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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/07/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 428/2022 R. G., vertente tra
nata a [...] l'[...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Napoli, Piazza Cavour, 32, presso lo studio legale dell'avv. Francesca Scotto di Uccio
(con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegata in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro in persona del Controparte_1 suo Presidente e legale rappresentante c. f.: con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Messina, elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
*********
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. cronol. 3297/2022 emessa il 3 maggio 2022 dal Tribunale di
Messina – seconda sezione civile in materia di recesso dalla società e rimborso quote sociali.
_______________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “riportandosi ai propri scritti difensivi e impugnando e contestando la comparsa avversa, precisa le conclusioni per come articolate nell'atto introduttivo”.
1 Per l'appellata: “si ribadisce che, nelle more, per quanto già evidenziato nella comparsa di risposta del 5.10.2022, e quindi nelle precedenti note di trattazione, è stata emessa l'ordinanza del 13.10.2022 di correzione di errore materiale dell'ordinanza decisoria del 3.5.2022, oggetto del presente appello, prodotta agli atti. Si richiamano, poi, le precedenti note di trattazione, contestando integralmente quelle dell'appellante, in fatto ed in diritto, rilevando l'assoluta inconducenza e mancanza di attinenza del richiamo del giudizio di riassunzione davanti al Tribunale delle Imprese di Palermo, dal momento che l'oggetto dell'impugnazione di controparte e, quindi, del presente giudizio riguarda solo la statuizione di condanna alle spese disposta dal Tribunale di Messina con il provvedimento dichiarativo del proprio difetto di competenza funzionale in favore, per l'appunto, del Tribunale delle
Imprese di Palermo. Quindi, si precisano le conclusioni riportandoci a tutto quanto dedotto chiesto ed eccepito nella comparsa di risposta del 5.10.2022 e, quindi, in tutti gli atti e verbali di causa, chiedendo il rigetto dell'appello con ogni statuizione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non avere riscosso compensi, con concessione dei termini di cui all'art. 190, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di appello notificato il 31 maggio 2022 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti della Controparte_3
in persona del legale rappresentante p. t., l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il
[...]
Tribunale di Messina, definitivamente decidendo nella causa da lei instaurata – volta ad ottenere che si accertasse l'operatività del suo recesso dalla società cooperativa convenuta (esercitato mediante invio di lettera racc. a/r datata 9 febbraio 2012, ricevuta il 14 marzo 2012) e, conseguentemente, il suo diritto alla restituzione di € 26.309,00 a titolo di quota partecipativa residua, oltre rivalutazione e interessi, nonché l'operatività della compensazione tra crediti ex art 1241 c. c., decurtando € 4.211,54 dalla somma dovutale in restituzione dalla società -, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per l'impresa, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e fissando in mesi tre il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente, ed ha condannato l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
L'appellante ha contestato solamente il capo relativo alle spese processuali per le ragioni di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che le sese fossero interamente compensate tra le parti oppure ne fosse rimessa la decisione al Tribunale di Palermo;
in via subordinata, che fosse aggiunto al rigo 2 di pagina
3 la locuzione “e decisionale” dopo la locuzione “nulla per la fase istruttoria”, in tal modo
2 determinando in complessivi € 808,00 la somma dovuta a titolo di compensi. In via ancora più gradata, ha chiesto, infine, che fosse liquidato a detto titolo l'importo € 1.618,00, con ogni altra statuizione consequenziale e con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 5 ottobre 2022 si è costituita la in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c.- come da provvedimento reso all'udienza del 7 ottobre 2022 -, è stata fissata l'udienza dell'11 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, a causa del carico di ruolo, alla data del 17 giugno
2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei di cui all'art. 190, comma 1, c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Sulla pretesa inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. la Corte ha già ritenuto, con provvedimento reso all'udienza del 7 ottobre 2022, che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità.
Sempre in via preliminare giova precisare che correttamente è stato proposto appello avverso il capo concernente le spese di lite contenuto nella pronuncia declinatoria della competenza, essendo insegnamento incontroverso del Giudice nomofilattico che la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42
c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese (così Cass. civ. S. U. n. 14205/2005; in senso conforme da ultimo Cass. civ. n. 23253/2024; 1848/2022; 28156/2013).
