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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 44/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 44/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 27 gennaio 2025, vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Pasquale
Piccolo presso il cui studio elettivamente domicilia in Somma Vesuviana alla via A. Moro n. 136;
- APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F ) CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall' Avv. Angelo
Pisani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla P.zza Vanvitelli, n. 15;
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE'
(codice fiscale ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2
difeso, giusta procura depositata telematicamente con la comparsa di costituzione in appello, dall'Avv.to Carlo Rosella dell'Avvocatura Municipale con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, palazzo San Giacomo;
- APPELLATO -
E
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3
P a g . 1 | 14 - APPELLATO CONTUMACE -
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del Sindaco p.t.; CP_5
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_6
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_7
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del Sindaco p.t.; CP_8
- APPELLATO CONTUMACE –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_9
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3939/2017.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024.
Svolgimento del processo.
1.1 Con atto di citazione ex art. 615 c.p., evocò in giudizio, innanzi al Giudice di Pace CP_1
di Nola, , la il il Parte_2 Controparte_9 Controparte_2 [...]
, il , il , il il CP_4 Controparte_7 Controparte_10 CP_5 [...]
e il adducendo che gli aveva notificato Controparte_3 Controparte_6 Parte_2
una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (numero atto 0717620160000017400) per omesso pagamento di debiti risultanti da una pluralità di cartelle esattoriali e limitando l'opposizione a 5 cartelle esattoriali relative a presunte violazioni al C.d.S.
1.2 A fondamento della domanda dedusse l'omessa notifica delle cartelle e dei verbali di contravvenzione e la prescrizione della pretesa creditoria.
1.3 Concluse chiedendo: accertarsi e dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali per inesistente/omessa notifica e comunque perché relative a crediti prescritti;
annullarsi le cartelle e tutti
P a g . 2 | 14 gli atti precedenti e successivi;
accertarsi la non debenza delle somme vantate, in subordine ridurre le pretese all'eventuale credito accertato come dovuto;
il tutto con vittoria di spese.
1.4 Si costituì in primo grado eccependo preliminarmente: il Controparte_11
difetto di giurisdizione attenendo le cartelle di pagamento anche a somme relative all'omesso pagamento di tasse e tributi vari e di contributi con conseguente competenza del giudice tributario e del giudice del lavoro;
l'inammissibilità dell'azione perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento;
la carenza di legittimazione passiva. Asserì che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate.
1.5 Si costituirono anche: il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
e l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617
c.p.c., nonché contestando nel merito la fondatezza della domanda;
il Controparte_3 eccependo l'incompetenza per valore del Giudice di pace, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta ex art. 615 c.p.c. e il difetto di legittimazione dell'ente comunale e contestando nel merito la domanda.
1.6 Vennero dichiarati contumaci in primo grado gli altri comuni convenuti e la Controparte_9
2. Con sentenza n. 3939/2017 il Giudice di Pace di Nola – qualificata la domanda proposta quale opposizione ex art. 615 c.p.c. – ritenne infondate sia l'eccezione di difetto di giurisdizione che quella di difetto di legittimazione sollevata da , asserendo invece il difetto di legittimazione passiva Parte_2 degli enti impositori. Nel merito accolse l'opposizione dichiarando l'illegittimità e la nullità dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ritenendo che: non era stata fornita la prova della notifica delle cartelle di pagamento avendo prodotto in atti solo ricevute di Parte_2
ritorno senza l'atto di riferimento (cartella di pagamento); che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era altresì nulla non potendo formare oggetto di tale atto sanzioni amministrative ed essendo consentita l'iscrizione ipotecaria per i soli tributi. Condannò solo al CP_12
pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
3.1 Avverso tali statuizioni ha interposto appello l' chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado: nella parte in cui ha affermato che l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente effettuata ex art. 615 cpc;
nella parte in cui ha affermato che si è limitata a depositare delle semplici ricevute di ritorno senza l'atto di Parte_2
riferimento; nella parte in cui ha condannato in via esclusiva al pagamento delle spese di Parte_2
lite liquidandole in euro 1.900, oltre iva e Cpa.
Ha pertanto censurato la sentenza di prime cure lamentando: errata interpretazione delle norme di legge e inammissibilità dell'azione proposta ex art. 615 c.p.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
P a g . 3 | 14 arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie e delle relate di notifica prodotte;
erronea liquidazione degli onorari in violazione delle tariffe forensi in vigore ex D.M. 55/2014.
3.2 Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello perché CP_1 proposto in violazione dell'art. 618 c.p.c. che prevede, per l'opposizione agli atti esecutivi, la non impugnabilità in appello della pronuncia;
ha contestato nel merito la fondatezza del gravame proposto asserendo l'inidoneità a provare il credito azionato degli estratti di ruolo prodotti, perché privi della richiesta attestazione, e della sola relata di notifica delle cartelle di pagamento.
Ha proposto appello incidentale censurando la sentenza di primo grado per aver omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di cui alle cartelle di pagamento.
3.3 Si è costituito in giudizio anche il ribadendo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva.
3.4 Non si cono costituiti in giudizio il , il il Controparte_4 CP_5 Controparte_6
il , il e la
[...] Controparte_7 Controparte_10 Controparte_9
4.1 All'udienza del 15 maggio 2018 è stata dichiarata la contumacia del , del Controparte_4
del del , del CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, della e del e per quest'ultimo la dichiarazione di CP_10 Controparte_9 Controparte_2 contumacia è stata revocata alla successiva udienza del 12.6.2018, stante l'intervenuta costituzione in giudizio.
4.2 La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.01.2021, poi rinviata al 4.7.2023. Indi, la causa è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, ed è stata rinviata, per esigenze di ruolo, in prosieguo precisazione conclusioni, all'udienza del 5.11.2024 trattata in modalità cartolare, all'esito della quale è stata posta in decisione con l'assegnazione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dato atto della tempestività dell'appello principale, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 24.08.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 29.12.2017 iscritto a ruolo in data 04.01.2018.
