Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di conIGlio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin conIGliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo conIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 24/01/2025 e vertente
TRA
(c.f. e p.Iva ) Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
Francesco Grassia e, anche disgiuntamente, dall'avv.to Andrea Burigana in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliati presso l'avv.to Andrea Burigana con studio in
Roma, via Giuseppe Mazzini n. 113;
APPELLANTE
E
1
dagli avv.ti Francesco Tassini e Paolo Tassini in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, viale delle Milizie n. 44;
APPELLATA
CP_2
APPELLATO- CONTUMACE
– (c.f. n. ,) Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
successore a titolo universale di a seguito Parte_1
d'intervenuta fusione per incorporazione, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Grassia in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di intervento del 23/12/2024 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Milano via
San Pietro dell'Orto n. 10;
INTERVENUTO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 11990/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 6/06/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione ritualmente notificato (il 15 novembre 2013) la (di seguito Parte_1
anche conveniva in giudizio gli odierni convenuti Parte_1
deducendo di essere creditore, quale successore a titolo particolare della cessata AN SA s.p.a., nei confronti di di € 57.166,64, in CP_2
forza di sentenza n. 9612/2012 emessa dal Tribunale di Roma in data
2 23.05.2012, nel procedimento R.G. 39112/2010. in data Parte_1
23.06.2012 affermava di aver notificato a titolo esecutivo e CP_2
atto di precetto intimandogli il pagamento della somma complessiva di €
63.263,51 a cui era seguito pignoramento presso la AN MPS che aveva avuto esito solo parzialmente positivo per € 2.089,04. Parte_1
affermava che pertanto il credito ammonta complessivamente a euro
62.814,45 oltre interessi sulla somma capitale di € 57.166,64 dal 11.06.2012 al saldo. L'attrice deduceva che in seguito era venuta a sapere che il IG.
- in esecuzione degli obblighi assunti in sede di separazione CP_2
consensuale, omologata dal Tribunale di Roma con decreto del 21.12.2010
– R.G. 47484/2010 - con atto notarile Rep. n. 623/11 Raccolta n. 378/11,
Registrato in data 28.02.2011, aveva trasferito alla moglie Controparte_1
il 50% (quota spettante al ) dell'intero cespite immobiliare di proprietà CP_2
di entrambi i coniugi, facente parte del complesso edilizio sito nel Comune di Roma, località Torrino Nord, denominato “Pianeta Eur”, via del Pianeta
Mercurio n. 42, catastalmente n. 1, comparto Z68, Edificio C L'attrice affermava che nell'atto di trasferimento era riportato che la ha CP_1
corrisposto euro 98.060,00 al quale corrispettivo. L'attrice concludeva CP_2
che in tal modo il si era spogliato dell'unico cespite utilmente CP_2
pignorabile di sua spettanza. L'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previo accertamento della sussistenza di presupposti oggettivi nonché soggettivi in capo al debitore alienante ed al terzo acquirente, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
con sede in Roma, Via del Serafico 43, p. IVA n. ,
[...] P.IVA_4
in persona del legale rappresentante protempore, dell'atto di trasferimento in esecuzione di obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma in data 21.12.2010 – atto notarile Rep. n.
623/11 Raccolta n. 378/11, Registrato in data 28.02.2011 presso la
Conservatoria immobiliare del Comune di Roma, in forza del quale veniva
3 trasferito il diritto di piena proprietà nella misura del 50% dell'intero cespite immobiliare di spettanza del (C.F. CP_2
nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
(RM), Via Tolosa n. 30 piano 4 int. 7 ed in favore della IG.ra CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._1
residente in [...] int. 3, relativo alle seguenti porzioni immobiliari facente parte del complesso edilizio sito nel
Comune di Roma, località Torrino Nord, denominato “Pianeta Eur”, Via del Pianeta Mercurio n. 42, catastalmente n. 1, comparto Z68, Edificio C e precisamente: Appartamento posto al secondo piano della Scala D, distinto con il numero interno 3, composto da soggiorno, due camere, cucina, due bagni e due balconi, confinante con vano scala, vano ascensore, appartamento interno quattro della stessa scala, appartamento interno quattro della scala C;
Posto auto coperto sito al piano interrato, distinto con il n. 59, confinante con posto auto numero 58, area di manovra, posto auto numero 60; Cantina al piano interrato, distinta con il numero 37, confinante con corridoio di accesso, cantina n. 36 cantina n. 38; Dette porzioni immobiliari risultano censite nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 864 particella 898; Subalterno 69 z.c. 6, categoria A/2, cl 7, vani 5,
Via del Pianeta Mercurio n. 1 piano 2 interno 3 scala D, lotto 68, edificio C, rendita catastale euro 955,45 (appartamento); Subalterno 154, z.c. 6, categoria C/6 cl. 12, mq 13, Via del Pianeta Mercurio n. 1, piano S1, interno
59, lotto 68, edificio C, rendita catastale euro 52,37 (posto auto); Subalterno
202 z.c. 6 categoria C/2, classe 8 mq 6, Via del Pianeta Mercurio n. 1, piano
S1, interno 37, lotto 68, edificio C, rendita catastale euro 20,76 (cantina)”.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto ed affermando che nel caso di specie non sussistono i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. La IG.ra chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni: “nel merito, rigettare ogni domanda attorea, siccome
4 manifestamente irrituale ed illegittima, nonché infondata in fatto e diritto, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, nonché di quelle che saranno funditus formulate nelle memorie istruttorie. La convenuta IG.ra CP_1
si riserva sin d'ora di avanzare formalmente istanza di risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Il IG. rimaneva contumace. CP_2
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 la IG.ra precisava le CP_1
conclusioni chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, stante la manifesta nullità reiterata e non sanata dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza del 19.04.2016, rilevato il perfezionamento della notifica al IG.
