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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7019/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 03.11.2025 dai coniugi
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Margherita Orsi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 27.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e sono affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori e collocati presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
3) I coniugi concordano che la casa coniugale sita in Cesano Maderno (MB) Via Julia n. 4, attualmente di proprietà in via esclusiva della Sig.ra , resterà assegnata alla stessa che Pt_1 continuerà ivi a vivere con i figli minori con tutti gli arredi e corredi che la compongono. Il Sig. ha già lasciato detto appartamento e reperito un autonomo alloggio idoneo Parte_2 per sé e per ospitare i figli minori nei periodi di sua spettanza per cui provvederà quanto prima a trasferire anche formalmente la residenza nel nuovo appartamento.
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori quanto meno secondo il seguente Parte_2 calendario (salvo diverso accordo con la madre, in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative del padre, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo):
- durante il periodo di frequenza scolastica, a weekend alternati oltre che due pomeriggi/cene a settimana (il pernottamento sarà attivato su accordo tra genitori, tenuto conto delle esigenze organizzative dei ragazzi);
- durante il periodo di vacanze scolastiche: a weekend alternati oltre che due giorni a settimana con pernottamento;
- durante i ponti, in via alternata con la mamma;
- 15 gg durante le vacanze estive anche non consecutivi, da scegliere e accordare entro il 30.5 di ogni anno;
- Per metà delle vacanze scolastiche pasquali: da giovedi alla domenica di Pasqua/ da lunedì di
Pasquetta a mercoledì di ripresa scuola ad anni alterni;
- Durante le vacanze natalizie scolastiche: alternando con la mamma il periodo dal 24 dicembre sino al 25 dicembre mattina ore 11.30 con quello dal 25 dicembre 11.30 sino al 26; alternando poi anche il periodo 31-1 con l'Epifania;
I coniugi precisano, inoltre, che potranno trascorrere la giornata del proprio compleanno con i figli e, ove possibile, a trascorrere tutti insieme la giornata del compleanno dei figli, indipendentemente dal suddetto calendario.
5) Considerata l'attuale condizione reddituale dei coniugi, le parti concordano che a partire dal mese di ottobre 2025, il Sig. provvederà al mantenimento dei figli minori versando, Parte_2 entro il 5 di ogni mese e per dodici mensilità, l'assegno di mantenimento di € 300,00 ciascuno e quindi € 600,00 complessivi (somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a ottobre 2026), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente cointestato, nonché rimborsando il 50% delle spese straordinarie dei figli, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza che qui deve intendersi ritrascritto.
6) I genitori sono altresì d'accordo che l'assegno unico per i figli verrà incassato interamente dalla
Sig.ra e a tal fine il Sig. si impegna a consegnare tempestivamente di anno Pt_1 Parte_2 in anno la documentazione necessaria per la relativa domanda all'INPS e a collaborare per quanto necessario. 7) La Sig.ra proseguirà a pagare in via esclusiva le spese delle utenze domestiche della Pt_1 casa coniugale (a titolo esemplificativo, elettricità, gas, acqua, tassa rifiuti etc), provvedendo alle necessarie volture.
La rata mensile del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere pagata, come fatto sinora, al 50% dai coniugi stante anche la contitolarità del contratto di mutuo.
8) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, e al fine di risolvere la crisi coniugale, fermo restando quanto pattuito ai punti che precedono in relazione al diritto di mantenimento dei figli minori, i ricorrenti hanno altresì concordato di procedere con il trasferimento immobiliare che segue.
La Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. , senza corrispettivo, il 50% del Pt_1 Parte_2 diritto di proprietà dell'immobile di Cesano Maderno Via Julia n. 4 (attuale casa coniugale) identificato al Catasto Urbano di Cesano Maderno come segue:
- foglio 17, mappale 36, subalterno 701 via Iulia 4, piano T, categoria A3, classe 5, vani 5,5 rendita catastale euro 468,68, quanto alla porzione abitativa;
- foglio 17 mappale 36 subalterno 3, via Iulia 4, piano T, categoria c6, classe1, metri quadrati 30, rendita catastale euro 1,13, quanto all'autorimessa;
Gli accordi patrimoniali qui contenuti (con i relativi e previsti trasferimenti immobiliari a beneficio del Sig. ) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi Parte_2 coniugale.
10) I coniugi si impegnano a stipulare l'atto notarile di trasferimento di cui al punto 9 che precede entro 90 giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione, avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987.
I costi eventualmente dovuti per tasse, spese, imposte ed il compenso notarile saranno sostenuti integralmente dal Sig. . Parte_2
11) I coniugi si impegnano ad accordarsi in futuro prima di avviare una nuova convivenza nell'ex casa coniugale. Del pari, i coniugi si impegnano a mantenere aperto il conto corrente cointestato presso CREDIT AGRICOLE SPA al fine di provvedere al pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale;
del pari, in detto conto cointestato continuerà ad essere accreditato il vitalizio del Sig. (con diritto dello stesso a poi versarlo su un proprio conto corrente Parte_2 personale) e il contributo al mantenimento dei figli minori.
12) Con il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente in relazione alla convivenza patrimoniale, avendo definito allo stato tutte le questioni controverse.
13) I genitori acconsentono sin da ora al rilascio del passaporto a favore dei figli minori. 14) I ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto, in tutto o in parte, né medesime o connesse domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Seregno in data
27.07.2007;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Seregno per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 48, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 05.12.2025
Il Presidente est.