2. In relazione alla tempestività ed ammissibilità dell'appello incidentale va evidenziato che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate
P a g . 4 | 14 le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (cfr. da ultimo Cass. 18.11.2019 n. 29803).
Tanto premesso, si osserva che, come è noto, il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini:
(a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 c.p.c.); la ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici;
(b) un termine "interno", previsto dall'art. 343 c.p.c.; non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Che l'appello incidentale debba qualificarsi tardivo se proposto dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., a nulla rilevando che l'appellante incidentale si sia costituito nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., è principio esplicitamente affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 7519/2014 che richiama a sua volta la sentenza n. 21745 del 11/10/2006, secondo cui le impugnazioni incidentali
"possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado". Il principio era stato già condiviso negli stessi esatti termini, in precedenza, da Sez. 2,
Sentenza n. 6242 del 04/06/1993, Rv. 482677; Sez. 3, Sentenza n. 2433 del 14/03/1988, Rv. 458200; ed in modo implicito ma inequivoco da Sez. L, Sentenza n. 1602 del 08/03/1984, Rv. 433679 e Sez.
1, Sentenza n. 1302 del 12/05/1973, Rv. 363907. Infine, il principio qui affermato risulta condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nomofilattica, allorché - nella motivazione della sentenza
11678 del 05/12/1990 - affermarono che "tanto se siano tardivi nel senso di cui all'art. 334, ovvero tempestivi nel senso che sono stati proposti con il rispetto dei termini abbreviato o annuale, appello
e ricorso per cassazione incidentali devono osservare il termine di cui agli artt. 343 e 371, con la conseguenza che è ammissibile solo l'impugnazione tardiva che abbia ottemperato a tali ultime disposizioni, ma non lo è l'impugnazione tempestiva a norma degli artt. 325 e 327, che peraltro non abbia rispettato il termine di cui agli artt. 343 e 371": motivazione cristallina nel lasciare intendere che l'appellante incidentale, se vuole che la propria impugnazione sia qualificata come "tempestiva", deve rispettare non solo il termine di cui all'art. 343 c.p.c., ma anche quelli di cui agli artt. 325 e 327
c.p.c., (in senso conforme, più di recente, si è pronunciata anche Sez. 3, Sentenza n. 1701 del
P a g . 5 | 14 23/01/2009, Rv. 606406).
L'osservanza del termine ex art. 343 c.p.c., dunque rileva solo ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale, o meglio della consumazione o meno della facoltà di impugnare (da ultimo, Cass. Sez.
6-3, ord. 6 marzo 20020, n. 6386, Rv. 657292-01), ma non pure della sua qualificazione come tardivo, che resta condizionata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., norme che, difatti, assumono rilevanza "per l'operatività delle conseguenze previste dall'art. 334 c.p.c., comma 2" (Cass.
Sez. 3, sent. 19 giugno 2015, n. 12724, Rv. 635947-01), sicché "la parte, alla quale sia stato notificato
l'appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare
i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c." (Cass. Sez. 3, sent. 1° aprile 2014, n. 7519, Rv. 630748-
01).
Si applichino ora i princìpi sin qui esposti al caso di specie.
La sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata il 24.08.2017 e l' Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione notificato il 29.12.2017, assumendo così la veste di appellante principale e impugnando la pronuncia di primo grado: nella parte in cui ha affermato che l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente effettuata ex art. 615 cpc;
nella parte in cui ha affermato che si è limitata a depositare delle semplici Parte_2
ricevute di ritorno senza l'atto di riferimento;
nella parte in cui ha condannato in via esclusiva al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 1.900, oltre iva e Cpa. Parte_2
In virtù di quanto prima esposto, l'appello incidentale di , pur costituitosi in giudizio nel CP_1 termine di cui all'art. 343 c.p.c. (con comparsa di costituzione depositata il 16.4.2018 e dunque 20 giorni prima dell'udienza di citazione del 15.5.2018), sicuramente non è un'impugnazione tempestiva giacché esperita oltre il termine ex art. 327 c.p.c. che nella versione "ratione temporis", aveva durata semestrale (essendo stato il giudizio di primo grado instaurato in data successiva al 4 luglio 2009).
Tuttavia, a fronte dell'ammissibilità dell'appello principale - essendosi l'appellante principale costituito, come visto, nei 10 giorni dalla prima notificazione dell'atto di appello - deve verificarsi se sia ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva che, come nel caso di specie, abbia ad oggetto un capo autonomo della sentenza rispetto a quello impugnato dall'appellante principale, ovvero sia rivolta nei confronti di parte diversa dall'appellante principale.
La questione delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva è stata oggetto di due diversi arresti delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., sent. 7 novembre 1989,
n. 4640 e Cass. Sez. Un., sent. 27 novembre 2007, n. 24627).
Già in tempi risalenti, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio secondo cui l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva,
P a g . 6 | 14 senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (Cass., Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640; in senso conforme, Cass., Sez. Un., 23 gennaio 1998, n. 652).
Tale principio è stato applicato anche successivamente (tra le tante, 2126/06; 6470/12; 20040/15;
14596/20; 25285/20; 26164/20), al punto da potersi considerare “ormai consolidato” (così, Cass.
18415 del 2018).
In particolare, si è ritenuto, da parte della Suprema Corte, che "la ratio dell'art. 334 c.p.c., è una finalità "transattivo-ritorsiva": la norma infatti ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso
l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale;
se questa è la ratio della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all'appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi;
ergo, l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui, "che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato" (così Cass. 14596/20).
Non si ignora l'esistenza di pronunce non in linea con l'impostazione descritta, in base alle quali l'impugnazione incidentale tardiva viene dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (Cassazione nn.