, veniva rigettata l'eccezione di nullità della notifica. Le parti CP_2
precisavano le conclusioni come da verbale.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11990/2019 così statuiva: <<
Rigetta integralmente la domanda in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
Condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione delle spese di giudizio in favore di he Controparte_1
liquida in euro 13.430,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Le spese così liquidate devono essere distratte in favore dell'Avv. Francesco Tassini e dell'Avv. Paolo Tassini, dichiaratisi antistatari;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< con riguardo innanzitutto all'applicabilità dell'art. 2901 c.c. agli atti di trasferimento di immobili previsti dagli accordi di separazione un consolidato orientamento della Suprema Corte ritiene tali atti revocabili. In tal senso la sentenza della
Suprema Corte n. 5473 del 14 marzo 2006 ha statuito che “gli accordi di separazione personale tra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili
5 non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione e
– tanto più per quanto può interessare ai fini di un'eventuale loro assoggettabilità all'azione revocatoria dei cui all'art. 2901 c.c. – rispondono di norma a un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale. Il giudice di merito, pertanto, in considerazione della tipicità del rapporto deve accertare – di volta in volta – se, in concreto, la cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito oppure a titolo oneroso”. Dalla citata sentenza emerge come la Suprema Corte ritenga pacifica l'applicabilità dell'azione revocatoria agli atti di cessione di immobili eseguiti in ottemperanza agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale.
Ritenuta l'applicabilità dell'azione revocatoria, occorre ora considerare che l'art. 2901 c.c. prevede una serie di requisiti affinché possa essere dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo. Il primo di questi è l'esistenza di un credito in capo a colui che invoca l'azione revocatoria. Nel caso di specie il credito della nei confronti del IG. deriva dal recesso del IG. Parte_1 CP_2
dal contratto di agenzia che lo legava alla La CP_2 Parte_1
con raccomandata del 20.04.2010 ha informato il IG. Parte_1 CP_2
di tale debito, il quale è poi stato successivamente accertato giudizialmente con sentenza n. 9612/2012 emessa dal Tribunale di Roma in data 23.05.2012, nel procedimento R.G. 39112/2010. Oltre all'esistenza di un credito, l'art. 2901 c.c. prevede l'altro requisito oggettivo dell'eventus damni, ossia dell'esistenza di un danno in capo al creditore derivante dall'atto dispositivo.
Quanto a tale ulteriore requisito oggettivo la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione
6 quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018 (Rv. 649739 - 01).
Nel caso di specie l'atto di trasferimento, comportando la perdita di un bene immobile, e in assenza di dimostrazione da parte del convenuto – rimasto contumace – della capienza del suo patrimonio, abbia comportato effettivamente un danno alle ragioni creditorie. Quanto ai requisiti soggettivi, l'art. 2901 c.c. prevede diversi presupposti a seconda che l'atto per cui si propone azione revocatoria sia a titolo gratuito o a titolo oneroso,
e che sia stato compiuto in precedenza o successivamente alla nascita del credito. Quanto, in primo luogo, alla natura gratuita o onerosa dell'atto di attribuzione patrimoniale oggetto di causa, si rileva che - così come previsto dai coniugi nelle condizioni della separazione consensuale - il contratto di trasferimento dell'immobile in esecuzione della separazione prevede un corrispettivo di euro 98.060,00. Nel contratto di trasferimento il CP_2
rilascia quietanza;
inoltre, la ha fornito prova dell'effettivo CP_1
pagamento del prezzo con il deposito dei documenti n. 10 e 11. Pertanto, è provato che l'atto di trasferimento oggetto di causa era un atto a titolo oneroso. Ne deriva che l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. dovrà essere accertato sia in capo al debitore che in capo al terzo beneficiario del trasferimento. In secondo luogo, l'art. 2901 c.c. richiede un diverso requisito soggettivo in base al rapporto temporale tra l'atto di trasferimento e la nascita del credito. Infatti, nel caso in cui l'atto di trasferimento sia anteriore alla nascita del credito occorre accertare l'esistenza del consilium fraudis; al contrario nel caso in cui l'atto di trasferimento sia successivo si
7 deve accertare la scientia damni. Con riguardo al credito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1050 del 10/02/1996 (Rv. 495802 - 01). Pertanto, quanto alla nascita del credito, la data cui far riferimento non è quella della pubblicazione della sentenza che lo ha accertato (23.05.2012) ma quella in cui esso è sorto.
Pertanto, dovrà prendersi in considerazione la data del 20.04.2010, corrispondente alla data della raccomandata con la quale AN SA ha comunicato al IG. il suo debito. L'atto di trasferimento dell'immobile CP_2
è datato 24.02.2011 ed è quindi successivo alla nascita del credito. Ne consegue che, ai fini della pronuncia di inefficacia dell'atto di alienazione, deve essere accertata la sussistenza della scientia damni in capo al debitore e al terzo. Con riguardo al IG. si ritiene che questi conoscesse il CP_2
pregiudizio che l'atto di trasferimento avrebbe arrecato alle ragioni creditorie. Quanto alla IG.ra invece, occorre compiere una serie di CP_1
valutazioni per stabilire se possa presuntivamente ritenersi che la stessa fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto di alienazione avrebbe arrecato al creditore dell'ex coniuge. Invero, da un lato, la IG.ra era la moglie CP_1
del IG. e la raccomandata con la quale il IG. veniva informato CP_2 CP_2
del suo debito è stata mandata presso la sua residenza. Dall'altro, tuttavia, dai documenti della separazione personale dei coniugi in atti emerge una complessa situazione coniugale tra gli odierni convenuti, caratterizzata da forte conflittualità. Infatti, inizialmente la aveva fatto ricorso CP_1
all'autorità giudiziaria per la separazione giudiziale dal IG. dal quale CP_2
emerge un rapporto coniugale assai deteriorato. Solo successivamente i
8 coniugi erano riusciti a raggiungere un accordo e pertanto avevano proceduto a una separazione consensuale. Inoltre, dagli atti emerge anche che il raggiungimento dell'accordo è stato difficoltoso. A fronte del trasferimento della quota di immobile alienata è stato previsto il pagamento di € 98.060,00.
