servizi di pulizia e sanificazione, essendo del tutto assente il riferimento ai servizi di sorveglianza, portierato e guardiania, evidenziando l'errore di classificazione della ditta ricorrente”.
Cont Con un primo motivo la società contesta la gravata sentenza per “Erronea illegittima scelta del CCNL applicabile” sulla base del suo oggetto sociale.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di difetto di motivazione del verbale impugnato affermando in particolare l'insufficienza e la contraddittorietà del suo contenuto.
Con un terzo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla invocata applicabilità da parte dell'appellante del anziché di quello Multiservizi, Parte_2 CCNL quest'ultimo di cui contesta diffusamente l'applicabilità alla luce dell'attività svolta che affermava essere individuabile, in via di assoluta principalità, in quella di custodia/portierato contestando altresì la ravvisabilità in esso dell'ulteriore requisito della maggiore rappresentatività.
Sostiene che la retribuzione concretamente erogata ai lavoratori (ed i conseguenti versamenti contributivi) fosse superiore a quella dovuta in base all'applicazione del CCNL ASSIV contestando quanto sostenuto dall' in ordine alla inadeguatezza dei CP_1 livelli retributivi ivi previsti rispetto al parametro costituzionale ex art. 36 Cost., parametro che sosteneva essere inoltre inconferente ai fini dell'applicazione del minimale contributivo di quell'art. 1 l. 338/1989.
Con un quarto motivo, presentato in via subordinata per il caso di applicazione del CCNL Multiservizi quale CCNL di riferimento ex art. 1 l. 338/89, lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla eccezione concernente l'erronea applicazione, al fine di individuare la paga oraria applicata, dell'orario a 40 ore settimanali invece di quello di 45 previsto per l'attività di portierato.
Con un quinto motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la legittimità del maggiore tasso di rischio applicato in sede ispettiva lamentando la violazione del principio di legalità.
Premesso il valore comunque assorbente, ai fini dell'accoglimento del ricorso, dell'inapplicabilità del CCNL Multiservizi, contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la correttezza delle voci di rischio accertate in sede ispettiva, sulla base della classificazione dell'attività lavorativa svolta dal personale nell'ambito
”sorveglianza e portierato” categoria quest'ultima che affermava non trovare riscontro né nelle tabelle di cui al DM 12/12/2000 né in quelle vigenti di cui al DM 27/02/2019.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Tanto premesso l'appello, pur ammissibile, risulta infondato.
È opportuno evidenziare, innanzitutto, come la gravata sentenza debba reputarsi meritevole di conferma ove aveva respinto l'eccezione di invalidità del verbale ispettivo impugnato per carenza di motivazione con conseguente infondatezza del secondo motivo di appello (motivo che, in ragione del suo carattere preliminare, si ritiene opportuno esaminare prioritariamente).
Si osserva a tale proposito che, anche nella ipotesi di sua fondatezza, un tale vizio non potrebbe comunque avere incidenza diretta ai fini della decisione e, in particolare, in ordine al giudizio sulla fondatezza delle maggiori rivendicazioni contributive dell' (quantificabili in complessivi € 30.154,34, essendo imputabile a mero errore, CP_1 così come si evince dal contenuto del verbale impugnato e così come dichiarato dallo stesso ente appellato nella propria comparsa di costituzione, l'indicazione, quale somma dovuta, di € 422.261,49).
Il verbale di accertamento è infatti un atto endoprocedimentale, che non ha alcuna efficacia esecutiva essendo oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non l'impugnativa di un atto amministrativo ma, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale (Cass. n. 16051/2013, Cass. 5550/2021).
Innanzi al giudice del lavoro può essere legittimamente proposta un'azione di accertamento negativo (cfr. in motivazione Cass. n. 9159/2017), volta a confutare il merito della pretesa contributiva oggetto dell'accertamento, pretesa rispetto alla quale rimangono indifferenti asserite irregolarità di quest'ultimo.
Si osserva comunque, per maggiore completezza, che tale eccezione risulta anche infondata.
Cont I motivi dell'applicabilità al personale del CCNL Multiservizi risultano infatti essere stati sufficientemente indicati nel predetto verbale (in particolare alle pagg. 3- 5) sulla base delle attività in concreto espletate in esecuzione dell'appalto e allo stesso oggetto dell'attività imprenditoriale della società appellante e citando le relative fonti di conoscenza (contenuto dei relativi CCNL e informazioni assunte presso i lavoratori impiegati).
Trattasi di motivazione che, sotto il profilo formale, deve ritenersi idonea ad adempiere agli obblighi che gravano in tal senso sull'ente impositore.
Il menzionato verbale, ove dà in particolare atto dell'attività di accertamento espletata, delle irregolarità contributive contestate e degli elementi di prova posti a suo fondamento realizza infatti pienamente quanto disposto all'art. 13, comma 4, in particolare alla lett. a, del d.lgs. 124/2004 ove prevede che il verbale di accertamento unico debba contenere “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati” fornendo in ogni caso una Cont motivazione idonea a consentire alla un sufficiente esercizio del proprio diritto di difesa (così come riscontrato dal tenore delle difese adottate dalla odierna appellante nella precedente fase del giudizio).
Non possono trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, nemmeno il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro reciproca connessione (in quanto entrambi finalizzati a contestare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'applicabilità alla società appellante del CCNL Multiservizi).
Ritiene innanzitutto il Collegio meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, in conformità alle risultanze rispettive, in ordine all'applicabilità del CCNL Multiservizi, piuttosto che quello dei Proprietari dei fabbricati Cont pacificamente applicato da al personale impiegato nell'appalto.
Com'è noto l'art.1 del d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989 dispone, al comma 1, che” La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”
Co A tale proposito la ha affermato che la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost. (Cass. n. 19759/2024).
Nel presente caso di specie l'accertamento ispettivo impugnato riguarda il personale occupato dalla società appellante nell'appalto commissionato dall'
[...]
e comprendente i presidi ospedalieri di Controparte_3
Pesaro, Muraglia e Fano, ai quali l'odierna appellante applicava pacificamente il CCNL Portierato.
L'appalto in questione aveva ad oggetto il servizio di guardiania e portierato presso tali presidi ospedalieri e, così come rilevato nel verbale ispettivo (con risultanze non specificamente contestate sul punto dall'appellante), risulta comprendere vari servizi tra i quali: - il servizio di portierato e guardiania;
- il servizio di controllo varchi di accesso e transito mezzi;
- il servizio di presidio del centralino telefonico e attivazione delle reperibilità (medici, infermieri e OSS);
- il servizio di presidio della strumentazione di allarme dell'Ospedale;
- il servizio di gestione delle auto aziendali.