12387/16; 18139/18; 5748/22 e 11604/22). Tuttavia, si tratta di un orientamento “minoritario”, che la stessa Cassazione ha ricondotto “a fisiologiche oscillazioni giurisprudenziali, non convincenti nell'elaborazione dei presupposti ed in ogni caso non tali da ingenerare un autentico contrasto o contrapposizione tra indirizzi consolidati”, tanto da non ritenere necessario rimettere la questione alle sezioni unite, riaffermando anche di recente il principio secondo cui l'art. 334 c.p.c. trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale ( in tal senso Cass. 5 settembre 2022 n. 26139).
Tale dissonante orientamento, a ben vedere, nasce - come rilevato da Cass. 26139/22, cit.- non tanto dal consapevole ripudio dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 4640/1989, bensì da una non convincente lettura di Cass., Sez. Un., n. 24627/2007, che non mette affatto in discussione i principi affermati dalla più volte citata Cass., Sez. Un., 4640/1989 (oltre che da Cass., Sez. Un., n. 652/1998),
P a g . 7 | 14 oltre ad esser stato in più occasioni motivatamente disatteso dalle pronunce successive, che hanno evidenziato come la ratio della relativa disciplina sia quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che
“sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente” (tra le altre, cfr. Cass. n. 13651 del 2018).
In definitiva in relazione alle condizioni "oggettive" di ammissibilità dell'impugnazione incidentale, la giurisprudenza di legittimità - superato, in virtù degli arresti delle Sezioni Unite già citati, l'indirizzo secondo cui siffatta iniziativa impugnatoria dovesse necessariamente indirizzarsi contro il medesimo capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso - ha valorizzato, da tempo, il criterio dell'interesse, che non può essere, però, quello nascente dalla stessa sentenza, bensì quello derivante dall'impugnazione principale;
ciò che rende necessario
"stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno
l'impugnante incidentale tardivo", giacché solo "in caso affermativo l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
9. luglio 2020,
n. 14596, Rv. 658319-01).
Applicando siffatti principi al caso di specie deve essere dichiarato inammissibile l'appello incidentale di che ha censurato la sentenza di prime cure per omessa pronuncia per non CP_1 aver dichiarato l'intervenuta prescrizione del dritto di credito contenuto nelle cartelle di pagamento.
Appare, infatti, evidente che l'eventuale interesse all'impugnazione incidentale – e dunque ad ottenere una pronuncia che oltre a dichiarare, come ha fatto, l'illegittimità e la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per il difetto della notifica degli atti presupposti, dichiari anche la prescrizione del credito - non solo era già sussistente per effetto della sentenza di primo grado, ma nemmeno può ritenersi sorgere dall'impugnazione principale.
3. Venendo all'esame dell'appello principale si osserva che l' censura la Parte_1
sentenza di prime cure con tre motivi di gravame
3.1 Con il primo motivo viene censurata la sentenza di primo grado per non aver ravvisato l'inammissibilità dell'azione in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento.
La censura è infondata.
P a g . 8 | 14 Sul punto si evidenzia che la natura di azione di accertamento negativo dell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, in rapporto a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, è stata ormai definitivamente chiarita dalla giurisprudenza con i principi enucleati in materia di iscrizione ipotecaria e di iscrizione di fermo amministrativo.
In particolare, Cass. sez. 3, 22 dicembre 2015 n. 25745 insegna, come sintetizzato in massima, che
"l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive
e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.".
In motivazione, la sopra richiamata pronuncia fa riferimento sia a S.U. 19667/2014 sia a S.U.
15354/2015, rimarcando comunque l'equivalenza dell'iscrizione ipotecaria al fermo amministrativo, come atti di procedura alternativa all'esecuzione forzata impugnabili mediante un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria. Si noti che Cass. 25745/2015 estende lo "svincolo" dall'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi anche nel caso di denuncia di vizi formali. In particolare, osserva che "il cambio di prospettiva sotteso" a S.U. 19667/2014 "è stato confermato" da
S.U. 15354/2015, che - nell'assumere una effettiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la corrispondente iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Su tali direttive attinte dai due interventi nomofilattici conclude allora questo arresto, "in considerazione della affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata", nel senso che la impugnazione della suddetta iscrizione ipotecaria è "svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale" ex art. 617 c.p.c.; e nel caso sottoposto allora all'esame, in cui si era chiesto di accertare la nullità/illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in ragione delle cartelle esattoriali nulle per mancanza di notifica, questa pronuncia afferma che "l'oggetto della
P a g . 9 | 14 domanda risulta chiaramente individuato nell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, assumendosi la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche delle cartelle quale presupposto della nullità e/o illegittimità dell'ipoteca”.
Seguendo allora tale impostazione, che colloca al di fuori dell'area esecutiva l'azione impugnativa dell'iscrizione ipotecaria (vedi anche Cass. n. 24808/2018), anche sotto il profilo dei vizi formali dell'atto presupposto, ovvero della cartella (includendo pure la nullità e/o l'inesistenza della sua notifica), e alla luce dell'intervento del 2018 del giudice nomofilattico si deve evidenziare che CP_1
in primo grado ha impugnato in effetti l'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria, per farne
[...]
valere l'illegittimità adducendo le varie ragioni sopra sintetizzate, inclusa quella dell'omessa notifica delle cartelle e delle contravvenzioni al codice della strada presupposte.
In relazione alla lamentata omessa notifica delle cartelle di pagamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e – ancor prima - delle contravvenzioni presupposte si osserva che, come è noto, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (in tal senso, ex plurimus, Cass. sez. trib., 18/01/2018, n.1144).
Non vi è dubbio, infatti, alla luce della interpretazione della domanda proposta in primo grado dal che quest'ultimo abbia inteso far valere l'omessa notifica degli atti presupposti a CP_1
fondamento dell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli.
Nella specie, dunque - qualificata l'opposizione proposta come “recuperatoria” – appare evidente l'infondatezza della censura di parte appellante di inammissibilità dell'azione in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 46/99 e art. 7 del D.lgs. n. 150/11.
P a g . 10 | 14 Parimenti infondata è la tesi dell' che, nella comparsa conclusionale, asserisce Parte_1
l'inammissibilità della domanda di primo grado sull'assunto, errato, della qualificazione della stessa quale impugnazione dell'estratto di ruolo, laddove invece – come detto – l'opposizione in esame è diretta contro il preavviso di iscrizione ipotecaria.