La negli atti di causa ha lamentato che tale somma era troppo Parte_1
bassa stante l'ingente valore dell'immobile. Sul punto nel corso del giudizio
è stata effettuata consulenza tecnica d'ufficio da parte dell'Arch. CP_5
il quale ha stimato il valore della quota di immobile alienato–
[...]
occupato dalla IGnora e dai figli – in euro 126.200,00. Persona_1
Considerato che il prezzo corrisposto dalla seppur inferiore a CP_1
quello stimato dal CTU, non si discosta in modo considerevole da quest'ultimo, l'ammontare del prezzo non può essere considerato quale elemento tale da provare presuntivamente che la avesse conoscenza CP_1
del debito e conseguentemente del danno arrecato al creditore. Pertanto, da tutto quanto detto non emerge la prova certa che la fosse a CP_1
conoscenza dell'esposizione debitoria del marito e del pregiudizio che quindi l'atto di trasferimento di immobile – peraltro in adempimento degli accordi di separazione consensuale - avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca. Non sussistendo il requisito soggettivo in capo alla la CP_1
domanda di parte attrice ex art. 2901 c.c. deve essere rigettata. Alla soccombenza dell'attrice consegue la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'istruttoria compiuta, secondo i parametri medi.>>
§ 3. – Ha proposto appello formulando cinque Parte_1
motivi di gravame, di seguito illustrati, e rassegnava le seguenti conclusioni:< nel merito, in principalità, riformare integralmente per le ragioni indicate in narrativa, la sentenza n. 11990/2019 del Tribunale di
Roma, Sezione X Civile, in composizione monocratica, Dott.ssa Maria
Grazia Giammarinaro, pubblicata in data 6/6/2019, non notificata, resa a
9 definizione della causa R.G. 81809/13 promossa da Parte_1
nei confronti dei IGg.ri e e per
[...] CP_2 Controparte_1
l'effetto, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, accogliere le conseguenti domande qui di seguito riportate: 1. Nel merito: previo accertamento della sussistenza di presupposti oggettivi nonché soggettivi in capo al debitore alienante ed al terzo acquirente, dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di con sede in Roma, Parte_1
Via del Serafico 43, p. IVA n. , in persona del legale P.IVA_4
rappresentante pro tempore, dell'atto di trasferimento in esecuzione di obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Roma in data 21.12.2010 - atto notarile Rep. n. 623/11 Raccolta
n. 378/11, Registrato in data 28.02.2011 presso la Conservatoria immobiliare del Comune di Roma, in forza del quale veniva trasferito il diritto di piena proprietà nella misura del 50% dell'intero cespite immobiliare di spettanza del (C.F. CP_2 C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] piano
4 int. 7 ed in favore della IG.ra (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...], residente in C.F._1
Roma, Via del Pianeta Mercurio n. 42/D int. 3, relativo alle seguenti porzioni immobiliari facente parte del complesso edilizio sito nel Comune di
Roma, località Torrino Nord, denominato “Pianeta Eur”, Via del Pianeta
Mercurio n. 42, catastalmente n. 1, comparto Z68, Edificio C e precisamente: Appartamento posto al secondo piano della Scala D, distinto con il numero interno 3, composto da soggiorno, due camere, cucina, due bagni e due balconi, confinante con vano scala, vano ascensore, appartamento interno quattro della stessa scala, appartamento interno quattro della scala C;
Posto auto coperto sito al piano interrato, distinto con il n. 59, confinante con posto auto numero 58, area di manovra, posto auto numero 60; Cantina al piano interrato, distinta con il numero 37, confinante
10 con corridoio di accesso, cantina n. 36 cantina n. 38; Dette porzioni immobiliari risultano censite nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 864 particella 898; Subalterno 69 z. c. 6, categoria A/2 , classe 7, vani
5, Via del Pianeta Mercurio n. 1 piano 2 interno 3 scala D, lotto 68, edificio
C, rendita catastale Euro 955,45 (appartamento); Subalterno 154, z. c. 6, categoria C/6, classe 12, mq 13, Via del Pianeta Mercurio n. 1, piano S1, interno 59, lotto 68, edificio C, rendita catastale Euro 52,37 (posto auto);Subalterno 202 z. c. 6 categoria C/2, classe 8 mq 6, Via del Pianeta
Mercurio n. 1, piano S1, interno 37, lotto 68, edificio C, rendita catastale
Euro 20,76 (cantina). Con vittoria di spese, diritti e onorari. In via istruttoria si chiede che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di documentazione bancaria attestante, da un lato, l'effettivo versamento a favore della AN Popolare di Milano dell'importo di € 36.449,44 ad estinzione del mutuo -considerato che controparte ha prodotto (sub doc. 10 avversario) dettaglio di AN Popolare di Milano per un importo che non coincide con quello indicato nel “dettaglio bonifico in partenza” di cui al medesimo doc. 10- e, dall'altro lato, attestante l'effettivo trattenimento, in capo alla IG.ra della rata mensile pattuita in forza di Controparte_1
contratto di mutuo pattuito con AN Unicredit S.p.A., considerato che controparte nulla ha prodotto in merito all'esborso mensile per tale voce.