Trattasi di attività pienamente riconducibili, così come ritenuto in sede ispettiva e dal giudice di prime cure, nell'ambito di applicazione del CCNL Multiservizi, contratto collettivo, quest'ultimo, dichiaratamente rivolto (cfr. art. 1) “alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle pp.aa. e dai soggetti privati” e che espressamente ricomprende, servizi, quali quelli di “controllo accessi”, “servizi generali” e “servizi amministrativi” oltre che, in via generale “servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati”, chiaramente riconducibili all'appalto oggetto di verifica ispettiva e gestito dalla società appellante.
Deve invece escludersi, così come ritenuto in sede ispettiva, la possibilità di applicazione del CCNL Portierato, la cui sfera di applicazione, così come espressamente previsto all'art. 1 di tale CCNL riguarda i “lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi, nonché a quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 18”, ambito quest'ultimo in cui non rientra l'attività svolta in appalto dall'appellante non quale mero proprietario di fabbricati bensì come società che gestiva un appalto di servizi (consistenti, nei predetti servizi svolti in committenza, di portierato guardiania e riconducibili al CCNL Multiservizi.).
Co Tali conclusioni trovano riscontro in quanto condivisibilmente affermato dalla con la sentenza n. 6143/2019, correttamente citata dal giudice di prime cure, ove aveva ritenuto applicabile il CCNL Multiservizi ai dipendenti impiegati in un appalto pubblico avente ad oggetto servizi paragonabili a quelli oggetto di controversia
Co Rilevava la come “il contratto collettivo per il Personale Dipendente da Imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati (cd. Multiservizi) disciplini, in particolare, i rapporti di lavoro resi nell'ambito di «attività svolte per la committenza pubblica e privata» (cfr., art. 1 CCNL ), individuando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le attività ricadenti nella sua sfera di applicazione quella dei «servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private , con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili».
5.1. Il CCNL Multiservizi ha, dunque, ad oggetto proprio il settore della produzione di servizi svolti tramite contratti di appalto, come, peraltro, reso palese dalla lettera dell'art. 4 del CCNL, ed indica specificamente il servizio di «portierato» (quale è, evidentemente, l'attività di controllo e custodia di aree ed edifici altrui).
5.2. L'art. 4 cit., in particolare, rileva che «il settore è caratterizzato [...] dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto»; ed è proprio questa situazione, tipica, che le parti collettive individuano a giustificazione di una peculiare disciplina economico-normativa dei rapporti di lavoro, in quanto esposti a «frequenti cambi di gestione tra le imprese» con risoluzione dei contratti (di lavoro) da parte dell'impresa cedente ed assunzioni ex novo da parte di quella subentrante” (Cass. 6143/2019).
Trattasi di principi che, pur affermati da una pronuncia emessa, così come rilevato dall'appellante, con riferimento ad un periodo anteriore alla vigenza dei Pt_2
, ben si attagliano alla presente fattispecie.
[...]
Ritiene infatti il Collegio che non possa trovare accoglimento nemmeno il profilo di contestazione relativo alla omessa applicazione di tale ultimo contratto collettivo.
Trattasi, si osserva, di CCNL pacificamente non applicato dalla società ricorrente al proprio personale ma che quest'ultima invoca, nel presente giudizio, ai fini della determinazione del minimale contributivo ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989 (in quanto incidente sullo stesso settore merceologico), sostenendo che sulla base di esso non sarebbero stati dovuti contributi in misura maggiore rispetto a quelli materialmente versati all'ente impositore.
A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo pienamente assorbente, come il suddetto CCNL non possa essere utilizzato ai fini della determinazione del minimale contributivo ex art. 1 d.l. n. 338/1989, in ragione della inferiorità dei livelli retributivi ivi previsti al minimo costituzionale ex art. 36 Cost. e ai principi ivi stabiliti di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, non potendo reputarsi utilizzabile a tale scopo un parametro retributivo oggetto di pattuizioni nulle in quanto adottate in violazione di una norma imperativa.
Com'è noto l'art. 36, comma 1, Cost. garantisce sia il diritto ad una retribuzione proporzionata, che assicura ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata, sia quello ad una retribuzione sufficiente, ossia che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle condizioni concrete di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera dignitosa, sicché il mancato adeguamento della retribuzione all'aumentato costo della vita, per un lungo periodo lavorativo, comporta che quanto percepito non sia più proporzionato al valore del lavoro secondo la valutazione fatta inizialmente dalle stesse parti (Cass. n. 24449/2016).
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con pronunce attinenti alla conformità al citato precetto costituzionale proprio del CCNL ASSIV, alla cui stregua nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE (cfr. in tal senso Cass. n. 27711/2023. Nello stesso senso Cass. nn. 27713 e 27769/2023 nonché Cass. nn. 28320, 28321 e 28323/2023. Trattasi in tutti i casi di pronunce emesse con riferimento al CCNL ASSIV e, limitatamente, alla n. 28320/2023, anche nei confronti della stessa società odierna appellante).
Specifica la SC che “i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa;
orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: “ oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”)… Diversa è la fattispecie, di cui si discute invece in questo giudizio, che si presenta allorché il giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36 della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice…” (cfr. Cass. 27711/2013 cit.)
Nel presente caso di specie risulta pacifico in causa, alla stregua delle stesse Cont allegazioni difensive della come il avesse dei livelli retributivi Parte_2 inferiori non solo al CCNL Multiservizi ritenuto applicabile in sede ispettiva ma anche allo stesso CCNL Portierato impropriamente applicato dalla società appellante e caratterizzato, a sua volta, da livelli retributivi inferiori rispetto al CCNL Multiservizi.
Si osserva ancora che la stessa società appellante aveva, nel ricorso di primo grado (con considerazioni ribadite anche in sede di appello, cfr., rispettivamente, pagg. 19- 20 del ricorso di primo grado e 31-32 del ricorso in appello), quantificato, sulla base delle tabelle retributive, la retribuzione base per i livelli di inquadramento di interesse (da F a D) in importi mensili variabili, riferiti ad un impegno orario mensile di 173 ore (parametro orario applicabile, come verrà evidenziato in seguito, al presente caso di specie ai fini della determinazione del minimale contributivo), tra € 797,14 e € 930.