3.1.1 Per le medesime ragioni infondata è l'eccezione, sollevata dall'appellato , di CP_1 inammissibilità dell'appello principale ex art. 618 c.p.c.; l'azione proposta in primo grado infatti – come detto – va qualificata come opposizione “recuperatoria” e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3.2 Con il secondo motivo di gravame l' censura la sentenza di primo grado – Parte_1 denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie – nella parte in cui, nell'accogliere la proposta opposizione, ha rilevato il difetto di notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) sull'assunto che il concessionario abbia prodotto in giudizio “delle semplici ricevute di ritorno senza l'atto di riferimento ovvero l'integrale cartella”.
Il motivo è infondato.
3.2.1 Parte appellante non ha impugnato una tra le rationes decidendi su cui il primo giudice ha basato la decisione di accoglimento della domanda e di per sé idonea a giustificare autonomamente la statuizione, ossia che “la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è altresì nulla in quanto non possono formare oggetto di tale atto le sanzioni amministrative ed essendo consentita l'iscrizione ipotecaria per i soli tributi”.
Giova allora riferire che, con granitico orientamento, la Corte di Cassazione ha ammonito che la mancata critica anche di una sola delle plurime rationes decidendi poste a base dello specifico capo decisorio oggetto d'impugnazione rende inammissibile per carenza d'interesse la censura delle restanti se ed in quanto le prime siano di per sé idonee a sorreggere la pronuncia sul punto (Cassazione civile, sez. II, 16.05.2022, n. 15496; Cassazione civile, sez. un., 04.04.2022, n. 10852; Cassazione civile, sez. un., 04.04.2022, n. 10847).
3.2.2. Sempre nel secondo motivo di gravame l' lamenta che il primo Giudice, Parte_1 nell'ipotesi di accoglimento della domanda, avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese di lite in via esclusiva gli enti creditori che non avrebbero fornito la prova della regolare notifica dei verbali di contravvenzione presupposti alle cartelle di pagamento.
Anche detta doglianza è infondata.
L'accoglimento della domanda da parte del primo giudice non si basa sull'assunto della mancata prova della notifica dei verbali di contravvenzioni e, soprattutto, la condanna in via esclusiva del concessionario al pagamento delle spese di lite trova il suo presupposto nella declaratoria, da parte del giudice di pace, del difetto di legittimazione passiva degli enti impositori.
P a g . 11 | 14 Parte appellante non ha tuttavia impugnato il capo, autonomo, della sentenza di primo grado che ha ritenuto carenti di legittimazione passiva gli enti impositori e in relazione al quale si è dunque formato giudicato.
3.3. Fondato è invece il terzo motivo di gravame con il quale la sentenza di primo grado è censurata in relazione alla statuizione sulle spese.
Infatti, la liquidazione delle spese operata dal primo giudice – come denunciato dall'appellante - non
è conforme ai parametri di cui al D.M. n 55/2014.
Come è noto detto D.M. n. 55/2014 - recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247" - prevede all'art. 4 comma 1 che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; ulteriormente, la norma de qua specifica che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Nel caso di specie il primo Giudice afferma in sentenza di liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza senza specificare i parametri né i valori (minimi, medi o massimi) applicati.
In assenza di detta specificazione è da ritenersi che si sia inteso fare applicazione dei valori medi che in ogni caso avrebbero dovuto trovare applicazione giusta il disposto dell'art. 4 c. 1 del d.m. n.
55/2014.
Tuttavia, l'importo di euro 1.900 liquidato dal primo giudice a titolo di spese di lite - tenuto conto dello scaglione tra euro 1.101,00 e 5.200,00 (corrispondente all'importo delle cartelle esattoriali di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria aventi ad oggetto sanzioni per violazione al Codice della Strada) e dei valori medi - non è conforme, ed in particolare è superiore, a quanto risultante applicando le tabelle di cui al citato d.m. n. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, l'appello in relazione alla statuizione sulle spese di lite come operata dal giudice di pace è da ritenersi fondato e, dunque, si impone, in riforma della sentenza gravata, una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che vanno, quindi, quantificate - in applicazione dei parametri medi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istruttoria non espletata), previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore compreso tra euro1.101,00 e 5.200,00 - in complessivi euro 870,00, con attribuzione.
P a g . 12 | 14 Resta confermato l'importo, di euro 125,00, liquidato in primo grado a titolo di spese non oggetto di gravame.
4.1. Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, l'esito complessivo della lite - ponderata in particolare l'inammissibilità dell'appello incidentale e l'accoglimento di uno solo dei tre motivi dell'appello principale (quello relativo alla statuizione sulle spese) - integrando una ipotesi di reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustifica la integrale compensazione delle spese di lite in parte qua, anche tenuto conto, in relazione alla posizione del della Controparte_2 comunanza d'interesse rispetto alla posizione dell' e dell'esigua attività Parte_1
difensiva svolta (limitata alla costituzione in giudizio e senza il deposito nemmeno della comparsa conclusionale).
4.2. Nulla è, invece, dovuto per le spese nei confronti delle parti appellate non costituite in ragione della mancata esplicazione di attività difensiva in questa sede.
5.1. L'accoglimento sia pur parziale dell'appello principale esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata
5.2 La declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale invece costituisce presupposto per dare atto che ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_3
sentenza del Giudice di Pace di n. 3939/2017 così provvede: CP_5
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, condanna l' (già Parte_1 Parte_2
) al pagamento in favore a titolo di spese del giudizio di primo grado
[...] CP_1
del, minor, importo di euro 125,00 per esborsi ed euro 870,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA con attribuzione.
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. Compensa integramente le spese di lite tra tutte le parti del presente grado di giudizio.