Sempre per l'effetto, condannare la IG.ra a restituire a CP_1 [...]
la somma di € 1.582,45 a titolo di rimborso spese CTU da Parte_1
questa anticipate e porre a carico della stessa la complessiva somma liquidata al CTU per € 2.494,73 oltre IVA e CPA nonché disporre la restituzione da parte dei legali avversari dichiaratisi antistatari in primo grado delle spese di lite corrisposte nella misura di € 8.158,72 per ciascuno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.>>
§ 3.1 – Si costituiva per eccepire l'improcedibilità della Controparte_1
domanda e chiedere il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le
11 seguenti conclusioni: << in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda della ., stante la Parte_2
nullità mai sanata della (notifica della) citazione introduttiva del presente giudizio;
in via principale nel merito, rigettare ogni domanda attorea, siccome infondata in fatto e diritto, con conferma della sentenza resa in sede di 1° grado;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, spese generali ed oneri fiscali, da distrarsi in favore dei procuratori, antistatari.>>
§ 3. 2– All'udienza di prima comparizione dell'11 settembre 2020 la Corte rinviava la causa per il rinnovo della notifica al IG. . La CP_2
successiva udienza, fissata al 21 maggio 2021, veniva sostituita con il deposito di note scritte. All'esito, la Corte dichiarava la contumacia del IG.
, appellato non costituito e rinviava la causa per la precisazione CP_2
delle conclusioni, poi più volte differita.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 24 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni. Con decreto presidenziale del 4 dicembre
2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 3.3 – Interveniva volontariamente in data 23 dicembre 2024
[...]
successore a titolo universale Controparte_6
a seguito d'intervenuta fusione per Parte_1
incorporazione e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: 1). Nel merito, in principalità, riformare integralmente per le ragioni indicate in narrativa, la sentenza n. 11990/2019 del Tribunale di Roma, Sezione X Civile, in composizione monocratica, Dott.ssa Maria Grazia Giammarinaro, pubblicata in data 6/6/2019, non notificata, resa a definizione della causa
R.G. 81809/13 promossa da nei confronti di Parte_1
e e 2). per l'effetto, previo ogni più CP_2 Controparte_1
12 opportuno accertamento e/o declaratoria, accogliere le conseguenti domande qui di seguito riportate: 1. Nel merito: previo accertamento della sussistenza di presupposti oggettivi nonché soggettivi in capo al debitore alienante ed al terzo acquirente, dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di
già Controparte_6 Parte_1
con sede in Torino, piazza San Carlo 156, p. IVA n. , in
[...] P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., dell'atto di trasferimento in esecuzione di obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma in data 21.12.2010 – atto notarile Rep. n. 623/11
Raccolta n. 378/11, Registrato in data 28.02.2011 presso la Conservatoria immobiliare del Comune di Roma, in forza del quale veniva trasferito il diritto di piena proprietà nella misura del 50% dell'intero cespite immobiliare di spettanza del (C.F. CP_2 C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] piano
4 int. 7 ed in favore della IG.ra (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...], residente in C.F._1
Roma, Via del Pianeta Mercurio n. 42/D int. 3, relativo alle seguenti porzioni immobiliari facente parte del complesso edilizio sito nel Comune di
Roma, località Torrino Nord, denominato “Pianeta Eur”, Via del Pianeta
Mercurio n. 42, catastalmente n. 1, comparto Z68, Edificio C e precisamente: Appartamento posto al secondo piano della Scala D, distinto con il numero interno 3, composto da soggiorno, due camere, cucina, due bagni e due balconi, confinante con vano scala, vano ascensore, appartamento interno quattro della stessa scala, appartamento interno quattro della scala C;
Posto auto coperto sito al piano interrato, distinto con il n. 59, confinante con posto auto numero 58, area di manovra, posto auto numero 60; Cantina al piano interrato, distinta con il numero 37, confinante con corridoio di accesso, cantina n. 36 cantina n. 38; Dette porzioni immobiliari risultano censite nel catasto fabbricati del Comune di Roma al
13 foglio 864 particella 898; Subalterno 69 z. c. 6, categoria A/2, classe 7, vani
5, Via del Pianeta Mercurio n. 1 piano 2 interno 3 scala D, lotto 68, edificio
C, rendita catastale Euro 955,45 (appartamento); Subalterno 154, z. c. 6, categoria C/6, classe 12, mq 13, Via del Pianeta Mercurio n. 1, piano S1, interno 59, lotto 68, edificio C, rendita catastale Euro 52,37 (posto auto);Subalterno 202 z. c. 6 categoria C/2, classe 8 mq 6, Via del Pianeta
Mercurio n. 1, piano S1, interno 37, lotto 68, edificio C, rendita catastale
Euro 20,76 (cantina). Con vittoria di spese, diritti e onorari. In via istruttoria si chiede che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di documentazione bancaria attestante, da un lato, l'effettivo versamento a favore della AN Popolare di Milano dell'importo di € 36.449,44 ad estinzione del mutuo -considerato che controparte ha prodotto (sub doc. 10 avversario) dettaglio di AN Popolare di Milano per un importo che non coincide con quello indicato nel “dettaglio bonifico in partenza” di cui al medesimo doc. 10- e, dall'altro lato, attestante l'effettivo trattenimento, in capo a della rata mensile pattuita in forza di contratto di Controparte_1
mutuo pattuito con AN Unicredit S.p.A., visto che controparte nulla ha prodotto in merito all'esborso mensile per tale voce. 3). Sempre per l'effetto, condannare a restituire a Controparte_1 Controparte_6
(successore di la somma di €
[...] Parte_1
1.582,45 a titolo di rimborso spese CTU da questa anticipate e porre a carico della stessa la complessiva somma liquidata al CTU per € 2.494,73 oltre IVA
e CPA nonché disporre la restituzione da parte dei legali avversari dichiaratisi antistatari in primo grado delle spese di lite corrisposte nella misura di € 8.158,72 per ciascuno.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.>>
§ 3.4 – Hanno depositato note gli avvocati Tassini e Grassia;
all'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
14 § 4. – i motivi di gravame
§ 4.1 – Con il primo motivo titolato: << solo alcune considerazioni preliminari >> l'appellante eccepisce la contraddittorietà e l'illogicità della decisione, in quanto il primo Giudice avrebbe, da un lato, affermato l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c. agli atti di trasferimento di immobili previsti da accordi di separazione;
la correttezza Contr dell'individuazione del momento e della fonte da cui è nato il credito di cristallizzandolo alla data del 20/4/2010 (data della raccomandata) e non già alla successiva sentenza di condanna nei confronti del IG. ; la CP_2
configurabilità dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo in capo al IG.
e, dall'altro, ritenuto non sussistente il requisito soggettivo in capo alla CP_2
IG.ra omettendo di valutare tutte le risultanze del processo, CP_1
presuntive di tale consapevolezza e incorrendo così in << plurime violazioni di legge >>.
