Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2174/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Michela Tomasi e Giuseppe Ghezzer ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Claudia Salvador resistente posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 17 aprile 2025, come da istanza depositata il 20 dicembre 2024
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
1
Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in data 13 agosto 2017 in Valmontone CP_1
(RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Valmontone, Parte I,
N. 13, Anno 2017, dalla cui unione è nata a [...] la figlia in data 23 maggio 2014 Per_1
– ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni accessorie di cui all'atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile per il venir meno dell'affectio coniugalis.
In particolare, la sig.ra ha chiesto: “In via preliminare: in ragione del pregiudizio Pt_1 imminente ed irreparabile meglio descritto in narrativa, ed in forza dell'art. 473 bis n. 15
c.p.c. adottare i seguenti provvedimenti indifferibili e fissare apposita udienza per la loro conferma:
- collocare la minore in via prevalente con la madre, presso la sua abitazione di Per_1
via Giovanni Pascoli 3, Trento, e prevedere che il padre possa vedere la minore a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola (ore 16.00) alla domenica sera ora 20.00. La settimana che non starà con il padre, lo stesso potrà vedere la figlia due pomeriggi Per_1
a settimana (si propone il giovedì, che non ha attività extrascolastiche, dall'uscita Per_1
della scuola -16.00- alle ore 20.00 e il venerdì, dall'uscita dalla scuola, dalle 16.00 sempre alle 20.00);
- prevedere una somma di denaro quale contributo del padre al mantenimento della minore, che si stima nell'importo di € 400,00 al mese o nella diversa somma che risulterà temporaneamente di giustizia, oltre ad un contributo alle spese straordinarie.
Nel merito, in via principale:
1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2. affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1
anagrafica abituale con la madre, presso la casa di via Giovanni Pascoli n. 5, Trento;
3. disporre che il padre possa tenere la figlia con sé:
- a fine settimana alterni, dal venerdì con ritiro della minore a scuola alle ore 16.00 alla domenica sera, dopo cena, con accompagnamento a casa della mamma verso le 20.00;
2 - la settimana in cui starà con la madre nel fine settimana, il padre potrà vederla Per_1
due giorni infrasettimanali, il giovedì ed il venerdì, dall'uscita dalla scuola, fino alla sera dopo cena, alle ore 20.00.
Le vacanze di Natale saranno equamente divise a metà, alternando di anno in anno la vigilia di Natale ed il giorno di Natale.
Il giorno di Capodanno la figlia starà con ciascun genitore ad anni alterni.
Questo anno si propone che stia dal 23.12 al 31.12 mattina con il genitore che non Per_1
ha avuto la figlia il finesettimana del 21/22 dicembre (con alternanza della vigilia di Natale
e giorno di Natale) e dal 31.12 al 06.01.25 con l'altro genitore.
Prevedere che in estate stia con ciascun genitore come da protocollo ordinario, Per_1
fatte salve due settimane di ferie, anche non consecutive, da trascorrere con ciascun genitore e da decidersi entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno e fatti salvi diversi accordi.
4. porre a carico del signor , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, la CP_1 somma di € 400,00. L'importo sarà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente a Parte_1
partire da settembre 2025 con applicazione degli indici Istat pubblicati da Ispat.
Prevedere che, dalla separazione, ciascun coniuge chiederà la sua quota pari al 50 % dell'assegno Unico e Universale per i figli;
5. Disporre che le spese straordinarie saranno divise al 75 % in capo al padre e 25 % alla madre, come da Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017 che si allegano. Per le modalità
Contr di rimborso delle spese varrà quanto disciplinato dalle richiamate Linee Guida del
6. nulla a titolo di mantenimento dei coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
7. con condanna alla rifusione delle spese legali del presente giudizio, oltre a spese vive ed accessori di legge.”.
