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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/10/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 213/2024
Oggi 30/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per gli avv.ti ANGELICCHIO SILVIA e GERBELLI Parte_1
NA
Per , l'avv.to CASTOLDI Controparte_1
SIMONA in sost. avv.to GRASSIA FRANCESCO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. rg 213/24 promossa da:
rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Susanna Gerbelli e Silvia Parte_1
Angelicchio
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Grassia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna declaratoria, così decidere:
Nel merito, in via principale:
1. Accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di recesso e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso operato dalla resistente del rapporto di agenzia dedotto nel presente giudizio;
2. Condannare, per l'effetto, la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma il Totale complessivo premi non ricevuti di 52.270.00 € Parte_1 oltre all'ulteriore premio sulla previdenza complementare caricata nel 2023 che si attesta ad 8.500,00
€ che erano da corrispondere a gennaio 2024 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3. Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., nonché l'indennità per lo scioglimento
- 2 - del contratto ex art 1751 c.c., anche utilizzando, se ritenuto, l'ipotesi della corrispondenza ad equità prevista dall'art. 1751 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, importi tutti da quantificarsi a mezzo TU contabile.
4. Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente il risarcimento subito per lesione della sua immagine professionale e lavorativa, per tutte le ragioni sopra esposte, da determinarsi secondo equità, con riserva di agire per la richiesta di risarcimento del danno alla persona per lo stato di salute in cui versa il ricorrente.
In ogni caso Il tutto oltre interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) nel merito: rigettare il ricorso avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa ed in ogni caso accertare la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia per fatto e colpa esclusiva del ricorrente.
2) In via riconvenzionale, previo ogni opportuno accertamento anche tramite Ctu contabile e declaratoria del caso, per i titoli di cui alla narrativa e già effettuata ogni compensazione, condannare il sig. a corrispondere ad l'importo di € Parte_1 Controparte_1
107.849,16 o la diversa somma -maggiore o minore- di giustizia.
3) Sempre in via riconvenzionale, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, condannare il sig. a risarcire ad il danno Parte_1 Controparte_1 ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1 la per sentire accogliere le conclusioni indicate in Controparte_1 epigrafe.
Il procuratore del ricorrente , in estrema sintesi , esponeva che in data 31.8.22 , dopo alcune esperienze lavorative, ha stipulato un contratto di agenzia con che Parte_1 CP_1 gli ha conferito l'incarico di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari e di servizi da lei trattati nella zona di Mantova e provincia con possibilità di esercitare l'attività suddetta anche fuori zona;
che tra i clienti del sig. che trasferirono il loro portafogli da ad vi Parte_1 CP_2 CP_3 erano i sigg.ri e , che il promotore seguiva dal 2012 e che Parte_2 Parte_3
l'intero pacchetto dei ricorrente- composto da 71 privati e 4 persone giuridiche - è stato integralmente acquisto dalla società convenuta e tutti i clienti , ad eccezione di due, sono tuttora clienti di . CP_1
- 3 - Procedeva di seguito ad una dettagliata narrazione dei fatti che hanno avuto origine dalla segnalazione della cliente e che hanno indotto , in data 9.10.23, a disporre Parte_2 CP_1 un'ispezione, in esito alla quale ha ritenuto di recedere dal rapporto di agenzia per giusta causa .
In punto di diritto eccepiva l'intempestività del recesso rilevando che la segnalazione di Parte_2
risale al 2 maggio 2023 e la convenuto ha attivato l'ispezione solo il 6 luglio 2023.
[...]
Deduceva altresì che non v'è prova dell'inadempimento per come è stato contestato al ricorrente in quanto dapprima gli ispettori , e poi la convenuta , hanno “dato per buona” la versione dei fatti di senza alcun contraddittorio e senza alcun approfondimento ulteriore. Parte_2
Rilevava inoltre che , e si conoscevano da Parte_4 Parte_2 Parte_1 quasi 15 anni;
che il rapporto di reciproca fiducia era consolidato e che il ricorrente ha sempre agito in buona fede con gli stessi;
che non ha negato di avere incontrato Parte_2 Parte_1
e di avere ricevuto la documentazione da sottoscrivere brevi manu e neppure ha negato di
[...] avere restituito i documenti in questione al una volta sottoscritti;
che quand'anche il Parte_1 ricorrente avesse utilizzato le sottoscrizioni apposte da (all'epoca in cui Parte_2 intratteneva rapporti con per il tramite del ricorrente), le stesse non sarebbero state CP_4 ritenute valide dalla mandante in quanto le uniche firme autorizzate sono quelle a mano su carta oppure le credenziali e i codici personali (anche OTP) dei clienti stessi; che le polizze ed i moduli sono per la maggior parte cointestati a e e quest'ultimo non Parte_2 Parte_4 ha mai contestato la propria firma sui documenti oggetto di censura e che il solo ed unico errore / omissione imputabile al consulente (ammessa e non concessa la veridicità della Parte_1 prospettazione di ) è semmai quello di non avere (per la prima volta in assoluto) Parte_2 ottemperato agli obblighi di adeguata verifica della sottoscrizione di clienti con i quali collaborava da più di quindici anni.
Ricostruiva , o meglio ipotizzava, cosa è realmente accaduto nei seguenti termini : Parte_2
ha implicitamente autorizzato il compagno convivente ad apporre la firma oppure ha utilizzato
[...] la sua firma scansionata;
a distanza di mesi dalla sottoscrizione dei documenti, la ci Parte_2 avrebbe ripensato ed avrebbe voluto recedere dal contratto tuttavia, essendo ormai trascorso il termine di legge per esercitare il recesso dal contratto, la stessa ha escogitato lo stratagemma delle firme apocrife, tanto è vero che i documenti esibiti a dagli ispettori non sono Parte_2 stati disconosciuti dalla cliente e la cliente era a conoscenza del contenuto contestando la sola apocrifa della sua firma.
Rilevava altresì , a conferma del fatto che l'operazione è stata chiesta dai clienti e concertata con i predetti, che per azzerare l'esposizione in dopo aver eseguito il bonifico, sarebbe stato CP_5 necessario liberare i titoli a garanzia, venderli e girare il loro controvalore su;
ciò fatto CP_1
- 4 - sarebbe poi stato necessario procedere all'investimento in gestito (ca 135.000 euro), predisporre il fido dell'importo di i 100.000 euro con pegno e provvedere alla chiusura del fido ponte.
Deduceva che non sussiste alcuna prova della contestata condotta inopportuna e spregiudicata ed in piena violazione con l'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e che sussiste semmai una mancata adeguata verifica da parte di rispetto alla firma del Parte_1 cliente, che costituisce una mancanza totalmente inidonea a configurare la giusta causa .
Esponeva altresì che il ricorrente ha evidenziato agli ispettori, in completa onestà, che il rapporto con i clienti si era deteriorato dal momento in cui gli stessi si erano resi conto che, per essere seguiti dal in , sarebbe stato necessario trasferire l'investimento previdenziale e, Parte_1 Controparte_1 successivamente, anche gli investimenti posti a garanzia del fido a pegno (Credit Lombard) contratto con e presso;
che il monitoraggio e la profilatura della clientela ha evidenziato che su CP_4 un totale di 83 clienti, solo 2 documenti di adeguata verifica erano scaduti e che il 98,4% della clientela profilata MIFID presentava un portafoglio adeguato e i controlli a distanza non hanno evidenziato nessun'altra anomalia.
Applicava per analogia l'art. 2119 c.c. e ribadiva che non vi è stato alcun inadempimento talmente grave da impedire la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.
Analizzava di seguito, ad ulteriore conferma dell'insussistenza della giusta causa del recesso impugnato ,la giurisprudenza chiamata ad esaminare le casistiche inerenti alla responsabilità
(indiretta) della banca preponente nei casi (quale quello di causa) di cd. offerta fuori sede da parte dell'agente/consulente/promotore Finanziario
Faceva istanza di esibizione del prospetto provvigionale relativo a tutta la durata del rapporto intercorso con il ricorrente, oltre a tutti gli altri documenti contabili necessari per la quantificazione delle indennità di fine rapporto ad esso spettanti e delle provvigioni e/o bonus mai liquidate dalla preponente , nonché istanza di TU al fine di determinare gli importi di cui sopra.
Rivendicava inoltre l'indennità sostitutiva del preavviso , l'indennità meritocratica prevista dall'art
1751 c.c. avendo l'agente procurato ben 71 + 4 nuovi clienti e ricevendo il preponente tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Contestava infine la fondatezza della richiesta di pagamento degli importi esposti nella raccomandata
Allianz del 17 gennaio 2024 , nonché la legittimità della compensazione operata dalla convenuta mancandone tutti i presupposti e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
Si costituiva ritualmente la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso .
Il procuratore di rilevava che a partire dal mese Controparte_1 CP_1 di maggio 2022 sono emerse plurime e gravissime irregolarità a carico del Sig. consistenti Parte_1 nell'aver scientemente utilizzato sottoscrizioni apocrife (o forse copiate/incollate da precedenti
- 5 - sottoscrizioni vere) della Sig.ra per trasferirne le disponibilità da Parte_2 CP_6
all'insaputa della medesima o per effettuare nuovi investimenti, senza che ciò CP_1 rappresentasse in alcun modo la sua effettiva volontà; che la sig.ra appena resasi conto Parte_2 dell'accaduto, ha chiesto chiarimenti al e poi ha reclamato alla Banca;
che Parte_1 CP_1 ha svolto le opportune indagini , all'esito delle quali ha provveduto a recedere con effetto immediato e per giusta causa dal rapporto che la legava al con pec del 9/10/2023 ed ha provveduto Parte_1 inoltre a segnalare , con lettera del 27/10/2023, il comportamento del ricorrente all' che CP_7 cura la tenuta dell'Albo dei CF e che ha potere disciplinare sui medesimi.
Procedeva di seguito ad esaminare analiticamente l'accaduto e a ricostruire la reale scansione dei fatti di lite a dimostrazione della fondatezza delle ragioni della banca.
Schematicamente , esponeva che la ha imputato all'ex agente al momento del recesso le CP_8 seguenti condotte che hanno avuto piena conferma dai reclami:
a) La sistematica formazione in pochi mesi di oltre dieci firme false in numerosi documenti, almeno
9 (l'allegato 9 al doc. 8 è composto da 4 distinti moduli), firme apparentemente attribuite alla sig.ra
che il ha consegnato alla Banca controfirmandole per adeguata verifica e Parte_2 Parte_1 comunque dichiarando falsamente che erano state apposte in sua presenza;
b) In un caso addirittura l'ha consegnata alla cliente;
c) Ciò portava da un lato la cliente a perdere i precedenti investimenti da lei sottoscritti con altro intermediario a sua totale insaputa;
dall'altro a stipularne di nuovi con sempre
contro
CP_1 la sua volontà effettiva.
d) Il vantaggio speculare per il ricorrente era di acquisire una nuova cliente e dunque nuove masse per il nuovo mandato ricevuto;
nuovi contratti e dunque provvigioni, sia in termine di acquisizione che di mantenimento (o management) dei clienti.
Rilevava altresì che non era sicuramente interesse della Banca allontanare un CF appena entrato, con raccolta finanziaria non eccelsa ma comunque con normali potenzialità di crescita provvigionale, sia per lui e quindi anche per e che solo davanti alla gravità degli illeciti commessi , e visto CP_1 il comportamento ambiguo tenuto dal in occasione dell'ispezione di luglio 2023, Parte_1 CP_1 ha dovuto prendere atto che il reclamo della sig.ra era fondato, almeno sotto il
[...] Parte_2 profilo della formazione e consegna a sé di documentazione non vera ed ha dunque correttamente revocato il mandato agenziale al sig. per giusta causa. Parte_1
Sottolineava che il ricorrente ha violato l'art. 1746 c.c, l'art. 4 contratto d'agenzia , gli artt. 1 e 24
Codice Etico del Gruppo Allianz in vigore dal 2022 , gli artt. 158 e 159 Regolamento Consob
20307/2018 , nonché l'art. 159-Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti
- 6 - In ordine alle sanzioni applicabili richiamava l'art. 196 del Decreto Legislativo n. 58/98 e l' art. 180, comma 3 Regolamento Consob 20307/2018 ed aggiungeva che in sede penale potrebbe valutarsi la sussistenza del reato p. e p. dall'art. 640 c.p. , aggravato dall'art. 61 n. 11, in considerazione del fatto che l'immutazione della realtà sia agli occhi della che della sig.ra e la CP_8 Parte_2 conclusione di contratti inesistenti hanno consentito al ricorrente di ottenere provvigioni e premi ai quali non aveva diritto.
Quanto ai danni provocati alla banca rilevava che la sig.ra a negato i rapporti conclusi Parte_2 con firma falsa e chiuso la sua esperienza con la resistente, associando alla persona del CP_1
e che la perdita per la Banca è pari a minori investimenti oltre ai costi di gestione per i Parte_1 reclami ricevuti, a cui va aggiunto il rischio risarcitorio ex art. 31, III° comma, T.U.F. per la corresponsabilità astratta della Banca per gli illeciti commessi dal CF e il danno morale o danno all'immagine a fronte dell'accaduto con la cliente e la sua cerchia di conoscenze.
Rilevava che controparte –seppure a conoscenza delle motivazioni del recesso della non ha CP_8 ritenuto di prendervi posizione nel ricorso introduttivo, se non in modo sinusoidale e con insinuazioni sgradevoli, senza mai fornire una propria effettiva ed alternativa ricostruzione dei fatti.
Contestava la eccepita tardività del recesso nonchè la fondatezza delle pretese economiche avversarie stante la giusta causa di recesso .
In ordine ai premi asseritamente non ricevuti, per complessivi € 60.770,00, evidenziava che le parti avevano sottoscritto una lettera d'incentivazione in data 31.8.2022 nel cui punto 5.1 era previsto
(ed accettato dal ricorrente con duplice espressa approvazione per iscritto) che la cessazione del rapporto d'agenzia per qualunque motivo avrebbe comportato l'automatica interruzione delle erogazioni in corso , con la conseguenza che nulla è dovuto al per tale titolo e che non è Parte_1 inoltre dato comprendere da quale fonte derivi l'ulteriore preteso premio calcolato sulla previdenza complementare, che controparte quantifica in € 8.500,00.