P a g . 13 | 14 Dà atto che sussistono, in relazione all'appello incidentale proposto da , i presupposti CP_1 per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Nola, il 12.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 14 | 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 44/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 27 gennaio 2025, vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Pasquale
Piccolo presso il cui studio elettivamente domicilia in Somma Vesuviana alla via A. Moro n. 136;
- APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F ) CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall' Avv. Angelo
Pisani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla P.zza Vanvitelli, n. 15;
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE'
(codice fiscale ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2
difeso, giusta procura depositata telematicamente con la comparsa di costituzione in appello, dall'Avv.to Carlo Rosella dell'Avvocatura Municipale con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, palazzo San Giacomo;
- APPELLATO -
E
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3
P a g . 1 | 14 - APPELLATO CONTUMACE -
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del Sindaco p.t.; CP_5
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_6
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_7
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del Sindaco p.t.; CP_8
- APPELLATO CONTUMACE –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_9
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3939/2017.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024.
Svolgimento del processo.
1.1 Con atto di citazione ex art. 615 c.p., evocò in giudizio, innanzi al Giudice di Pace CP_1
di Nola, , la il il Parte_2 Controparte_9 Controparte_2 [...]
, il , il , il il CP_4 Controparte_7 Controparte_10 CP_5 [...]
e il adducendo che gli aveva notificato Controparte_3 Controparte_6 Parte_2
una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (numero atto 0717620160000017400) per omesso pagamento di debiti risultanti da una pluralità di cartelle esattoriali e limitando l'opposizione a 5 cartelle esattoriali relative a presunte violazioni al C.d.S.
1.2 A fondamento della domanda dedusse l'omessa notifica delle cartelle e dei verbali di contravvenzione e la prescrizione della pretesa creditoria.
1.3 Concluse chiedendo: accertarsi e dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali per inesistente/omessa notifica e comunque perché relative a crediti prescritti;
annullarsi le cartelle e tutti
P a g . 2 | 14 gli atti precedenti e successivi;
accertarsi la non debenza delle somme vantate, in subordine ridurre le pretese all'eventuale credito accertato come dovuto;
il tutto con vittoria di spese.
1.4 Si costituì in primo grado eccependo preliminarmente: il Controparte_11
difetto di giurisdizione attenendo le cartelle di pagamento anche a somme relative all'omesso pagamento di tasse e tributi vari e di contributi con conseguente competenza del giudice tributario e del giudice del lavoro;
l'inammissibilità dell'azione perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento;
la carenza di legittimazione passiva. Asserì che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate.
1.5 Si costituirono anche: il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
e l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617
c.p.c., nonché contestando nel merito la fondatezza della domanda;
il Controparte_3 eccependo l'incompetenza per valore del Giudice di pace, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta ex art. 615 c.p.c. e il difetto di legittimazione dell'ente comunale e contestando nel merito la domanda.
1.6 Vennero dichiarati contumaci in primo grado gli altri comuni convenuti e la Controparte_9
2. Con sentenza n. 3939/2017 il Giudice di Pace di Nola – qualificata la domanda proposta quale opposizione ex art. 615 c.p.c. – ritenne infondate sia l'eccezione di difetto di giurisdizione che quella di difetto di legittimazione sollevata da , asserendo invece il difetto di legittimazione passiva Parte_2 degli enti impositori. Nel merito accolse l'opposizione dichiarando l'illegittimità e la nullità dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ritenendo che: non era stata fornita la prova della notifica delle cartelle di pagamento avendo prodotto in atti solo ricevute di Parte_2
ritorno senza l'atto di riferimento (cartella di pagamento); che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era altresì nulla non potendo formare oggetto di tale atto sanzioni amministrative ed essendo consentita l'iscrizione ipotecaria per i soli tributi. Condannò solo al CP_12
pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
3.1 Avverso tali statuizioni ha interposto appello l' chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado: nella parte in cui ha affermato che l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente effettuata ex art. 615 cpc;
nella parte in cui ha affermato che si è limitata a depositare delle semplici ricevute di ritorno senza l'atto di Parte_2
riferimento; nella parte in cui ha condannato in via esclusiva al pagamento delle spese di Parte_2
lite liquidandole in euro 1.900, oltre iva e Cpa.
Ha pertanto censurato la sentenza di prime cure lamentando: errata interpretazione delle norme di legge e inammissibilità dell'azione proposta ex art. 615 c.p.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
P a g . 3 | 14 arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie e delle relate di notifica prodotte;
erronea liquidazione degli onorari in violazione delle tariffe forensi in vigore ex D.M. 55/2014.
3.2 Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello perché CP_1 proposto in violazione dell'art. 618 c.p.c. che prevede, per l'opposizione agli atti esecutivi, la non impugnabilità in appello della pronuncia;
ha contestato nel merito la fondatezza del gravame proposto asserendo l'inidoneità a provare il credito azionato degli estratti di ruolo prodotti, perché privi della richiesta attestazione, e della sola relata di notifica delle cartelle di pagamento.
Ha proposto appello incidentale censurando la sentenza di primo grado per aver omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di cui alle cartelle di pagamento.
3.3 Si è costituito in giudizio anche il ribadendo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva.
3.4 Non si cono costituiti in giudizio il , il il Controparte_4 CP_5 Controparte_6
il , il e la
[...] Controparte_7 Controparte_10 Controparte_9
4.1 All'udienza del 15 maggio 2018 è stata dichiarata la contumacia del , del Controparte_4
del del , del CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, della e del e per quest'ultimo la dichiarazione di CP_10 Controparte_9 Controparte_2 contumacia è stata revocata alla successiva udienza del 12.6.2018, stante l'intervenuta costituzione in giudizio.
4.2 La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.01.2021, poi rinviata al 4.7.2023. Indi, la causa è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, ed è stata rinviata, per esigenze di ruolo, in prosieguo precisazione conclusioni, all'udienza del 5.11.2024 trattata in modalità cartolare, all'esito della quale è stata posta in decisione con l'assegnazione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dato atto della tempestività dell'appello principale, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 24.08.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 29.12.2017 iscritto a ruolo in data 04.01.2018.