A fondamento della domanda la parte ricorrente ha dedotto che nel mese di luglio del 2024 ella ha lasciato la dimora familiare sita a Trento in via C. Abba n. 2 (condotta in locazione dal sig. al canone agevolato di € 1.000,00 mensili) insieme alla figlia previo CP_1 Per_1
consenso del marito, e si è trasferita in un'abitazione di sua proprietà sita a Trento in via G.
Pascoli (precedentemente locata a studenti con canone versato sul conto corrente cointestato, il cui saldo sarebbe stato stato incamerato dal sig. dopo aver estinto il conto). CP_1
3 La sig.ra ha allegato di essersi sempre occupata in via prevalente della cura quotidiana Pt_1
di e di aver rinunciato per diversi anni a lavorare in modo stabile e continuativo Per_1
per poter accudire la bambina.
La ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaia a tempo indeterminato presso la società
IGF s.p.a. di Aldeno con stipendio mensile di circa € 1.600,00 (reddito di circa € 19.412,00 nel 2022) mentre il sig. lavora come assistente amministrativo a tempo indeterminato CP_1 presso la BA d'IT (reddito di circa € 76.921,00 nel 2022).
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale ha rappresentato che le parti hanno deciso di comune accordo di trasferire alla figlia Per_1
la nuda proprietà dell'immobile sito a Trento in via G. Pascoli n. 3, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare di Trento datata 12 dicembre 2024, riservando il diritto di usufrutto alla sig.ra Inoltre, il sig. ha allegato che, nelle more della comparizione dei coniugi Pt_1 CP_1
innanzi al Tribunale, gli stessi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione datato 17 dicembre 2024 (cfr. doc. C allegato alla memoria difensiva di parte resistente) e depositato con apposita istanza in data 20 dicembre 2024.
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno confermato l'accordo raggiunto ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, depositate in data 20 dicembre
2024, dando atto che è intervenuta l'autorizzazione del Giudice Tutelare in data 12 dicembre
2024, depositata in pct come da nota di data 9 aprile 2025.
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2. affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1
anagrafica abituale con la madre, presso la casa di via Giovanni Pascoli n. 3, Trento. I genitori, pertanto, acconsentono al cambio di residenza della figlia;
3. disporre che il padre possa tenere la figlia con sé:
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera dopo cena alla domenica sera, dopo cena, con accompagnamento a casa della mamma verso le 20.30;
- tutte le settimane il mercoledì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alla sera dopo cena, con accompagnamento a casa della mamma verso le 20.30.
Le vacanze di Natale saranno equamente divise a metà, alternando di anno in anno la vigilia di Natale ed il giorno di Natale.
4 Il giorno di Capodanno la figlia starà con ciascun genitore ad anni alterni.
Questo anno si propone che stia dal 23.12 al 31.12 mattina con il genitore che non Per_1
ha avuto la figlia il finesettimana del 21/22 dicembre (con alternanza della vigilia di Natale
e giorno di Natale) e dal 31.12 al 06.01.25 con l'altro genitore.
Prevedere che in estate stia con ciascun genitore come da protocollo ordinario, Per_1
fatte salve due settimane di ferie, anche consecutive, da trascorrere con ciascun genitore e da decidersi entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
Il tutto salvo diverso accordo dei coniugi e fermo il diritto per di recuperare Per_1
eventuali periodi di permanenza con entrambi i genitori che siano stati persi per motivi di lavoro e/o malattia.
4. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita ed educazione della figlia, il loro importantissimo ruolo di padre e madre e quindi condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali e si impegnano ad informarsi vicendevolmente delle condizioni della figlia, dei luoghi ove soggiorneranno con la minore, avendo cura, per quanto possibile, di non far passare più di uno/due giorni senza che la figlia abbia contatti con l'altro genitore, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
5. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia mentre le spese scolastiche relative alla mensa di e le spese straordinarie extra assegno Per_1
saranno in capo al padre al 100 %, come da Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017 che si allegano. Per le modalità di rimborso delle spese varrà quanto disciplinato dalle
Contr richiamate Linee Guida del
6. Le parti danno atto di aver già concordato che frequenterà la scuola media Per_1
Arcivescovile di Trento e che la relativa retta e spese scolastiche saranno a carico del signor
. Devono considerarsi già concordate anche le spese relative alle attività CP_1
extrascolastiche che frequenta già da anni, ovverosia il Judo, la musica e gli scout;
Per_1
7. Le parti stabiliscono che l'assegno unico per la figlia attualmente percepito verrà attribuito a ciascun genitore al 50 %; i genitori concordano che, salvo diverso loro futuro accordo, la figlia sarà fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50 %.