§ 4.2 – Con il secondo motivo titolato: << erronea valutazione dell'art. 2901 comma 2 – c.c. in relazione alla scientia damni in capo alla IG.ra
-> si duole del passo motivazionale con il quale il Tribunale ha CP_1
affermato che: << da un lato, la IG.ra era la moglie del IG. e CP_1 CP_2
la raccomandata con la quale il IG. veniva informato del suo debito è CP_2
stata mandata presso la sua residenza. Dall'altro, tuttavia, dai documenti della separazione personale dei coniugi in atti emerge una complessa situazione coniugale tra gli odierni convenuti, caratterizzata da forte conflittualità. Infatti, inizialmente la aveva fatto ricorso all'autorità CP_1
giudiziaria per la separazione giudiziale dal IG. dal quale emerge un CP_2
rapporto coniugale assai deteriorato. Solo successivamente i coniugi erano riusciti a raggiungere un accordo e pertanto avevano proceduto a una separazione consensuale. Inoltre, dagli atti emerge anche che il raggiungimento dell'accordo è stato difficoltoso>>; ritiene siffatta motivazione contraddittoria ed erronea. Contraddittoria in quanto la
15 separazione personale era stata comunque formalizzata tramite procedura consensuale, il che costituirebbe indice del fatto che la conflittualità fosse venuta meno. Inoltre, IGnificava che dalla conflittualità tra i due coniugi non poteva comunque derivarsi la mancata conoscenza del pregiudizio in capo all'appellata essendo, anzi, più verosimile che la situazione conflittuale derivasse proprio dalla situazione debitoria del marito, tanto ciò è vero che l'immobile era stato poi assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale e che tale circostanza non aveva assunto una funzione: << solutoria-compensativa >> posto che il IG. non aveva percepito, oltre CP_2
ai 100.000,00 euro, alcun'altra somma o immobile alcuno. In conclusione,
l'appellante riteneva che fosse sussistente il requisito della scientia damni in capo all'appellata costituita, a fronte dell'anteriorità del credito e dell'insorgenza dello stesso in costanza di matrimonio e regolare convivenza tra le parti.
§ 4.3 – Con il terzo motivo titolato: << erronea valutazione dell'art. 2091 c.c. comma – 2 c.p.c. in relazione all'onerosità dell'operazione >> si duole del passo motivazionale con il quale il primo Giudice ha affermato che: <<
considerato che
il prezzo corrisposto dalla seppur inferiore a quello CP_1
stimato dal CTU, non si discosta in modo considerevole da quest'ultimo,
l'ammontare del prezzo non può essere considerato quale elemento tale da provare presuntivamente che la avesse conoscenza del debito e CP_1
conseguentemente del danno arrecato al creditore >>. A tal riguardo, formula più censure. In primo luogo, con riferimento al prezzo concordato dalle parti, sostiene che, da un lato, sussistono ancora dei dubbi sull'effettività del pagamento della somma di euro 61.610,56 al IG. e, dall'altro, che il CP_2
prezzo pattuito tra le parti, indicato nell'atto di trasferimento, (euro
98.060,00) non risulta congruo né in linea con il valore di mercato del bene, ciò in quanto l'immobile in questione avrebbe una rendita catastale pari a euro 1.028,58; non risulterebbe congruo nemmeno rispetto a quanto
16 determinato dalla perizia svolta dal consulente di parte. Ne segue, secondo l'appellante, che gli accordi tra i coniugi celerebbero, in realtà, un negotium mixtum cum donatione, ovvero una vera e propria donazione. In secondo luogo, l'appellante IGnifica che l'appellata: << ha sempre dimostrato ferma opposizione >> con riguardo alla circostanza dell'effettiva applicazione di un prezzo inferiore a quello di mercato, dimostrata, invece, anche dalla CTU.
In terzo luogo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha decurtato il valore dell'immobile in ragione dell'occupazione di esso da parte del coniuge, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, l'appellante ribadisce che la controparte non ha mai fornito la prova dell'effettiva corresponsione del pagamento da parte dell'appellata degli importi pattuiti in base al contratto, mentre era proprio su di essa che incombeva l'onere della prova.
§ 4.4 – Con il quarto motivo titolato: << erronea valutazione/falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. – onere della prova >> l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che: << pertanto, da tutto quanto detto non emerge la prova certa che la CP_1
fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria del marito e del pregiudizio che quindi l'atto di trasferimento di immobile – peraltro in adempimento degli accordi di separazione consensuale - avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca >>. Sostiene che, al contrario, nella fattispecie di cui all'art. 2901 c.c. non sia necessaria, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo, la prova certa, potendosi ricorrere a semplici presunzioni, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 4.5 – Con il quinto motivo titolato: << erronea liquidazione delle spese di lite violazione/falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. >> censura la sentenza di primo grado per aver il primo Giudice omesso di valutare la soccombenza secondo le specificità del caso concreto, posto che potrebbero esservi altri elementi idonei a giustificare una compensazione, anche parziale, delle
17 spese. Nello specifico, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che era stata integralmente accertata la fondatezza delle pretese e la corretta instaurazione del giudizio;
che essa appellante aveva dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c. e che, con riguardo al IG. , lo stesso Giudice aveva confermato la piena riconducibilità degli CP_2
elementi oggettivi e soggettivi, mentre con riguardo alla IG.ra le CP_1
presunzioni richiamate (costanza di matrimonio, convivenza e mancanza del carattere solutorio-compensativo della separazione) soddisfacevano i criteri richiesti dall'art. 2729 c.c. Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che essa era stata costretta ad adire l'autorità giudiziaria a causa Pt_1
dell'inadempimento del IG. , della mancata esazione del credito CP_2
attraverso il procedimento esecutivo e dell'inesistenza di ulteriori beni aggredibili al di fuori dell'immobile per cui è causa.