2. In relazione alla tempestività ed ammissibilità dell'appello incidentale va evidenziato che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate
P a g . 4 | 14 le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (cfr. da ultimo Cass. 18.11.2019 n. 29803).
Tanto premesso, si osserva che, come è noto, il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini:
(a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 c.p.c.); la ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici;
(b) un termine "interno", previsto dall'art. 343 c.p.c.; non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.
Che l'appello incidentale debba qualificarsi tardivo se proposto dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., a nulla rilevando che l'appellante incidentale si sia costituito nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., è principio esplicitamente affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 7519/2014 che richiama a sua volta la sentenza n. 21745 del 11/10/2006, secondo cui le impugnazioni incidentali
"possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado". Il principio era stato già condiviso negli stessi esatti termini, in precedenza, da Sez. 2,
Sentenza n. 6242 del 04/06/1993, Rv. 482677; Sez. 3, Sentenza n. 2433 del 14/03/1988, Rv. 458200; ed in modo implicito ma inequivoco da Sez. L, Sentenza n. 1602 del 08/03/1984, Rv. 433679 e Sez.
1, Sentenza n. 1302 del 12/05/1973, Rv. 363907. Infine, il principio qui affermato risulta condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nomofilattica, allorché - nella motivazione della sentenza
11678 del 05/12/1990 - affermarono che "tanto se siano tardivi nel senso di cui all'art. 334, ovvero tempestivi nel senso che sono stati proposti con il rispetto dei termini abbreviato o annuale, appello
e ricorso per cassazione incidentali devono osservare il termine di cui agli artt. 343 e 371, con la conseguenza che è ammissibile solo l'impugnazione tardiva che abbia ottemperato a tali ultime disposizioni, ma non lo è l'impugnazione tempestiva a norma degli artt. 325 e 327, che peraltro non abbia rispettato il termine di cui agli artt. 343 e 371": motivazione cristallina nel lasciare intendere che l'appellante incidentale, se vuole che la propria impugnazione sia qualificata come "tempestiva", deve rispettare non solo il termine di cui all'art. 343 c.p.c., ma anche quelli di cui agli artt. 325 e 327
c.p.c., (in senso conforme, più di recente, si è pronunciata anche Sez. 3, Sentenza n. 1701 del
P a g . 5 | 14 23/01/2009, Rv. 606406).
L'osservanza del termine ex art. 343 c.p.c., dunque rileva solo ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale, o meglio della consumazione o meno della facoltà di impugnare (da ultimo, Cass. Sez.
6-3, ord. 6 marzo 20020, n. 6386, Rv. 657292-01), ma non pure della sua qualificazione come tardivo, che resta condizionata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., norme che, difatti, assumono rilevanza "per l'operatività delle conseguenze previste dall'art. 334 c.p.c., comma 2" (Cass.
Sez. 3, sent. 19 giugno 2015, n. 12724, Rv. 635947-01), sicché "la parte, alla quale sia stato notificato
l'appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare
i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c." (Cass. Sez. 3, sent. 1° aprile 2014, n. 7519, Rv. 630748-
01).
Si applichino ora i princìpi sin qui esposti al caso di specie.
La sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata il 24.08.2017 e l' Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione notificato il 29.12.2017, assumendo così la veste di appellante principale e impugnando la pronuncia di primo grado: nella parte in cui ha affermato che l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente effettuata ex art. 615 cpc;
nella parte in cui ha affermato che si è limitata a depositare delle semplici Parte_2
ricevute di ritorno senza l'atto di riferimento;
nella parte in cui ha condannato in via esclusiva al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 1.900, oltre iva e Cpa. Parte_2
In virtù di quanto prima esposto, l'appello incidentale di , pur costituitosi in giudizio nel CP_1 termine di cui all'art. 343 c.p.c. (con comparsa di costituzione depositata il 16.4.2018 e dunque 20 giorni prima dell'udienza di citazione del 15.5.2018), sicuramente non è un'impugnazione tempestiva giacché esperita oltre il termine ex art. 327 c.p.c. che nella versione "ratione temporis", aveva durata semestrale (essendo stato il giudizio di primo grado instaurato in data successiva al 4 luglio 2009).
Tuttavia, a fronte dell'ammissibilità dell'appello principale - essendosi l'appellante principale costituito, come visto, nei 10 giorni dalla prima notificazione dell'atto di appello - deve verificarsi se sia ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva che, come nel caso di specie, abbia ad oggetto un capo autonomo della sentenza rispetto a quello impugnato dall'appellante principale, ovvero sia rivolta nei confronti di parte diversa dall'appellante principale.
La questione delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva è stata oggetto di due diversi arresti delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., sent. 7 novembre 1989,
n. 4640 e Cass. Sez. Un., sent. 27 novembre 2007, n. 24627).
Già in tempi risalenti, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio secondo cui l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva,
P a g . 6 | 14 senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (Cass., Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640; in senso conforme, Cass., Sez. Un., 23 gennaio 1998, n. 652).
Tale principio è stato applicato anche successivamente (tra le tante, 2126/06; 6470/12; 20040/15;
14596/20; 25285/20; 26164/20), al punto da potersi considerare “ormai consolidato” (così, Cass.
18415 del 2018).
In particolare, si è ritenuto, da parte della Suprema Corte, che "la ratio dell'art. 334 c.p.c., è una finalità "transattivo-ritorsiva": la norma infatti ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso
l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale;
se questa è la ratio della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all'appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi;
ergo, l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui, "che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato" (così Cass. 14596/20).
Non si ignora l'esistenza di pronunce non in linea con l'impostazione descritta, in base alle quali l'impugnazione incidentale tardiva viene dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (Cassazione nn.
12387/16; 18139/18; 5748/22 e 11604/22). Tuttavia, si tratta di un orientamento “minoritario”, che la stessa Cassazione ha ricondotto “a fisiologiche oscillazioni giurisprudenziali, non convincenti nell'elaborazione dei presupposti ed in ogni caso non tali da ingenerare un autentico contrasto o contrapposizione tra indirizzi consolidati”, tanto da non ritenere necessario rimettere la questione alle sezioni unite, riaffermando anche di recente il principio secondo cui l'art. 334 c.p.c. trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale ( in tal senso Cass. 5 settembre 2022 n. 26139).
