CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 25.3.2022 al n. 560 del Ruolo Affari Civili NTenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: NTratti BAri promossa da:
corrente in Parte_1
Napoli, quale soggetto subentrato nei rapporti a AN
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da
[...]
elettivamente domiciliata in Parte_2
Sassari, presso e nello studio dell'avv. Gemma Maurizi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in NTroparte_1
AC (SS), e NTroparte_2 CP_3
elettivamente domiciliati in Olbia (SS), presso e
[...] nello studio dell'avv. Gian Piero Depperu, che li rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado appello,
APPELLATI
1 All'udienza del 14-16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“[Si riportano le conclusioni dell'atto di appello, essendo quelle contenute nelle note di udienza evidente frutto di errore materiale]
“1) In via preliminare [OMISSIS]
2) Riformare la sentenza del Tribunale di Siena
n.164/2022 depositata in data 03.03.2022 nella causa recante numero di RG 3981/2018 del Tribunale di Siena emessa alla udienza del 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- , comunicata via PEC dalla cancelleria in data 4 marzo 2022 e notificata via pec in data 18 marzo 2022
3) Per lo effetto , rigettare la opposizione al decreto ingiuntivo n.1433/2018 del Tribunale di Siena promossa da NTroparte_1 [...]
e e confermare il CP_3 NTroparte_2 decreto ingiuntivo opposto
4) Con vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio come da DM 2014 e nel caso che nelle more le spese del giudizio di primo grado siano state saldate , ordinare la restituzione dell'importo alla
[...]
”. Parte_1
Per NTroparte_1 [...]
e : CP_2 NTroparte_3
“Voglia l'Ill.ma corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di e per l'effetto dichiarare Pt_1 inammissibile o, comunque, rigettare l'impugnazione di
2 per uno o tutti i motivi illustrati in narrativa, Pt_1 con conferma della sentenza gravata;
2. accertare e dichiarare che l'impugnazione di Pt_1
è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o 348bis
c.p.c. nel testo ante riforma Cartabia, o, comunque, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata;
2. in via subordinata, ove l'appello si ritenesse ammissibile, in via incidentale, accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Siena sul merito della controversia – per essere competente il
Tribunale di Tempio Pausania - se del caso anche dichiarando nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo e l'estinzione del presente giudizio;
3. in via istruttoria, nell'ipotesi in cui l'avversa impugnazione venisse ritenuta ammissibile e il Tribunale di Siena venisse ritenuto competente, dichiarando l'inconferenza dell'elaborato peritale o, in subordine, previa ammissione delle istanze istruttorie non accolte
(per come formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 7 dicembre 2021), accertare e dichiarare
NT NT che nulla deve a e/o per essa ad in ogni Pt_1 caso dichiarando non dovuto l'importo ingiunto in quanto non provato nell'an e nel quantum;
4) in ogni caso, preso atto della dichiarata la nullità parziale della Fideiussione accertare e dichiarare che i Sig.ri e nulla devono a CP_3 CP_2
NT
e/o per essa a in relazione ai rapporti di conto Pt_1
NT corrente dedotti in giudizio, per essere (ed Pt_1 decaduta da qualsivoglia diritto di escutere la fideiussione;
5) in ogni caso, e se del caso anche in parziale riforma della sentenza, condannare al risarcimento Pt_1 dei danni da liti temeraria ex art. 96 comma 1 e/o 3
3 c.p.c. da liquidarsi come in narrativa, e ciò sia nei
NT confronti di sia nei confronti degli asseriti
Fideiussori, così come alla refusione delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, in favore di ciascun appellante e a ciascuno per quanto di ragione, oltre I.V.A. e C.A., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
560/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 164 del
3.3.2022; parti: Parte_1 quale soggetto subentrato nei rapporti a AN Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da
[...]
c. Parte_2 NTroparte_1
, e ,
[...] NTroparte_2 NTroparte_3 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14-
16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“1. Con ricorso monitorio, quale CP_5 mandataria della chiedeva ingiungersi il pagamento CP_6 della somma di € 201.297,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti della nonché CP_1 nei confronti di e NTroparte_2 NTroparte_3 quali fideiussori, per i seguenti titoli:
- € 163.632,98 quale scoperto alla data del 19\1\2017 del c/c n. 631087, ora 234,89, aperto in data 18\2\2009 e chiuso in data 17.5.2017;
- € 37.665,00 quale scoperto alla data del 30\9\2014 del c/c. n. 631376, ora 876.57, aperto in data 29\4\2014 e chiuso in data 17\5\2017; In data 11.10.2018, il Tribunale adìto emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1433/2018, così come richiesto.
4 ^^^^^^ Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli ingiunti hanno proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi:
1) incompetenza per territorio del giudice adìto, essendo competente il Tribunale di Tempio Pausania, in applicazione degli artt. 19 o 20 c.p.c., in quanto l'obbligazione pecuniaria non poteva considerarsi “portabile” ai sensi dell'art. 1182, c. 3, c.c.;
2) l'inesistenza dei contratti di conto corrente n. 631087 e n. 631376, non depositati in sede monitoria e, dunque, la carenza di prova scritta del credito vantato (riservandosi di domandarne la nullità parziale una volta prodotti da controparte i relativi documenti);
3) l'estraneità di ai rapporti contrattuali CP_1 esistenti presso la sede di Olbia;
4) la conseguente inesistenza dell'obbligazione di garanzia dei fideiussori e, in ogni caso, la limitazione della loro obbligazione al limite di € 120.000,00, come indicato nella fideiussione sottoscritta in data 13.3.2009. Premesso ciò, quindi, gli opponenti hanno chiesto: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Tempio Pausania e per l'effetto dichiarare nullo e comunque revocare il decreto Ingiuntivo Opposto, senza salvezza di effetti e senza termine per la riassunzione, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
b) nel merito, qualora dovesse essere rigettata la domanda preliminare, accertare e NT NT dichiarare che nulla deve a e/o per essa in CP_5 relazione ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
c) accertare e dichiarare che i Sig.ri e nulla CP_3 CP_2NT devono a e/o per essa a in relazione in relazione CP_5 ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio, e per l'effetto revocare. e/o dichiarare inefficace nei loro confronti, il Decreto Ingiuntivo;
d) condannare l'opposta al risarcimento dei danni da liti temeraria ex art. 96 comma 1 e/o 3 c.p.c. da liquidarsi come in narrativa, così come alla refusione delle spese e compensi di causa, in favore di ciascun opponente e a ciascuno per quanto di ragione, oltre I.V.A. e C.A., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
^^^^^^
costituita tempestivamente in giudizio, CP_5 ha, in via preliminare, eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità del suo contenuto e, nel merito, chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo:
- di avere già prodotto in sede monitoria la documentazione contrattuale volta a dimostrare il proprio diritto di credito;
- di avere inoltre allegato anche in sede di opposizione i documenti contrattuali integrali. Ha chiesto, pertanto: “A ) In via preliminare in riferimento alla istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto: confermare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo recante n.