Trattasi di retribuzione mensile significativamente inferiore a quella prevista dal CCNL Portierato, pari quest'ultima, per il livello A8 (livello proprio, così come si evince dalla contrattazione collettiva prodotta in atti, nell'ambito delle mansioni di vigilanza e custodia, dei portieri senza alloggio ed indicato come parametro di raffronto dalla stessa appellante), ad € 1.151,87 (pagg. 19 del ricorso di primo grado e 31 dell'appello) retribuzione, quest'ultima, che risulta a sua volta significativamente superiore ai livelli retributivi del (tanto più se parametrata, così come Parte_2 evidenziato dalla stessa società appellante, al superiore impegno orario di 195 ore da questi rivendicato) ma che è sua volta inferiore, rispetto a quella prevista dal CCNL Multiservizi, corrispondente quest'ultima, sempre alla stregua delle stesse allegazioni dell'appellante (cfr. pag. 21 del ricorso di primo grado e pag. 36 dell'appello) in relazione all'attività di portiere di 2° livello (figura professionale parametrabile), ad una retribuzione mensile di € 1.183,50.
Trattasi di raffronti certamente significativi della rilevante sproporzione tra la retribuzione prevista dal CCNL ASSIV rispetto ad altri CCNL applicabili con riferimento a settori merceologici e a mansioni analoghe a quelle in cui venivano impiegati i lavoratori e che non possono che far ritenere la violazione dell'art. 36 Cost., tanto sotto il profilo della proporzionalità che sotto quello della sufficienza.
In tale complessivo contesto, in assenza di ulteriori elementi tali da far ritenere il contrario che non emergono in atti, non può che ribadirsi quanto già affermato in ordine al costituire i livelli retributivi del CCNL ASSIV violazione del parametro costituzionale citato, dalle numerose pronunce di merito citate dall'ente appellato, tra cui in particolare Corte di Appello Milano n. 580 del 29/6/2022 (prodotta in atti), confermata dalla SC con la sentenza n. 28323/2023 precedentemente citata.
La citata sentenza 580/2022 aveva in particolare affermato, con riferimento ad un lasso di tempo analogo a quello oggetto di controversia (a decorrere dal 01/10/2016, così come si evince dalla parte motiva di tale pronuncia), l'illegittimità dei livelli retributivi del escludendo che la retribuzione mensile di € 930 ivi Parte_2 prevista (la più alta tra quelle indicate dalla società appellante) potesse reputarsi conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
Evidenziava in particolare la Corte di Appello di Milano, sotto il profilo della proporzionalità, l'entità significativamente superiore dei livelli retributivi di altri CCNL astrattamente applicabili tra cui il Multiservizi e lo stesso CCNL Proprietari Fabbricati, essendo il inferiore, a parità livello di inquadramento, per Parte_2 mansioni di portierato di guardiania, del 30,24% rispetto al CCNL Multiservizi e del 27,16% rispetto al CCNL Proprietari Fabbricati.
Evidenziava altresì, sotto il profilo della sufficienza, come la citata retribuzione lorda di € 930 corrispondesse ad un importo, al netto dell'aliquota contributiva e di quella fiscale, di € 650,29, inferiore alla soglia di povertà individuata dall'Istat per l'anno 2015 nel reddito mensile disponibile di € 819 e come la violazione di tale parametro trovasse riscontro anche nel caso di utilizzo di altri parametri quali ad esempio il reddito di cittadinanza, il cui importo mensile raggiungeva la somma di € 780 oppure l'offerta “congrua” di lavoro prevista dall'art. 4, comma 9 bis, d.l. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019, che fa riferimento a criteri retributivi che portano alla somma mensile di € 858,00. Parimenti infondato il quarto motivo di appello, ove, in subordine, si contesta il parametro orario utilizzato per la quantificazione del credito contributivo in quanto riferito ad un orario settimanale di 40 ore anziché quello maggiore di 45 che la società appellante rivendica come applicabile in base all'art. 32 del CCNL Multiservizi per i lavori discontinui (quali sostengono essere quelli in cui erano stati impiegati i lavoratori) con conseguente inferiorità, secondo l'assunto dell'appellante, della retribuzione oraria parametro applicabile alla stregua di tale contratto collettivo rispetto a quella considerata in sede ispettiva.
Si osserva innanzitutto che a tale argomentazione difensiva non potrebbe comunque attribuirsi rilievo decisivo ai fini della presente controversia dovendo in ogni caso la conformità dei livelli retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicata (o invocata come applicabile) essere valutata, in particolare sotto il parametro della sufficienza, non tanto in base all'entità della retribuzione oraria quanto a quello della retribuzione mensile complessivamente percepita (non potendo peraltro ritenersi consentito aumentare l'orario di lavoro al fine di ridurre l'entità oraria della retribuzione).
In ogni caso ritiene il Collegio che, così come correttamente rilevato dall' CP_1
l'orario di lavoro settimanale di 45 ore prospettato dall'appellante (e il conseguente divisore di 195) sia comunque inapplicabile alla presente fattispecie.
Il CCNL Multiservizi prevede infatti quale regola generale, all'art. 30, comma 2, un orario settimanale di 40 ore (corrispondente ad un orario mensile di 173) prevedendo, all'art. 32 un orario settimanale di 45 ore (pari a 195 mensili), solo in casi particolari di lavori discontinui tra cui in particolare, i “custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
2) custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
” e il “ 5) personale addetto al controllo degli impianti e delle aree”.
Lo stesso articolo 32 prevede inoltre l'applicabilità dell'orario di lavoro settimanale di 40 ore di cui al precedente art. 30 comma 2 “ Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro del personale addettovi rientra nella norma di cui al comma 2 dell'art. 30 del presente c.c.n.l.”
Ciò premesso ritiene il Collegio che pur comprendendo l'invocato art. 32 CCNL, quali destinatari del più ampio orario settimanale di 45 ore, anche i “custodi guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili” una tale fattispecie non può, come correttamente rilevato dall' ritenersi applicabile alla società appellante. CP_1
Questo proprio alla luce della considerazione che, così come è emerso all'esito delle verifiche ispettive, le attività demandate ai lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto non riguardavano esclusivamente l'attività di custodia e guardiania degli ingressi carrabili, ma una molteplicità di ulteriori attività che rendevano tale attività, nel suo complesso, non discontinua con conseguente applicabilità dell'orario ordinario di 40 ore alla stregua di quanto previsto dallo stesso art. 32 CCNL Tutto questo trova riscontro nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai vari dipendenti della società ascoltati in tale sede, ove hanno riferito, anche con riferimento agli altri dipendenti della società, dello svolgimento di mansioni molteplici, oltre a quelle strettamente di vigilanza sugli ingressi o di guardiania, quali in particolare quelle di centralino telefonico, di gestione delle auto aziendali e delle reperibilità del personale sanitario.