Tale dissonante orientamento, a ben vedere, nasce - come rilevato da Cass. 26139/22, cit.- non tanto dal consapevole ripudio dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 4640/1989, bensì da una non convincente lettura di Cass., Sez. Un., n. 24627/2007, che non mette affatto in discussione i principi affermati dalla più volte citata Cass., Sez. Un., 4640/1989 (oltre che da Cass., Sez. Un., n. 652/1998),
P a g . 7 | 14 oltre ad esser stato in più occasioni motivatamente disatteso dalle pronunce successive, che hanno evidenziato come la ratio della relativa disciplina sia quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che
“sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente” (tra le altre, cfr. Cass. n. 13651 del 2018).
In definitiva in relazione alle condizioni "oggettive" di ammissibilità dell'impugnazione incidentale, la giurisprudenza di legittimità - superato, in virtù degli arresti delle Sezioni Unite già citati, l'indirizzo secondo cui siffatta iniziativa impugnatoria dovesse necessariamente indirizzarsi contro il medesimo capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso - ha valorizzato, da tempo, il criterio dell'interesse, che non può essere, però, quello nascente dalla stessa sentenza, bensì quello derivante dall'impugnazione principale;
ciò che rende necessario
"stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno
l'impugnante incidentale tardivo", giacché solo "in caso affermativo l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
9. luglio 2020,
n. 14596, Rv. 658319-01).
Applicando siffatti principi al caso di specie deve essere dichiarato inammissibile l'appello incidentale di che ha censurato la sentenza di prime cure per omessa pronuncia per non CP_1 aver dichiarato l'intervenuta prescrizione del dritto di credito contenuto nelle cartelle di pagamento.
Appare, infatti, evidente che l'eventuale interesse all'impugnazione incidentale – e dunque ad ottenere una pronuncia che oltre a dichiarare, come ha fatto, l'illegittimità e la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per il difetto della notifica degli atti presupposti, dichiari anche la prescrizione del credito - non solo era già sussistente per effetto della sentenza di primo grado, ma nemmeno può ritenersi sorgere dall'impugnazione principale.
3. Venendo all'esame dell'appello principale si osserva che l' censura la Parte_1
sentenza di prime cure con tre motivi di gravame
3.1 Con il primo motivo viene censurata la sentenza di primo grado per non aver ravvisato l'inammissibilità dell'azione in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento.
La censura è infondata.
P a g . 8 | 14 Sul punto si evidenzia che la natura di azione di accertamento negativo dell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, in rapporto a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, è stata ormai definitivamente chiarita dalla giurisprudenza con i principi enucleati in materia di iscrizione ipotecaria e di iscrizione di fermo amministrativo.
In particolare, Cass. sez. 3, 22 dicembre 2015 n. 25745 insegna, come sintetizzato in massima, che
"l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive
e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.".
In motivazione, la sopra richiamata pronuncia fa riferimento sia a S.U. 19667/2014 sia a S.U.
15354/2015, rimarcando comunque l'equivalenza dell'iscrizione ipotecaria al fermo amministrativo, come atti di procedura alternativa all'esecuzione forzata impugnabili mediante un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria. Si noti che Cass. 25745/2015 estende lo "svincolo" dall'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi anche nel caso di denuncia di vizi formali. In particolare, osserva che "il cambio di prospettiva sotteso" a S.U. 19667/2014 "è stato confermato" da
S.U. 15354/2015, che - nell'assumere una effettiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la corrispondente iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Su tali direttive attinte dai due interventi nomofilattici conclude allora questo arresto, "in considerazione della affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata", nel senso che la impugnazione della suddetta iscrizione ipotecaria è "svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale" ex art. 617 c.p.c.; e nel caso sottoposto allora all'esame, in cui si era chiesto di accertare la nullità/illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in ragione delle cartelle esattoriali nulle per mancanza di notifica, questa pronuncia afferma che "l'oggetto della
P a g . 9 | 14 domanda risulta chiaramente individuato nell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, assumendosi la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche delle cartelle quale presupposto della nullità e/o illegittimità dell'ipoteca”.
Seguendo allora tale impostazione, che colloca al di fuori dell'area esecutiva l'azione impugnativa dell'iscrizione ipotecaria (vedi anche Cass. n. 24808/2018), anche sotto il profilo dei vizi formali dell'atto presupposto, ovvero della cartella (includendo pure la nullità e/o l'inesistenza della sua notifica), e alla luce dell'intervento del 2018 del giudice nomofilattico si deve evidenziare che CP_1
in primo grado ha impugnato in effetti l'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria, per farne
[...]
valere l'illegittimità adducendo le varie ragioni sopra sintetizzate, inclusa quella dell'omessa notifica delle cartelle e delle contravvenzioni al codice della strada presupposte.
In relazione alla lamentata omessa notifica delle cartelle di pagamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e – ancor prima - delle contravvenzioni presupposte si osserva che, come è noto, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (in tal senso, ex plurimus, Cass. sez. trib., 18/01/2018, n.1144).
Non vi è dubbio, infatti, alla luce della interpretazione della domanda proposta in primo grado dal che quest'ultimo abbia inteso far valere l'omessa notifica degli atti presupposti a CP_1
fondamento dell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli.
Nella specie, dunque - qualificata l'opposizione proposta come “recuperatoria” – appare evidente l'infondatezza della censura di parte appellante di inammissibilità dell'azione in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 46/99 e art. 7 del D.lgs. n. 150/11.
P a g . 10 | 14 Parimenti infondata è la tesi dell' che, nella comparsa conclusionale, asserisce Parte_1
l'inammissibilità della domanda di primo grado sull'assunto, errato, della qualificazione della stessa quale impugnazione dell'estratto di ruolo, laddove invece – come detto – l'opposizione in esame è diretta contro il preavviso di iscrizione ipotecaria.