Deduceva che la è creditrice nei confronti del ricorrente del residuo importo di € 107.849,16 CP_8
( già effettuate in pregresso le opportune compensazioni con il Firr residuo maturato nell'anno 2023
(€ 221,90), non ancora corrisposto dalla a ) così composto: € 106.733,03 CP_8 Controparte_9 quale restituzione dei premi/incentivi corrisposti ai sensi della lettera di incentivazione del 31/8/2022;
€ 1.190,17 a titolo di recupero residuo “Rivalsa di Portafoglio” ed euro € 147,86 a titolo di canone
PA , credito che faceva oggetto di apposita domanda riconvenzionale .
Chiedeva infine il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c e concludeva come sopra riportato
La causa , istruita mediante prova testimoniale, prova documentale e ctu contabile, all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
- 7 - Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Per ricostruire la complessa vicenda che ci occupa occorre analizzare cronologicamente , come ha fatto la convenuta, l'atto da cui ha avuto origine l'addebito , gli steps successivi e infine la lettera di contestazione inviata al ricorrente da , quindi verificare se gli addebiti sono stati CP_1 dimostrati e , in caso positivo, valutare se essi ( tutti o parte di essi) integrino la giusta causa di recesso qui impugnata.
Tutto ha avuto origine dalla mail 2/5/2023 con oggetto "polizza non sottoscritta N. 064047877" con la quale ha segnalato ad quanto segue : "con la presente intendo Parte_2 CP_1 segnalare che il consulente finanziario ha utilizzato la scannerizzazione della mia Parte_1 firma (apposta su un documento da me precedentemente sottoscritto per altra banca, in cui figurava come mio consulente finanziario) per la stipula della polizza N. 064047877. Tale polizza non mi è mai stata preventivamente inoltrata via mail né per presa visione né tantomeno per la sottoscrizione.
Essendo il mio consulente finanziario già in , aveva a disposizione la mia firma Parte_1 CP_2 scannerizzata da altro documento a cui io l'avevo consapevolmente apposta. L'ha utilizzata poi in modo ingannevole per la sottoscrizione della polizza in oggetto, senza il mio consenso e per sua stessa ammissione, nel momento in cui gli ho chiesto chiarimenti in merito. Inoltre lo stesso Parte_1 ha provveduto ad attivare accantonamenti mensili di 400 € sulla polizza, accantonamenti da me mai sottoscritti e su cui ugualmente non ho mai espresso la mia volontà. Non avendo mai acconsentito alla stipula della polizza in nessun modo, chiedo che questa venga revocata. In previsione di ciò ho chiesto anche lo storno dell'ultimo accantonamento fatto e la sospensione di qualsiasi altro successivo. Segnalo che i precedenti accantonamenti , sempre attivati da senza il mio Parte_1 consenso , fortunatamente e per ragioni che non conosco , non sono andati a buon fine. Ritengo tali episodi particolarmente gravi , in quanto minano la fiducia tra la e il cliente, ragione per cui CP_8 segnalo ad l'accaduto , che ha anche rilevanza penale …..”. CP_1
A fronte di tale segnalazione la ha disposto un ispezione per verificare la fondatezza delle CP_8 accuse mosse dalla cliente al proprio dipendente.
In data 6.7.2023 vi è stato il primo incontro fra il e i due ispettori di Parte_1 CP_10
e , in esito al quale il sig. il ha redatto e sottoscritto,
[...] CP_11 Parte_1 pacificamente in modo spontaneo, una relazione in cui , quanto al Fondo Orizzonte Previdenza , si legge : "La signora già in aveva attivato il Fondo pensione aperto "Arti e Parte_2 CP_2
Mestieri" e avevo comunicato alla stessa della possibilità, previa apertura Orizzonte Previdenza, del trasferimento del montante previdenziale accumulato . In data 11 gennaio 2023 ho incontrato la cliente presso la sua abitazione ed in questa occasione la cliente ha firmato, in mia presenza, contestualmente sia il modulo di apertura orizzonte previdenza sia quello di trasferimento del
- 8 - montante accumulato. Ho subito inviato il modulo di apertura della posizione datato 11 gennaio
2023 e solo al ricevimento del numero della polizza che ho apposto sul modulo di trasferimento, in data 19 gennaio 2023, ho inviato in Sede anche il modulo di trasferimento. Successivamente in fase di sistemazione archivio mi sono accorto di non averne tenuta copia di entrambi i moduli da conservare nella cartella cliente. Non sapendo di poter richiedere copia conforme alla Sede, ho riscaricato digitalmente i moduli, che ho inviato via mail alla cliente (Sig.ra Parte_2 chiedendo di apporre le firme, la cliente mi ha restituito via mail i moduli debitamente firmati che ho stampato ed archiviato nella cartella della cliente, non accorgendomi che le firme risultavano tutte perfettamente identiche. Purtroppo di queste mail non ho copia, forse perché smarrite durante il cambio del pc aziendale effettuato il 6 aprile 2023. Il trasferimento che il fondo pensione e la CP_2 relativa attivazione dei piani di versamento periodici da 400 € mensili , non si sono mai perfezionati per volontà della cliente la quale in autonomia ha provveduto a bloccare un'esecuzione"
In ordine all'attivazione dell'affidamento su conto corrente 857874 di importo 50.000 € , datato
25/11/2022, nella medesima relazione, il ha dichiarato di "aver consegnato la Parte_1 documentazione da firmare brevi manu presso l'abitazione della cliente e di essere ritornato successivamente a ritirarlo non identificando le due persone, e Parte_2 Parte_3
(moglie e marito), che hanno apposto le firme. Riguardandolo oggi in presenza degli
[...] ispettori, mi accorgo che la firma di non è conforme e potrebbe essere stata Parte_2 apposta dal marito. Il rapporto con i sopracitati clienti si è purtroppo deteriorato dal momento in cui i clienti si sono resi conto che il mio nuovo ruolo prevedeva per essere seguiti dal sottoscritto anche nella nuova società, necessariamente il trasferimento dell'investimento previdenziale e successivamente anche degli investimenti che erano al tempo a garanzia del fido a pegno (Credit
Lombard) presso . È probabile che a breve il clienti chiuderanno il rapporto con CP_4 CP_1
“ .
[...]
La settimana successiva , in data 14 luglio 2023 , gli ispettori e hanno incontrato CP_10 CP_11
accompagnata dal consulente ed ella, nel corso del Parte_2 CP_2 Parte_5 colloquio , ha disconosciuto le firme apposte ai seguenti documenti a lei esibiti: lettera per accettazione delle condizioni di affidamento conto corrente per 50.000 € del 25 novembre 2022; apertura fondo pensione Orizzonte Previdenza firmato il 11 gennaio 2023; disposizione di bonifico europeo per estinzione anticipata fido firmato in data 02/12/2022, richiesta di trasferimento CP_2 fondo pensione da a richiesta di concessione fido del 3 ottobre CP_2 Controparte_12
2022 e 4 moduli di cambio collocatore dell'11 aprile 2023.
Le dichiarazioni della e i disconoscimenti effettuati nel corso dell'incontro di cui sopra Parte_2 trovano conferma in una mail antecedente inviata dalla cliente al in data 26.4.2023 nella Parte_1
- 9 - quale, riscontrando la mail in cui il le allegava la documentazione richiesta, la Sig.ra Parte_1 [...] ha immediatamente sollevato chiare ( e gravi) perplessità scrivendo : "C'è qualcosa Parte_2 che non mi torna: mi hai scritto che il contratto -il modulo di adesione al fondo pensione denominato
Orizzonte Previdenza sub all. 3 - l'ho firmato in presenza, come mai allora le firme sono tutte identiche? Inoltre io non ho mai avuto la mia copia…".
Il disconoscimento effettuato durante l'ispezione è stato reiterato, per la gran parte delle firme apposte ai documenti sub 8 di parte convenuta , da avanti a questo giudice . Parte_2
Oltre all'espresso disconoscimento delle sottoscrizioni apposte , la teste ha fornito ulteriori informazioni che aggravano notevolmente la posizione del in quanto dimostrano che il Parte_1 consulente , contrariamente a quanto lo stesso sostiene, non si è limitato a emendare vizi formali ma ha operato scientemente e con artifici contro la volontà della sua cliente per lucrare provvigioni. ha infatti riferito : “ ricordo che poco dopo il passaggio del da Parte_2 Parte_1 CP_2 ad , che si è verificato nel settembre 2022 , il sig. mi ha proposto la chiusura del CP_1 Parte_1 mio fondo pensione in e l'adesione di un nuovo fondo gestito da e io ho rifiutato CP_2 CP_1 perché sul mio conto , dal quale venivano prelevati gli accantonamenti mensili per il fondo CP_2 stesso, venivano accreditate le mie entrate e pertanto per aderire al nuovo fondo di avrei CP_1 dovuto trasferire le mie entrate mensili da a . Io sono stata categorica nel rifiutare CP_2 CP_1 ed è per questo motivo che mi sono molto sorpresa , nonché alterata quando ho scoperto che a mia insaputa era stato aperto un fondo di previdenza complementare presso ADR il sig. CP_1 Parte_1 ci ha proposto di spostare su l'affidamento che io e il mio compagno avevamo su , CP_1 CP_2 dicendoci che per noi non sarebbe cambiato nulla e quindi che noi avremmo mantenuto l'importo di
100.000 di affidamento . In realtà , e lo abbiamo capito dopo , l'operazione non sarebbe stata possibile poiché i nostri investimenti in erano a garanzia dell'affidamento stesso CP_2
Non vi è motivo di dubitare della attendibilità del teste in quanto la stessa ha tenuto un Parte_2 comportamento assolutamente coerente e lineare nel tempo , ossia partire dalla mail del 26.4.2023 fino alla deposizione del dicembre del 2024.
Assai acrobatica appare la tesi attorea secondo la quale la cliente avrebbe cambiato idea e che per
“liberarsi “ di un contratto non piu' gradito avrebbe escogitato un espediente così gravido di conseguenze pregiudizievoli per un promotore con il quale aveva avuto ( lo afferma lo stesso ricorrente) un corretto e conveniente rapporto di collaborazione da oltre 10 anni .
In realtà la suddetta tesi collide anche irrimediabilmente con quanto dichiarato dallo stesso Parte_1 nella relazione sopra richiamata del 6.7.23 , nella quale il promotore fa una ricostruzione dei fatti di causa raffazzonata e assolutamente inverosimile tanto e' vero che non ha trovato il minimo riscontro probatorio in giudizio , oltre ad essere stata inequivocabilmente smentita dalla teste . Parte_2
- 10 - In essa infatti , come sopra riportato , il ricorrente ha affermato che la ha firmato Parte_2 presso la sua abitazione , e alla presenza dello stesso promotore il modulo di apertura Orizzonte
Previdenza e quello di trasferimento del montante accumulato;
di essersi accorto successivamente , in fase di sistemazione dell'archivio, di non avere tenuto copia dei moduli da conservare nella cartella cliente , di avere pertanto inviato via mail alla cliente i moduli ricaricati digitalmente e di aver ricevuto, sempre tramite mail, i moduli debitamente firmati a lui restituiti dalla cliente senza avvedersi che le firme erano perfettamente identiche .
Delle suddette mail non vi è traccia in atti e non regge “ la giustificazione” della mancata produzione di esse addotta tanto in sede di ispezione, quanto in questa sede perché è notorio , come correttamente sottolineato dal procuratore della convenuta , che il cambio del pc non fa perdere le mail in quanto esse sono legate ad account ( e non invece ad un particolare dispositivo) e dematerializzate in cloud per chiunque abbia un indirizzo di posta elettronica .
Ma non solo: se il ricorrente ha riconosciuto che le firme sono perfettamente uguali significa necessariamente che sono state fotocopiate o scannerizzate e , se così è, il sig. ci Parte_1 dovrebbe necessariamente spiegare che interesse avrebbe avuto e per quale motivo la Parte_2 avrebbe dovuto , invece di apporla, scannerizzare o copiare la propria sottoscrizione .
In ordine all'attivazione di affidamento su conto corrente 857874 di importo 50.000 euro , datato
25.11.2022 , il ricorrente ha invece dichiarato ( sempre nella relazione 6/7/23) di aver consegnato la documentazione da firmare brevi manu presso l'abitazione della cliente e di essere ritornato successivamente a ritirarla omettendo d'identificare però le due persone ( marito e moglie) che hanno apposto le firma.
Il ricorrente ha dichiarato inoltre di essersi accorto soltanto alla presenza degli ispettori che la firma di non era conforme e nella stessa relazione ha ventilato che la suddetta firma Parte_2 avrebbe potuto essere stata apposta dal marito.
Se così fosse - al di là della indiscutibile illegittimità della condotta del promotore finanziario che non identifica i firmatari dei contratti a loro sottoposti , così' consentendo che uno dei due contraenti lo sottoscriva anche per l'altro - non si comprende il motivo per il quale il ricorrente non abbia indicato come teste a conferma della ipotesi prospettata. Parte_3
Insomma, le giustificazioni del ricorrente sono oggettivamente prive di fondamento e , quindi del tutto inidonee a sconfessare la tesi della convenuta secondo la quale il ricorrente ha artificiosamente fatto figurare come sottoscritti e, quindi, stipulati e approvati la gran parte degli atti negoziali allegati al doc. 8 di parte convenuta.
Veniamo ora a stabilire se le condotte addebitate al ricorrente possano configurare o meno giusta causa di recesso in quanto l'eccezione di tardività del recesso è palesemente infondata .