5 1433/2018 del Tribunale di Siena ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. B) Sempre in via ulteriormente preliminare e nel merito : - Dichiarare la nullità parziale della citazione introduttiva di NTroparte_1
, e ai sensi del
[...] NTroparte_2 NTroparte_3 combinato disposto degli artt. 163 comma 3, n. 3 e/o n.4 e/o 5 e 164 , comma 4, c.p.c. e per lo effetto dichiarare inammissibile l'opposizione nel capo 3 ) e capo 4) C) In via principale e nel merito : confermare il decreto ingiuntivo n. 1433/2018 emesso dal Tribunale di Siena avverso
[...]
, e NTroparte_1 NTroparte_2 [...] rigettando l'avversa opposizione in quanto CP_3 infondata in fatto e diritto. D) Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto. E) Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”. Con provvedimento del 5 febbraio 2019, emesso all'esito di un'udienza di discussione all'uopo fissata, il Tribunale, in persona del precedente G.I., ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, precisando, tra le altre, che “il rilievo di nullità avanzato sui contratti dei due conti correnti, al di là della diversa numerazione interna (e del possibile errore materiale nell'indicazione della filiale di riferimento), è allo stato fondato perché i moduli negoziali sottoscritti dalla correntista ed allegati in sede monitoria sono generici (non riportando specificamente le condizioni economiche dei rapporti principali, approvate dalla cliente), mentre le copie prodotte in questa fase non recano firma alcuna della compagine opponente”. Avverso la predetta ordinanza, per la parte in cui essa ha affermato la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, gli opponenti hanno proposto istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., dichiarata inammissibile con provvedimento della Corte di Cassazione del 25.5.2020, sicché l'opposta ha tempestivamente riassunto il presente giudizio. Con costituzione di comparsa e risposta del 2.3.2021, ha spiegato intervento in qualità di Parte_2 mandataria di quale Parte_1 successore a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'opposta, a seguito di scissione parziale.
2. Infondata deve ritenersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 163, n.3 e n. 4, c.p.c.
[OMISSIS] 2.1 Nel merito, l'opposizione proposta dagli ingiunti è fondata e può trovare accoglimento. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato-
6 mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e, pertanto, non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento secondo la regola sancita dall'art. 2697 c.c.. Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “ove il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l'ammontare del prezzo richiesto, incombe all'attore dimostrare l'esistenza del diritto di credito da lui fatto valere e la corrispondenza del prezzo preteso con quello contrattualmente stabilito” (Cass. n. 5458 del 13.5.1993) ed, inoltre, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192 del 25.5.1998). In particolare, la giurisprudenza di merito quando ha fatto applicazione dei principi appena richiamati in materia di controversie BArie ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la BA, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, ha l'onere di dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (dall'apertura alla estinzione del conto) atteso che soltanto attraverso una compiuta e integrale valutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitore finale (v., ad es., Tribunale , Firenze , sez. III , 18/10/2021 , n. 2609; Tribunale , Bologna
, sez. III , 07/04/2021 , n. 888; Trib. Pescara, 23.11.2005, in motivazione, in Giur. merito, 2006, 7-8, 1660; Trib. Nola, sez. II, 19.2.2009, in motivazione, in Redazione Giuffrè, 2009). Ciò posto, nella presente sede, la quale CP_5 mandataria della ha chiesto ingiungersi il CP_6 pagamento della somma di € 201.297,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per i seguenti titoli: a) € 163.632,98 quale scoperto alla data del 19\1\2017 del c/c n. 631087, ora 234,89, aperto in data 18\2\2009 e chiuso in data 17.5.2017; b) € 37.665,00 quale scoperto alla data del 30\9\2014 del c/c. n. 631376, ora 876.57, aperto in data 29\4\2014 e chiuso in data 17\5\2017, tutti intestati alla
7 e garantiti da fideiussione rilasciata da CP_1 [...]
e CP_2 NTroparte_3 Per contro, gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo, tra le altre, la carenza di prova del credito ingiunto. Tale doglianza è meritevole di accoglimento. Giova infatti ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico BArio”
o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la AN d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della BA interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido". La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la BA in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la BA nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della BA, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare i contratti e gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come affermato da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la BA è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”. Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte, anche nella recente ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
8 l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla BA (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)”. Dunque, in sintesi, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti BAri, qualora ad agire in giudizio sia la AN (sia mediante atto di citazione, sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante domanda riconvenzionale), grava su quest'ultima l'onere di produrre in giudizio il contratto, unitamente alla documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari) dall'inizio del rapporto, con la conseguenza che la ricostruzione dell'andamento del rapporto - sulla base del contratto prodotto in atti dalla BA - deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente;
nel caso in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero (cfr. Cass. n. 9695/2011, Cass. n. 1842/2011, Cass. n. 23974/2010). D'altra parte, si rammenta che, in ordine alla forma dei contratti BAri, l'art. 117 T.U.B. stabilisce che i contratti devono essere redatti per iscritto e, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. E, infatti, la giurisprudenza di Legittimità ha affermato che “Per i contratti per i quali e prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, in un contratto di intermediazione finanziaria, aveva determinato la controprestazione dovuta dal cliente all'investitore in base ad una clausola, sottoscritta dall'investitore, che rimandava ad un “prospetto allegato riportante l'ammontare delle commissioni”, prospetto mai prodotto, ma la cui esistenza era incontestata tra le parti)” (Cassazione civile sez. I, 18.01.2019, n. 1452). Nel caso in esame, tuttavia, tale onere non risulta esaustivamente assolto dalla AN opposta. In particolare, nel corso del giudizio è stata disposta una c.t.u. contabile, al fine di ricostruire il saldo dei rapporti intercorsi tra le parti. Il consulente ha dato atto di aver reperito in atti la seguente documentazione, ritenendola erroneamente prova sufficiente dei contratti di conto corrente: “per il c/c 234.89 due copie una firmata ed
9 una no Doc. 4 e 6 del Doc.3 Fascicolo Monitorio. Stessa cosa per il c/c 876.57 Doc. 6 e 7 del Doc.3 Fascicolo Monitorio. Per il c/c 234.89 Doc. 7 del Doc.3 Fascicolo Monitorio risulta in atti il contratto di apertura di credito sottoscritto da BA e cliente” (cfr. pag. 3 della C.t.u.). Orbene, quanto ai documenti depositati in sede monitoria, si osserva in realtà che: il doc. 4 altro non è se non uno specimen di firma depositato dal correntista ed un'elencazione sintetica, del tutto insufficiente, delle condizioni del contratto;
il doc. 6 è del pari un elenco parziale delle condizioni contrattuali, peraltro soltanto richiamate e non integralmente riportate;