Trattasi di risultanze ispettive che portano a ritenere inapplicabile a tale personale, alla stregua di quanto previsto dallo stesso art. 32 CCNL Multiservizi, il maggiore orario di lavoro invocato dall'appellante essendo invece applicabile l'ordinario orario di lavoro di 40 ore settimanali previsto dal precedente art. 30 dello stesso CCNL (cfr. dichiarazioni rese dai lavoratori , e Persona_1 Persona_2 [...]
i cui verbali sono stati prodotti in allegato alla comparsa di Persona_3 costituzione di primo grado dell' . CP_1
Non può infine trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, nemmeno il quinto motivo di appello relativo alle voci di tariffa.
Si osserva che in sede ispettiva era stata ritenuta l'applicabilità ai lavoratori impiegati nell'appalto della voce di rischio 0714, propria dei “servizi di guardiania e servizi di sorveglianza in genere” poi confluita, con le nuove tabelle del 2019, nella voce 0820 con nomenclatura: “Servizi resi dalle guardie giurate, di vigilanza, guardiania, sorveglianza in genere esclusi i servizi di cui al stg. 860…”.
Questo a correzione delle voci applicate dalla società ricorrente e cioè la voce 0721 propria del “Personale degli uffici in genere. Personale vario” (successivamente divenuta voce 0421).
Cont La ribadisce l'applicabilità della voce 0721, in quanto propria dell'attività di portierato oggetto del contratto di appalto, con previsione specifica da ritenersi prevalente, secondo l'assunto dell'appellante, sulla “sorveglianza in genere” rubricata nella voce 0714, contestando quanto affermato in sede ispettiva in ordine all'applicabilità della voce 0721 alle sole attività da svolgersi interamente in ufficio.
Tanto premesso ritiene il Collegio le risultanze ispettive meritevoli di conferma anche sotto tale profilo.
Si osserva che, così come risulta dalla stessa tabella riprodotta nell'atto di appello, la voce 0714 applicata in sede ispettiva, ha ad oggetto, alla stregua della tariffa di cui al DM 12/12/2000, in particolare, i “servizi investigativi, di guardiania e sorveglianza in genere” e fa parte di un sottogruppo generale, quello 0700, definito “Attività varie”.
Tale voce risulta poi confluita, nella successiva tariffa del D.M. 27/02/2019 interamente nella voce 0820 (facente capo parte del più ampio sottogruppo 0800 dei
“Servizi vari”) avente, appunto ad oggetto, tra l'altro, i “Servizi resi dalle guardie giurate, di vigilanza, guardiania, sorveglianza in genere, esclusi i servizi di cui al stg. 0860” La voce 0721 applicata dalla società ricorrente (DM 12/12/2000) risulta invece propria del personale con mansioni operative e in genere, anche di servizio (uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione ecc.).
Trattasi di voce che fa parte del sottogruppo 0720 denominato “Personale degli uffici in genere. Personale vario”.
Tanto premesso si ritiene di condividere quanto affermato dal giudice di prime cure e in sede ispettiva in ordine alla riferibilità della voce 0721, al personale delle aziende che svolgono attività prevalentemente amministrativa, circostanza questa che si desume dall'oggetto del sottogruppo 0720 di cui fa parte (personale degli uffici in genere).
Ne consegue la correttezza della ritenuta applicabilità della voce 0714 voce quest'ultima che in quanto espressamente comprensiva, tra l'altro, dei servizi “di guardiania e sorveglianza in genere” si attaglia maggiormente al servizio di portierato Cont e guardiania svolto dal personale della impiegato nell'appalt,o tale da non essere riconducibile invece, a voci quali la 0721, riferite a mansioni operative in genere esplicate nel più vasto ambito di un'attività di natura amministrativa non ravvisabile in quella svolta, nell'ambito dell'appalto in questione, dalla odierna appellante.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 6.946 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 363 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Riccardo Bolognesi e Alberto Bosdachin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, via Crescenzio 38
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso, per procura generale alle liti, dall'avvocata Renata Cantatore ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10693/2022 pubblicata in data 22/2/2022
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato dalla società (d'ora in Parte_1 Cont poi ) al fine di proporre opposizione avverso due certificati di variazione CP_1
(notificati in data 22/10/2021) nonché del verbale unico di accertamento e notificazione n. PU00001/2020-041-01 del 21/12/2020 prot. n. 15038 del 22/12/20, notificato alla società in data 08/01/2021, prodromico di tali certificati di variazione.
Cont Avverso tale sentenza la società presentava appello fondato su più motivi.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
La società appellante, aveva agito in giudizio impugnando il verbale unico di accertamento e notificazione n. PU00001/2020-041-01 del 21.12 prot. n. 15038 del 22/12/2020 e i due conseguenti certificati di variazione (notificati in data CP_1
22/10/2021).
Contestava il predetto verbale ove, con riferimento al personale impiegato sui servizi in appalto, di portierato/guardiania ed altre mansioni accessorie (appalto che vedeva come committente l' e in Controparte_3 cui la ricorrente era subentrata, a decorrere dal gennaio 2014, alla società Eurosafety s.p.a.) presso le portinerie dei presidi ospedalieri di Fano, Pesaro e Muraglia, in riferimento al periodo luglio 2015- dicembre 2019, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 338/89, aveva accertato l'applicabilità del CCNL per i Dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (d'ora in poi CCNL Multiservizi) rispetto al CCNL per i Dipendenti da proprietari di fabbricati (d'ora in poi CCNL Portierato) applicato dalla società ricorrente.
Contestava altresì l'applicazione a suo carico, nella rideterminazione degli oneri contributivi, della voce di tariffa 0714 e, a partire dal 2019, della voce 0820 anziché la voce 0721 applicata dalla ricorrente.
Il Tribunale respingeva l'opposizione.
Confermava innanzitutto l'applicabilità, ritenuta in sede ispettiva, del CCNL Multiservizi rispetto al CCNL Portierato, in quanto corrispondente all'attività svolta in concreto dalla ricorrente e con il suo oggetto sociale rilevando come fosse fatto notorio e non contestato come quest'ultimo consistesse nell'offrire in appalto servizi integrati nei più diversi ambiti operativi non riguardasse invece servizi di portierato ad immobili pubblici e/o privati.