8. I coniugi si autorizzano reciprocamente il nulla osta ai rilascio /rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta di identità e del passaporto della minore validi per l'espatrio.
5 9. Nulla a titolo di mantenimento dei coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
10. La Sig. (C.F. ) in questa sede cede la nuda proprietà Parte_1 C.F._1 dell'immobile sito in Trento, Via Pascoli n. 3, alla figlia , nata a [...] il CP_3
23.05.2014, residente in [...] (C.F. ), per la C.F._3
quale il Giudice Tutelare di Trento, giusto provvedimento dd. 12.12.2024, ha disposto la relativa accettazione del seguente bene/per la quale è stata richieste al Giudice Tutelare di
Trento, che ci si riserva di produrre non appena possibile, così catastalmente e tavolarmente identificato.
IDENTIFICAZIONE
• C.C. 406, P.ED. 3735, SUB 9, FOGLIO 49, P.M. 9, Z.C. 1, CAT. A/2, CL. 5, CONS. VANI
4,5, SUP MQ 79, R.C. Euro 604,25, VIA PASCOLI 3, PIANI: S1-1;
• C.C TRENTO, P.T. 5167 II, P.ED. 3735, P.M. 9
P.M. 9: nello scantinato nel corpo di fabbrica di settentrione: cantina sul lato di sera al primo piano nel corpo di fabbrica di mezzogiorno l'appartamento di settentrione composto di: soggiorno-cucina, corridoio, bagno, due stanze, due poggioli.
Oltre a parti comuni come da estratto tavolare.
La descrizione di cui sopra viene fatta a titolo meramente esemplificativo, facendo fede comunque tra le parti la descrizione risultante dal piano di divisione materiale citato in premessa, anche per quanto riguarda le parti comuni dell'edificio.
Con la proprietà della porzione materiale 9 della p.ed. 3735 è congiunta la comproprietà della p.f. 1711/22 di mq. 1700 in P.T. 5178, per 3529/100000 (sub G.N. 1614/17).
La descrizione di cui sopra viene fatta a titolo meramente esemplificativo facendo fede comunque tra le parti la descrizione risultante dal Libro Fondiario competente.
Quanto in oggetto viene rispettivamente donato ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, usi, azioni, servitù ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante dal Libro
Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti, nonché con i proporzionali diritti di comproprietà ai sensi dell'art. 1117 c.c. su tutte le parti comuni e con le comproprietà e/o consortalità quali risultano dal Libro Fondiario di Trento.
6 Con diritti, servitù e oneri come apparenti da Libro Fondiario, che pertanto viene assegnata in nuda proprietà alla minore con riserva di usufrutto alla Sig. CP_3 Parte_1
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli oneri, diritti, pertinenze ed accessori come risultanti dal Libro fondiario.
Tale concessione ed assegnazione avviene a titolo gratuito, e le parti dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale con esonero di responsabilità al riguardo, per il conservatore
Tavolare.
PROVENIENZA
La signora dichiara che l'immobile di cui si tratta gli è pervenuto in data 26.04.2022, Pt_1
con atto di compravendita del Notaio dott.ssa , rep. 10259, racc. 8175, Persona_2
regolarmente intavolato sub GN 4074/1 DD. 09.05.2022 (precedenti proprietari, CP_4
, , .