Tanto premesso e venendo al merito dell'appello, con un unico motivo variamente articolato si duole che Tribunale l'abbia condannata al rimborso delle spese processuali Parte_1 in favore di controparte, sostenendo che le avrebbe, invece, dovute compensare stante il rilievo
3 d'ufficio dell'incompetenza oppure avrebbe dovuto rimetterne la decisione al Tribunale di Palermo, dichiarato competente.
Assume che nel caso di specie sarebbe mancata una decisione sulla competenza, essendo stata rilevata esclusivamente d'ufficio e non opposta dalle parti, né il Tribunale si sarebbe espresso sul merito della controversia, mancando perciò del tutto una distinzione tra “parte vittoriosa” e “parte soccombente” in cui il principio del riparto delle spese legali trova giustificazione.
Richiama a tal riguardo una pronuncia della Suprema Corte (n. 25180/2013) affermativa del principio per cui l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta l'esclusione del potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, di pronunciarsi sulle spese processuali della fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale la causa è rimessa.
Evidenzia che nel caso di specie la questione di incompetenza è stata rilevata d'ufficio del Giudice e che le parti, sin da subito, vi avrebbero aderito.
In via subordinata rileva che, comunque, errata sarebbe la quantificazione delle spese fatta dal
Tribunale poiché, applicando i parametri minimi di cui al D. M. n. 55 del 2014 ed escludendo la fase istruttoria così come stabilito espressamente nell'ordinanza gravata, l'importo dovuto per una causa del valore di € 22.047,46 (quale la presente) avrebbe dovuto essere pari a € 1.618,00 ed anzi, dovendosi escludere pure la fase decisionale, essendo l'incompetenza stata rilevata in prima udienza, il totale dovuto a titolo di onorario non avrebbe potuto essere superiore a € 808,00.
Il motivo è solo parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
La pronuncia dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia che venga emessa a seguito di rilievo d'ufficio, sia quando accolga l'eccezione di incompetenza sollevata da una delle parti, ha natura decisoria indipendentemente dalla forma assunta (se sentenza o ordinanza) e a prescindere dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, costituendo ius receptum per costante insegnamento della Suprema Corte che il giudice che si dichiara incompetente deve provvedere sulle spese della fase del giudizio che si è svolta davanti a lui (e la relativa statuizione è – come detto - appellabile), avendo il relativo provvedimento natura decisoria (arg. ex Cass. civ. nn. 32003/2021;
15699/2024; Cass. civ. nn. 17187/2019;3122/2017; 23727/2015): il diverso principio richiamato dall'appellante (di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 25180/2013), per quanto sicuramente affermato e ribadito anche di recente dal Giudice nomofilattico (v. Cass. civ. n. 15917/2022), non è confacente al caso di specie in quanto si riferisce all'ipotesi particolare, specificamente prevista dal comma 2 dell'art. 38 c. p. c., di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente per
4 territorio in caso di competenza territoriale derogabile, che esula affatto da quella che ci occupa (v.
Cass. civ. n. 11764/2016).
Ed invero nella fattispecie in esame, anche a voler considerare sussistente l'adesione delle parti alla questione di incompetenza rilevata ex officio dal primo Giudice, non si è tuttavia in presenza di un'ipotesi di incompetenza territoriale derogabile ex art. 38, comma 2, c. p. c., bensì di incompetenza per materia per essere la cognizione della causa devoluta ex lege alla sezione specializzata del
Tribunale delle imprese (in tal caso di Palermo), che non è derogabile dalla volontà delle parti in quanto competenza funzionale prevista dalla legge.
Tale che il suo rilievo d'ufficio, anche in presenza di adesione delle parti, comporta che il decidente che declini la propria competenza deve statuire sulle spese, avendo il relativo provvedimento sempre natura decisoria (si veda in senso sostanzialmente analogo, da ultimo, Cass. civ. n. 15699/2024;
20153/2023).
Correttamente, dunque, nel caso di specie il primo Giudice, declinando la propria competenza ratione materiae, si è pronunciato sulle spese processuali, avendo definito la causa davanti a sé, ed immune da censure è poi, nel merito, la statuizione di condanna dell'attrice al rimborso delle stesse in favore di controparte, in quanto pienamente conforme alla regola della soccombenza.
Quest'ultima, agli effetti del regolamento delle spese processuali, ben può essere determinata, infatti, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale, tra cui, appunto, l'incompetenza del giudice adito, derivando la soccombenza medesima dall'aver la parte attrice adito un giudice incompetente (v. Cass. civ. nn. 22257/2018; 10911/2001; 9512/1999; 7389/1996).
Va disatteso perciò, alla luce di quanto si è detto sin qui, sia l'assunto di parte appellante secondo il quale sarebbe mancata nella specie una decisione sulla competenza - dato che, al contrario, il
Tribunale di Messina adito dalla ha definito il giudizio davanti a sé proprio con una Parte_1 espressa pronuncia ex art. 38, comma 3, c. p. c., con la quale ha declinato la propria competenza per materia per essere funzionalmente competente il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per l'impresa -, sia l'argomento secondo cui, non avendo il primo Giudice deciso la controversia nel merito, non vi sarebbero qui né una parte “vittoriosa”, né una parte “soccombente” - stante che, come si è detto più sopra, la soccombenza può essere determinata, ai fini del regolamento delle spese processuali, anche da una pronuncia di carattere meramente processuale -.
Accoglibile è, invece, nei termini di cui si dirà appresso, la doglianza riguardante il quantum liquidato dal Tribunale a titolo di onorario.
Nell'ordinanza impugnata, invero, seppure non venga indicato il valore della controversia e lo scaglione concretamente applicato, è detto, però, espressamente che la determinazione dei compensi
5 è fatta in base ai parametri “minimi” di cui al D. M. 55/2014 (all'epoca applicabile ratione temporis)
e con l'esclusione della fase istruttoria, in quanto del tutto assente.
Ora, se si considera che il valore della controversia deve, nella specie, determinarsi in base alla domanda secondo la regola generale di cui all'art. 10, comma 1, c. p. c. – domanda che ha avuto ad oggetto, come si è detto sopra, l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuto recesso della alla società cooperativa convenuta e del conseguente suo diritto alla restituzione di € Parte_1
26.309,00 a titolo di quota partecipativa residua, oltre rivalutazione e interessi, nonché dell'operatività della compensazione tra crediti ex art 1241 c. c., decurtando € 4.211,54 dalla somma dovutale dalla società -, esso non può che considerarsi “indeterminabile” in quanto alla richiesta restitutoria suddetta deve cumularsi ex art. 10, comma 2, c. p. c. quella di accertamento dell'avvenuto recesso dalla società, che non è quantificabile monetariamente, dovendosi precisare che l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consente, nella specie, il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione riguardante la domanda di valore determinato (v. a tal riguardo Cass. civ. nn. 22719/2022;
4187/2017).
Pare congruo tenere conto, peraltro, dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, e ciò in considerazione della natura della contesa svoltasi davanti al Tribunale di Messina, di bassa difficoltà, ed anche del fatto che il giudizio è stato definito, in poche scansioni temporali, con una pronuncia in rito, tale che applicando i parametri “minimi” del D. M. 55/2014 (applicabile ratione temporis) ed escludendo la fase istruttoria, così come stabilito dal Tribunale e non contestato in parte qua dall'appellante, l'onorario va determinato in complessivi € 2.768,00, di cui € 810 per la fase di studio, € 574 per la fase introduttiva e € 1.384 per la fase decisionale.
Quest'ultima è dovuta senz'altro, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, posto che, a norma dell'art. 4, comma 5, lett. d), del citato D. M. 55/2014 (vigente ratione temporis), essa comprende “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso”; adempimenti questi (quanto meno quelli riportati in neretto) che non possono dirsi assenti nel caso di specie, risultando al contrario, per tabulas, senz'altro esistenti.
È appena il caso di puntualizzare, poi, che questa Corte non è vincolata sul punto di quantum dalle richieste di parte appellante dato che, una volta sottoposta al giudice d'appello la questione relativa
6 alla liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, tale giudice - poiché il relativo potere discrezionale è esercitato d'ufficio sulla base di una semplice domanda e quindi anche in difetto di specifico motivo di impugnazione - non è vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla parte (così Cass. civ. nn. 564/2011; 3323/1984).
In merito alle spese del presente grado va detto che, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, per la regola della totale soccombenza (su cui non incide la circostanza che le spese del primo grado sono state liquidate in un importo un po' superiore rispetto alla richiesta dell'appellante; cfr. sul punto la citata Cass. Civ. S. U. n. 32061/2022) esse vanno poste a carico di parte appellata, determinandole secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al diritto accertato nel presente grado (scaglione da € 1.101 - € 5.200) – posto che in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa va riferito, per l'appello, alla sola pretesa che ha formato oggetto di impugnazione (v. Cass. Civ. nn. 18465/2024; 27871/2017; 536/2011) - e tenuto conto dei parametri tariffari minimi, in considerazione della natura e della entità delle questioni trattate, di bassa rilevanza, in complessivi € 1.458,00 a titolo di onorario - di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, e 496,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. civ. n. 29857/2023)
e € 496,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA
(ove dovuta).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 31 maggio 2022 nei confronti Parte_1 della in persona Controparte_1 del Presidente e legale rappresentante avverso l'ordinanza n. cronol. Controparte_2
3297/2022 del 3 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile nel proc. n.
5330/2020 R. G., così provvede:
• in accoglimento dell'appello e in riforma (in parte qua) dell'ordinanza impugnata, ridetermina in complessivi € 2.768,00 l'importo dei compensi da rimborsare dalla in favore della Parte_1 società convenuta in relazione al primo grado di giudizio, come in parte motiva ripartiti, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della convenuta dichiaratosi antistatario, avv. Giovanni Marchese;
7 • condanna la in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante al rimborso delle spese Controparte_2 di lite del presente grado di appello in favore della liquidate in complessivi € Parte_1
1.458,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA (ove dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 428/2022 R. G., vertente tra
nata a [...] l'[...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Napoli, Piazza Cavour, 32, presso lo studio legale dell'avv. Francesca Scotto di Uccio
(con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegata in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro in persona del Controparte_1 suo Presidente e legale rappresentante c. f.: con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Messina, elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
*********
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. cronol. 3297/2022 emessa il 3 maggio 2022 dal Tribunale di
Messina – seconda sezione civile in materia di recesso dalla società e rimborso quote sociali.
_______________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “riportandosi ai propri scritti difensivi e impugnando e contestando la comparsa avversa, precisa le conclusioni per come articolate nell'atto introduttivo”.
1 Per l'appellata: “si ribadisce che, nelle more, per quanto già evidenziato nella comparsa di risposta del 5.10.2022, e quindi nelle precedenti note di trattazione, è stata emessa l'ordinanza del 13.10.2022 di correzione di errore materiale dell'ordinanza decisoria del 3.5.2022, oggetto del presente appello, prodotta agli atti. Si richiamano, poi, le precedenti note di trattazione, contestando integralmente quelle dell'appellante, in fatto ed in diritto, rilevando l'assoluta inconducenza e mancanza di attinenza del richiamo del giudizio di riassunzione davanti al Tribunale delle Imprese di Palermo, dal momento che l'oggetto dell'impugnazione di controparte e, quindi, del presente giudizio riguarda solo la statuizione di condanna alle spese disposta dal Tribunale di Messina con il provvedimento dichiarativo del proprio difetto di competenza funzionale in favore, per l'appunto, del Tribunale delle
Imprese di Palermo. Quindi, si precisano le conclusioni riportandoci a tutto quanto dedotto chiesto ed eccepito nella comparsa di risposta del 5.10.2022 e, quindi, in tutti gli atti e verbali di causa, chiedendo il rigetto dell'appello con ogni statuizione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non avere riscosso compensi, con concessione dei termini di cui all'art. 190, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di appello notificato il 31 maggio 2022 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti della Controparte_3
in persona del legale rappresentante p. t., l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il
[...]
Tribunale di Messina, definitivamente decidendo nella causa da lei instaurata – volta ad ottenere che si accertasse l'operatività del suo recesso dalla società cooperativa convenuta (esercitato mediante invio di lettera racc. a/r datata 9 febbraio 2012, ricevuta il 14 marzo 2012) e, conseguentemente, il suo diritto alla restituzione di € 26.309,00 a titolo di quota partecipativa residua, oltre rivalutazione e interessi, nonché l'operatività della compensazione tra crediti ex art 1241 c. c., decurtando € 4.211,54 dalla somma dovutale in restituzione dalla società -, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per l'impresa, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e fissando in mesi tre il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente, ed ha condannato l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
L'appellante ha contestato solamente il capo relativo alle spese processuali per le ragioni di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che le sese fossero interamente compensate tra le parti oppure ne fosse rimessa la decisione al Tribunale di Palermo;
in via subordinata, che fosse aggiunto al rigo 2 di pagina
3 la locuzione “e decisionale” dopo la locuzione “nulla per la fase istruttoria”, in tal modo
2 determinando in complessivi € 808,00 la somma dovuta a titolo di compensi. In via ancora più gradata, ha chiesto, infine, che fosse liquidato a detto titolo l'importo € 1.618,00, con ogni altra statuizione consequenziale e con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 5 ottobre 2022 si è costituita la in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, resistendo al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c.- come da provvedimento reso all'udienza del 7 ottobre 2022 -, è stata fissata l'udienza dell'11 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, a causa del carico di ruolo, alla data del 17 giugno
2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei di cui all'art. 190, comma 1, c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Sulla pretesa inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. la Corte ha già ritenuto, con provvedimento reso all'udienza del 7 ottobre 2022, che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di inammissibilità.
Sempre in via preliminare giova precisare che correttamente è stato proposto appello avverso il capo concernente le spese di lite contenuto nella pronuncia declinatoria della competenza, essendo insegnamento incontroverso del Giudice nomofilattico che la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42
c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese (così Cass. civ. S. U. n. 14205/2005; in senso conforme da ultimo Cass. civ. n. 23253/2024; 1848/2022; 28156/2013).
Tanto premesso e venendo al merito dell'appello, con un unico motivo variamente articolato si duole che Tribunale l'abbia condannata al rimborso delle spese processuali Parte_1 in favore di controparte, sostenendo che le avrebbe, invece, dovute compensare stante il rilievo
3 d'ufficio dell'incompetenza oppure avrebbe dovuto rimetterne la decisione al Tribunale di Palermo, dichiarato competente.
Assume che nel caso di specie sarebbe mancata una decisione sulla competenza, essendo stata rilevata esclusivamente d'ufficio e non opposta dalle parti, né il Tribunale si sarebbe espresso sul merito della controversia, mancando perciò del tutto una distinzione tra “parte vittoriosa” e “parte soccombente” in cui il principio del riparto delle spese legali trova giustificazione.
Richiama a tal riguardo una pronuncia della Suprema Corte (n. 25180/2013) affermativa del principio per cui l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta l'esclusione del potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, di pronunciarsi sulle spese processuali della fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale la causa è rimessa.
Evidenzia che nel caso di specie la questione di incompetenza è stata rilevata d'ufficio del Giudice e che le parti, sin da subito, vi avrebbero aderito.
In via subordinata rileva che, comunque, errata sarebbe la quantificazione delle spese fatta dal
Tribunale poiché, applicando i parametri minimi di cui al D. M. n. 55 del 2014 ed escludendo la fase istruttoria così come stabilito espressamente nell'ordinanza gravata, l'importo dovuto per una causa del valore di € 22.047,46 (quale la presente) avrebbe dovuto essere pari a € 1.618,00 ed anzi, dovendosi escludere pure la fase decisionale, essendo l'incompetenza stata rilevata in prima udienza, il totale dovuto a titolo di onorario non avrebbe potuto essere superiore a € 808,00.
Il motivo è solo parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
La pronuncia dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia che venga emessa a seguito di rilievo d'ufficio, sia quando accolga l'eccezione di incompetenza sollevata da una delle parti, ha natura decisoria indipendentemente dalla forma assunta (se sentenza o ordinanza) e a prescindere dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, costituendo ius receptum per costante insegnamento della Suprema Corte che il giudice che si dichiara incompetente deve provvedere sulle spese della fase del giudizio che si è svolta davanti a lui (e la relativa statuizione è – come detto - appellabile), avendo il relativo provvedimento natura decisoria (arg. ex Cass. civ. nn. 32003/2021;
15699/2024; Cass. civ. nn. 17187/2019;3122/2017; 23727/2015): il diverso principio richiamato dall'appellante (di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 25180/2013), per quanto sicuramente affermato e ribadito anche di recente dal Giudice nomofilattico (v. Cass. civ. n. 15917/2022), non è confacente al caso di specie in quanto si riferisce all'ipotesi particolare, specificamente prevista dal comma 2 dell'art. 38 c. p. c., di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente per
4 territorio in caso di competenza territoriale derogabile, che esula affatto da quella che ci occupa (v.
Cass. civ. n. 11764/2016).
Ed invero nella fattispecie in esame, anche a voler considerare sussistente l'adesione delle parti alla questione di incompetenza rilevata ex officio dal primo Giudice, non si è tuttavia in presenza di un'ipotesi di incompetenza territoriale derogabile ex art. 38, comma 2, c. p. c., bensì di incompetenza per materia per essere la cognizione della causa devoluta ex lege alla sezione specializzata del
Tribunale delle imprese (in tal caso di Palermo), che non è derogabile dalla volontà delle parti in quanto competenza funzionale prevista dalla legge.
Tale che il suo rilievo d'ufficio, anche in presenza di adesione delle parti, comporta che il decidente che declini la propria competenza deve statuire sulle spese, avendo il relativo provvedimento sempre natura decisoria (si veda in senso sostanzialmente analogo, da ultimo, Cass. civ. n. 15699/2024;
20153/2023).
Correttamente, dunque, nel caso di specie il primo Giudice, declinando la propria competenza ratione materiae, si è pronunciato sulle spese processuali, avendo definito la causa davanti a sé, ed immune da censure è poi, nel merito, la statuizione di condanna dell'attrice al rimborso delle stesse in favore di controparte, in quanto pienamente conforme alla regola della soccombenza.
Quest'ultima, agli effetti del regolamento delle spese processuali, ben può essere determinata, infatti, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale, tra cui, appunto, l'incompetenza del giudice adito, derivando la soccombenza medesima dall'aver la parte attrice adito un giudice incompetente (v. Cass. civ. nn. 22257/2018; 10911/2001; 9512/1999; 7389/1996).
Va disatteso perciò, alla luce di quanto si è detto sin qui, sia l'assunto di parte appellante secondo il quale sarebbe mancata nella specie una decisione sulla competenza - dato che, al contrario, il
Tribunale di Messina adito dalla ha definito il giudizio davanti a sé proprio con una Parte_1 espressa pronuncia ex art. 38, comma 3, c. p. c., con la quale ha declinato la propria competenza per materia per essere funzionalmente competente il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per l'impresa -, sia l'argomento secondo cui, non avendo il primo Giudice deciso la controversia nel merito, non vi sarebbero qui né una parte “vittoriosa”, né una parte “soccombente” - stante che, come si è detto più sopra, la soccombenza può essere determinata, ai fini del regolamento delle spese processuali, anche da una pronuncia di carattere meramente processuale -.
Accoglibile è, invece, nei termini di cui si dirà appresso, la doglianza riguardante il quantum liquidato dal Tribunale a titolo di onorario.
Nell'ordinanza impugnata, invero, seppure non venga indicato il valore della controversia e lo scaglione concretamente applicato, è detto, però, espressamente che la determinazione dei compensi
5 è fatta in base ai parametri “minimi” di cui al D. M. 55/2014 (all'epoca applicabile ratione temporis)
e con l'esclusione della fase istruttoria, in quanto del tutto assente.
Ora, se si considera che il valore della controversia deve, nella specie, determinarsi in base alla domanda secondo la regola generale di cui all'art. 10, comma 1, c. p. c. – domanda che ha avuto ad oggetto, come si è detto sopra, l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuto recesso della alla società cooperativa convenuta e del conseguente suo diritto alla restituzione di € Parte_1
26.309,00 a titolo di quota partecipativa residua, oltre rivalutazione e interessi, nonché dell'operatività della compensazione tra crediti ex art 1241 c. c., decurtando € 4.211,54 dalla somma dovutale dalla società -, esso non può che considerarsi “indeterminabile” in quanto alla richiesta restitutoria suddetta deve cumularsi ex art. 10, comma 2, c. p. c. quella di accertamento dell'avvenuto recesso dalla società, che non è quantificabile monetariamente, dovendosi precisare che l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consente, nella specie, il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione riguardante la domanda di valore determinato (v. a tal riguardo Cass. civ. nn. 22719/2022;
4187/2017).
Pare congruo tenere conto, peraltro, dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, e ciò in considerazione della natura della contesa svoltasi davanti al Tribunale di Messina, di bassa difficoltà, ed anche del fatto che il giudizio è stato definito, in poche scansioni temporali, con una pronuncia in rito, tale che applicando i parametri “minimi” del D. M. 55/2014 (applicabile ratione temporis) ed escludendo la fase istruttoria, così come stabilito dal Tribunale e non contestato in parte qua dall'appellante, l'onorario va determinato in complessivi € 2.768,00, di cui € 810 per la fase di studio, € 574 per la fase introduttiva e € 1.384 per la fase decisionale.
Quest'ultima è dovuta senz'altro, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, posto che, a norma dell'art. 4, comma 5, lett. d), del citato D. M. 55/2014 (vigente ratione temporis), essa comprende “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso”; adempimenti questi (quanto meno quelli riportati in neretto) che non possono dirsi assenti nel caso di specie, risultando al contrario, per tabulas, senz'altro esistenti.
È appena il caso di puntualizzare, poi, che questa Corte non è vincolata sul punto di quantum dalle richieste di parte appellante dato che, una volta sottoposta al giudice d'appello la questione relativa
6 alla liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, tale giudice - poiché il relativo potere discrezionale è esercitato d'ufficio sulla base di una semplice domanda e quindi anche in difetto di specifico motivo di impugnazione - non è vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla parte (così Cass. civ. nn. 564/2011; 3323/1984).
In merito alle spese del presente grado va detto che, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, per la regola della totale soccombenza (su cui non incide la circostanza che le spese del primo grado sono state liquidate in un importo un po' superiore rispetto alla richiesta dell'appellante; cfr. sul punto la citata Cass. Civ. S. U. n. 32061/2022) esse vanno poste a carico di parte appellata, determinandole secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al diritto accertato nel presente grado (scaglione da € 1.101 - € 5.200) – posto che in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa va riferito, per l'appello, alla sola pretesa che ha formato oggetto di impugnazione (v. Cass. Civ. nn. 18465/2024; 27871/2017; 536/2011) - e tenuto conto dei parametri tariffari minimi, in considerazione della natura e della entità delle questioni trattate, di bassa rilevanza, in complessivi € 1.458,00 a titolo di onorario - di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, e 496,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. civ. n. 29857/2023)
e € 496,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA
(ove dovuta).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 31 maggio 2022 nei confronti Parte_1 della in persona Controparte_1 del Presidente e legale rappresentante avverso l'ordinanza n. cronol. Controparte_2
3297/2022 del 3 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile nel proc. n.
5330/2020 R. G., così provvede:
• in accoglimento dell'appello e in riforma (in parte qua) dell'ordinanza impugnata, ridetermina in complessivi € 2.768,00 l'importo dei compensi da rimborsare dalla in favore della Parte_1 società convenuta in relazione al primo grado di giudizio, come in parte motiva ripartiti, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della convenuta dichiaratosi antistatario, avv. Giovanni Marchese;
7 • condanna la in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante al rimborso delle spese Controparte_2 di lite del presente grado di appello in favore della liquidate in complessivi € Parte_1
1.458,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA (ove dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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