Evidenziava inoltre come dalle risultanze ispettive non fosse emersa l'applicazione da parte della ricorrente del CCNL ASSIV (CCNL per i Dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari la cui applicabilità era stata invocata in subordine Cont da ) ma unicamente del CCNL Portierato.
Evidenziava altresì il ristretto ambito applicativo del CCNL Portierato in quanto stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), tale, quest'ultimo, da non soddisfare il requisito previsto dall'art. 7, della l. n. 31 del 2008, norma che fa riferimento al contratto collettivo sottoscritto, anche per parte datoriale, dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e come, in ragione del carattere variegato delle mansioni svolte dal personale impiegato nell'appalto dovesse escludersi l'attinenza del CCNL Portierato al settore della categoria a cui si riferiva il servizio oggetto di appalto.
Respingeva altresì la contestazione relativa al difetto di motivazione del verbale impugnato e le doglianze dell'odierna appellante in ordine al tasso di rischio applicato in sede ispettiva affermando la correttezza dell'applicazione, sino al 2019, della voce 0714 (e già aperta nella medesima PAT 90118711 dal 1/11/2008) riguardante le imprese specializzate nel prestare a terzi servizi di investigazione, sorveglianza, controllo e verifica ed escludendo quella della voce 0721 relativa quest'ultima al personale con mansioni operative in genere, anche di servizio (portieri, guardiani, sorveglianti), di aziende che svolgono attività di ufficio.
Rilevava inoltre a tale proposito come “La prova della correttezza della voce di tariffa applicata si ha con la nuova tariffa dei premi 2019 che include nella voce 0820 i servizi di vigilanza, guardiania e sorveglianza in genere e riconduce a tale voce le lavorazioni precedentemente previste alle voci:
- 071100 addetti all'estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio, di protezione civile, ecc.;
- 071200 guardie giurate in genere;
- 071400 servizi investigativi, di guardiania e sorveglianza in genere.”
Evidenziava come “La declaratoria della voce 0721 (Tariffa 2019) verte esclusivamente su lavorazioni inerenti servizi di pulizia e sanificazione, essendo del tutto assente il riferimento ai servizi di sorveglianza, portierato e guardiania, evidenziando l'errore di classificazione della ditta ricorrente”.
Cont Con un primo motivo la società contesta la gravata sentenza per “Erronea illegittima scelta del CCNL applicabile” sulla base del suo oggetto sociale.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di difetto di motivazione del verbale impugnato affermando in particolare l'insufficienza e la contraddittorietà del suo contenuto.
Con un terzo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla invocata applicabilità da parte dell'appellante del anziché di quello Multiservizi, Parte_2 CCNL quest'ultimo di cui contesta diffusamente l'applicabilità alla luce dell'attività svolta che affermava essere individuabile, in via di assoluta principalità, in quella di custodia/portierato contestando altresì la ravvisabilità in esso dell'ulteriore requisito della maggiore rappresentatività.
Sostiene che la retribuzione concretamente erogata ai lavoratori (ed i conseguenti versamenti contributivi) fosse superiore a quella dovuta in base all'applicazione del CCNL ASSIV contestando quanto sostenuto dall' in ordine alla inadeguatezza dei CP_1 livelli retributivi ivi previsti rispetto al parametro costituzionale ex art. 36 Cost., parametro che sosteneva essere inoltre inconferente ai fini dell'applicazione del minimale contributivo di quell'art. 1 l. 338/1989.
Con un quarto motivo, presentato in via subordinata per il caso di applicazione del CCNL Multiservizi quale CCNL di riferimento ex art. 1 l. 338/89, lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla eccezione concernente l'erronea applicazione, al fine di individuare la paga oraria applicata, dell'orario a 40 ore settimanali invece di quello di 45 previsto per l'attività di portierato.
Con un quinto motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la legittimità del maggiore tasso di rischio applicato in sede ispettiva lamentando la violazione del principio di legalità.
Premesso il valore comunque assorbente, ai fini dell'accoglimento del ricorso, dell'inapplicabilità del CCNL Multiservizi, contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la correttezza delle voci di rischio accertate in sede ispettiva, sulla base della classificazione dell'attività lavorativa svolta dal personale nell'ambito
”sorveglianza e portierato” categoria quest'ultima che affermava non trovare riscontro né nelle tabelle di cui al DM 12/12/2000 né in quelle vigenti di cui al DM 27/02/2019.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Tanto premesso l'appello, pur ammissibile, risulta infondato.
È opportuno evidenziare, innanzitutto, come la gravata sentenza debba reputarsi meritevole di conferma ove aveva respinto l'eccezione di invalidità del verbale ispettivo impugnato per carenza di motivazione con conseguente infondatezza del secondo motivo di appello (motivo che, in ragione del suo carattere preliminare, si ritiene opportuno esaminare prioritariamente).
Si osserva a tale proposito che, anche nella ipotesi di sua fondatezza, un tale vizio non potrebbe comunque avere incidenza diretta ai fini della decisione e, in particolare, in ordine al giudizio sulla fondatezza delle maggiori rivendicazioni contributive dell' (quantificabili in complessivi € 30.154,34, essendo imputabile a mero errore, CP_1 così come si evince dal contenuto del verbale impugnato e così come dichiarato dallo stesso ente appellato nella propria comparsa di costituzione, l'indicazione, quale somma dovuta, di € 422.261,49).
Il verbale di accertamento è infatti un atto endoprocedimentale, che non ha alcuna efficacia esecutiva essendo oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non l'impugnativa di un atto amministrativo ma, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale (Cass. n. 16051/2013, Cass. 5550/2021).
Innanzi al giudice del lavoro può essere legittimamente proposta un'azione di accertamento negativo (cfr. in motivazione Cass. n. 9159/2017), volta a confutare il merito della pretesa contributiva oggetto dell'accertamento, pretesa rispetto alla quale rimangono indifferenti asserite irregolarità di quest'ultimo.
Si osserva comunque, per maggiore completezza, che tale eccezione risulta anche infondata.
Cont I motivi dell'applicabilità al personale del CCNL Multiservizi risultano infatti essere stati sufficientemente indicati nel predetto verbale (in particolare alle pagg. 3- 5) sulla base delle attività in concreto espletate in esecuzione dell'appalto e allo stesso oggetto dell'attività imprenditoriale della società appellante e citando le relative fonti di conoscenza (contenuto dei relativi CCNL e informazioni assunte presso i lavoratori impiegati).