- 11 - La complessità della vicenda e dell'ispezione e , piu' in generale , dell'istruttoria interna espletata in ragione della gravità dei fatti imputati al ricorrente giustificano pienamente , anche tenuto conto del periodo feriale compreso nell'intervallo di tempo in esame , i 5 mesi che intercorrono tra la denuncia della cliente e la trasmissione della lettera di recesso al consulente finanziario . Parte_2
Nel merito, in linea di diritto, giova premettere che la previsione da parte dell'art. 1750 c.c. della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato, deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia senza dubbio ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato – riguardo ai quali la materia è espressamente regolata -, per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati alle dirette determinazioni delle parti in caso di inadempimento, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali.
L'art. 1750 c.c. deve dunque essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore.
Quanto poi al problema, differente, della concretizzazione della causale della "giusta causa", la formula dell'art. 2119 c.c., peraltro richiamata anche dall'art.1751 c.c., può essere certamente estesa al rapporto di agenzia, con la conseguenza che per giusta causa deve intendersi una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".
In altri termini, va affermata l'applicabilità anche al rapporto di agenzia dell'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.2119 c.c., per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su di un rapporto fiduciario (cfr. tra le piu' risalenti , dalle quali il giudice di legittimità non si è più discostato, Cass.sez. lav., 5 novembre 1997, n. 10852, 18 marzo 1993, n. 3221, 9 aprile 1992,
n. 4337).
In materia di giusta causa del recesso dal rapporto di agenzia, è infatti utile ricordare che in più occasioni si è espressa la Suprema Corte di Cassazione affermando, in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell'assenza di una specifica regolamentazione per i primi, l'applicabilità analogica a questi dell'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa, dell'una e dell'altra parte (cfr. tra le piu' risalenti, dalle quali pero' il giudice di legittimità, non si è mai discostato Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445; Cass. 12 gennaio 2006, n. 422 e Cass. 10934/2011).
- 12 - Da tale analogia discende l'applicabilità, sia pure con i dovuti adattamenti derivanti dalla peculiarità del contratto di agenzia, dei principi essenziali al riguardo elaborati dalla giurisprudenza.
Quanto alle peculiarità del recesso nel rapporto di agenzia la Giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, 1° comma, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cass. civ., sez. lav., 26-05-2014, n. 11728).
Nel rapporto di agenzia, dunque, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente o della mandante , tanto da non consentire la prosecuzione,
"anche provvisoria", del rapporto
Alla luce dei sopra esposti principi di diritto devono essere analizzate le deduzioni delle parti e essendo , come sopra detto, dimostrati i fatti contestati al e posti alla base del recesso Parte_1 della mandante , gli stessi , a parere di chi scrive , costituiscono sicuramente giusta causa di risoluzione del rapporto in tronco .
Come condivisibilmente sostenuto dalla società resistente, il ricorrente ha violato l'art. 1746 c.c., primo comma, secondo cui “nell'esecuzione dell'incarico, l'agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede” nonché plurime norme del contratto individuale che richiamano gli obblighi previsti dalla vigente normativa della Banca d'Italia, della Consob, dell'IVASS , del d.lvo n. 59/98 (con i relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione ) , nonché le disposizioni e le normative interne della banca.
Il contratto di agenzia siglato dalle parti in data 31 agosto 2022 , infatti, com'è ovvio che sia (essendo la professione del consulente finanziario specificamente regolamentata anche a tutela dei clienti investitori), prevedeva che il rapporto di agenzia fosse regolato oltre che dal contratto medesimo,
- 13 - dalle norme di legge e da quelle regolamentari della CONSOB in tema di servizi di investimento ed intermediazione finanziaria e dalle normative interne .
Il medesimo contratto sanziona la violazione delle suddette disposizioni con la risoluzione di diritto, con effetto immediato e senza preavviso del rapporto di agenzia .
Il ricorrente ha indubbiamente violato l'art. 1 Codice Etico del ai sensi del quale i CP_13 destinatari Interni ( e quindi anche i promotori finanziari) devono agire con onestà, lealtà, dignità e integrità, evitando qualsiasi forma di conflitto tra la sfera personale e quella professionale e sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, l'immagine del e a preservare CP_13
l'integrità del patrimonio aziendale.
Il ha sicuramente violato gli artt. 158 e 159 del Regolamento intermediari adottato dalla Parte_1
Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ai sensi dei quali , rispettivamente , “i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico” e “il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.”.
L'art. 196 del Decreto Legislativo n. 58/98 (cd. TUF) inoltre espressamente prevede le sanzioni applicabili che , a seconda della gravità della scorrettezza posta in essere dal CF , variano da un richiamo scritto alla radiazione dall'albo.
Tali regole sono altresì confermate dall'art. 180, comma 3 Regolamento Consob 20307/2018 ai sensi del quale : “ Fermo quanto stabilito al comma 1, l'Organismo: a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in caso di: .. 3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
..5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all'intermediario, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati”.
Non puo', peraltro , non convenirsi con il procuratore di laddove ha sostenuto che , a CP_1 prescindere dalle violazioni delle singole norme perpetrata dal ricorrente , non è comunque lecito per il consulente finanziario (o per chicchessia), in base al comune sentire, falsificare le firme dei clienti e/o scientemente utilizzarle e fornire false documentazioni agli stessi e dunque fuorviarne la volontà
- 14 - e cio' appare del tutto sufficiente ad incrinare irrimediabilmente il rapporto di fiducia che deve esistere fra promotore e preponente anche in ordine ad una futura corretta esecuzione del mandato .
Vi è da aggiungere che il ha cagionato alla Banca un danno patrimoniale, in quanto la Parte_1 sig.ra ha negato i rapporti conclusi con firma falsa ed ha chiuso ogni rapporto con la Parte_2 resistente, associando alla persona del CP_1 Parte_1
Come correttamente rilevato ancora una volta da , la perdita per la Banca è pari a minori CP_1 investimenti , oltre ai costi di gestione per i reclami ricevuti , a cui si aggiunge il rischio risarcitorio ex art. 31, III° comma, T.U.F., per la corresponsabilità astratta della Banca per gli illeciti commessi dal consulente finanziario .
Gli accadimenti sopra descritti e i fatti contestati al hanno inoltre provocato un sicuro danno Parte_1 all'immagine di per aver arruolato nelle sue fila un promotore scarsamente affidabile CP_1
Vi è da aggiungere, a margine, che il Comitato di Vigilanza dell'Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei consulenti finanziari ha comminato al ricorrente la sanzione della sospensione per un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari avendo ritenuto provato che il promotore ha perfezionato operazioni non formalmente autorizzate dal cliente e per aver violato gli obblighi identificativi della clientela .
Va da sé che una volta accertato che il recesso ad opera della preponente è avvenuto per giusta causa, nulla spetta all'agente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e a titolo di indennità di scioglimento del rapporto di agenzia ai sensi dell'art.1751 c.c. o di pagamento delle indennità previste dagli AEC, il cui diritto sussiste soltanto nel caso di recesso della mandante privo di giusta causa (e non invece quando questa causa sussista).
Il ricorrente ha chiesto inoltre il pagamento dei premi non ricevuti per un importo pari ad euro
52.270,00 nonchè l”ulteriore premio sulla previdenza complementare caricata nel 2023” per un importo pari ed euro 8500,00
Pure queste domande non possono essere accolte .
In ordine alla prima si osserva che il punto 5.1. della lettera di incentivazione 31.8.2022 ( clausola specificamente sottoscritta e quindi consapevolmente accettata dal ricorrente ) prevede che la ricezione della comunicazione relativa al recesso dal contratto delle agenzia o allo scioglimento della stessa per qualsiasi causa e ad iniziativa di qualunque parte avrebbe comportato l'automatica interruzione del pagamento dei compensi pattuiti compresi quelli maturati nel corso dell'eventuale periodo di preavviso .
Condizione necessaria per il riconoscimento di tutti gli incentivi previsti dal regolamento contrattuale di cui al doc. 15 di parte convenuta è , quindi, che il contratto d'Agenzia tra il Financial Advisor e
- 15 - la sia in essere alla data di prevista liquidazione dei premi, alle varie possibili scadenze previste CP_8
e che il Financial Advisor non sia in periodo di preavviso.
Pertanto, in caso di cessazione del rapporto di agenzia derivante da qualsiasi causa e ad iniziativa di qualunque parte o motivo prima delle suddette date ovvero laddove il Financial Advisor a tali date sia in periodo di preavviso, gli incentivi non ancora liquidati non possono essere riconosciuti, né totalmente, né in proporzione a qualsiasi criterio
Come rimarcato dalla TU ( cfr. pag 11 della relazione) , al punto 1.2 della lettera di incentivazione del 31.8.22, è previsto che l'erogazione del premio del 1° e 2° periodo sia effettuata nel mese successivo alla data di verifica, ovvero nel mese successivo ai 18 mesi dalla decorrenza del contratto ovvero, nella fattispecie, nel mese di marzo 2024 e che sempre nel mese di marzo 2024 sarebbe stato liquidato anche il premio del terzo periodo (settembre 2023-febbraio 2024).
Non vi è quindi dubbio che la pretesa del ricorrente non possa trovare accoglimento.
In merito alla seconda voce il ricorrente , a fronte dell'”oscuro” titolo della stessa , denunciato dalla convenuta tempestivamente, nulla ha chiarito e specificato e, pertanto , non è dato tuttora comprendere a cosa lo stesso di riferisca .
Non resta che rigettare tutte le domande svolte da . Parte_1
Veniamo ora a valutare la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
La convenuta ha chiesto la restituzione della somma di euro 107.849,16, , previa compensazione con il FIIR maturato e non ancora corrisposto pari all'importo di € 221,90. per i seguenti titoli :
106.733,03 quale restituzione dei premi/incentivi corrisposti ai sensi della lettera di incentivazione del 31/8/2022; € 1.190,17 a titolo di recupero residuo “Rivalsa di Portafoglio” ed euro € 147,86 a titolo di canone PA
In ordine all'an del credito azionato si osserva che la domanda riconvenzionale si fonda sul punto
5.1. della lettera di incentivazione 31.8.2022 sub doc. 15 di parte convenuta, gia' fugacemente menzionata, ai sensi del quale “qualora la cessazione del contratto di agenzia venisse per suo recesso ovvero per recesso della banca per giusta causa la imputabile anteriormente al termine del 96 mo mese successivo al mese di decorrenza del contratto di agenzia, Lei dovrà restituire tutti compensi a lei precedentemente eventualmente corrisposti in virtù dei provvedimenti di cui sopra senza necessità di formare la richiesta da parte della banca” .
Per comprendere quali sono i “provvedimenti di cui sopra” andrà rilevato che contestualmente alla conclusione del contratto di agenzia le parti hanno sottoscritto, appunto, un accordo contenente la disciplina dei «Provvedimenti di incentivazione» , in virtù del quale sono stati riconosciuti al ulteriori premi e provvidenze incentivanti e segnatamente: a) un premio di inserimento Parte_1
«FNT», calcolato in percentuale variabile sul «Flusso Netto Totale» riferibile al Promotore per
- 16 - ciascun periodo di riferimento (1° periodo: dall'inizio del rapporto di agenzia al 6° mese successivo;
2° periodo: dal 7° al 12° mese di rapporto agenziale;
3° periodo: dal 13° al 24° mese di rapporto di agenzia); b) un premio di inserimento «Unit Linked», calcolato in percentuale variabile sul «Flusso
Netto Unit Linked» riferibile al Promotore per ciascun periodo di riferimento (1° periodo: dall'inizio del rapporto di agenzia al 6° mese successivo;
2° periodo: dal 7° al 12° mese di rapporto agenziale;
3° periodo: dal 13° al 24° mese di rapporto di agenzia) e c) un «contributo di avvio dell'attività» o
«Welcome Bonus», a titolo di incentivo una tantum, pari a € 70.000,00 lordi, da erogarsi con il commission statement del mese di decorrenza del contratto.
Detto questo, andrà subito precisato che il ricorrente non ha mai eccepito alcun vizio di invalidità della clausole di claw-back invocate dalla convenuta a fondamento della domanda riconvenzionale e non ha fornito a questo giudice alcun elemento che gli consenta di ritenere la clausola di cui al punto 5.1 , comma 2 , invocata , da invalida o inefficace con la conseguenza deve affermarsi CP_1 che sussiste in astratto, o meglio, sulla base di una prima lettura e interpretazione della lettera incentivante , il diritto di ripetizione di tutte le somme oggetto della domanda riconvenzionale .
In ordine al quantum , come anticipato, è stata disposta una TU contabile che ha rassegnato conclusioni “alternative” , demandando al magistrato la scelta fra le stesse reputando le questioni sottoposte alla valutazione del giudice di natura squisitamente giuridica (e quindi non di competenza del tecnico del cui ausilio il Tribunale si è avvalso).
Per quanto riguarda il primo quesito , la dott.ssa ha analizzato le singole voci oggetto della Per_1 domanda riconvenzionale svolta da e sulla traccia della consulenza occorre procedere alla CP_14 valutazione della debenza delle stesse a) CONTRIBUTO DI AVVIO DELL'ATTIVITA'
La TU ha correttamente rilevato che , nonostante la omessa allegazione della copia del bonifico effettuato a favore del l'incasso non è stato smentito dal ricorrente in quanto nella memoria Parte_1 di replica del 12.7.2024 egli ha contestato la richiesta della resistente nei seguenti termini: “ Si precisa, infine, che il Bonus Welcome è indicato nella LOI come contributo forfettario e non come anticipo o compenso” .
Deve ritenersi provato quindi , nonostante il difetto di prova documentale dell'avvenuto pagamento del suddetto bonus , che la convenuta ha versato al ricorrente la somma netta di euro 59.725,55 corrispondente alla somma lorda di euro 70.000,00 per la voce di cui al punto 4.1. della lettera di incentivazione del 31.8.22 .
In ordine al suddetto emolumento, la TU si è anche peritata di segnalare che , a differenza di quanto effettuato per gli anticipi provvigionali, il contributo per avvio dell'attività è stato assoggettato a contributo RC, per la quota a carico dell'agente, nella misura dell'8,5% sul massimale di €
- 17 - 26.170,00, come risulta dalla nota pro forma di agosto 2022 allegata dal consulente ( sub doc.5) alla relazione peritale .