il doc. 7 contiene in parte dei documenti di sintesi, in parte un'apertura di credito a valere sul c/c n. 43633 (con riferimento a tale ultimo rapporto nessuna domanda di pagamento è stata formulata dalla AN) e, infine, un conto anticipi regolato con accredito sul c/c n. 234,89, del quale però manca qualsiasi movimentazione contabile. Quanto ai documenti prodotti dall'Istituto di credito in sede di opposizione (doc. 6 e 7), si evidenzia che si tratta di documentazione non sottoscritta dal cliente e dunque essa non può indubbiamente integrare la forma scritta richiesta ad substantiam per il contratto di conto corrente. Di conseguenza, la AN non ha depositato i contratti di apertura dei rapporti in questione, sicché stante la mancanza dei contratti originari, la domanda di pagamento avanzata dall'opposta non può trovare accoglimento. Del resto, l'azione esercitata dalla AN è di natura contrattuale e pone a suo fondamento il contratto di apertura dei rapporti, che –ai sensi dell'art. 117 TUB- deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Inoltre, la BA non può sottrarsi all'assolvimento dell'onere probatorio che le incombe (quale attore in senso sostanziale) invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile, previsto dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 119, comma 4, TUB, con quello di prova del proprio credito, (cf. Cass., sez. I, 25 maggio 2017, n. 13258; Cass., sez. I, 20 aprile 2016, n. 7972; Cass., sez. I, 18 settembre 2014, n. 19696; Cass., sez. I, 25 novembre 2010, n. 23974; Cass., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692). Si afferma, peraltro, che in questa materia non può certo trovare applicazione il criterio equitativo, ex art. 1226 c.c., trattandosi di norma eccezionale che non solo presuppone la prova dell'esistenza del danno che non sia possibile (s'intende, per causa non imputabile alla parte) determinare nel suo preciso ammontare, ma che si riferisce appunto ai giudizi di liquidazione del danno (anche contrattuale) e non è applicabile in via analogica ai giudizi per la quantificazione del corrispettivo costituente oggetto di obbligazioni contrattuali, fatta eccezione per i soli casi specificamente previsti dalla legge. Tale conclusione rende assolutamente superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni sollevate dalle parti (anche in ordine alla questione di incompetenza territoriale del
10 Tribunale adìto). Ed invero, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
3. In conclusione, va accolta l'opposizione proposta da NT ( ”), NTroparte_7 e e, per l'effetto, va NTroparte_2 NTroparte_3 revocato il decreto ingiuntivo opposto. Va, invece, rigettata la domanda di condanna, proposta dagli attori ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c.,
[OMISSIS] Alla luce del rigetto della domanda formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 96, c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55 del 2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, devono compensarsi nella misura di un terzo, ponendosi la restante parte a carico degli opposti, pur sempre soccombenti (cfr., in tal senso, Cass., 3 settembre 2009, n. 19120, nonché Cass., 1° febbraio 2007, n. 2217). Le spese della consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, possono porsi definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass., 17.1.2013, n. 1023).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, così provvede:
11 -in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] NT ( ), NTroparte_7 e revoca il decreto NTroparte_2 NTroparte_3 ingiuntivo opposto n. 1433/2018, emesso dal Tribunale di Siena in data 11.10.2018;
-condanna e al CP_5 Parte_2 pagamento, in favore degli attori
[...] NT ( ), e NTroparte_7 NTroparte_2
dei due terzi delle spese del giudizio NTroparte_3 che liquida per l'intero in € 13.430,00 per compensi professionali ed €406,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'avv. Gian Piero Depperu dichiaratosi antistatario, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
- pone definitivamente a carico della parte opponente e di quella opposta, nella misura del 50% ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separati decreti”. Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello quale soggetto Parte_1 subentrato nei rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e rappresentato da Parte_2 chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza di sentire:
“1) In via preliminare sospendere la esecutività della sentenza recante n. 164/2022 del Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 283 cpc per le ragioni di cui alla espositiva
2) Riformare la sentenza del Tribunale di Siena n.
164/2022 depositata in data 03.03.2022 nella causa recante numero di RG 3981/2018 del Tribunale di Siena emessa alla udienza del 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- , comunicata via PEC dalla cancelleria in data 4 marzo 2022 e notificata via pec in data 18 marzo 2022
3) Per lo effetto, rigettare la opposizione al decreto ingiuntivo n.1433/2018 del Tribunale di Siena promossa da , NTroparte_1 [...]
e e confermare il CP_3 NTroparte_2 decreto ingiuntivo opposto
12 4) Con vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio come da DM 2014 e nel caso che nelle more le spese del giudizio di primo grado siano state saldate , ordinare la restituzione dell'importo alla
[...]
”. Parte_1
Si sono costituiti, resistendo all'avversario appello, NTroparte_1 [...]
e a loro volta CP_2 NTroparte_3 concludendo per sentire
“1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di e per l'effetto dichiarare Pt_1 inammissibile o, comunque, rigettare l'impugnazione di per uno o tutti i motivi illustrati in narrativa, Pt_1 con conferma della sentenza gravata;
2. accertare e dichiarare che l'impugnazione di Pt_1
è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o 348bis
c.p.c. nel testo anteriforma Cartabia, o, comunque, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata;
3. in via subordinata, ove l'appello si ritenesse ammissibile, accertare in via incidentale e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Siena sul merito della controversia – per essere competente il Tribunale di Tempio Pausania - se del caso anche dichiarando nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo e dichiarando comunque l'estinzione del presente giudizio;
4. in via anche istruttoria, nell'ipotesi in cui l'avversa impugnazione venisse ritenuta ammissibile, il
Tribunale di Siena venisse ritenuto competente, Pt_1 legittimata alla presente impugnazione dichiarando l'inconferenza dell'elaborato peritale redatto in primo grado o, in subordine, previa ammissione delle istanze istruttorie non accolte (per come formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 7 dicembre 2021 e
13 NT sopra richiamate), accertare e dichiarare che nulla
NT deve a e/o per essa ad in ogni caso dichiarando Pt_1 non dovuto l'importo ingiunto in quanto non provato nell'an e nel quantum;
5. in ogni caso, dichiarata la nullità, totale o parziale, della Fideiussione accertare e dichiarare che i
NT Sig.ri e nulla devono a e/o per essa a CP_3 CP_2
in relazione ai rapporti di conto corrente dedotti Pt_1
NT in giudizio, per essere (ed ) anche decaduta da Pt_1 qualsivoglia diritto di escutere la fideiussione;
6. in ogni caso, e se del caso anche in parziale riforma della sentenza, condannare al risarcimento Pt_1 dei danni da liti temeraria ex art. 96 comma 1 e/o 3
c.p.c. da liquidarsi come in narrativa, e ciò sia nei
NT confronti di sia nei confronti degli asseriti
Fideiussori, così come alla refusione delle spese di giustizia (incluse quelle sostenute per la CTU ed il CTP)
e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, in favore di ciascun opponente e a ciascuno per quanto di ragione, oltre I.V.A. e C.A., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza del 16.5.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva l'esecuzione dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi ammissibile, con ciò rigettandosi la preliminare eccezione ex art. 342 c.p.c. delle parti appellate, avendo la parte appellante esposto le ragioni di critica mosse alla decisione impugnata e la ricostruzione alternativa prospettata;
con ciò consentendo alle parti appellate l'adeguato esercizio del diritto di difesa.