§ 5 – L'analisi dei motivi
Giova premettere che il contraddittorio risulta validamente costituito in grado d'appello e veniva dichiarato contumace da questa CP_2
Corte con ordinanza del 21 maggio 2021; la causa, stante l'infondatezza dei motivi di gravame, può essere decisa in applicazione del criterio motivazionale della ragione più liquida secondo il quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale sollevata dalla controparte – nel caso in esame - l'appellata che ha riproposto una questione preliminare relativa alla regolarità del contraddittorio in primo grado con riguardo alla posizione processuale di
. (Così Cass. n. 9936/2014) CP_2
I motivi possono venir esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
18 Rileva la Corte che è debitore di banca SA (a cui è subentrato CP_2
ed ora Parte_1 Controparte_8
), già coniugato con egli alienava a
[...] Controparte_1
quest'ultima, in data 24 febbraio 2011, in esito agli accordi raggiunti in sede di separazione, la sua quota di proprietà dell'immobile destinato a casa di abitazione familiare ed in comproprietà di essi coniugi nella misura del 50% ciascuno.
ha proposto -con atto notificato il 15 novembre 2013- la Parte_1
domanda di declaratoria di inefficacia del suddetto atto di vendita in quanto compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie di essa CP_2
attrice. L'acquirente veniva evocata in giudizio quale beneficiaria CP_1
di detto trasferimento ed in quanto consapevole che il marito, debitore di banca SA, con detto atto di disposizione avrebbe definitivamente compromesso le ragioni creditorie di detta AN. L'appellante sostiene che il Tribunale aveva errato nel non considerare che l'atto era stato posto in essere dalla con la volontà di salvaguardare la casa coniugale, CP_1
unitamente al marito, evitando così di esporre all'esecuzione forzata l'unico bene aggredibile dal creditore.
Lamentava la contraddittorietà della sentenza per non avere il tribunale adeguatamente valutato che: A) la circostanza che la separazione personale dei coniugi fosse conflittuale non escludeva che la fosse all'oscuro CP_1
delle operazioni e dei comportamenti del marito;
che anzi, al contrario, era probabile che alla base di tali tensioni ci fosse proprio la situazione debitoria Contr che aveva maturato nei confronti di tant'è che la separazione CP_2
avviata come giudiziale si era tramutata in consensuale;
B) che non poteva ritenersi assolta la funzione solutorio- compensativa, per l'ipotesi in esame, dell'alienazione in proprietà del bene nell'ambito di accordi di separazione in quanto il non aveva percepito, oltre ai suddetti 100.000 euro, altra CP_2
19 somma e/o l'intestazione di altro bene compensativo del trasferimento del bene oggetto di causa, nemmeno con riguardo al preteso obbligo di mantenimento della C) che rientrava nel notorio che l'escamotage CP_1
della separazione rappresentava spesso il male minore che i soggetti adottavano per sottrarsi ai propri obblighi di natura giuridica, tributaria e fiscale sicché non poteva escludersi, a priori, che anche tale disposizione patrimoniale riestrasse in siffatta strategia;
D) che il valore della quota di proprietà di era di € 157.750,00 e dunque oltre 50% del valore CP_2
dichiarato nell'atto e che comunque il prezzo non era congruo;
E) che non risultava mai fornita la prova della corresponsione del pagamento da parte di degli importi pattuiti ex contractu e che tale valenza non Controparte_1
potevano assumere gli allegati 10 e 11 prodotti dalla stessa.
Tanto premesso osserva la Corte che emerge dall'esame del ricorso per separazione personale depositato da in data 27 luglio 2010 che i CP_1
coniugi avevano contratto matrimonio il 19/09/1992, dall'unione erano nati due figli, gemelli, in data 28.11.2001; ai punti 5 e 6 del ricorso narra CP_1
che da circa tre anni il marito si disinteressava della famiglia, senza più offrire supporto morale e che quello materiale era limitato al pagamento dell'utenza telefonica e dell'abbonamento SKY;
che nell'ultimo anno si allontanava da casa tutti i fine settimana;
al punto 8 la ricorrente precisava che essi coniugi erano comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale, nella misura del 50% ciascuno, immobile sul quale gravavano due mutui, l'uno perfezionato dalla moglie e l'altro dal marito;
che ella percepiva un reddito mensile di € 2.328,00 mentre il un reddito annuo di circa CP_2
70.000 euro. Chiedeva che i figli venissero affidati a lei, che le venisse assegnata la casa coniugale e che venisse posto a carico di l'obbligo CP_2
di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 1.500,00 mensili oltre la metà delle spese straordinarie;
che dovesse prelevare tutti i CP_2
suoi effetti personali dalla casa coniugale entro il 30 agosto 2010.