La consulente ha altresì precisato che il dato relativo agli anticipi provvisionali è confermato nell'importo di € 37.738,00 come emerge dai bonifici eseguiti dalla resistente e dalle notule nelle quali l'anticipazione non è assoggettata ad , quindi trattata in modo diverso dagli anticipi CP_9 provvisionali, ovvero assoggettato ad come si trattasse di provvigioni definitivamente CP_9 riconosciute all'agente e che dalla lettura della lettera del 31.8.2022 il “Contributo di avvio dell'attività” è tenuto distinto dagli anticipi provvigionali e premi disciplinati dagli articoli precedenti.
Coerentemente , nelle conclusioni , la dott. ha dichiarato che qualora sia provata la effettiva Per_1 corresponsione del Welcome Bonus ed accettata l'interpretazione di l'importo di € 68.995,03 CP_1 dato da originari € 70.000,00 dedotte le provvigioni trattenute per € 1.004,97, concorre alla determinazione del credito di In caso contrario, ovvero qualora il Welcome Bonus venga CP_1 qualificato alla stregua di provvigioni definitivamente riconosciute all'agente, il credito di Allianz non sussiste ed anzi va riconosciuto a l'importo delle provvigioni compensate a settembre. Parte_1
E' chiarissima l'opinione del TU in ordine all'insussistenza del diritto di di ottenere la CP_1 restituzione dell'emolumento in oggetto;
la tesi peraltro è stata vigorosamente ribadita dalla commercialista allorchè ha preso posizione in merito alle osservazioni del consulente di parte ricorrente che , ovviamente, condivide l' opzione ermeneutica della collega ( le osservazioni del dott. sono convincenti e sostenute da un punto di vista solo contabile dall'assoggettamento Per_2 dell'importo a ritenuta . Ed infatti nella notula di Agosto 2022 (si veda doc.5) il “Premio CP_9 di reclutamento” è assoggettato a contributo dell'8,5% sul massimale di € 26.170,00 CP_9 previsto nel 2022 per gli agenti plurimandatari (il massimale per monomandatari, come nella fattispecie, era, nel 2022, di € 39.255,00). Le notule successive non riportano nessuna ritenuta a titolo di calcolata sugli anticipi provvigionali e questo non solo per quelle riferite al 2022, CP_9 il che potrebbe essere giustificato dal già raggiunto massimale, ma anche per le notule del 2023. Il fatto potrebbe stare ad indicare che gli acconti provvigionali, mensilmente indicati nelle notule, fossero, a differenza del Welcome Bonus, interpretati alla stregua di prestiti tanto da non assoggettarli a ritenuta previdenziale” .
Se è vero che spetta solo al giudice dirimere le questioni strettamente giuridiche , come sottolineato piu' volte dalla TU , è parimenti vero che la stessa non ha debordato dai suoi compiti allorchè ha espresso inequivocabilmente il suo parere, giacchè nel quantificare i crediti di a titolo di CP_1
“restituzione di premi/incentivi” al fine di rispondere ai quesiti postigli , la dott. ha dovuto Per_1
a “monte” stabilire se di credito si trattasse ( lasciando tuttavia , lo si ripete, al giudice la decisione definitiva della questione) .
- 18 - E allora, non resta che procedere all'interpretazione delle clausole negoziali contenute nella lettera di incentivazione
Di massima, in tema di regole sull'interpretazione del contratto, sussistono due orientamenti:
-per il primo, nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365 c.c.), risulta certamente prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (di cui all'art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa e ciò in quanto l'art. 1362
c.c., comma 2, che invita ad identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente;
-per il secondo, non vi è una gerarchia insita nell'art. 1362 c.c., per cui i due criteri ermeneutici hanno carattere paritario;
nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti;
ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione “prima facie” chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti , anche successivo alla sottoscrizione del contratto.
A fronte di questi due diversi orientamenti, deve negarsi valore assoluto al brocardo “in claris non fit interpretatio”, in quanto il dato testuale, pure fondamentale, non è, da solo, decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto di un accordo negoziale, dovendosi ricorrere ad ulteriori elementi, non solo testuali, ma anche extratestuali, espressamente indicati dal legislatore negli artt. 1362 e seg. c.c., che impongono di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo, per quanto chiaro, sia incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.
Ebbene, ritiene lo scrivente di condividere l'opinione della TU in quanto se il dato meramente letterale conduce ad accogliere la tesi della convenuta in quanto anche se tra i “provvedimenti” in virtu' dei quali sono stati ( eventualmente) corrisposti i compensi che il CF deve restituire rientrano sicuramente quelli di cui al punto 4 , è altrettanto vero che l'assoggettamento del solo welcome bonus al contributo RC operato dall'agente e non contestato dalla preponente è un sicuro indice della volontà di entrambe le parti, in sede di esecuzione del contratto, di ritenere definitivamente acquisito l'emolumento corrisposto al promotore finanziario .
- 19 - Come sopra sottolineato dal TU infatti è pacifico che tutti gli altri anticipi provvigionali non sono stati assoggettati alla ritenuta a dimostrazione della “provvisorietà “ di quei ( e solo di quei) CP_9 emolumenti
Qualificato alla stregua di provvigioni definitivamente riconosciute all'agente, il credito di CP_1 non sussiste e , quindi, va riconosciuto al l'importo delle provvigioni compensate a Parte_1 settembre 2023 per l'importo di euro 1.004,97
Vi è da aggiungere che le clausole di cui alla lettera di incentivazione paiono introdurre un vincolo di stabilità per l'agente, strettamente collegato al trattamento economico aggiuntivo e alla sua durata
(trattamento cui l'agente finanziario non avrebbe più avuto diritto se avesse receduto dal rapporto di agenzia prima del termine pattuito o se la banca fosse receduta dal rapporto per giusta causa ).
Sotto quest'ultimo profilo, è evidente che la finalità del trattamento aggiuntivo previsto dalla lettera di incentivazione , in parte diversamente calibrato su tre periodi successivi e in parte attribuito ad inizio rapporto come “ contributo di avvio dell'attività” non era quindi soltanto premiale ma prima di tutto (essendo il trattamento aggiuntivo condizionato dal vincolo di stabilità), quella di fidelizzare il promotore per un certo periodo di tempo e di sostenere l'inizio della sua attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Ed invero, l'aver previsto un temporaneo ed iniziale trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello ordinario regolato dal contratto di agenzia e l'aver ancorato questo trattamento aggiuntivo, alla permanenza del rapporto di agenzia per un determinato periodo di tempo (ossia per il periodo di
96 mesi), non poteva che avere lo scopo, da un lato, di incentivare l'attività del promotore alla realizzazione in tempi veloci di un portafoglio di un certo valore, dall'altro lato, di mantenere questo portafoglio, ed i relativi investimenti, per un periodo di tempo idoneo, secondo la valutazione delle parti, a garantire una certa resa alla mandante e dall'altro ancora di sostenere il promotore nel periodo di avviamento della sua attività in un nuovo contesto aziendale anche tenuto conto degli oneri e delle spese di carattere straordinario che avrebbe dovuto sopportare in ragione dell'avvio della sua attività come agente di CP_1
Nel caso in esame , quanto meno l'emolumento in esame puo' ritenersi definitivamente acquisito perché la natura premiale dello stesso è sostanzialmente assente e, parallelamente, “scolorisce” anche la sua natura di corrispettivo del patto di stabilità , apparendo invece prevalente la funzione di supportate e/o attenuare o indennizzare il consulente dalle spese di “start up” da esso sostenute
Peraltro come si è visto sopra , il vincolo di stabilità non è stato violato per volontà del consulente finanziario ma della mandante ( sia pure per giusta causa)
B)ANTICIPI PROVVIGIONALI
- 20 - Il tema è trattato dalla TU in modo molto rapido in quanto la risposta al quesito in ordine alla voce in parola si ricava implicitamente dal riscontro dato al quesito in ordine al welcome bonus
La dott.ssa ha rilevato che il dato relativo agli anticipi provvigionali è confermato Per_1 nell'importo di euro 37.738,00 in quanto emerge dai bonifichi eseguiti dalla resistente e dalle notule
( nella quali l'anticipazione non è assoggettata ad quindi trattata come vero e proprio credito CP_9 nei confronti dell'agente).
Effettivamente il punto non meritava ulteriori approfondimenti in quanto era sufficiente , come ha fatto la TU, verificare se la somma pretesa da e' stata effettivamente versata al consulente CP_1 finanziario dalla preponente.
L'importo di euro 37.738,00 deve essere quindi restituito dal ricorrente ad CP_1
D'altra parte, è stato autorevolmente sottolineato che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento “ab origine” indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la “causa debendi”.
Infatti, secondo la Suprema Corte “l'opzione ermeneutica accreditata dalla prevalente dottrina, e recepita dall'orientamento pressoché univoco espresso da questa Corte di legittimità, interpreta in modo molto ampio l'art. 2033 c.c. e segg., ritenendo che la disciplina ivi prevista si applichi a tutti i casi in cui un pagamento sia eseguito in assenza di titolo giustificativo, a nulla rilevando che tale assenza sia originaria o sopravvenuta, totale o parziale. Questo orientamento propugna dunque la irrilevanza della ragione per la quale il pagamento non sia dovuto, in virtù sia del tenore letterale della legge (la quale non fa distinzioni circa la ragione della “non spettanza” del pagamento) sia della storia dell'istituto (caratterizzata da un processo di accorpamento delle varie ipotesi di azioni di ripetizione previste dal diritto romano ed intermedio) sia della finalità della legge, che è di tutelare l'affidamento del terzo incolpevole” ( Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 11/07/2018, n. 18266)
C) IV DI OG
Sul punto la TU ha testualmente rilevato: “l'importo di € 1.190,17 chiesto da nella CP_1 memoria di costituzione risulta dal documento n.16 ( liquidazione_compet_291220231) allegato dalla resistente;
il presunto credito risulta dalla valorizzazione del portafoglio assegnato all'agente come da lettera del 22.9.2023 (doc.6) in cui la rivalsa è quantificata in € 1.515,2 . Da detto importo
è stato dedotto l'addebito effettuato sulla liquidazione di ottobre 2023 (doc.7) in cui sono state azzerate le provvigioni con compensazione di € 326,81 e , quindi, quanto chiesto da risulta CP_1 così determinato:
Importo iniziale come da lettera 22/9/2023 1.515,24 compensazione ottobre 2023 -326,81
- 21 - interessi ottobre 2023 1,74
La rivalsa scaturisce dalla riassegnazione del portafoglio clienti di , il quale, come Parte_6 da lettere in data 12-13/6/2023 (doc.8) dichiara di accettare il versamento come da indennità versata dall'agente subentrante, ovvero Le indennità da corrispondere in caso di Parte_1 cessazione del contratto di agenzia sono disciplinate specificatamente dall'Accordo nazionale degli
Agenti di assicurazione, che, all'art. 37, prevede un particolare istituto, detto “rivalsa”, con il quale la compagnia può recuperare le indennità pagate all'agente cessato, in occasione dello scioglimento del rapporto, facendole pagare all'agente subentrante nella stessa agenzia. La rivalsa, in breve, consente alla compagnia di richiedere al cessionario dell'agenzia le indennità che ha dovuto corrispondere, in ossequio all'art. 1751 c.c. e alla normativa di settore, all'agente cessato.
Nel caso in esame la ha dovuto corrispondere al sig. l'indennità di portafoglio con CP_1 Parte_6 rivalsa a carico del sig. Se non vi sono dubbi sul fatto che la rivalsa operi nei confronti del Parte_1 sig. resta però la domanda su che fine avranno fatto i rapporti trasferiti da a Parte_1 Parte_6
e nel caso in cui non siano rimasti nella disponibilità del sig. ma assegnati ad Parte_1 Parte_1 altro agente allora sarà quest'ultimo a dover pagare ad la rivalsa CP_1
Poi, in sede di conclusioni , la dott.ssa ha ulteriormente precisato : quanto alla rivalsa di Per_1 portafoglio la scrivente ritiene non sia dovuta dal ricorrente in quanto la stessa, assimilabile ad un avviamento, non può essere stata usufruita dal ricorrente il quale, pochi giorni dopo la sottoscrizione della lettera con la quale era riconosciuta, è stato dimesso con conseguente impossibilità di ritrarre alcun profitto dai rapporti ceduti dal precedente agente. Di conseguenza è da ritenere che il ricorrente abbia diritto alla restituzione di quanto trattenuto dalle provvigioni, pari ad € 326,81.
Non puo' che convenirsi con quanto esposto dalla TU posto che è evidente che nel caso in esame non è soddisfatta la ratio dell'istituto invocato per il poco tempo intercorso fra il riconoscimento del beneficio e la cessazione del rapporto.
Da ultimo si osserva che non vi è contestazione in ordine al credito di euro 147,86 a titolo di canone
IPAD ( corrispettivo che il consulente doveva alla banca per l'utilizzo del dispositivo predetto).
e, pertanto, il ricorrente è tenuto al pagamento del suddetto importo
Non resta che tirare le fila .
Per tutte le argomentazioni di cui sopra l'entità della domanda riconvenzionale di deve essere CP_14 ridotta notevolmente e il condannato al pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
36.554,08 ( euro 37.738,00-1004,97-326,81+147,86 ) , oltre interessi legali .