14 Deve altresì essere rigettata l'ulteriore preliminare eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essendo ormai la controversia nella sua fase decisoria.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte appellante, che ha dimostrato di essere subentrata nei rapporti di cui è causa per effetto di avvenuta scissione.
Infine è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, pure sollevata dagli odierni appellati in primo grado, avendo la AN, originaria ingiungente, la sua sede in Siena e dovendosi quindi fare applicazione della regola del domicilio del creditore, non sussistendo oltretutto ragioni di inderogabilità per via di un eventuale, e comunque non richiamato, foro del consumatore.
Con l'unico motivo di appello parte appellante espone come la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione che nella fase monitoria sono state prodotte, oltre gli specimina di firma, le pagine finali degli stipulati accordi contrattuali costitutivi dei conti correnti e le attestazioni di avvenuta ricezione di copia degli accordi contrattuali (con menzione del numero di pagine e l'avvenuta spillatura delle stesse), tutte contenenti la sottoscrizione in nome e per conto della società correntista, ed altresì che nella fase di opposizione di primo grado siano state prodotte tutte le pagine degli accordi contrattuali, non tutte le quali necessitavano di apposita sottoscrizione, che riportavano il contenuto menzionato sia pure in sintesi nelle rispettive suddette attestazioni di avvenuta ricezione.
Nel giudizio di opposizione la AN appellata ha altresì prodotto tutti gli estratti conto dei rapporti di cui è causa dalla loro costituzione sino alla loro estinzione.
15 Ritiene questa Corte che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria sia sufficiente a comprovare che tra la AN e NTroparte_1 siano stati stipulati i rapporti di conto corrente dei quali sono stati prodotti nella stessa fase i rispettivi saldi finali. Pertanto non può addivenirsi alla conclusione, cui è giunto il primo Giudice, della radicale insussistenza dei rapporti di conto corrente richiamati dalla AN.
Non ritiene tuttavia questa Corte che sia stata offerta prova delle condizioni, soprattutto di quelle economiche, contenute nell'intera documentazione prodotta. La (limitata) documentazione prodotta in sede monitoria è contenuta in files .pdf formato immagine, quella (più ampia) aggiunta nel giudizio di opposizione è invece contenuta in files .pdf formato testo. Non può quindi sostenersi che vi sia prova di quella relazione di contiguità presupposta dalla avvenuta spillatura richiamata in ciascuna sottoscritta attestazione di avvenuta ricezione.
Men che meno vi è prova dell'avvenuta pattuizione della facoltà di ius variandi ex art. 119 D.Lgs. 385/1993
e dell'avvenuto rituale esercizio di detta facoltà relativamente al rapporto di c/c n. 234.89 ora n.
631087.38, come altresì rilevato dalla c.t.u. espletata in primo grado. Ne consegue che dalla rispettiva somma di
Euro 163.632,98 di cui all'ingiunzione, come da saldo finale e dagli estratti-conto sin dalla costituzione del rapporto prodotti nel giudizio di opposizione, devono essere detratti, come rilevato dal c.t.u. e facendo applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 D.Lgs.
385/1993, Euro 116.104,69, ottenendosi quindi Euro
47.528,29.
16 Per le stesse ragioni quanto al conto n. 876.57 ora n. 631376.52, facendo applicazione del disposto di cui all'art. 117 D.Lgs. 385/1993, dal saldo finale di Euro
37.665,00 di cui all'ingiunzione, anche questo supportato dagli estratti-conto sin dalla costituzione del rapporto prodotti nel giudizio di opposizione, devono essere detratti, come osservato dal c.t.u., Euro 17.678,00 oltre
Euro 641,00 di commissioni/spese non dovute, ottenendosi quindi Euro 19.346,00.
Nella costituzione in appello i fideiussori e CP_2
richiamano il Provvedimento n. 55 del 2005 della CP_3
AN d'Italia, quale allora Autorità Garante in materia di concorrenza BAria e segnatamente la nullità della pattuita deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. e quindi la maturata decadenza semestrale contemplata da detto art.
L'eccezione deve ritenersi tardivamente formulata, in quanto non tempestivamente dedotta con l'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, non sussistendo peraltro i presupposti della integrale nullità della fideiussione.
L'importo di Euro 66.874,29 (dato dalla somma di Euro
47.528,29 e di Euro 19.346,00), cui devono essere aggiunti, come da provvedimento monitorio opposto, gli interessi legali dal 19.5.2017 al saldo, rientra nel limite di cui alla rilasciata fideiussione di Euro
120.000,00.
Conseguentemente, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma dell'appellata sentenza,
NTroparte_1 NTroparte_2
e gli ultimi due in qualità di NTroparte_3 fideiussori, devono essere solidalmente dichiarati tenuti e condannati al pagamento in favore di
[...]
quale soggetto subentrato nei Parte_1
17 rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da dell'importo Parte_2 di Euro 66.874,29, oltre interessi legali dal 19.5.2017 al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in rapporto alla somma oggetto di condanna, come in dispositivo, esclusa per questo grado la fase istruttoria, secondo aliquote minime e facendo applicazione del DM 55/2014 quanto al giudizio di primo grado.
Le spese della fase monitoria sono poste per un terzo a carico solidale degli opponenti ed odierni appellati e per due terzi sono compensate.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata in primo grado sono poste per un terzo a carico dell'odierna appellante e per i rimanenti due terzi a carico solidale degli odierni appellati.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
quale soggetto Parte_1 subentrato nei rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e rappresentato da Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 164 del
3.3.2022, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma dell'appellata sentenza,
1. dichiara tenuti e condanna NTroparte_1
e
[...] NTroparte_2 CP_3
gli ultimi due in qualità di fideiussori,
[...] solidalmente al pagamento in favore di
[...]
quale soggetto subentrato nei Parte_1 rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da dell'importo Parte_2
18 di Euro 66.874,29, oltre interessi legali dal 19.5.2017 al saldo;
2. dichiara tenuti e condanna NTroparte_1
e
[...] NTroparte_2 CP_3
gli ultimi due in qualità di fideiussori,
[...] solidalmente alla refusione in favore di
[...]
quale soggetto subentrato nei Parte_1 rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da delle spese Parte_2 di lite da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado e in Euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
3. pone le spese della fase monitoria per un terzo a carico solidale degli opponenti ed odierni appellati
NTroparte_1 NTroparte_2
e e compensa le stesse per i NTroparte_3 restanti due terzi;
4. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado per un terzo a carico dell'odierna appellante
[...]
quale soggetto Parte_1 subentrato nei rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e rappresentato da e Parte_2 per i rimanenti due terzi a carico solidale degli odierni appellati NTroparte_1 [...]
e . CP_2 NTroparte_3
Così deciso in Firenze il 20 ottobre 2025.
Il Presidente rel.est.