Trattasi di motivazione che, sotto il profilo formale, deve ritenersi idonea ad adempiere agli obblighi che gravano in tal senso sull'ente impositore.
Il menzionato verbale, ove dà in particolare atto dell'attività di accertamento espletata, delle irregolarità contributive contestate e degli elementi di prova posti a suo fondamento realizza infatti pienamente quanto disposto all'art. 13, comma 4, in particolare alla lett. a, del d.lgs. 124/2004 ove prevede che il verbale di accertamento unico debba contenere “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati” fornendo in ogni caso una Cont motivazione idonea a consentire alla un sufficiente esercizio del proprio diritto di difesa (così come riscontrato dal tenore delle difese adottate dalla odierna appellante nella precedente fase del giudizio).
Non possono trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, nemmeno il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro reciproca connessione (in quanto entrambi finalizzati a contestare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'applicabilità alla società appellante del CCNL Multiservizi).
Ritiene innanzitutto il Collegio meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, in conformità alle risultanze rispettive, in ordine all'applicabilità del CCNL Multiservizi, piuttosto che quello dei Proprietari dei fabbricati Cont pacificamente applicato da al personale impiegato nell'appalto.
Com'è noto l'art.1 del d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989 dispone, al comma 1, che” La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”
Co A tale proposito la ha affermato che la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost. (Cass. n. 19759/2024).
Nel presente caso di specie l'accertamento ispettivo impugnato riguarda il personale occupato dalla società appellante nell'appalto commissionato dall'
[...]
e comprendente i presidi ospedalieri di Controparte_3
Pesaro, Muraglia e Fano, ai quali l'odierna appellante applicava pacificamente il CCNL Portierato.
L'appalto in questione aveva ad oggetto il servizio di guardiania e portierato presso tali presidi ospedalieri e, così come rilevato nel verbale ispettivo (con risultanze non specificamente contestate sul punto dall'appellante), risulta comprendere vari servizi tra i quali: - il servizio di portierato e guardiania;
- il servizio di controllo varchi di accesso e transito mezzi;
- il servizio di presidio del centralino telefonico e attivazione delle reperibilità (medici, infermieri e OSS);
- il servizio di presidio della strumentazione di allarme dell'Ospedale;
- il servizio di gestione delle auto aziendali.
Trattasi di attività pienamente riconducibili, così come ritenuto in sede ispettiva e dal giudice di prime cure, nell'ambito di applicazione del CCNL Multiservizi, contratto collettivo, quest'ultimo, dichiaratamente rivolto (cfr. art. 1) “alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle pp.aa. e dai soggetti privati” e che espressamente ricomprende, servizi, quali quelli di “controllo accessi”, “servizi generali” e “servizi amministrativi” oltre che, in via generale “servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati”, chiaramente riconducibili all'appalto oggetto di verifica ispettiva e gestito dalla società appellante.
Deve invece escludersi, così come ritenuto in sede ispettiva, la possibilità di applicazione del CCNL Portierato, la cui sfera di applicazione, così come espressamente previsto all'art. 1 di tale CCNL riguarda i “lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi, nonché a quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 18”, ambito quest'ultimo in cui non rientra l'attività svolta in appalto dall'appellante non quale mero proprietario di fabbricati bensì come società che gestiva un appalto di servizi (consistenti, nei predetti servizi svolti in committenza, di portierato guardiania e riconducibili al CCNL Multiservizi.).
Co Tali conclusioni trovano riscontro in quanto condivisibilmente affermato dalla con la sentenza n. 6143/2019, correttamente citata dal giudice di prime cure, ove aveva ritenuto applicabile il CCNL Multiservizi ai dipendenti impiegati in un appalto pubblico avente ad oggetto servizi paragonabili a quelli oggetto di controversia
Co Rilevava la come “il contratto collettivo per il Personale Dipendente da Imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati (cd. Multiservizi) disciplini, in particolare, i rapporti di lavoro resi nell'ambito di «attività svolte per la committenza pubblica e privata» (cfr., art. 1 CCNL ), individuando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le attività ricadenti nella sua sfera di applicazione quella dei «servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private , con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili».
5.1. Il CCNL Multiservizi ha, dunque, ad oggetto proprio il settore della produzione di servizi svolti tramite contratti di appalto, come, peraltro, reso palese dalla lettera dell'art. 4 del CCNL, ed indica specificamente il servizio di «portierato» (quale è, evidentemente, l'attività di controllo e custodia di aree ed edifici altrui).
5.2. L'art. 4 cit., in particolare, rileva che «il settore è caratterizzato [...] dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto»; ed è proprio questa situazione, tipica, che le parti collettive individuano a giustificazione di una peculiare disciplina economico-normativa dei rapporti di lavoro, in quanto esposti a «frequenti cambi di gestione tra le imprese» con risoluzione dei contratti (di lavoro) da parte dell'impresa cedente ed assunzioni ex novo da parte di quella subentrante” (Cass. 6143/2019).
Trattasi di principi che, pur affermati da una pronuncia emessa, così come rilevato dall'appellante, con riferimento ad un periodo anteriore alla vigenza dei Pt_2
, ben si attagliano alla presente fattispecie.
[...]
Ritiene infatti il Collegio che non possa trovare accoglimento nemmeno il profilo di contestazione relativo alla omessa applicazione di tale ultimo contratto collettivo.
Trattasi, si osserva, di CCNL pacificamente non applicato dalla società ricorrente al proprio personale ma che quest'ultima invoca, nel presente giudizio, ai fini della determinazione del minimale contributivo ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989 (in quanto incidente sullo stesso settore merceologico), sostenendo che sulla base di esso non sarebbero stati dovuti contributi in misura maggiore rispetto a quelli materialmente versati all'ente impositore.
A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo pienamente assorbente, come il suddetto CCNL non possa essere utilizzato ai fini della determinazione del minimale contributivo ex art. 1 d.l. n. 338/1989, in ragione della inferiorità dei livelli retributivi ivi previsti al minimo costituzionale ex art. 36 Cost. e ai principi ivi stabiliti di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, non potendo reputarsi utilizzabile a tale scopo un parametro retributivo oggetto di pattuizioni nulle in quanto adottate in violazione di una norma imperativa.