Le spese di TU , liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico delle parti in via solidale in ragione dell'esito della stessa
- 22 - Le spese di lite sostenute dalla convenuta , liquidate come da dispositivo, devono essere invece poste a carico del ricorrente in quanto integralmente soccombente in ordine a tutte le domande svolte e parzialmente soccombente pure in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede
- rigetta il ricorso;
- accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma
[...] Controparte_1 di € 36.554,08 , oltre interessi legali;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti , in via fra loro solidale, le spese di TU;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro 7000,00, oltre rimb. forf, iva e cpa di legge
Così deciso in Mantova , il 30.10.25
Il giudice dott. Simona Gerola
- 23 -
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 213/2024
Oggi 30/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per gli avv.ti ANGELICCHIO SILVIA e GERBELLI Parte_1
NA
Per , l'avv.to CASTOLDI Controparte_1
SIMONA in sost. avv.to GRASSIA FRANCESCO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. rg 213/24 promossa da:
rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Susanna Gerbelli e Silvia Parte_1
Angelicchio
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Grassia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna declaratoria, così decidere:
Nel merito, in via principale:
1. Accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di recesso e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso operato dalla resistente del rapporto di agenzia dedotto nel presente giudizio;
2. Condannare, per l'effetto, la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la somma il Totale complessivo premi non ricevuti di 52.270.00 € Parte_1 oltre all'ulteriore premio sulla previdenza complementare caricata nel 2023 che si attesta ad 8.500,00
€ che erano da corrispondere a gennaio 2024 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3. Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., nonché l'indennità per lo scioglimento
- 2 - del contratto ex art 1751 c.c., anche utilizzando, se ritenuto, l'ipotesi della corrispondenza ad equità prevista dall'art. 1751 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, importi tutti da quantificarsi a mezzo TU contabile.
4. Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente il risarcimento subito per lesione della sua immagine professionale e lavorativa, per tutte le ragioni sopra esposte, da determinarsi secondo equità, con riserva di agire per la richiesta di risarcimento del danno alla persona per lo stato di salute in cui versa il ricorrente.
In ogni caso Il tutto oltre interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) nel merito: rigettare il ricorso avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa ed in ogni caso accertare la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia per fatto e colpa esclusiva del ricorrente.
2) In via riconvenzionale, previo ogni opportuno accertamento anche tramite Ctu contabile e declaratoria del caso, per i titoli di cui alla narrativa e già effettuata ogni compensazione, condannare il sig. a corrispondere ad l'importo di € Parte_1 Controparte_1
107.849,16 o la diversa somma -maggiore o minore- di giustizia.
3) Sempre in via riconvenzionale, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, condannare il sig. a risarcire ad il danno Parte_1 Controparte_1 ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1 la per sentire accogliere le conclusioni indicate in Controparte_1 epigrafe.
Il procuratore del ricorrente , in estrema sintesi , esponeva che in data 31.8.22 , dopo alcune esperienze lavorative, ha stipulato un contratto di agenzia con che Parte_1 CP_1 gli ha conferito l'incarico di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari e di servizi da lei trattati nella zona di Mantova e provincia con possibilità di esercitare l'attività suddetta anche fuori zona;
che tra i clienti del sig. che trasferirono il loro portafogli da ad vi Parte_1 CP_2 CP_3 erano i sigg.ri e , che il promotore seguiva dal 2012 e che Parte_2 Parte_3
l'intero pacchetto dei ricorrente- composto da 71 privati e 4 persone giuridiche - è stato integralmente acquisto dalla società convenuta e tutti i clienti , ad eccezione di due, sono tuttora clienti di . CP_1
- 3 - Procedeva di seguito ad una dettagliata narrazione dei fatti che hanno avuto origine dalla segnalazione della cliente e che hanno indotto , in data 9.10.23, a disporre Parte_2 CP_1 un'ispezione, in esito alla quale ha ritenuto di recedere dal rapporto di agenzia per giusta causa .
In punto di diritto eccepiva l'intempestività del recesso rilevando che la segnalazione di Parte_2
risale al 2 maggio 2023 e la convenuto ha attivato l'ispezione solo il 6 luglio 2023.
[...]
Deduceva altresì che non v'è prova dell'inadempimento per come è stato contestato al ricorrente in quanto dapprima gli ispettori , e poi la convenuta , hanno “dato per buona” la versione dei fatti di senza alcun contraddittorio e senza alcun approfondimento ulteriore. Parte_2
Rilevava inoltre che , e si conoscevano da Parte_4 Parte_2 Parte_1 quasi 15 anni;
che il rapporto di reciproca fiducia era consolidato e che il ricorrente ha sempre agito in buona fede con gli stessi;
che non ha negato di avere incontrato Parte_2 Parte_1
e di avere ricevuto la documentazione da sottoscrivere brevi manu e neppure ha negato di
[...] avere restituito i documenti in questione al una volta sottoscritti;
che quand'anche il Parte_1 ricorrente avesse utilizzato le sottoscrizioni apposte da (all'epoca in cui Parte_2 intratteneva rapporti con per il tramite del ricorrente), le stesse non sarebbero state CP_4 ritenute valide dalla mandante in quanto le uniche firme autorizzate sono quelle a mano su carta oppure le credenziali e i codici personali (anche OTP) dei clienti stessi; che le polizze ed i moduli sono per la maggior parte cointestati a e e quest'ultimo non Parte_2 Parte_4 ha mai contestato la propria firma sui documenti oggetto di censura e che il solo ed unico errore / omissione imputabile al consulente (ammessa e non concessa la veridicità della Parte_1 prospettazione di ) è semmai quello di non avere (per la prima volta in assoluto) Parte_2 ottemperato agli obblighi di adeguata verifica della sottoscrizione di clienti con i quali collaborava da più di quindici anni.
Ricostruiva , o meglio ipotizzava, cosa è realmente accaduto nei seguenti termini : Parte_2
ha implicitamente autorizzato il compagno convivente ad apporre la firma oppure ha utilizzato
[...] la sua firma scansionata;
a distanza di mesi dalla sottoscrizione dei documenti, la ci Parte_2 avrebbe ripensato ed avrebbe voluto recedere dal contratto tuttavia, essendo ormai trascorso il termine di legge per esercitare il recesso dal contratto, la stessa ha escogitato lo stratagemma delle firme apocrife, tanto è vero che i documenti esibiti a dagli ispettori non sono Parte_2 stati disconosciuti dalla cliente e la cliente era a conoscenza del contenuto contestando la sola apocrifa della sua firma.
Rilevava altresì , a conferma del fatto che l'operazione è stata chiesta dai clienti e concertata con i predetti, che per azzerare l'esposizione in dopo aver eseguito il bonifico, sarebbe stato CP_5 necessario liberare i titoli a garanzia, venderli e girare il loro controvalore su;
ciò fatto CP_1
- 4 - sarebbe poi stato necessario procedere all'investimento in gestito (ca 135.000 euro), predisporre il fido dell'importo di i 100.000 euro con pegno e provvedere alla chiusura del fido ponte.
Deduceva che non sussiste alcuna prova della contestata condotta inopportuna e spregiudicata ed in piena violazione con l'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e che sussiste semmai una mancata adeguata verifica da parte di rispetto alla firma del Parte_1 cliente, che costituisce una mancanza totalmente inidonea a configurare la giusta causa .
Esponeva altresì che il ricorrente ha evidenziato agli ispettori, in completa onestà, che il rapporto con i clienti si era deteriorato dal momento in cui gli stessi si erano resi conto che, per essere seguiti dal in , sarebbe stato necessario trasferire l'investimento previdenziale e, Parte_1 Controparte_1 successivamente, anche gli investimenti posti a garanzia del fido a pegno (Credit Lombard) contratto con e presso;
che il monitoraggio e la profilatura della clientela ha evidenziato che su CP_4 un totale di 83 clienti, solo 2 documenti di adeguata verifica erano scaduti e che il 98,4% della clientela profilata MIFID presentava un portafoglio adeguato e i controlli a distanza non hanno evidenziato nessun'altra anomalia.
Applicava per analogia l'art. 2119 c.c. e ribadiva che non vi è stato alcun inadempimento talmente grave da impedire la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.
Analizzava di seguito, ad ulteriore conferma dell'insussistenza della giusta causa del recesso impugnato ,la giurisprudenza chiamata ad esaminare le casistiche inerenti alla responsabilità
(indiretta) della banca preponente nei casi (quale quello di causa) di cd. offerta fuori sede da parte dell'agente/consulente/promotore Finanziario
Faceva istanza di esibizione del prospetto provvigionale relativo a tutta la durata del rapporto intercorso con il ricorrente, oltre a tutti gli altri documenti contabili necessari per la quantificazione delle indennità di fine rapporto ad esso spettanti e delle provvigioni e/o bonus mai liquidate dalla preponente , nonché istanza di TU al fine di determinare gli importi di cui sopra.
Rivendicava inoltre l'indennità sostitutiva del preavviso , l'indennità meritocratica prevista dall'art
1751 c.c. avendo l'agente procurato ben 71 + 4 nuovi clienti e ricevendo il preponente tuttora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Contestava infine la fondatezza della richiesta di pagamento degli importi esposti nella raccomandata
Allianz del 17 gennaio 2024 , nonché la legittimità della compensazione operata dalla convenuta mancandone tutti i presupposti e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
Si costituiva ritualmente la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso .
Il procuratore di rilevava che a partire dal mese Controparte_1 CP_1 di maggio 2022 sono emerse plurime e gravissime irregolarità a carico del Sig. consistenti Parte_1 nell'aver scientemente utilizzato sottoscrizioni apocrife (o forse copiate/incollate da precedenti
- 5 - sottoscrizioni vere) della Sig.ra per trasferirne le disponibilità da Parte_2 CP_6
all'insaputa della medesima o per effettuare nuovi investimenti, senza che ciò CP_1 rappresentasse in alcun modo la sua effettiva volontà; che la sig.ra appena resasi conto Parte_2 dell'accaduto, ha chiesto chiarimenti al e poi ha reclamato alla Banca;
che Parte_1 CP_1 ha svolto le opportune indagini , all'esito delle quali ha provveduto a recedere con effetto immediato e per giusta causa dal rapporto che la legava al con pec del 9/10/2023 ed ha provveduto Parte_1 inoltre a segnalare , con lettera del 27/10/2023, il comportamento del ricorrente all' che CP_7 cura la tenuta dell'Albo dei CF e che ha potere disciplinare sui medesimi.
Procedeva di seguito ad esaminare analiticamente l'accaduto e a ricostruire la reale scansione dei fatti di lite a dimostrazione della fondatezza delle ragioni della banca.
Schematicamente , esponeva che la ha imputato all'ex agente al momento del recesso le CP_8 seguenti condotte che hanno avuto piena conferma dai reclami:
a) La sistematica formazione in pochi mesi di oltre dieci firme false in numerosi documenti, almeno
9 (l'allegato 9 al doc. 8 è composto da 4 distinti moduli), firme apparentemente attribuite alla sig.ra
che il ha consegnato alla Banca controfirmandole per adeguata verifica e Parte_2 Parte_1 comunque dichiarando falsamente che erano state apposte in sua presenza;
b) In un caso addirittura l'ha consegnata alla cliente;
c) Ciò portava da un lato la cliente a perdere i precedenti investimenti da lei sottoscritti con altro intermediario a sua totale insaputa;
dall'altro a stipularne di nuovi con sempre
contro
CP_1 la sua volontà effettiva.
d) Il vantaggio speculare per il ricorrente era di acquisire una nuova cliente e dunque nuove masse per il nuovo mandato ricevuto;
nuovi contratti e dunque provvigioni, sia in termine di acquisizione che di mantenimento (o management) dei clienti.
Rilevava altresì che non era sicuramente interesse della Banca allontanare un CF appena entrato, con raccolta finanziaria non eccelsa ma comunque con normali potenzialità di crescita provvigionale, sia per lui e quindi anche per e che solo davanti alla gravità degli illeciti commessi , e visto CP_1 il comportamento ambiguo tenuto dal in occasione dell'ispezione di luglio 2023, Parte_1 CP_1 ha dovuto prendere atto che il reclamo della sig.ra era fondato, almeno sotto il
[...] Parte_2 profilo della formazione e consegna a sé di documentazione non vera ed ha dunque correttamente revocato il mandato agenziale al sig. per giusta causa. Parte_1
Sottolineava che il ricorrente ha violato l'art. 1746 c.c, l'art. 4 contratto d'agenzia , gli artt. 1 e 24
Codice Etico del Gruppo Allianz in vigore dal 2022 , gli artt. 158 e 159 Regolamento Consob
20307/2018 , nonché l'art. 159-Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti
- 6 - In ordine alle sanzioni applicabili richiamava l'art. 196 del Decreto Legislativo n. 58/98 e l' art. 180, comma 3 Regolamento Consob 20307/2018 ed aggiungeva che in sede penale potrebbe valutarsi la sussistenza del reato p. e p. dall'art. 640 c.p. , aggravato dall'art. 61 n. 11, in considerazione del fatto che l'immutazione della realtà sia agli occhi della che della sig.ra e la CP_8 Parte_2 conclusione di contratti inesistenti hanno consentito al ricorrente di ottenere provvigioni e premi ai quali non aveva diritto.
Quanto ai danni provocati alla banca rilevava che la sig.ra a negato i rapporti conclusi Parte_2 con firma falsa e chiuso la sua esperienza con la resistente, associando alla persona del CP_1
e che la perdita per la Banca è pari a minori investimenti oltre ai costi di gestione per i Parte_1 reclami ricevuti, a cui va aggiunto il rischio risarcitorio ex art. 31, III° comma, T.U.F. per la corresponsabilità astratta della Banca per gli illeciti commessi dal CF e il danno morale o danno all'immagine a fronte dell'accaduto con la cliente e la sua cerchia di conoscenze.
Rilevava che controparte –seppure a conoscenza delle motivazioni del recesso della non ha CP_8 ritenuto di prendervi posizione nel ricorso introduttivo, se non in modo sinusoidale e con insinuazioni sgradevoli, senza mai fornire una propria effettiva ed alternativa ricostruzione dei fatti.
Contestava la eccepita tardività del recesso nonchè la fondatezza delle pretese economiche avversarie stante la giusta causa di recesso .
In ordine ai premi asseritamente non ricevuti, per complessivi € 60.770,00, evidenziava che le parti avevano sottoscritto una lettera d'incentivazione in data 31.8.2022 nel cui punto 5.1 era previsto
(ed accettato dal ricorrente con duplice espressa approvazione per iscritto) che la cessazione del rapporto d'agenzia per qualunque motivo avrebbe comportato l'automatica interruzione delle erogazioni in corso , con la conseguenza che nulla è dovuto al per tale titolo e che non è Parte_1 inoltre dato comprendere da quale fonte derivi l'ulteriore preteso premio calcolato sulla previdenza complementare, che controparte quantifica in € 8.500,00.