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 25.3.2022 al n. 560 del Ruolo Affari Civili NTenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: NTratti BAri promossa da:
corrente in Parte_1
Napoli, quale soggetto subentrato nei rapporti a AN
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da
[...]
elettivamente domiciliata in Parte_2
Sassari, presso e nello studio dell'avv. Gemma Maurizi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in NTroparte_1
AC (SS), e NTroparte_2 CP_3
elettivamente domiciliati in Olbia (SS), presso e
[...] nello studio dell'avv. Gian Piero Depperu, che li rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado appello,
APPELLATI
1 All'udienza del 14-16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“[Si riportano le conclusioni dell'atto di appello, essendo quelle contenute nelle note di udienza evidente frutto di errore materiale]
“1) In via preliminare [OMISSIS]
2) Riformare la sentenza del Tribunale di Siena
n.164/2022 depositata in data 03.03.2022 nella causa recante numero di RG 3981/2018 del Tribunale di Siena emessa alla udienza del 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- , comunicata via PEC dalla cancelleria in data 4 marzo 2022 e notificata via pec in data 18 marzo 2022
3) Per lo effetto , rigettare la opposizione al decreto ingiuntivo n.1433/2018 del Tribunale di Siena promossa da NTroparte_1 [...]
e e confermare il CP_3 NTroparte_2 decreto ingiuntivo opposto
4) Con vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio come da DM 2014 e nel caso che nelle more le spese del giudizio di primo grado siano state saldate , ordinare la restituzione dell'importo alla
[...]
”. Parte_1
Per NTroparte_1 [...]
e : CP_2 NTroparte_3
“Voglia l'Ill.ma corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di e per l'effetto dichiarare Pt_1 inammissibile o, comunque, rigettare l'impugnazione di
2 per uno o tutti i motivi illustrati in narrativa, Pt_1 con conferma della sentenza gravata;
2. accertare e dichiarare che l'impugnazione di Pt_1
è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o 348bis
c.p.c. nel testo ante riforma Cartabia, o, comunque, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata;
2. in via subordinata, ove l'appello si ritenesse ammissibile, in via incidentale, accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Siena sul merito della controversia – per essere competente il
Tribunale di Tempio Pausania - se del caso anche dichiarando nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo e l'estinzione del presente giudizio;
3. in via istruttoria, nell'ipotesi in cui l'avversa impugnazione venisse ritenuta ammissibile e il Tribunale di Siena venisse ritenuto competente, dichiarando l'inconferenza dell'elaborato peritale o, in subordine, previa ammissione delle istanze istruttorie non accolte
(per come formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 7 dicembre 2021), accertare e dichiarare
NT NT che nulla deve a e/o per essa ad in ogni Pt_1 caso dichiarando non dovuto l'importo ingiunto in quanto non provato nell'an e nel quantum;
4) in ogni caso, preso atto della dichiarata la nullità parziale della Fideiussione accertare e dichiarare che i Sig.ri e nulla devono a CP_3 CP_2
NT
e/o per essa a in relazione ai rapporti di conto Pt_1
NT corrente dedotti in giudizio, per essere (ed Pt_1 decaduta da qualsivoglia diritto di escutere la fideiussione;
5) in ogni caso, e se del caso anche in parziale riforma della sentenza, condannare al risarcimento Pt_1 dei danni da liti temeraria ex art. 96 comma 1 e/o 3
3 c.p.c. da liquidarsi come in narrativa, e ciò sia nei
NT confronti di sia nei confronti degli asseriti
Fideiussori, così come alla refusione delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, in favore di ciascun appellante e a ciascuno per quanto di ragione, oltre I.V.A. e C.A., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
560/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 164 del
3.3.2022; parti: Parte_1 quale soggetto subentrato nei rapporti a AN Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da
[...]
c. Parte_2 NTroparte_1
, e ,
[...] NTroparte_2 NTroparte_3 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14-
16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“1. Con ricorso monitorio, quale CP_5 mandataria della chiedeva ingiungersi il pagamento CP_6 della somma di € 201.297,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti della nonché CP_1 nei confronti di e NTroparte_2 NTroparte_3 quali fideiussori, per i seguenti titoli:
- € 163.632,98 quale scoperto alla data del 19\1\2017 del c/c n. 631087, ora 234,89, aperto in data 18\2\2009 e chiuso in data 17.5.2017;
- € 37.665,00 quale scoperto alla data del 30\9\2014 del c/c. n. 631376, ora 876.57, aperto in data 29\4\2014 e chiuso in data 17\5\2017; In data 11.10.2018, il Tribunale adìto emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1433/2018, così come richiesto.
4 ^^^^^^ Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli ingiunti hanno proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi:
1) incompetenza per territorio del giudice adìto, essendo competente il Tribunale di Tempio Pausania, in applicazione degli artt. 19 o 20 c.p.c., in quanto l'obbligazione pecuniaria non poteva considerarsi “portabile” ai sensi dell'art. 1182, c. 3, c.c.;
2) l'inesistenza dei contratti di conto corrente n. 631087 e n. 631376, non depositati in sede monitoria e, dunque, la carenza di prova scritta del credito vantato (riservandosi di domandarne la nullità parziale una volta prodotti da controparte i relativi documenti);
3) l'estraneità di ai rapporti contrattuali CP_1 esistenti presso la sede di Olbia;
4) la conseguente inesistenza dell'obbligazione di garanzia dei fideiussori e, in ogni caso, la limitazione della loro obbligazione al limite di € 120.000,00, come indicato nella fideiussione sottoscritta in data 13.3.2009. Premesso ciò, quindi, gli opponenti hanno chiesto: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Tempio Pausania e per l'effetto dichiarare nullo e comunque revocare il decreto Ingiuntivo Opposto, senza salvezza di effetti e senza termine per la riassunzione, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
b) nel merito, qualora dovesse essere rigettata la domanda preliminare, accertare e NT NT dichiarare che nulla deve a e/o per essa in CP_5 relazione ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
c) accertare e dichiarare che i Sig.ri e nulla CP_3 CP_2NT devono a e/o per essa a in relazione in relazione CP_5 ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio, e per l'effetto revocare. e/o dichiarare inefficace nei loro confronti, il Decreto Ingiuntivo;
d) condannare l'opposta al risarcimento dei danni da liti temeraria ex art. 96 comma 1 e/o 3 c.p.c. da liquidarsi come in narrativa, così come alla refusione delle spese e compensi di causa, in favore di ciascun opponente e a ciascuno per quanto di ragione, oltre I.V.A. e C.A., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
^^^^^^
costituita tempestivamente in giudizio, CP_5 ha, in via preliminare, eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità del suo contenuto e, nel merito, chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo:
- di avere già prodotto in sede monitoria la documentazione contrattuale volta a dimostrare il proprio diritto di credito;
- di avere inoltre allegato anche in sede di opposizione i documenti contrattuali integrali. Ha chiesto, pertanto: “A ) In via preliminare in riferimento alla istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto: confermare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo recante n.