AU GI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 03.11.2025 dai coniugi
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Margherita Orsi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 27.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e sono affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori e collocati presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
3) I coniugi concordano che la casa coniugale sita in Cesano Maderno (MB) Via Julia n. 4, attualmente di proprietà in via esclusiva della Sig.ra , resterà assegnata alla stessa che Pt_1 continuerà ivi a vivere con i figli minori con tutti gli arredi e corredi che la compongono. Il Sig. ha già lasciato detto appartamento e reperito un autonomo alloggio idoneo Parte_2 per sé e per ospitare i figli minori nei periodi di sua spettanza per cui provvederà quanto prima a trasferire anche formalmente la residenza nel nuovo appartamento.
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori quanto meno secondo il seguente Parte_2 calendario (salvo diverso accordo con la madre, in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative del padre, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo):
- durante il periodo di frequenza scolastica, a weekend alternati oltre che due pomeriggi/cene a settimana (il pernottamento sarà attivato su accordo tra genitori, tenuto conto delle esigenze organizzative dei ragazzi);
- durante il periodo di vacanze scolastiche: a weekend alternati oltre che due giorni a settimana con pernottamento;
- durante i ponti, in via alternata con la mamma;
- 15 gg durante le vacanze estive anche non consecutivi, da scegliere e accordare entro il 30.5 di ogni anno;
- Per metà delle vacanze scolastiche pasquali: da giovedi alla domenica di Pasqua/ da lunedì di
Pasquetta a mercoledì di ripresa scuola ad anni alterni;
- Durante le vacanze natalizie scolastiche: alternando con la mamma il periodo dal 24 dicembre sino al 25 dicembre mattina ore 11.30 con quello dal 25 dicembre 11.30 sino al 26; alternando poi anche il periodo 31-1 con l'Epifania;
I coniugi precisano, inoltre, che potranno trascorrere la giornata del proprio compleanno con i figli e, ove possibile, a trascorrere tutti insieme la giornata del compleanno dei figli, indipendentemente dal suddetto calendario.
5) Considerata l'attuale condizione reddituale dei coniugi, le parti concordano che a partire dal mese di ottobre 2025, il Sig. provvederà al mantenimento dei figli minori versando, Parte_2 entro il 5 di ogni mese e per dodici mensilità, l'assegno di mantenimento di € 300,00 ciascuno e quindi € 600,00 complessivi (somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a ottobre 2026), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente cointestato, nonché rimborsando il 50% delle spese straordinarie dei figli, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza che qui deve intendersi ritrascritto.
6) I genitori sono altresì d'accordo che l'assegno unico per i figli verrà incassato interamente dalla
Sig.ra e a tal fine il Sig. si impegna a consegnare tempestivamente di anno Pt_1 Parte_2 in anno la documentazione necessaria per la relativa domanda all'INPS e a collaborare per quanto necessario. 7) La Sig.ra proseguirà a pagare in via esclusiva le spese delle utenze domestiche della Pt_1 casa coniugale (a titolo esemplificativo, elettricità, gas, acqua, tassa rifiuti etc), provvedendo alle necessarie volture.
La rata mensile del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere pagata, come fatto sinora, al 50% dai coniugi stante anche la contitolarità del contratto di mutuo.
8) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, e al fine di risolvere la crisi coniugale, fermo restando quanto pattuito ai punti che precedono in relazione al diritto di mantenimento dei figli minori, i ricorrenti hanno altresì concordato di procedere con il trasferimento immobiliare che segue.
La Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. , senza corrispettivo, il 50% del Pt_1 Parte_2 diritto di proprietà dell'immobile di Cesano Maderno Via Julia n. 4 (attuale casa coniugale) identificato al Catasto Urbano di Cesano Maderno come segue:
- foglio 17, mappale 36, subalterno 701 via Iulia 4, piano T, categoria A3, classe 5, vani 5,5 rendita catastale euro 468,68, quanto alla porzione abitativa;
- foglio 17 mappale 36 subalterno 3, via Iulia 4, piano T, categoria c6, classe1, metri quadrati 30, rendita catastale euro 1,13, quanto all'autorimessa;
Gli accordi patrimoniali qui contenuti (con i relativi e previsti trasferimenti immobiliari a beneficio del Sig. ) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi Parte_2 coniugale.
10) I coniugi si impegnano a stipulare l'atto notarile di trasferimento di cui al punto 9 che precede entro 90 giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione, avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987.
I costi eventualmente dovuti per tasse, spese, imposte ed il compenso notarile saranno sostenuti integralmente dal Sig. . Parte_2
11) I coniugi si impegnano ad accordarsi in futuro prima di avviare una nuova convivenza nell'ex casa coniugale. Del pari, i coniugi si impegnano a mantenere aperto il conto corrente cointestato presso CREDIT AGRICOLE SPA al fine di provvedere al pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale;
del pari, in detto conto cointestato continuerà ad essere accreditato il vitalizio del Sig. (con diritto dello stesso a poi versarlo su un proprio conto corrente Parte_2 personale) e il contributo al mantenimento dei figli minori.
12) Con il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente in relazione alla convivenza patrimoniale, avendo definito allo stato tutte le questioni controverse.
13) I genitori acconsentono sin da ora al rilascio del passaporto a favore dei figli minori. 14) I ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto, in tutto o in parte, né medesime o connesse domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Seregno in data
27.07.2007;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Seregno per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 48, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 05.12.2025
Il Presidente est.
AU GI