Deduceva che la è creditrice nei confronti del ricorrente del residuo importo di € 107.849,16 CP_8
( già effettuate in pregresso le opportune compensazioni con il Firr residuo maturato nell'anno 2023
(€ 221,90), non ancora corrisposto dalla a ) così composto: € 106.733,03 CP_8 Controparte_9 quale restituzione dei premi/incentivi corrisposti ai sensi della lettera di incentivazione del 31/8/2022;
€ 1.190,17 a titolo di recupero residuo “Rivalsa di Portafoglio” ed euro € 147,86 a titolo di canone
PA , credito che faceva oggetto di apposita domanda riconvenzionale .
Chiedeva infine il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c e concludeva come sopra riportato
La causa , istruita mediante prova testimoniale, prova documentale e ctu contabile, all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
- 7 - Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Per ricostruire la complessa vicenda che ci occupa occorre analizzare cronologicamente , come ha fatto la convenuta, l'atto da cui ha avuto origine l'addebito , gli steps successivi e infine la lettera di contestazione inviata al ricorrente da , quindi verificare se gli addebiti sono stati CP_1 dimostrati e , in caso positivo, valutare se essi ( tutti o parte di essi) integrino la giusta causa di recesso qui impugnata.
Tutto ha avuto origine dalla mail 2/5/2023 con oggetto "polizza non sottoscritta N. 064047877" con la quale ha segnalato ad quanto segue : "con la presente intendo Parte_2 CP_1 segnalare che il consulente finanziario ha utilizzato la scannerizzazione della mia Parte_1 firma (apposta su un documento da me precedentemente sottoscritto per altra banca, in cui figurava come mio consulente finanziario) per la stipula della polizza N. 064047877. Tale polizza non mi è mai stata preventivamente inoltrata via mail né per presa visione né tantomeno per la sottoscrizione.
Essendo il mio consulente finanziario già in , aveva a disposizione la mia firma Parte_1 CP_2 scannerizzata da altro documento a cui io l'avevo consapevolmente apposta. L'ha utilizzata poi in modo ingannevole per la sottoscrizione della polizza in oggetto, senza il mio consenso e per sua stessa ammissione, nel momento in cui gli ho chiesto chiarimenti in merito. Inoltre lo stesso Parte_1 ha provveduto ad attivare accantonamenti mensili di 400 € sulla polizza, accantonamenti da me mai sottoscritti e su cui ugualmente non ho mai espresso la mia volontà. Non avendo mai acconsentito alla stipula della polizza in nessun modo, chiedo che questa venga revocata. In previsione di ciò ho chiesto anche lo storno dell'ultimo accantonamento fatto e la sospensione di qualsiasi altro successivo. Segnalo che i precedenti accantonamenti , sempre attivati da senza il mio Parte_1 consenso , fortunatamente e per ragioni che non conosco , non sono andati a buon fine. Ritengo tali episodi particolarmente gravi , in quanto minano la fiducia tra la e il cliente, ragione per cui CP_8 segnalo ad l'accaduto , che ha anche rilevanza penale …..”. CP_1
A fronte di tale segnalazione la ha disposto un ispezione per verificare la fondatezza delle CP_8 accuse mosse dalla cliente al proprio dipendente.
In data 6.7.2023 vi è stato il primo incontro fra il e i due ispettori di Parte_1 CP_10
e , in esito al quale il sig. il ha redatto e sottoscritto,
[...] CP_11 Parte_1 pacificamente in modo spontaneo, una relazione in cui , quanto al Fondo Orizzonte Previdenza , si legge : "La signora già in aveva attivato il Fondo pensione aperto "Arti e Parte_2 CP_2
Mestieri" e avevo comunicato alla stessa della possibilità, previa apertura Orizzonte Previdenza, del trasferimento del montante previdenziale accumulato . In data 11 gennaio 2023 ho incontrato la cliente presso la sua abitazione ed in questa occasione la cliente ha firmato, in mia presenza, contestualmente sia il modulo di apertura orizzonte previdenza sia quello di trasferimento del
- 8 - montante accumulato. Ho subito inviato il modulo di apertura della posizione datato 11 gennaio
2023 e solo al ricevimento del numero della polizza che ho apposto sul modulo di trasferimento, in data 19 gennaio 2023, ho inviato in Sede anche il modulo di trasferimento. Successivamente in fase di sistemazione archivio mi sono accorto di non averne tenuta copia di entrambi i moduli da conservare nella cartella cliente. Non sapendo di poter richiedere copia conforme alla Sede, ho riscaricato digitalmente i moduli, che ho inviato via mail alla cliente (Sig.ra Parte_2 chiedendo di apporre le firme, la cliente mi ha restituito via mail i moduli debitamente firmati che ho stampato ed archiviato nella cartella della cliente, non accorgendomi che le firme risultavano tutte perfettamente identiche. Purtroppo di queste mail non ho copia, forse perché smarrite durante il cambio del pc aziendale effettuato il 6 aprile 2023. Il trasferimento che il fondo pensione e la CP_2 relativa attivazione dei piani di versamento periodici da 400 € mensili , non si sono mai perfezionati per volontà della cliente la quale in autonomia ha provveduto a bloccare un'esecuzione"
In ordine all'attivazione dell'affidamento su conto corrente 857874 di importo 50.000 € , datato
25/11/2022, nella medesima relazione, il ha dichiarato di "aver consegnato la Parte_1 documentazione da firmare brevi manu presso l'abitazione della cliente e di essere ritornato successivamente a ritirarlo non identificando le due persone, e Parte_2 Parte_3
(moglie e marito), che hanno apposto le firme. Riguardandolo oggi in presenza degli
[...] ispettori, mi accorgo che la firma di non è conforme e potrebbe essere stata Parte_2 apposta dal marito. Il rapporto con i sopracitati clienti si è purtroppo deteriorato dal momento in cui i clienti si sono resi conto che il mio nuovo ruolo prevedeva per essere seguiti dal sottoscritto anche nella nuova società, necessariamente il trasferimento dell'investimento previdenziale e successivamente anche degli investimenti che erano al tempo a garanzia del fido a pegno (Credit
Lombard) presso . È probabile che a breve il clienti chiuderanno il rapporto con CP_4 CP_1
“ .
[...]
La settimana successiva , in data 14 luglio 2023 , gli ispettori e hanno incontrato CP_10 CP_11
accompagnata dal consulente ed ella, nel corso del Parte_2 CP_2 Parte_5 colloquio , ha disconosciuto le firme apposte ai seguenti documenti a lei esibiti: lettera per accettazione delle condizioni di affidamento conto corrente per 50.000 € del 25 novembre 2022; apertura fondo pensione Orizzonte Previdenza firmato il 11 gennaio 2023; disposizione di bonifico europeo per estinzione anticipata fido firmato in data 02/12/2022, richiesta di trasferimento CP_2 fondo pensione da a richiesta di concessione fido del 3 ottobre CP_2 Controparte_12
2022 e 4 moduli di cambio collocatore dell'11 aprile 2023.
Le dichiarazioni della e i disconoscimenti effettuati nel corso dell'incontro di cui sopra Parte_2 trovano conferma in una mail antecedente inviata dalla cliente al in data 26.4.2023 nella Parte_1
- 9 - quale, riscontrando la mail in cui il le allegava la documentazione richiesta, la Sig.ra Parte_1 [...] ha immediatamente sollevato chiare ( e gravi) perplessità scrivendo : "C'è qualcosa Parte_2 che non mi torna: mi hai scritto che il contratto -il modulo di adesione al fondo pensione denominato
Orizzonte Previdenza sub all. 3 - l'ho firmato in presenza, come mai allora le firme sono tutte identiche? Inoltre io non ho mai avuto la mia copia…".
Il disconoscimento effettuato durante l'ispezione è stato reiterato, per la gran parte delle firme apposte ai documenti sub 8 di parte convenuta , da avanti a questo giudice . Parte_2
Oltre all'espresso disconoscimento delle sottoscrizioni apposte , la teste ha fornito ulteriori informazioni che aggravano notevolmente la posizione del in quanto dimostrano che il Parte_1 consulente , contrariamente a quanto lo stesso sostiene, non si è limitato a emendare vizi formali ma ha operato scientemente e con artifici contro la volontà della sua cliente per lucrare provvigioni. ha infatti riferito : “ ricordo che poco dopo il passaggio del da Parte_2 Parte_1 CP_2 ad , che si è verificato nel settembre 2022 , il sig. mi ha proposto la chiusura del CP_1 Parte_1 mio fondo pensione in e l'adesione di un nuovo fondo gestito da e io ho rifiutato CP_2 CP_1 perché sul mio conto , dal quale venivano prelevati gli accantonamenti mensili per il fondo CP_2 stesso, venivano accreditate le mie entrate e pertanto per aderire al nuovo fondo di avrei CP_1 dovuto trasferire le mie entrate mensili da a . Io sono stata categorica nel rifiutare CP_2 CP_1 ed è per questo motivo che mi sono molto sorpresa , nonché alterata quando ho scoperto che a mia insaputa era stato aperto un fondo di previdenza complementare presso ADR il sig. CP_1 Parte_1 ci ha proposto di spostare su l'affidamento che io e il mio compagno avevamo su , CP_1 CP_2 dicendoci che per noi non sarebbe cambiato nulla e quindi che noi avremmo mantenuto l'importo di
100.000 di affidamento . In realtà , e lo abbiamo capito dopo , l'operazione non sarebbe stata possibile poiché i nostri investimenti in erano a garanzia dell'affidamento stesso CP_2
Non vi è motivo di dubitare della attendibilità del teste in quanto la stessa ha tenuto un Parte_2 comportamento assolutamente coerente e lineare nel tempo , ossia partire dalla mail del 26.4.2023 fino alla deposizione del dicembre del 2024.
Assai acrobatica appare la tesi attorea secondo la quale la cliente avrebbe cambiato idea e che per
“liberarsi “ di un contratto non piu' gradito avrebbe escogitato un espediente così gravido di conseguenze pregiudizievoli per un promotore con il quale aveva avuto ( lo afferma lo stesso ricorrente) un corretto e conveniente rapporto di collaborazione da oltre 10 anni .
In realtà la suddetta tesi collide anche irrimediabilmente con quanto dichiarato dallo stesso Parte_1 nella relazione sopra richiamata del 6.7.23 , nella quale il promotore fa una ricostruzione dei fatti di causa raffazzonata e assolutamente inverosimile tanto e' vero che non ha trovato il minimo riscontro probatorio in giudizio , oltre ad essere stata inequivocabilmente smentita dalla teste . Parte_2
- 10 - In essa infatti , come sopra riportato , il ricorrente ha affermato che la ha firmato Parte_2 presso la sua abitazione , e alla presenza dello stesso promotore il modulo di apertura Orizzonte
Previdenza e quello di trasferimento del montante accumulato;
di essersi accorto successivamente , in fase di sistemazione dell'archivio, di non avere tenuto copia dei moduli da conservare nella cartella cliente , di avere pertanto inviato via mail alla cliente i moduli ricaricati digitalmente e di aver ricevuto, sempre tramite mail, i moduli debitamente firmati a lui restituiti dalla cliente senza avvedersi che le firme erano perfettamente identiche .
Delle suddette mail non vi è traccia in atti e non regge “ la giustificazione” della mancata produzione di esse addotta tanto in sede di ispezione, quanto in questa sede perché è notorio , come correttamente sottolineato dal procuratore della convenuta , che il cambio del pc non fa perdere le mail in quanto esse sono legate ad account ( e non invece ad un particolare dispositivo) e dematerializzate in cloud per chiunque abbia un indirizzo di posta elettronica .
Ma non solo: se il ricorrente ha riconosciuto che le firme sono perfettamente uguali significa necessariamente che sono state fotocopiate o scannerizzate e , se così è, il sig. ci Parte_1 dovrebbe necessariamente spiegare che interesse avrebbe avuto e per quale motivo la Parte_2 avrebbe dovuto , invece di apporla, scannerizzare o copiare la propria sottoscrizione .
In ordine all'attivazione di affidamento su conto corrente 857874 di importo 50.000 euro , datato
25.11.2022 , il ricorrente ha invece dichiarato ( sempre nella relazione 6/7/23) di aver consegnato la documentazione da firmare brevi manu presso l'abitazione della cliente e di essere ritornato successivamente a ritirarla omettendo d'identificare però le due persone ( marito e moglie) che hanno apposto le firma.
Il ricorrente ha dichiarato inoltre di essersi accorto soltanto alla presenza degli ispettori che la firma di non era conforme e nella stessa relazione ha ventilato che la suddetta firma Parte_2 avrebbe potuto essere stata apposta dal marito.
Se così fosse - al di là della indiscutibile illegittimità della condotta del promotore finanziario che non identifica i firmatari dei contratti a loro sottoposti , così' consentendo che uno dei due contraenti lo sottoscriva anche per l'altro - non si comprende il motivo per il quale il ricorrente non abbia indicato come teste a conferma della ipotesi prospettata. Parte_3
Insomma, le giustificazioni del ricorrente sono oggettivamente prive di fondamento e , quindi del tutto inidonee a sconfessare la tesi della convenuta secondo la quale il ricorrente ha artificiosamente fatto figurare come sottoscritti e, quindi, stipulati e approvati la gran parte degli atti negoziali allegati al doc. 8 di parte convenuta.
Veniamo ora a stabilire se le condotte addebitate al ricorrente possano configurare o meno giusta causa di recesso in quanto l'eccezione di tardività del recesso è palesemente infondata .