5 1433/2018 del Tribunale di Siena ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. B) Sempre in via ulteriormente preliminare e nel merito : - Dichiarare la nullità parziale della citazione introduttiva di NTroparte_1
, e ai sensi del
[...] NTroparte_2 NTroparte_3 combinato disposto degli artt. 163 comma 3, n. 3 e/o n.4 e/o 5 e 164 , comma 4, c.p.c. e per lo effetto dichiarare inammissibile l'opposizione nel capo 3 ) e capo 4) C) In via principale e nel merito : confermare il decreto ingiuntivo n. 1433/2018 emesso dal Tribunale di Siena avverso
[...]
, e NTroparte_1 NTroparte_2 [...] rigettando l'avversa opposizione in quanto CP_3 infondata in fatto e diritto. D) Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto. E) Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”. Con provvedimento del 5 febbraio 2019, emesso all'esito di un'udienza di discussione all'uopo fissata, il Tribunale, in persona del precedente G.I., ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, precisando, tra le altre, che “il rilievo di nullità avanzato sui contratti dei due conti correnti, al di là della diversa numerazione interna (e del possibile errore materiale nell'indicazione della filiale di riferimento), è allo stato fondato perché i moduli negoziali sottoscritti dalla correntista ed allegati in sede monitoria sono generici (non riportando specificamente le condizioni economiche dei rapporti principali, approvate dalla cliente), mentre le copie prodotte in questa fase non recano firma alcuna della compagine opponente”. Avverso la predetta ordinanza, per la parte in cui essa ha affermato la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, gli opponenti hanno proposto istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., dichiarata inammissibile con provvedimento della Corte di Cassazione del 25.5.2020, sicché l'opposta ha tempestivamente riassunto il presente giudizio. Con costituzione di comparsa e risposta del 2.3.2021, ha spiegato intervento in qualità di Parte_2 mandataria di quale Parte_1 successore a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'opposta, a seguito di scissione parziale.
2. Infondata deve ritenersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 163, n.3 e n. 4, c.p.c.
[OMISSIS] 2.1 Nel merito, l'opposizione proposta dagli ingiunti è fondata e può trovare accoglimento. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato-
6 mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e, pertanto, non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento secondo la regola sancita dall'art. 2697 c.c.. Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “ove il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l'ammontare del prezzo richiesto, incombe all'attore dimostrare l'esistenza del diritto di credito da lui fatto valere e la corrispondenza del prezzo preteso con quello contrattualmente stabilito” (Cass. n. 5458 del 13.5.1993) ed, inoltre, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192 del 25.5.1998). In particolare, la giurisprudenza di merito quando ha fatto applicazione dei principi appena richiamati in materia di controversie BArie ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la BA, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, ha l'onere di dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (dall'apertura alla estinzione del conto) atteso che soltanto attraverso una compiuta e integrale valutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitore finale (v., ad es., Tribunale , Firenze , sez. III , 18/10/2021 , n. 2609; Tribunale , Bologna
, sez. III , 07/04/2021 , n. 888; Trib. Pescara, 23.11.2005, in motivazione, in Giur. merito, 2006, 7-8, 1660; Trib. Nola, sez. II, 19.2.2009, in motivazione, in Redazione Giuffrè, 2009). Ciò posto, nella presente sede, la quale CP_5 mandataria della ha chiesto ingiungersi il CP_6 pagamento della somma di € 201.297,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per i seguenti titoli: a) € 163.632,98 quale scoperto alla data del 19\1\2017 del c/c n. 631087, ora 234,89, aperto in data 18\2\2009 e chiuso in data 17.5.2017; b) € 37.665,00 quale scoperto alla data del 30\9\2014 del c/c. n. 631376, ora 876.57, aperto in data 29\4\2014 e chiuso in data 17\5\2017, tutti intestati alla
7 e garantiti da fideiussione rilasciata da CP_1 [...]
e CP_2 NTroparte_3 Per contro, gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo, tra le altre, la carenza di prova del credito ingiunto. Tale doglianza è meritevole di accoglimento. Giova infatti ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico BArio”
o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la AN d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della BA interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido". La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la BA in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la BA nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della BA, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare i contratti e gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come affermato da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la BA è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”. Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte, anche nella recente ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
8 l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla BA (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)”. Dunque, in sintesi, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti BAri, qualora ad agire in giudizio sia la AN (sia mediante atto di citazione, sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante domanda riconvenzionale), grava su quest'ultima l'onere di produrre in giudizio il contratto, unitamente alla documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari) dall'inizio del rapporto, con la conseguenza che la ricostruzione dell'andamento del rapporto - sulla base del contratto prodotto in atti dalla BA - deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente;
nel caso in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero (cfr. Cass. n. 9695/2011, Cass. n. 1842/2011, Cass. n. 23974/2010). D'altra parte, si rammenta che, in ordine alla forma dei contratti BAri, l'art. 117 T.U.B. stabilisce che i contratti devono essere redatti per iscritto e, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. E, infatti, la giurisprudenza di Legittimità ha affermato che “Per i contratti per i quali e prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, in un contratto di intermediazione finanziaria, aveva determinato la controprestazione dovuta dal cliente all'investitore in base ad una clausola, sottoscritta dall'investitore, che rimandava ad un “prospetto allegato riportante l'ammontare delle commissioni”, prospetto mai prodotto, ma la cui esistenza era incontestata tra le parti)” (Cassazione civile sez. I, 18.01.2019, n. 1452). Nel caso in esame, tuttavia, tale onere non risulta esaustivamente assolto dalla AN opposta. In particolare, nel corso del giudizio è stata disposta una c.t.u. contabile, al fine di ricostruire il saldo dei rapporti intercorsi tra le parti. Il consulente ha dato atto di aver reperito in atti la seguente documentazione, ritenendola erroneamente prova sufficiente dei contratti di conto corrente: “per il c/c 234.89 due copie una firmata ed
9 una no Doc. 4 e 6 del Doc.3 Fascicolo Monitorio. Stessa cosa per il c/c 876.57 Doc. 6 e 7 del Doc.3 Fascicolo Monitorio. Per il c/c 234.89 Doc. 7 del Doc.3 Fascicolo Monitorio risulta in atti il contratto di apertura di credito sottoscritto da BA e cliente” (cfr. pag. 3 della C.t.u.). Orbene, quanto ai documenti depositati in sede monitoria, si osserva in realtà che: il doc. 4 altro non è se non uno specimen di firma depositato dal correntista ed un'elencazione sintetica, del tutto insufficiente, delle condizioni del contratto;
il doc. 6 è del pari un elenco parziale delle condizioni contrattuali, peraltro soltanto richiamate e non integralmente riportate;