Com'è noto l'art. 36, comma 1, Cost. garantisce sia il diritto ad una retribuzione proporzionata, che assicura ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata, sia quello ad una retribuzione sufficiente, ossia che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle condizioni concrete di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera dignitosa, sicché il mancato adeguamento della retribuzione all'aumentato costo della vita, per un lungo periodo lavorativo, comporta che quanto percepito non sia più proporzionato al valore del lavoro secondo la valutazione fatta inizialmente dalle stesse parti (Cass. n. 24449/2016).
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con pronunce attinenti alla conformità al citato precetto costituzionale proprio del CCNL ASSIV, alla cui stregua nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE (cfr. in tal senso Cass. n. 27711/2023. Nello stesso senso Cass. nn. 27713 e 27769/2023 nonché Cass. nn. 28320, 28321 e 28323/2023. Trattasi in tutti i casi di pronunce emesse con riferimento al CCNL ASSIV e, limitatamente, alla n. 28320/2023, anche nei confronti della stessa società odierna appellante).
Specifica la SC che “i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa;
orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: “ oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”)… Diversa è la fattispecie, di cui si discute invece in questo giudizio, che si presenta allorché il giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36 della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice…” (cfr. Cass. 27711/2013 cit.)
Nel presente caso di specie risulta pacifico in causa, alla stregua delle stesse Cont allegazioni difensive della come il avesse dei livelli retributivi Parte_2 inferiori non solo al CCNL Multiservizi ritenuto applicabile in sede ispettiva ma anche allo stesso CCNL Portierato impropriamente applicato dalla società appellante e caratterizzato, a sua volta, da livelli retributivi inferiori rispetto al CCNL Multiservizi.
Si osserva ancora che la stessa società appellante aveva, nel ricorso di primo grado (con considerazioni ribadite anche in sede di appello, cfr., rispettivamente, pagg. 19- 20 del ricorso di primo grado e 31-32 del ricorso in appello), quantificato, sulla base delle tabelle retributive, la retribuzione base per i livelli di inquadramento di interesse (da F a D) in importi mensili variabili, riferiti ad un impegno orario mensile di 173 ore (parametro orario applicabile, come verrà evidenziato in seguito, al presente caso di specie ai fini della determinazione del minimale contributivo), tra € 797,14 e € 930.
Trattasi di retribuzione mensile significativamente inferiore a quella prevista dal CCNL Portierato, pari quest'ultima, per il livello A8 (livello proprio, così come si evince dalla contrattazione collettiva prodotta in atti, nell'ambito delle mansioni di vigilanza e custodia, dei portieri senza alloggio ed indicato come parametro di raffronto dalla stessa appellante), ad € 1.151,87 (pagg. 19 del ricorso di primo grado e 31 dell'appello) retribuzione, quest'ultima, che risulta a sua volta significativamente superiore ai livelli retributivi del (tanto più se parametrata, così come Parte_2 evidenziato dalla stessa società appellante, al superiore impegno orario di 195 ore da questi rivendicato) ma che è sua volta inferiore, rispetto a quella prevista dal CCNL Multiservizi, corrispondente quest'ultima, sempre alla stregua delle stesse allegazioni dell'appellante (cfr. pag. 21 del ricorso di primo grado e pag. 36 dell'appello) in relazione all'attività di portiere di 2° livello (figura professionale parametrabile), ad una retribuzione mensile di € 1.183,50.
Trattasi di raffronti certamente significativi della rilevante sproporzione tra la retribuzione prevista dal CCNL ASSIV rispetto ad altri CCNL applicabili con riferimento a settori merceologici e a mansioni analoghe a quelle in cui venivano impiegati i lavoratori e che non possono che far ritenere la violazione dell'art. 36 Cost., tanto sotto il profilo della proporzionalità che sotto quello della sufficienza.
In tale complessivo contesto, in assenza di ulteriori elementi tali da far ritenere il contrario che non emergono in atti, non può che ribadirsi quanto già affermato in ordine al costituire i livelli retributivi del CCNL ASSIV violazione del parametro costituzionale citato, dalle numerose pronunce di merito citate dall'ente appellato, tra cui in particolare Corte di Appello Milano n. 580 del 29/6/2022 (prodotta in atti), confermata dalla SC con la sentenza n. 28323/2023 precedentemente citata.
La citata sentenza 580/2022 aveva in particolare affermato, con riferimento ad un lasso di tempo analogo a quello oggetto di controversia (a decorrere dal 01/10/2016, così come si evince dalla parte motiva di tale pronuncia), l'illegittimità dei livelli retributivi del escludendo che la retribuzione mensile di € 930 ivi Parte_2 prevista (la più alta tra quelle indicate dalla società appellante) potesse reputarsi conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
Evidenziava in particolare la Corte di Appello di Milano, sotto il profilo della proporzionalità, l'entità significativamente superiore dei livelli retributivi di altri CCNL astrattamente applicabili tra cui il Multiservizi e lo stesso CCNL Proprietari Fabbricati, essendo il inferiore, a parità livello di inquadramento, per Parte_2 mansioni di portierato di guardiania, del 30,24% rispetto al CCNL Multiservizi e del 27,16% rispetto al CCNL Proprietari Fabbricati.
Evidenziava altresì, sotto il profilo della sufficienza, come la citata retribuzione lorda di € 930 corrispondesse ad un importo, al netto dell'aliquota contributiva e di quella fiscale, di € 650,29, inferiore alla soglia di povertà individuata dall'Istat per l'anno 2015 nel reddito mensile disponibile di € 819 e come la violazione di tale parametro trovasse riscontro anche nel caso di utilizzo di altri parametri quali ad esempio il reddito di cittadinanza, il cui importo mensile raggiungeva la somma di € 780 oppure l'offerta “congrua” di lavoro prevista dall'art. 4, comma 9 bis, d.l. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019, che fa riferimento a criteri retributivi che portano alla somma mensile di € 858,00. Parimenti infondato il quarto motivo di appello, ove, in subordine, si contesta il parametro orario utilizzato per la quantificazione del credito contributivo in quanto riferito ad un orario settimanale di 40 ore anziché quello maggiore di 45 che la società appellante rivendica come applicabile in base all'art. 32 del CCNL Multiservizi per i lavori discontinui (quali sostengono essere quelli in cui erano stati impiegati i lavoratori) con conseguente inferiorità, secondo l'assunto dell'appellante, della retribuzione oraria parametro applicabile alla stregua di tale contratto collettivo rispetto a quella considerata in sede ispettiva.