20 Risulta depositata la comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio CP_2
di separazione. confermava la crisi del rapporto coniugale, addebitava CP_2
alla moglie di averlo allontanato dalla camera nuziale, negava di aver cessato di occuparsi del benessere economico della famiglia e rappresentava di vivere una grave crisi lavorativa all'interno di AN SA dove era stato fatto oggetto di mobbing e gravissime scorrettezze, in particolare la
Dirigenza della banca aveva operato in modo che egli perdesse molti buoni clienti a beneficio di altri promotori del medesimo istituto, vanificando il lavoro di anni di esso;
che egli si era visto costretto a lasciare il lavoro CP_2
e ad accettare l'incarico di promotore finanziario per conto del Monte dei
Paschi di Siena;
che l'incarico non prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato, ma un semplice mandato di rappresentanza in forza del quale percepiva provvigioni e non più una retribuzione fissa, con conseguente contrazione del proprio reddito;
specificava che aveva lasciato banca SA nel gennaio 2010 ed aveva iniziato il nuovo lavoro presso MPS nel maggio
2010. Quanto alle condizioni della separazione evidenziava il buon reddito della moglie;
il vantaggio che le sarebbe derivato dall'assegnazione della casa coniugale rispetto ad esso che, apprestandosi a lasciare CP_2
definitivamente la stessa, avrebbe dovuto reperire altro alloggio, non disponendo di altre proprietà immobiliari, sostenendone i relativi costi.
I coniugi sono comparsi in data 6 dicembre 2010 avanti al Presidente del tribunale;
ha dichiarato un reddito mensile di € 3.000,00 la di CP_2 CP_1
€ 2.200,00 ed entrambi la proprietà dell'immobile adibito a residenza familiare, nella misura del 50% ciascuno. I coniugi hanno dichiarato di volersi separare consensualmente avendo raggiunto un accordo. Il presidente disponeva il mutamento del rito e sentiva nuovamente i coniugi, i quali dichiaravano di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni: i figli affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre nella casa di abitazione coniugale che veniva assegnata alla dandosi atto che CP_1
21 già se ne era allontanato;
avrebbe versato un contributo per il CP_2 CP_2
mantenimento dei figli di € 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Il marito si obbligava a vendere alla moglie il 50% dell'immobile ovvero l'intera quota di comproprietà dello stesso, quota per la quale la moglie si impegnava a versare al marito € 100.000,00 al lordo di quanto necessario per l'estinzione dei mutui AN Popolare di Milano gravanti sulla casa e per le spese di accensione di un mutuo di € 100.000,00
a carico della moglie;
il pagamento delle rate semestrali di entrambi i mutui con scadenza 31/12/2010.
Il Tribunale di Roma omologava la separazione in data 21 dicembre 2010.
L'atto di trasferimento immobiliare in esecuzione di decreto di omologa di separazione consensuale risulta rogato il 24 febbraio 2011.
L'appellante ha confermato nell'atto di appello di aver intimato al CP_2
mediante raccomandata del 20/4/2010 la richiesta di restituzione dell'importo di € 57.166,64 e di aver incardinato il procedimento giudiziale volto all'accertamento ed alla condanna alla restituzione di detto importo con ricorso ex art. 414 c.p.c del 30.11.2010 e quindi in data antecedente all'emissione del decreto di omologa.
Osserva la Corte che il Tribunale, con statuizione ormai trascorsa in giudicato, ha stabilito che l'atto di disposizione patrimoniale è astrattamente revocabile e che la nascita del credito di va ricondotta alla Parte_1
data di invio della raccomandata con la quale banca SA ha comunicato a il suo debito (20 aprile 2010) e non a quella della pubblicazione della CP_2
sentenza che tale credito ha accertato (23 maggio 2012), con la conseguenza che l'atto di trasferimento del 24 febbraio 2011 è successivo alla nascita del credito. Si osserva che – e – avrebbe dovuto proporre appello CP_1 CP_2
incidentale avverso detta statuizione ed invece si è limitata ad una contestazione all'interno del paragrafo B1 della comparsa (che riproduce
22 pedissequamente il contenuto della comparsa conclusionale di primo grado), che non tiene conto della statuizione contenuta in sentenza e che, come tale,
è inammissibile.
La delibazione dei motivi di gravame a cui è chiamato il Collegio deve quindi muovere dall'accertamento che la nascita del credito è antecedente alla proposizione del ricorso per separazione (depositato a luglio 2010) ed agli accordi di separazione consensuale raggiunti dai coniugi in relazione all'udienza del 6 dicembre 2010.
Il riesame delle questioni devolute quali elementi di contraddittorietà della sentenza e sopra riassunti - pag. 19 lett. da A) a D) – conduce alla conferma della statuizione di prime cure che ha escluso che potesse essere CP_1
consapevole che con l'atto di disposizione oggetto di causa potesse venir arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie dell'ex datore di lavoro del marito.