- 11 - La complessità della vicenda e dell'ispezione e , piu' in generale , dell'istruttoria interna espletata in ragione della gravità dei fatti imputati al ricorrente giustificano pienamente , anche tenuto conto del periodo feriale compreso nell'intervallo di tempo in esame , i 5 mesi che intercorrono tra la denuncia della cliente e la trasmissione della lettera di recesso al consulente finanziario . Parte_2
Nel merito, in linea di diritto, giova premettere che la previsione da parte dell'art. 1750 c.c. della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato, deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia senza dubbio ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato – riguardo ai quali la materia è espressamente regolata -, per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati alle dirette determinazioni delle parti in caso di inadempimento, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali.
L'art. 1750 c.c. deve dunque essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore.
Quanto poi al problema, differente, della concretizzazione della causale della "giusta causa", la formula dell'art. 2119 c.c., peraltro richiamata anche dall'art.1751 c.c., può essere certamente estesa al rapporto di agenzia, con la conseguenza che per giusta causa deve intendersi una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".
In altri termini, va affermata l'applicabilità anche al rapporto di agenzia dell'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.2119 c.c., per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su di un rapporto fiduciario (cfr. tra le piu' risalenti , dalle quali il giudice di legittimità non si è più discostato, Cass.sez. lav., 5 novembre 1997, n. 10852, 18 marzo 1993, n. 3221, 9 aprile 1992,
n. 4337).
In materia di giusta causa del recesso dal rapporto di agenzia, è infatti utile ricordare che in più occasioni si è espressa la Suprema Corte di Cassazione affermando, in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell'assenza di una specifica regolamentazione per i primi, l'applicabilità analogica a questi dell'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa, dell'una e dell'altra parte (cfr. tra le piu' risalenti, dalle quali pero' il giudice di legittimità, non si è mai discostato Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445; Cass. 12 gennaio 2006, n. 422 e Cass. 10934/2011).
- 12 - Da tale analogia discende l'applicabilità, sia pure con i dovuti adattamenti derivanti dalla peculiarità del contratto di agenzia, dei principi essenziali al riguardo elaborati dalla giurisprudenza.
Quanto alle peculiarità del recesso nel rapporto di agenzia la Giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, 1° comma, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cass. civ., sez. lav., 26-05-2014, n. 11728).
Nel rapporto di agenzia, dunque, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente o della mandante , tanto da non consentire la prosecuzione,
"anche provvisoria", del rapporto
Alla luce dei sopra esposti principi di diritto devono essere analizzate le deduzioni delle parti e essendo , come sopra detto, dimostrati i fatti contestati al e posti alla base del recesso Parte_1 della mandante , gli stessi , a parere di chi scrive , costituiscono sicuramente giusta causa di risoluzione del rapporto in tronco .
Come condivisibilmente sostenuto dalla società resistente, il ricorrente ha violato l'art. 1746 c.c., primo comma, secondo cui “nell'esecuzione dell'incarico, l'agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede” nonché plurime norme del contratto individuale che richiamano gli obblighi previsti dalla vigente normativa della Banca d'Italia, della Consob, dell'IVASS , del d.lvo n. 59/98 (con i relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione ) , nonché le disposizioni e le normative interne della banca.
Il contratto di agenzia siglato dalle parti in data 31 agosto 2022 , infatti, com'è ovvio che sia (essendo la professione del consulente finanziario specificamente regolamentata anche a tutela dei clienti investitori), prevedeva che il rapporto di agenzia fosse regolato oltre che dal contratto medesimo,
- 13 - dalle norme di legge e da quelle regolamentari della CONSOB in tema di servizi di investimento ed intermediazione finanziaria e dalle normative interne .
Il medesimo contratto sanziona la violazione delle suddette disposizioni con la risoluzione di diritto, con effetto immediato e senza preavviso del rapporto di agenzia .
Il ricorrente ha indubbiamente violato l'art. 1 Codice Etico del ai sensi del quale i CP_13 destinatari Interni ( e quindi anche i promotori finanziari) devono agire con onestà, lealtà, dignità e integrità, evitando qualsiasi forma di conflitto tra la sfera personale e quella professionale e sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, l'immagine del e a preservare CP_13
l'integrità del patrimonio aziendale.
Il ha sicuramente violato gli artt. 158 e 159 del Regolamento intermediari adottato dalla Parte_1
Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ai sensi dei quali , rispettivamente , “i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico” e “il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.”.
L'art. 196 del Decreto Legislativo n. 58/98 (cd. TUF) inoltre espressamente prevede le sanzioni applicabili che , a seconda della gravità della scorrettezza posta in essere dal CF , variano da un richiamo scritto alla radiazione dall'albo.
Tali regole sono altresì confermate dall'art. 180, comma 3 Regolamento Consob 20307/2018 ai sensi del quale : “ Fermo quanto stabilito al comma 1, l'Organismo: a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in caso di: .. 3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
..5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all'intermediario, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati”.
Non puo', peraltro , non convenirsi con il procuratore di laddove ha sostenuto che , a CP_1 prescindere dalle violazioni delle singole norme perpetrata dal ricorrente , non è comunque lecito per il consulente finanziario (o per chicchessia), in base al comune sentire, falsificare le firme dei clienti e/o scientemente utilizzarle e fornire false documentazioni agli stessi e dunque fuorviarne la volontà
- 14 - e cio' appare del tutto sufficiente ad incrinare irrimediabilmente il rapporto di fiducia che deve esistere fra promotore e preponente anche in ordine ad una futura corretta esecuzione del mandato .
Vi è da aggiungere che il ha cagionato alla Banca un danno patrimoniale, in quanto la Parte_1 sig.ra ha negato i rapporti conclusi con firma falsa ed ha chiuso ogni rapporto con la Parte_2 resistente, associando alla persona del CP_1 Parte_1
Come correttamente rilevato ancora una volta da , la perdita per la Banca è pari a minori CP_1 investimenti , oltre ai costi di gestione per i reclami ricevuti , a cui si aggiunge il rischio risarcitorio ex art. 31, III° comma, T.U.F., per la corresponsabilità astratta della Banca per gli illeciti commessi dal consulente finanziario .
Gli accadimenti sopra descritti e i fatti contestati al hanno inoltre provocato un sicuro danno Parte_1 all'immagine di per aver arruolato nelle sue fila un promotore scarsamente affidabile CP_1
Vi è da aggiungere, a margine, che il Comitato di Vigilanza dell'Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei consulenti finanziari ha comminato al ricorrente la sanzione della sospensione per un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari avendo ritenuto provato che il promotore ha perfezionato operazioni non formalmente autorizzate dal cliente e per aver violato gli obblighi identificativi della clientela .
Va da sé che una volta accertato che il recesso ad opera della preponente è avvenuto per giusta causa, nulla spetta all'agente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e a titolo di indennità di scioglimento del rapporto di agenzia ai sensi dell'art.1751 c.c. o di pagamento delle indennità previste dagli AEC, il cui diritto sussiste soltanto nel caso di recesso della mandante privo di giusta causa (e non invece quando questa causa sussista).
Il ricorrente ha chiesto inoltre il pagamento dei premi non ricevuti per un importo pari ad euro
52.270,00 nonchè l”ulteriore premio sulla previdenza complementare caricata nel 2023” per un importo pari ed euro 8500,00
Pure queste domande non possono essere accolte .
In ordine alla prima si osserva che il punto 5.1. della lettera di incentivazione 31.8.2022 ( clausola specificamente sottoscritta e quindi consapevolmente accettata dal ricorrente ) prevede che la ricezione della comunicazione relativa al recesso dal contratto delle agenzia o allo scioglimento della stessa per qualsiasi causa e ad iniziativa di qualunque parte avrebbe comportato l'automatica interruzione del pagamento dei compensi pattuiti compresi quelli maturati nel corso dell'eventuale periodo di preavviso .
Condizione necessaria per il riconoscimento di tutti gli incentivi previsti dal regolamento contrattuale di cui al doc. 15 di parte convenuta è , quindi, che il contratto d'Agenzia tra il Financial Advisor e
- 15 - la sia in essere alla data di prevista liquidazione dei premi, alle varie possibili scadenze previste CP_8
e che il Financial Advisor non sia in periodo di preavviso.
Pertanto, in caso di cessazione del rapporto di agenzia derivante da qualsiasi causa e ad iniziativa di qualunque parte o motivo prima delle suddette date ovvero laddove il Financial Advisor a tali date sia in periodo di preavviso, gli incentivi non ancora liquidati non possono essere riconosciuti, né totalmente, né in proporzione a qualsiasi criterio
Come rimarcato dalla TU ( cfr. pag 11 della relazione) , al punto 1.2 della lettera di incentivazione del 31.8.22, è previsto che l'erogazione del premio del 1° e 2° periodo sia effettuata nel mese successivo alla data di verifica, ovvero nel mese successivo ai 18 mesi dalla decorrenza del contratto ovvero, nella fattispecie, nel mese di marzo 2024 e che sempre nel mese di marzo 2024 sarebbe stato liquidato anche il premio del terzo periodo (settembre 2023-febbraio 2024).
Non vi è quindi dubbio che la pretesa del ricorrente non possa trovare accoglimento.
In merito alla seconda voce il ricorrente , a fronte dell'”oscuro” titolo della stessa , denunciato dalla convenuta tempestivamente, nulla ha chiarito e specificato e, pertanto , non è dato tuttora comprendere a cosa lo stesso di riferisca .
Non resta che rigettare tutte le domande svolte da . Parte_1
Veniamo ora a valutare la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
La convenuta ha chiesto la restituzione della somma di euro 107.849,16, , previa compensazione con il FIIR maturato e non ancora corrisposto pari all'importo di € 221,90. per i seguenti titoli :
106.733,03 quale restituzione dei premi/incentivi corrisposti ai sensi della lettera di incentivazione del 31/8/2022; € 1.190,17 a titolo di recupero residuo “Rivalsa di Portafoglio” ed euro € 147,86 a titolo di canone PA
In ordine all'an del credito azionato si osserva che la domanda riconvenzionale si fonda sul punto
5.1. della lettera di incentivazione 31.8.2022 sub doc. 15 di parte convenuta, gia' fugacemente menzionata, ai sensi del quale “qualora la cessazione del contratto di agenzia venisse per suo recesso ovvero per recesso della banca per giusta causa la imputabile anteriormente al termine del 96 mo mese successivo al mese di decorrenza del contratto di agenzia, Lei dovrà restituire tutti compensi a lei precedentemente eventualmente corrisposti in virtù dei provvedimenti di cui sopra senza necessità di formare la richiesta da parte della banca” .
Per comprendere quali sono i “provvedimenti di cui sopra” andrà rilevato che contestualmente alla conclusione del contratto di agenzia le parti hanno sottoscritto, appunto, un accordo contenente la disciplina dei «Provvedimenti di incentivazione» , in virtù del quale sono stati riconosciuti al ulteriori premi e provvidenze incentivanti e segnatamente: a) un premio di inserimento Parte_1
«FNT», calcolato in percentuale variabile sul «Flusso Netto Totale» riferibile al Promotore per
- 16 - ciascun periodo di riferimento (1° periodo: dall'inizio del rapporto di agenzia al 6° mese successivo;
2° periodo: dal 7° al 12° mese di rapporto agenziale;
3° periodo: dal 13° al 24° mese di rapporto di agenzia); b) un premio di inserimento «Unit Linked», calcolato in percentuale variabile sul «Flusso
Netto Unit Linked» riferibile al Promotore per ciascun periodo di riferimento (1° periodo: dall'inizio del rapporto di agenzia al 6° mese successivo;
2° periodo: dal 7° al 12° mese di rapporto agenziale;
3° periodo: dal 13° al 24° mese di rapporto di agenzia) e c) un «contributo di avvio dell'attività» o
«Welcome Bonus», a titolo di incentivo una tantum, pari a € 70.000,00 lordi, da erogarsi con il commission statement del mese di decorrenza del contratto.
Detto questo, andrà subito precisato che il ricorrente non ha mai eccepito alcun vizio di invalidità della clausole di claw-back invocate dalla convenuta a fondamento della domanda riconvenzionale e non ha fornito a questo giudice alcun elemento che gli consenta di ritenere la clausola di cui al punto 5.1 , comma 2 , invocata , da invalida o inefficace con la conseguenza deve affermarsi CP_1 che sussiste in astratto, o meglio, sulla base di una prima lettura e interpretazione della lettera incentivante , il diritto di ripetizione di tutte le somme oggetto della domanda riconvenzionale .
In ordine al quantum , come anticipato, è stata disposta una TU contabile che ha rassegnato conclusioni “alternative” , demandando al magistrato la scelta fra le stesse reputando le questioni sottoposte alla valutazione del giudice di natura squisitamente giuridica (e quindi non di competenza del tecnico del cui ausilio il Tribunale si è avvalso).
Per quanto riguarda il primo quesito , la dott.ssa ha analizzato le singole voci oggetto della Per_1 domanda riconvenzionale svolta da e sulla traccia della consulenza occorre procedere alla CP_14 valutazione della debenza delle stesse a) CONTRIBUTO DI AVVIO DELL'ATTIVITA'
La TU ha correttamente rilevato che , nonostante la omessa allegazione della copia del bonifico effettuato a favore del l'incasso non è stato smentito dal ricorrente in quanto nella memoria Parte_1 di replica del 12.7.2024 egli ha contestato la richiesta della resistente nei seguenti termini: “ Si precisa, infine, che il Bonus Welcome è indicato nella LOI come contributo forfettario e non come anticipo o compenso” .
Deve ritenersi provato quindi , nonostante il difetto di prova documentale dell'avvenuto pagamento del suddetto bonus , che la convenuta ha versato al ricorrente la somma netta di euro 59.725,55 corrispondente alla somma lorda di euro 70.000,00 per la voce di cui al punto 4.1. della lettera di incentivazione del 31.8.22 .
In ordine al suddetto emolumento, la TU si è anche peritata di segnalare che , a differenza di quanto effettuato per gli anticipi provvigionali, il contributo per avvio dell'attività è stato assoggettato a contributo RC, per la quota a carico dell'agente, nella misura dell'8,5% sul massimale di €
- 17 - 26.170,00, come risulta dalla nota pro forma di agosto 2022 allegata dal consulente ( sub doc.5) alla relazione peritale .