il doc. 7 contiene in parte dei documenti di sintesi, in parte un'apertura di credito a valere sul c/c n. 43633 (con riferimento a tale ultimo rapporto nessuna domanda di pagamento è stata formulata dalla AN) e, infine, un conto anticipi regolato con accredito sul c/c n. 234,89, del quale però manca qualsiasi movimentazione contabile. Quanto ai documenti prodotti dall'Istituto di credito in sede di opposizione (doc. 6 e 7), si evidenzia che si tratta di documentazione non sottoscritta dal cliente e dunque essa non può indubbiamente integrare la forma scritta richiesta ad substantiam per il contratto di conto corrente. Di conseguenza, la AN non ha depositato i contratti di apertura dei rapporti in questione, sicché stante la mancanza dei contratti originari, la domanda di pagamento avanzata dall'opposta non può trovare accoglimento. Del resto, l'azione esercitata dalla AN è di natura contrattuale e pone a suo fondamento il contratto di apertura dei rapporti, che –ai sensi dell'art. 117 TUB- deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Inoltre, la BA non può sottrarsi all'assolvimento dell'onere probatorio che le incombe (quale attore in senso sostanziale) invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile, previsto dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 119, comma 4, TUB, con quello di prova del proprio credito, (cf. Cass., sez. I, 25 maggio 2017, n. 13258; Cass., sez. I, 20 aprile 2016, n. 7972; Cass., sez. I, 18 settembre 2014, n. 19696; Cass., sez. I, 25 novembre 2010, n. 23974; Cass., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692). Si afferma, peraltro, che in questa materia non può certo trovare applicazione il criterio equitativo, ex art. 1226 c.c., trattandosi di norma eccezionale che non solo presuppone la prova dell'esistenza del danno che non sia possibile (s'intende, per causa non imputabile alla parte) determinare nel suo preciso ammontare, ma che si riferisce appunto ai giudizi di liquidazione del danno (anche contrattuale) e non è applicabile in via analogica ai giudizi per la quantificazione del corrispettivo costituente oggetto di obbligazioni contrattuali, fatta eccezione per i soli casi specificamente previsti dalla legge. Tale conclusione rende assolutamente superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni sollevate dalle parti (anche in ordine alla questione di incompetenza territoriale del
10 Tribunale adìto). Ed invero, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
3. In conclusione, va accolta l'opposizione proposta da NT ( ”), NTroparte_7 e e, per l'effetto, va NTroparte_2 NTroparte_3 revocato il decreto ingiuntivo opposto. Va, invece, rigettata la domanda di condanna, proposta dagli attori ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c.,
[OMISSIS] Alla luce del rigetto della domanda formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 96, c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55 del 2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, devono compensarsi nella misura di un terzo, ponendosi la restante parte a carico degli opposti, pur sempre soccombenti (cfr., in tal senso, Cass., 3 settembre 2009, n. 19120, nonché Cass., 1° febbraio 2007, n. 2217). Le spese della consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, possono porsi definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (Cass., 17.1.2013, n. 1023).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, così provvede:
11 -in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] NT ( ), NTroparte_7 e revoca il decreto NTroparte_2 NTroparte_3 ingiuntivo opposto n. 1433/2018, emesso dal Tribunale di Siena in data 11.10.2018;
-condanna e al CP_5 Parte_2 pagamento, in favore degli attori
[...] NT ( ), e NTroparte_7 NTroparte_2
dei due terzi delle spese del giudizio NTroparte_3 che liquida per l'intero in € 13.430,00 per compensi professionali ed €406,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'avv. Gian Piero Depperu dichiaratosi antistatario, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
- pone definitivamente a carico della parte opponente e di quella opposta, nella misura del 50% ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separati decreti”. Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello quale soggetto Parte_1 subentrato nei rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e rappresentato da Parte_2 chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza di sentire:
“1) In via preliminare sospendere la esecutività della sentenza recante n. 164/2022 del Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 283 cpc per le ragioni di cui alla espositiva
2) Riformare la sentenza del Tribunale di Siena n.
164/2022 depositata in data 03.03.2022 nella causa recante numero di RG 3981/2018 del Tribunale di Siena emessa alla udienza del 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- , comunicata via PEC dalla cancelleria in data 4 marzo 2022 e notificata via pec in data 18 marzo 2022
3) Per lo effetto, rigettare la opposizione al decreto ingiuntivo n.1433/2018 del Tribunale di Siena promossa da , NTroparte_1 [...]
e e confermare il CP_3 NTroparte_2 decreto ingiuntivo opposto
12 4) Con vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio come da DM 2014 e nel caso che nelle more le spese del giudizio di primo grado siano state saldate , ordinare la restituzione dell'importo alla
[...]
”. Parte_1
Si sono costituiti, resistendo all'avversario appello, NTroparte_1 [...]
e a loro volta CP_2 NTroparte_3 concludendo per sentire
“1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di e per l'effetto dichiarare Pt_1 inammissibile o, comunque, rigettare l'impugnazione di per uno o tutti i motivi illustrati in narrativa, Pt_1 con conferma della sentenza gravata;
2. accertare e dichiarare che l'impugnazione di Pt_1
è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o 348bis
c.p.c. nel testo anteriforma Cartabia, o, comunque, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata;
3. in via subordinata, ove l'appello si ritenesse ammissibile, accertare in via incidentale e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Siena sul merito della controversia – per essere competente il Tribunale di Tempio Pausania - se del caso anche dichiarando nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo e dichiarando comunque l'estinzione del presente giudizio;
4. in via anche istruttoria, nell'ipotesi in cui l'avversa impugnazione venisse ritenuta ammissibile, il
Tribunale di Siena venisse ritenuto competente, Pt_1 legittimata alla presente impugnazione dichiarando l'inconferenza dell'elaborato peritale redatto in primo grado o, in subordine, previa ammissione delle istanze istruttorie non accolte (per come formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 7 dicembre 2021 e
13 NT sopra richiamate), accertare e dichiarare che nulla
NT deve a e/o per essa ad in ogni caso dichiarando Pt_1 non dovuto l'importo ingiunto in quanto non provato nell'an e nel quantum;
5. in ogni caso, dichiarata la nullità, totale o parziale, della Fideiussione accertare e dichiarare che i
NT Sig.ri e nulla devono a e/o per essa a CP_3 CP_2
in relazione ai rapporti di conto corrente dedotti Pt_1
NT in giudizio, per essere (ed ) anche decaduta da Pt_1 qualsivoglia diritto di escutere la fideiussione;
6. in ogni caso, e se del caso anche in parziale riforma della sentenza, condannare al risarcimento Pt_1 dei danni da liti temeraria ex art. 96 comma 1 e/o 3
c.p.c. da liquidarsi come in narrativa, e ciò sia nei
NT confronti di sia nei confronti degli asseriti
Fideiussori, così come alla refusione delle spese di giustizia (incluse quelle sostenute per la CTU ed il CTP)
e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, in favore di ciascun opponente e a ciascuno per quanto di ragione, oltre I.V.A. e C.A., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza del 16.5.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva l'esecuzione dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi ammissibile, con ciò rigettandosi la preliminare eccezione ex art. 342 c.p.c. delle parti appellate, avendo la parte appellante esposto le ragioni di critica mosse alla decisione impugnata e la ricostruzione alternativa prospettata;
con ciò consentendo alle parti appellate l'adeguato esercizio del diritto di difesa.