Osserva la Corte che va escluso che la separazione personale dei coniugi possa aver costituito un sotterfugio per sottrarre l'immobile alle garanzie del credito di banca SA. Entrambi i coniugi hanno dichiarato che il loro legame era irrimediabilmente venuto meno da tempo, almeno da un anno rispetto alla presentazione del ricorso per separazione ed entrambi erano favorevoli alla cessazione della convivenza. ha trasferito la propria residenza CP_2
all'estero (Malta) dal 9 maggio 2013; in data 9 ottobre 2014 risulta iscritto avanti al tribunale di Roma il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 5 maggio 2015 il difensore di dava CP_1
notizia che il tribunale di Roma con sentenza n. 2087/2015 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va altresì escluso che non abbia corrisposto l'importo da lei dovuto CP_1
al marito per la quota che questi le alienava. Risultano infatti versati in atti sia il bonifico di € 36.449,44 per l'estinzione anticipata del mutuo gravante 23 sull'immobile contratto dal marito;
inoltre, è indubbio il pagamento delle rate semestrali scadenti il 31 dicembre 2010 e risulta provata, sempre documentalmente, l'accensione del mutuo di € 100.000,00 da parte della per far fronte a detti pagamenti. Invero, nell'atto di cessione risulta CP_1
all'art 3 rilasciata da parte del la quietanza per il pagamento di € CP_2
98.060,00 di cui € 36.449,44 per l'estinzione del suo mutuo e, quanto alla residua somma di € 61.610,56, risulta scritto: << a mezzo mutuo che la
Unicredit spa concede in data odierna alla IGnora con atto Controparte_1
immediatamente successivo al presente. Le parti si danno atto che la IGnora ha dato ad Unicredit spa in data odierna mandato Controparte_1
irrevocabile affinché quest'ultima corrisponda detto importo di euro
61.610,56 in favore di L'originale di detto mandato è stato CP_2
consegnato al IG. che dichiara di averlo ricevuto (...)>> CP_2
Trattasi, quindi, di un pagamento effettivo che ha rimesso al marito. CP_1
Va ugualmente escluso che l'importo di € 98.060,00 versato per la quota alienata dal sia eIGuo rispetto al valore dell'immobile e possa CP_2
costituire elemento di sospetto del carattere truffaldino dell'operazione architettata congiuntamente dai coniugi per risolvere la situazione debitoria compromessa di con AN SA. CP_2
Risulta espletata CTU che ha attribuito alla quota di il valore di € CP_2
157,000,00 calcolata dividendo l'importo totale stimato dal consulente di €
315.000,00 alla data del 24 febbraio 2011, ridotta ad € 126.200,00 in forza dell'applicazione del quoziente di svalutazione rappresentato dall'occupazione dell'immobile da parte dell'altro comproprietario (e dunque la ed i due figli), riduzione che il Tribunale ha condiviso. CP_1
Va evidenziato che la disposizione si inserisce in un più ampio contesto volto a regolamentare gli aspetti personali e patrimoniali della separazione. È pacifico che in siffatto contesto , in una libera contrattazione, avrebbe CP_2
24 potuto alienare solo la sua quota pari al 50% dell'immobile indiviso e tanto inevitabilmente avrebbe inciso, deprezzandolo, sul valore che quella medesima quota avrebbe avuto in ipotesi di alienazione congiunta.
L'accordo sul prezzo risulta raggiunto, come detto, all'interno di una più complessa trattativa per la definizione di tutti gli aspetti patrimoniali legati alla separazione personale dei coniugi in cui entrambi gli sposi hanno rinunciato al mantenimento godendo entrambi di redditi propri;
i figli risultano collocati presso la madre nella casa di abitazione coniugale, assegnata per tale ragione alla predetta ed il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del risulta contenuto in 500 euro mensili CP_2
complessivi a fronte dell'originaria richiesta di di € 1500,00 e CP_1
dell'offerta del di corrisponderle a tale titolo € 800,00. Appare CP_2
evidente, a giudizio del Collegio, che alla valutazione della quota di comproprietà del in un importo più contenuto (e/o “deprezzato”) ha CP_2
corrisposto il contenimento dell'assegno da versare mensilmente per i figli in misura sensibilmente ridotta rispetto all'importo che il padre aveva offerto in comparsa di costituzione. Non va sottaciuto, infine, che la per CP_1
poter far fronte al pagamento ha contratto un oneroso mutuo di € 100.000,00 destinato ad estinguere, per una parte, il mutuo già gravante sulla casa contratto dal marito e per la restante parte come saldo del prezzo.
Conclusivamente, alcuna delle circostanze suddette, siccome smentite in fatto, può indurre a sospettare che fosse consapevole del fatto che, CP_1
con la cessione di detta quota, il creditore di ricevesse pregiudizio CP_2
essendo venuta meno la garanzia per il suo credito. È vera la circostanza che la lettera di contestazione del debito è giunta all'indirizzo del ad aprile CP_2
2010 presso la casa familiare, ma non vi è prova che la abbia avuto CP_1
conoscenza del contenuto della corrispondenza riservata del marito in un momento in cui i coniugi risultavano già sentimentalmente distanti da almeno un anno e conducevano vite autonome. L'operazione commerciale,
25 inserita in un contesto di separazione personale del coniugi, è infatti reale e non fittizia, il prezzo versato dalla moglie (con rilevante sacrificio personale essendosi ella gravata a febbraio 2011 di un mutuo con scadenza 31 marzo
2021 -rata netta di € 2.663,41 -) al marito è congruo e l'atto oneroso ha certamente natura solutoria essendo stato posto in essere con modalità tali da consentire che, a fronte di una sensibile riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e l'assunzione di oneroso mutuo in capo alla l'unico immobile di famiglia venisse preservato ai figli minori CP_1
ed alla madre e rimanendone definitivamente escluso il marito, che aveva cessato la convivenza ed aveva spostato altrove il centro dei propri interessi.
Non risulta provato alcun diverso assunto atto a far sospettare che la finalità fosse quella di sottrarre la garanzia patrimoniale a banca SA e che, ove questo fosse l'intento recondito del , che ne fosse CP_2 CP_1
consapevole.
L'appello va quindi rigettato.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata costituita sulla base dello scaglione di valore della causa determinato dal credito per cui il creditore agisce (cfr.
Cass. n. 10089/2014 e succ. conf.) e così fino a € 260.00,00 nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati, con distrazione;
nulla in favore di che non ha svolto attività CP_2
defensionale.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
26 n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
a cui è subentrato il terzo intervenuto Parte_1 [...]
- successore a titolo universale Controparte_6 [...]
a seguito d'intervenuta fusione per incorporazione - nei Parte_1
confronti di e contro la sentenza resa tra le Controparte_1 CP_2
parti dal Tribunale di Roma n. 11990/2019 pubblicata in data 6/06/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna - Controparte_6
successore a titolo universale alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1
liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Paolo Tassini e Francesco Tassini che ne hanno fatto richiesta essendosi dichiarati antistatari;
nulla in favore di CP_2
che non ha svolto attività defensionale.
[...]
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 24/01/2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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