3.1.1 Per le medesime ragioni infondata è l'eccezione, sollevata dall'appellato , di CP_1 inammissibilità dell'appello principale ex art. 618 c.p.c.; l'azione proposta in primo grado infatti – come detto – va qualificata come opposizione “recuperatoria” e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
3.2 Con il secondo motivo di gravame l' censura la sentenza di primo grado – Parte_1 denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie – nella parte in cui, nell'accogliere la proposta opposizione, ha rilevato il difetto di notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) sull'assunto che il concessionario abbia prodotto in giudizio “delle semplici ricevute di ritorno senza l'atto di riferimento ovvero l'integrale cartella”.
Il motivo è infondato.
3.2.1 Parte appellante non ha impugnato una tra le rationes decidendi su cui il primo giudice ha basato la decisione di accoglimento della domanda e di per sé idonea a giustificare autonomamente la statuizione, ossia che “la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è altresì nulla in quanto non possono formare oggetto di tale atto le sanzioni amministrative ed essendo consentita l'iscrizione ipotecaria per i soli tributi”.
Giova allora riferire che, con granitico orientamento, la Corte di Cassazione ha ammonito che la mancata critica anche di una sola delle plurime rationes decidendi poste a base dello specifico capo decisorio oggetto d'impugnazione rende inammissibile per carenza d'interesse la censura delle restanti se ed in quanto le prime siano di per sé idonee a sorreggere la pronuncia sul punto (Cassazione civile, sez. II, 16.05.2022, n. 15496; Cassazione civile, sez. un., 04.04.2022, n. 10852; Cassazione civile, sez. un., 04.04.2022, n. 10847).
3.2.2. Sempre nel secondo motivo di gravame l' lamenta che il primo Giudice, Parte_1 nell'ipotesi di accoglimento della domanda, avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese di lite in via esclusiva gli enti creditori che non avrebbero fornito la prova della regolare notifica dei verbali di contravvenzione presupposti alle cartelle di pagamento.
Anche detta doglianza è infondata.
L'accoglimento della domanda da parte del primo giudice non si basa sull'assunto della mancata prova della notifica dei verbali di contravvenzioni e, soprattutto, la condanna in via esclusiva del concessionario al pagamento delle spese di lite trova il suo presupposto nella declaratoria, da parte del giudice di pace, del difetto di legittimazione passiva degli enti impositori.
P a g . 11 | 14 Parte appellante non ha tuttavia impugnato il capo, autonomo, della sentenza di primo grado che ha ritenuto carenti di legittimazione passiva gli enti impositori e in relazione al quale si è dunque formato giudicato.
3.3. Fondato è invece il terzo motivo di gravame con il quale la sentenza di primo grado è censurata in relazione alla statuizione sulle spese.
Infatti, la liquidazione delle spese operata dal primo giudice – come denunciato dall'appellante - non
è conforme ai parametri di cui al D.M. n 55/2014.
Come è noto detto D.M. n. 55/2014 - recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247" - prevede all'art. 4 comma 1 che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; ulteriormente, la norma de qua specifica che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Nel caso di specie il primo Giudice afferma in sentenza di liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza senza specificare i parametri né i valori (minimi, medi o massimi) applicati.
In assenza di detta specificazione è da ritenersi che si sia inteso fare applicazione dei valori medi che in ogni caso avrebbero dovuto trovare applicazione giusta il disposto dell'art. 4 c. 1 del d.m. n.
55/2014.
Tuttavia, l'importo di euro 1.900 liquidato dal primo giudice a titolo di spese di lite - tenuto conto dello scaglione tra euro 1.101,00 e 5.200,00 (corrispondente all'importo delle cartelle esattoriali di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria aventi ad oggetto sanzioni per violazione al Codice della Strada) e dei valori medi - non è conforme, ed in particolare è superiore, a quanto risultante applicando le tabelle di cui al citato d.m. n. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, l'appello in relazione alla statuizione sulle spese di lite come operata dal giudice di pace è da ritenersi fondato e, dunque, si impone, in riforma della sentenza gravata, una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che vanno, quindi, quantificate - in applicazione dei parametri medi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istruttoria non espletata), previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore compreso tra euro1.101,00 e 5.200,00 - in complessivi euro 870,00, con attribuzione.
P a g . 12 | 14 Resta confermato l'importo, di euro 125,00, liquidato in primo grado a titolo di spese non oggetto di gravame.
4.1. Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, l'esito complessivo della lite - ponderata in particolare l'inammissibilità dell'appello incidentale e l'accoglimento di uno solo dei tre motivi dell'appello principale (quello relativo alla statuizione sulle spese) - integrando una ipotesi di reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustifica la integrale compensazione delle spese di lite in parte qua, anche tenuto conto, in relazione alla posizione del della Controparte_2 comunanza d'interesse rispetto alla posizione dell' e dell'esigua attività Parte_1
difensiva svolta (limitata alla costituzione in giudizio e senza il deposito nemmeno della comparsa conclusionale).
4.2. Nulla è, invece, dovuto per le spese nei confronti delle parti appellate non costituite in ragione della mancata esplicazione di attività difensiva in questa sede.
5.1. L'accoglimento sia pur parziale dell'appello principale esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata
5.2 La declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale invece costituisce presupposto per dare atto che ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_3
sentenza del Giudice di Pace di n. 3939/2017 così provvede: CP_5
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, condanna l' (già Parte_1 Parte_2
) al pagamento in favore a titolo di spese del giudizio di primo grado
[...] CP_1
del, minor, importo di euro 125,00 per esborsi ed euro 870,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA con attribuzione.
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. Compensa integramente le spese di lite tra tutte le parti del presente grado di giudizio.
P a g . 13 | 14 Dà atto che sussistono, in relazione all'appello incidentale proposto da , i presupposti CP_1 per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Nola, il 12.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 14 | 14