La consulente ha altresì precisato che il dato relativo agli anticipi provvisionali è confermato nell'importo di € 37.738,00 come emerge dai bonifici eseguiti dalla resistente e dalle notule nelle quali l'anticipazione non è assoggettata ad , quindi trattata in modo diverso dagli anticipi CP_9 provvisionali, ovvero assoggettato ad come si trattasse di provvigioni definitivamente CP_9 riconosciute all'agente e che dalla lettura della lettera del 31.8.2022 il “Contributo di avvio dell'attività” è tenuto distinto dagli anticipi provvigionali e premi disciplinati dagli articoli precedenti.
Coerentemente , nelle conclusioni , la dott. ha dichiarato che qualora sia provata la effettiva Per_1 corresponsione del Welcome Bonus ed accettata l'interpretazione di l'importo di € 68.995,03 CP_1 dato da originari € 70.000,00 dedotte le provvigioni trattenute per € 1.004,97, concorre alla determinazione del credito di In caso contrario, ovvero qualora il Welcome Bonus venga CP_1 qualificato alla stregua di provvigioni definitivamente riconosciute all'agente, il credito di Allianz non sussiste ed anzi va riconosciuto a l'importo delle provvigioni compensate a settembre. Parte_1
E' chiarissima l'opinione del TU in ordine all'insussistenza del diritto di di ottenere la CP_1 restituzione dell'emolumento in oggetto;
la tesi peraltro è stata vigorosamente ribadita dalla commercialista allorchè ha preso posizione in merito alle osservazioni del consulente di parte ricorrente che , ovviamente, condivide l' opzione ermeneutica della collega ( le osservazioni del dott. sono convincenti e sostenute da un punto di vista solo contabile dall'assoggettamento Per_2 dell'importo a ritenuta . Ed infatti nella notula di Agosto 2022 (si veda doc.5) il “Premio CP_9 di reclutamento” è assoggettato a contributo dell'8,5% sul massimale di € 26.170,00 CP_9 previsto nel 2022 per gli agenti plurimandatari (il massimale per monomandatari, come nella fattispecie, era, nel 2022, di € 39.255,00). Le notule successive non riportano nessuna ritenuta a titolo di calcolata sugli anticipi provvigionali e questo non solo per quelle riferite al 2022, CP_9 il che potrebbe essere giustificato dal già raggiunto massimale, ma anche per le notule del 2023. Il fatto potrebbe stare ad indicare che gli acconti provvigionali, mensilmente indicati nelle notule, fossero, a differenza del Welcome Bonus, interpretati alla stregua di prestiti tanto da non assoggettarli a ritenuta previdenziale” .
Se è vero che spetta solo al giudice dirimere le questioni strettamente giuridiche , come sottolineato piu' volte dalla TU , è parimenti vero che la stessa non ha debordato dai suoi compiti allorchè ha espresso inequivocabilmente il suo parere, giacchè nel quantificare i crediti di a titolo di CP_1
“restituzione di premi/incentivi” al fine di rispondere ai quesiti postigli , la dott. ha dovuto Per_1
a “monte” stabilire se di credito si trattasse ( lasciando tuttavia , lo si ripete, al giudice la decisione definitiva della questione) .
- 18 - E allora, non resta che procedere all'interpretazione delle clausole negoziali contenute nella lettera di incentivazione
Di massima, in tema di regole sull'interpretazione del contratto, sussistono due orientamenti:
-per il primo, nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365 c.c.), risulta certamente prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (di cui all'art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa e ciò in quanto l'art. 1362
c.c., comma 2, che invita ad identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente;
-per il secondo, non vi è una gerarchia insita nell'art. 1362 c.c., per cui i due criteri ermeneutici hanno carattere paritario;
nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti;
ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione “prima facie” chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti , anche successivo alla sottoscrizione del contratto.
A fronte di questi due diversi orientamenti, deve negarsi valore assoluto al brocardo “in claris non fit interpretatio”, in quanto il dato testuale, pure fondamentale, non è, da solo, decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto di un accordo negoziale, dovendosi ricorrere ad ulteriori elementi, non solo testuali, ma anche extratestuali, espressamente indicati dal legislatore negli artt. 1362 e seg. c.c., che impongono di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo, per quanto chiaro, sia incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.
Ebbene, ritiene lo scrivente di condividere l'opinione della TU in quanto se il dato meramente letterale conduce ad accogliere la tesi della convenuta in quanto anche se tra i “provvedimenti” in virtu' dei quali sono stati ( eventualmente) corrisposti i compensi che il CF deve restituire rientrano sicuramente quelli di cui al punto 4 , è altrettanto vero che l'assoggettamento del solo welcome bonus al contributo RC operato dall'agente e non contestato dalla preponente è un sicuro indice della volontà di entrambe le parti, in sede di esecuzione del contratto, di ritenere definitivamente acquisito l'emolumento corrisposto al promotore finanziario .
- 19 - Come sopra sottolineato dal TU infatti è pacifico che tutti gli altri anticipi provvigionali non sono stati assoggettati alla ritenuta a dimostrazione della “provvisorietà “ di quei ( e solo di quei) CP_9 emolumenti
Qualificato alla stregua di provvigioni definitivamente riconosciute all'agente, il credito di CP_1 non sussiste e , quindi, va riconosciuto al l'importo delle provvigioni compensate a Parte_1 settembre 2023 per l'importo di euro 1.004,97
Vi è da aggiungere che le clausole di cui alla lettera di incentivazione paiono introdurre un vincolo di stabilità per l'agente, strettamente collegato al trattamento economico aggiuntivo e alla sua durata
(trattamento cui l'agente finanziario non avrebbe più avuto diritto se avesse receduto dal rapporto di agenzia prima del termine pattuito o se la banca fosse receduta dal rapporto per giusta causa ).
Sotto quest'ultimo profilo, è evidente che la finalità del trattamento aggiuntivo previsto dalla lettera di incentivazione , in parte diversamente calibrato su tre periodi successivi e in parte attribuito ad inizio rapporto come “ contributo di avvio dell'attività” non era quindi soltanto premiale ma prima di tutto (essendo il trattamento aggiuntivo condizionato dal vincolo di stabilità), quella di fidelizzare il promotore per un certo periodo di tempo e di sostenere l'inizio della sua attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Ed invero, l'aver previsto un temporaneo ed iniziale trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello ordinario regolato dal contratto di agenzia e l'aver ancorato questo trattamento aggiuntivo, alla permanenza del rapporto di agenzia per un determinato periodo di tempo (ossia per il periodo di
96 mesi), non poteva che avere lo scopo, da un lato, di incentivare l'attività del promotore alla realizzazione in tempi veloci di un portafoglio di un certo valore, dall'altro lato, di mantenere questo portafoglio, ed i relativi investimenti, per un periodo di tempo idoneo, secondo la valutazione delle parti, a garantire una certa resa alla mandante e dall'altro ancora di sostenere il promotore nel periodo di avviamento della sua attività in un nuovo contesto aziendale anche tenuto conto degli oneri e delle spese di carattere straordinario che avrebbe dovuto sopportare in ragione dell'avvio della sua attività come agente di CP_1
Nel caso in esame , quanto meno l'emolumento in esame puo' ritenersi definitivamente acquisito perché la natura premiale dello stesso è sostanzialmente assente e, parallelamente, “scolorisce” anche la sua natura di corrispettivo del patto di stabilità , apparendo invece prevalente la funzione di supportate e/o attenuare o indennizzare il consulente dalle spese di “start up” da esso sostenute
Peraltro come si è visto sopra , il vincolo di stabilità non è stato violato per volontà del consulente finanziario ma della mandante ( sia pure per giusta causa)
B)ANTICIPI PROVVIGIONALI
- 20 - Il tema è trattato dalla TU in modo molto rapido in quanto la risposta al quesito in ordine alla voce in parola si ricava implicitamente dal riscontro dato al quesito in ordine al welcome bonus
La dott.ssa ha rilevato che il dato relativo agli anticipi provvigionali è confermato Per_1 nell'importo di euro 37.738,00 in quanto emerge dai bonifichi eseguiti dalla resistente e dalle notule
( nella quali l'anticipazione non è assoggettata ad quindi trattata come vero e proprio credito CP_9 nei confronti dell'agente).
Effettivamente il punto non meritava ulteriori approfondimenti in quanto era sufficiente , come ha fatto la TU, verificare se la somma pretesa da e' stata effettivamente versata al consulente CP_1 finanziario dalla preponente.
L'importo di euro 37.738,00 deve essere quindi restituito dal ricorrente ad CP_1
D'altra parte, è stato autorevolmente sottolineato che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento “ab origine” indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la “causa debendi”.
Infatti, secondo la Suprema Corte “l'opzione ermeneutica accreditata dalla prevalente dottrina, e recepita dall'orientamento pressoché univoco espresso da questa Corte di legittimità, interpreta in modo molto ampio l'art. 2033 c.c. e segg., ritenendo che la disciplina ivi prevista si applichi a tutti i casi in cui un pagamento sia eseguito in assenza di titolo giustificativo, a nulla rilevando che tale assenza sia originaria o sopravvenuta, totale o parziale. Questo orientamento propugna dunque la irrilevanza della ragione per la quale il pagamento non sia dovuto, in virtù sia del tenore letterale della legge (la quale non fa distinzioni circa la ragione della “non spettanza” del pagamento) sia della storia dell'istituto (caratterizzata da un processo di accorpamento delle varie ipotesi di azioni di ripetizione previste dal diritto romano ed intermedio) sia della finalità della legge, che è di tutelare l'affidamento del terzo incolpevole” ( Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 11/07/2018, n. 18266)
C) IV DI OG
Sul punto la TU ha testualmente rilevato: “l'importo di € 1.190,17 chiesto da nella CP_1 memoria di costituzione risulta dal documento n.16 ( liquidazione_compet_291220231) allegato dalla resistente;
il presunto credito risulta dalla valorizzazione del portafoglio assegnato all'agente come da lettera del 22.9.2023 (doc.6) in cui la rivalsa è quantificata in € 1.515,2 . Da detto importo
è stato dedotto l'addebito effettuato sulla liquidazione di ottobre 2023 (doc.7) in cui sono state azzerate le provvigioni con compensazione di € 326,81 e , quindi, quanto chiesto da risulta CP_1 così determinato:
Importo iniziale come da lettera 22/9/2023 1.515,24 compensazione ottobre 2023 -326,81
- 21 - interessi ottobre 2023 1,74
La rivalsa scaturisce dalla riassegnazione del portafoglio clienti di , il quale, come Parte_6 da lettere in data 12-13/6/2023 (doc.8) dichiara di accettare il versamento come da indennità versata dall'agente subentrante, ovvero Le indennità da corrispondere in caso di Parte_1 cessazione del contratto di agenzia sono disciplinate specificatamente dall'Accordo nazionale degli
Agenti di assicurazione, che, all'art. 37, prevede un particolare istituto, detto “rivalsa”, con il quale la compagnia può recuperare le indennità pagate all'agente cessato, in occasione dello scioglimento del rapporto, facendole pagare all'agente subentrante nella stessa agenzia. La rivalsa, in breve, consente alla compagnia di richiedere al cessionario dell'agenzia le indennità che ha dovuto corrispondere, in ossequio all'art. 1751 c.c. e alla normativa di settore, all'agente cessato.
Nel caso in esame la ha dovuto corrispondere al sig. l'indennità di portafoglio con CP_1 Parte_6 rivalsa a carico del sig. Se non vi sono dubbi sul fatto che la rivalsa operi nei confronti del Parte_1 sig. resta però la domanda su che fine avranno fatto i rapporti trasferiti da a Parte_1 Parte_6
e nel caso in cui non siano rimasti nella disponibilità del sig. ma assegnati ad Parte_1 Parte_1 altro agente allora sarà quest'ultimo a dover pagare ad la rivalsa CP_1
Poi, in sede di conclusioni , la dott.ssa ha ulteriormente precisato : quanto alla rivalsa di Per_1 portafoglio la scrivente ritiene non sia dovuta dal ricorrente in quanto la stessa, assimilabile ad un avviamento, non può essere stata usufruita dal ricorrente il quale, pochi giorni dopo la sottoscrizione della lettera con la quale era riconosciuta, è stato dimesso con conseguente impossibilità di ritrarre alcun profitto dai rapporti ceduti dal precedente agente. Di conseguenza è da ritenere che il ricorrente abbia diritto alla restituzione di quanto trattenuto dalle provvigioni, pari ad € 326,81.
Non puo' che convenirsi con quanto esposto dalla TU posto che è evidente che nel caso in esame non è soddisfatta la ratio dell'istituto invocato per il poco tempo intercorso fra il riconoscimento del beneficio e la cessazione del rapporto.
Da ultimo si osserva che non vi è contestazione in ordine al credito di euro 147,86 a titolo di canone
IPAD ( corrispettivo che il consulente doveva alla banca per l'utilizzo del dispositivo predetto).
e, pertanto, il ricorrente è tenuto al pagamento del suddetto importo
Non resta che tirare le fila .
Per tutte le argomentazioni di cui sopra l'entità della domanda riconvenzionale di deve essere CP_14 ridotta notevolmente e il condannato al pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
36.554,08 ( euro 37.738,00-1004,97-326,81+147,86 ) , oltre interessi legali .
Le spese di TU , liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico delle parti in via solidale in ragione dell'esito della stessa
- 22 - Le spese di lite sostenute dalla convenuta , liquidate come da dispositivo, devono essere invece poste a carico del ricorrente in quanto integralmente soccombente in ordine a tutte le domande svolte e parzialmente soccombente pure in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede
- rigetta il ricorso;
- accoglie la domanda riconvenzionale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma
[...] Controparte_1 di € 36.554,08 , oltre interessi legali;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti , in via fra loro solidale, le spese di TU;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro 7000,00, oltre rimb. forf, iva e cpa di legge
Così deciso in Mantova , il 30.10.25
Il giudice dott. Simona Gerola
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