14 Deve altresì essere rigettata l'ulteriore preliminare eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essendo ormai la controversia nella sua fase decisoria.
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte appellante, che ha dimostrato di essere subentrata nei rapporti di cui è causa per effetto di avvenuta scissione.
Infine è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, pure sollevata dagli odierni appellati in primo grado, avendo la AN, originaria ingiungente, la sua sede in Siena e dovendosi quindi fare applicazione della regola del domicilio del creditore, non sussistendo oltretutto ragioni di inderogabilità per via di un eventuale, e comunque non richiamato, foro del consumatore.
Con l'unico motivo di appello parte appellante espone come la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione che nella fase monitoria sono state prodotte, oltre gli specimina di firma, le pagine finali degli stipulati accordi contrattuali costitutivi dei conti correnti e le attestazioni di avvenuta ricezione di copia degli accordi contrattuali (con menzione del numero di pagine e l'avvenuta spillatura delle stesse), tutte contenenti la sottoscrizione in nome e per conto della società correntista, ed altresì che nella fase di opposizione di primo grado siano state prodotte tutte le pagine degli accordi contrattuali, non tutte le quali necessitavano di apposita sottoscrizione, che riportavano il contenuto menzionato sia pure in sintesi nelle rispettive suddette attestazioni di avvenuta ricezione.
Nel giudizio di opposizione la AN appellata ha altresì prodotto tutti gli estratti conto dei rapporti di cui è causa dalla loro costituzione sino alla loro estinzione.
15 Ritiene questa Corte che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria sia sufficiente a comprovare che tra la AN e NTroparte_1 siano stati stipulati i rapporti di conto corrente dei quali sono stati prodotti nella stessa fase i rispettivi saldi finali. Pertanto non può addivenirsi alla conclusione, cui è giunto il primo Giudice, della radicale insussistenza dei rapporti di conto corrente richiamati dalla AN.
Non ritiene tuttavia questa Corte che sia stata offerta prova delle condizioni, soprattutto di quelle economiche, contenute nell'intera documentazione prodotta. La (limitata) documentazione prodotta in sede monitoria è contenuta in files .pdf formato immagine, quella (più ampia) aggiunta nel giudizio di opposizione è invece contenuta in files .pdf formato testo. Non può quindi sostenersi che vi sia prova di quella relazione di contiguità presupposta dalla avvenuta spillatura richiamata in ciascuna sottoscritta attestazione di avvenuta ricezione.
Men che meno vi è prova dell'avvenuta pattuizione della facoltà di ius variandi ex art. 119 D.Lgs. 385/1993
e dell'avvenuto rituale esercizio di detta facoltà relativamente al rapporto di c/c n. 234.89 ora n.
631087.38, come altresì rilevato dalla c.t.u. espletata in primo grado. Ne consegue che dalla rispettiva somma di
Euro 163.632,98 di cui all'ingiunzione, come da saldo finale e dagli estratti-conto sin dalla costituzione del rapporto prodotti nel giudizio di opposizione, devono essere detratti, come rilevato dal c.t.u. e facendo applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 D.Lgs.
385/1993, Euro 116.104,69, ottenendosi quindi Euro
47.528,29.
16 Per le stesse ragioni quanto al conto n. 876.57 ora n. 631376.52, facendo applicazione del disposto di cui all'art. 117 D.Lgs. 385/1993, dal saldo finale di Euro
37.665,00 di cui all'ingiunzione, anche questo supportato dagli estratti-conto sin dalla costituzione del rapporto prodotti nel giudizio di opposizione, devono essere detratti, come osservato dal c.t.u., Euro 17.678,00 oltre
Euro 641,00 di commissioni/spese non dovute, ottenendosi quindi Euro 19.346,00.
Nella costituzione in appello i fideiussori e CP_2
richiamano il Provvedimento n. 55 del 2005 della CP_3
AN d'Italia, quale allora Autorità Garante in materia di concorrenza BAria e segnatamente la nullità della pattuita deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. e quindi la maturata decadenza semestrale contemplata da detto art.
L'eccezione deve ritenersi tardivamente formulata, in quanto non tempestivamente dedotta con l'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, non sussistendo peraltro i presupposti della integrale nullità della fideiussione.
L'importo di Euro 66.874,29 (dato dalla somma di Euro
47.528,29 e di Euro 19.346,00), cui devono essere aggiunti, come da provvedimento monitorio opposto, gli interessi legali dal 19.5.2017 al saldo, rientra nel limite di cui alla rilasciata fideiussione di Euro
120.000,00.
Conseguentemente, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma dell'appellata sentenza,
NTroparte_1 NTroparte_2
e gli ultimi due in qualità di NTroparte_3 fideiussori, devono essere solidalmente dichiarati tenuti e condannati al pagamento in favore di
[...]
quale soggetto subentrato nei Parte_1
17 rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da dell'importo Parte_2 di Euro 66.874,29, oltre interessi legali dal 19.5.2017 al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in rapporto alla somma oggetto di condanna, come in dispositivo, esclusa per questo grado la fase istruttoria, secondo aliquote minime e facendo applicazione del DM 55/2014 quanto al giudizio di primo grado.
Le spese della fase monitoria sono poste per un terzo a carico solidale degli opponenti ed odierni appellati e per due terzi sono compensate.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata in primo grado sono poste per un terzo a carico dell'odierna appellante e per i rimanenti due terzi a carico solidale degli odierni appellati.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...]
quale soggetto Parte_1 subentrato nei rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e rappresentato da Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 164 del
3.3.2022, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma dell'appellata sentenza,
1. dichiara tenuti e condanna NTroparte_1
e
[...] NTroparte_2 CP_3
gli ultimi due in qualità di fideiussori,
[...] solidalmente al pagamento in favore di
[...]
quale soggetto subentrato nei Parte_1 rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da dell'importo Parte_2
18 di Euro 66.874,29, oltre interessi legali dal 19.5.2017 al saldo;
2. dichiara tenuti e condanna NTroparte_1
e
[...] NTroparte_2 CP_3
gli ultimi due in qualità di fideiussori,
[...] solidalmente alla refusione in favore di
[...]
quale soggetto subentrato nei Parte_1 rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e rappresentato da delle spese Parte_2 di lite da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado e in Euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
3. pone le spese della fase monitoria per un terzo a carico solidale degli opponenti ed odierni appellati
NTroparte_1 NTroparte_2
e e compensa le stesse per i NTroparte_3 restanti due terzi;
4. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado per un terzo a carico dell'odierna appellante
[...]
quale soggetto Parte_1 subentrato nei rapporti a AN Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e rappresentato da e Parte_2 per i rimanenti due terzi a carico solidale degli odierni appellati NTroparte_1 [...]
e . CP_2 NTroparte_3
Così deciso in Firenze il 20 ottobre 2025.
Il Presidente rel.est.
19