Si osserva innanzitutto che a tale argomentazione difensiva non potrebbe comunque attribuirsi rilievo decisivo ai fini della presente controversia dovendo in ogni caso la conformità dei livelli retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicata (o invocata come applicabile) essere valutata, in particolare sotto il parametro della sufficienza, non tanto in base all'entità della retribuzione oraria quanto a quello della retribuzione mensile complessivamente percepita (non potendo peraltro ritenersi consentito aumentare l'orario di lavoro al fine di ridurre l'entità oraria della retribuzione).
In ogni caso ritiene il Collegio che, così come correttamente rilevato dall' CP_1
l'orario di lavoro settimanale di 45 ore prospettato dall'appellante (e il conseguente divisore di 195) sia comunque inapplicabile alla presente fattispecie.
Il CCNL Multiservizi prevede infatti quale regola generale, all'art. 30, comma 2, un orario settimanale di 40 ore (corrispondente ad un orario mensile di 173) prevedendo, all'art. 32 un orario settimanale di 45 ore (pari a 195 mensili), solo in casi particolari di lavori discontinui tra cui in particolare, i “custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
2) custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
” e il “ 5) personale addetto al controllo degli impianti e delle aree”.
Lo stesso articolo 32 prevede inoltre l'applicabilità dell'orario di lavoro settimanale di 40 ore di cui al precedente art. 30 comma 2 “ Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro del personale addettovi rientra nella norma di cui al comma 2 dell'art. 30 del presente c.c.n.l.”
Ciò premesso ritiene il Collegio che pur comprendendo l'invocato art. 32 CCNL, quali destinatari del più ampio orario settimanale di 45 ore, anche i “custodi guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili” una tale fattispecie non può, come correttamente rilevato dall' ritenersi applicabile alla società appellante. CP_1
Questo proprio alla luce della considerazione che, così come è emerso all'esito delle verifiche ispettive, le attività demandate ai lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto non riguardavano esclusivamente l'attività di custodia e guardiania degli ingressi carrabili, ma una molteplicità di ulteriori attività che rendevano tale attività, nel suo complesso, non discontinua con conseguente applicabilità dell'orario ordinario di 40 ore alla stregua di quanto previsto dallo stesso art. 32 CCNL Tutto questo trova riscontro nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai vari dipendenti della società ascoltati in tale sede, ove hanno riferito, anche con riferimento agli altri dipendenti della società, dello svolgimento di mansioni molteplici, oltre a quelle strettamente di vigilanza sugli ingressi o di guardiania, quali in particolare quelle di centralino telefonico, di gestione delle auto aziendali e delle reperibilità del personale sanitario.
Trattasi di risultanze ispettive che portano a ritenere inapplicabile a tale personale, alla stregua di quanto previsto dallo stesso art. 32 CCNL Multiservizi, il maggiore orario di lavoro invocato dall'appellante essendo invece applicabile l'ordinario orario di lavoro di 40 ore settimanali previsto dal precedente art. 30 dello stesso CCNL (cfr. dichiarazioni rese dai lavoratori , e Persona_1 Persona_2 [...]
i cui verbali sono stati prodotti in allegato alla comparsa di Persona_3 costituzione di primo grado dell' . CP_1
Non può infine trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, nemmeno il quinto motivo di appello relativo alle voci di tariffa.
Si osserva che in sede ispettiva era stata ritenuta l'applicabilità ai lavoratori impiegati nell'appalto della voce di rischio 0714, propria dei “servizi di guardiania e servizi di sorveglianza in genere” poi confluita, con le nuove tabelle del 2019, nella voce 0820 con nomenclatura: “Servizi resi dalle guardie giurate, di vigilanza, guardiania, sorveglianza in genere esclusi i servizi di cui al stg. 860…”.
Questo a correzione delle voci applicate dalla società ricorrente e cioè la voce 0721 propria del “Personale degli uffici in genere. Personale vario” (successivamente divenuta voce 0421).
Cont La ribadisce l'applicabilità della voce 0721, in quanto propria dell'attività di portierato oggetto del contratto di appalto, con previsione specifica da ritenersi prevalente, secondo l'assunto dell'appellante, sulla “sorveglianza in genere” rubricata nella voce 0714, contestando quanto affermato in sede ispettiva in ordine all'applicabilità della voce 0721 alle sole attività da svolgersi interamente in ufficio.
Tanto premesso ritiene il Collegio le risultanze ispettive meritevoli di conferma anche sotto tale profilo.
Si osserva che, così come risulta dalla stessa tabella riprodotta nell'atto di appello, la voce 0714 applicata in sede ispettiva, ha ad oggetto, alla stregua della tariffa di cui al DM 12/12/2000, in particolare, i “servizi investigativi, di guardiania e sorveglianza in genere” e fa parte di un sottogruppo generale, quello 0700, definito “Attività varie”.
Tale voce risulta poi confluita, nella successiva tariffa del D.M. 27/02/2019 interamente nella voce 0820 (facente capo parte del più ampio sottogruppo 0800 dei
“Servizi vari”) avente, appunto ad oggetto, tra l'altro, i “Servizi resi dalle guardie giurate, di vigilanza, guardiania, sorveglianza in genere, esclusi i servizi di cui al stg. 0860” La voce 0721 applicata dalla società ricorrente (DM 12/12/2000) risulta invece propria del personale con mansioni operative e in genere, anche di servizio (uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione ecc.).
Trattasi di voce che fa parte del sottogruppo 0720 denominato “Personale degli uffici in genere. Personale vario”.
Tanto premesso si ritiene di condividere quanto affermato dal giudice di prime cure e in sede ispettiva in ordine alla riferibilità della voce 0721, al personale delle aziende che svolgono attività prevalentemente amministrativa, circostanza questa che si desume dall'oggetto del sottogruppo 0720 di cui fa parte (personale degli uffici in genere).
Ne consegue la correttezza della ritenuta applicabilità della voce 0714 voce quest'ultima che in quanto espressamente comprensiva, tra l'altro, dei servizi “di guardiania e sorveglianza in genere” si attaglia maggiormente al servizio di portierato Cont e guardiania svolto dal personale della impiegato nell'appalt,o tale da non essere riconducibile invece, a voci quali la 0721, riferite a mansioni operative in genere esplicate nel più vasto ambito di un'attività di natura amministrativa non ravvisabile in quella svolta, nell'ambito dell'appalto in questione, dalla odierna appellante.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 6.946 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario