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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, dr.
Federico Bile, all'udienza dell'8.5.2025 sulla domanda proposta con ricorso del 10.06.2024 contrassegnato dal N.R.G. 13609/2024, da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento del provvedimento di indebito oggetto del giudizio e dichiara, conseguentemente, il ricorrente non tenuto alla restituzione della somma di € 2.227,82 da egli percepita a titolo di Cassa Integrazione Guadagni;
b) dichiara, altresì, l'illegittimità delle trattenute mensili effettuate dall dal 1 giugno 2024, sulla pensione di cui è titolare il CP_1 ricorrente e per l'effetto condanna l' alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente già indebitamente trattenute maggiorate degli interessi calcolati fino alla data del soddisfo;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Napoli, 8.5.2025 Il Giudice
Dott. Federico Bile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, dr.
Federico Bile, all'udienza dell'8.5.2025 sulla domanda proposta con ricorso del 10.06.2024 contrassegnato dal N.R.G. 13609/2024, da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento del provvedimento di indebito oggetto del giudizio e dichiara, conseguentemente, il ricorrente non tenuto alla restituzione della somma di € 2.227,82 da egli percepita a titolo di Cassa Integrazione Guadagni;
b) dichiara, altresì, l'illegittimità delle trattenute mensili effettuate dall dal 1 giugno 2024, sulla pensione di cui è titolare il CP_1 ricorrente e per l'effetto condanna l' alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente già indebitamente trattenute maggiorate degli interessi calcolati fino alla data del soddisfo;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Napoli, 8.5.2025 Il Giudice
Dott. Federico Bile