[...] Controparte_5 Controparte_6
Conformità DEL BENE
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, la parte cedente dichiara che:
- i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto, presentate a corredo della denuncia di variazione di data 18 febbraio 2015, prot. n. 1342.001.2015;
- l'intestazione catastale soggettiva dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario competente;
- l'immobile in oggetto fino alla data odierna non ha subito modifiche planovolumetriche o di destinazione d'uso, né tanto meno sono state effettuate ulteriori opere che comportino sanzioni e/o prescrizioni di cui alla Legge n. 47/1985 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- la situazione attuale pertanto è conforme ai progetti e alle planimetrie depositate e non risultano difformità tali da incidere su calcolo della rendita catastale o da richiedere il deposito di una nuova planimetria catastale, ai sensi della vigente normativa.
SITUAZIONE URBANISTICA
In relazione al presente trasferimento la Sig. ai sensi e per l'effetto del disposto Parte_1
della legge 28.02.1985 n. 47 e del dpr 6601 n. 380, consapevole della responsabilità penale
7 in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, riconosce e dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara:
- che la costruzione del complesso residenziale, di cui l'unità immobiliare in oggetto è parte,
è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, giusta licenza di fabbrica n. 5336 di data 7 agosto 1952;
- che l'immobile in oggetto è stato dichiarato abitabile con provvedimento rilasciato dal medesimo Comune in data 24 ottobre 1955 n. 6791/8;
- che per lavori successivamente eseguiti sono stati presentati e/o rilasciati al/dal Comune di Trento i seguenti provvedimenti:
- concessione edilizia prot. n. 12011 di data 4 luglio 1983;
- concessione edilizia prot. n. 35635 di data 22 dicembre 1988;
- autorizzazione edilizia prot. n. 24067 di data 6 agosto 1990 (manutenzione straordinaria tinteggiatura);
- Denuncia di Inizio Attività prot. n. 33948/2002 di 8 luglio 2002 (manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b) opere esterne - intonaco poggiolo meccanizzazione portone);
- Denuncia di Inizio Attività prot. n. 34778/2003 di data 16 luglio 2003 (manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b.) tinteggiatura esterna);
- Denuncia di Inizio Attività prot. n. 121162/2010 di data 4 ottobre 2010 (manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b) ascensore;
- comunicazione prot. n. 49256 di data 17 marzo 2015 (manutenzione straordinaria - opere interne);
- prot. n. 18247/2019 di data 21 gennaio 2019 (opere esterne); CP_7
- che l'immobile in oggetto fino alla data odierna non ha subito modifiche planovolumetriche o di destinazione d'uso, né tanto meno sono state effettuate ulteriori opere che comportino sanzioni e/o prescrizioni di cui alla Legge n. 47/1985 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- che la situazione attuale pertanto è conforme ai progetti e alle planimetrie depositate.
Non si allega al presente atto il certificato di destinazione urbanistica relativo a terreni, aree scoperte, comproprietà e/o consortalità di quanto trasferito, in quanto di superficie complessiva inferiore a metri quadrati 5.000 (cinquemila) e pertinenziali all'edificio p.ed.
3735 censito al Catasto Fabbricato di Trento.
8 - In relazione al presente trasferimento la Sig. dichiara che su di essa non grava Parte_1 alcun procedimento sanzionatorio in materia urbanistica e che a tutt'oggi, non sono state eseguite opere da effettuarsi dietro rilascio di concessione ad edificare o in sanatoria.
-i ricorrenti chiedono l'esenzione dell'emendando provvedimento dall'imposta di registro, come per legge, in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti sono a conoscenza che il Tribunale e l'Ausiliario del Giudice si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni, all'esistenza di pesi, onere e vincoli di sorta, alla regolarità urbanistica e impiantistica.
I coniugi autorizzano il competente conservatore del Libro fondiario di Trento a procedere all'intavolazione a nome della figlia nato a [...] il [...], residente CP_3
in Trento Via Cesare Abba, 2 (C.F. ) della nuda proprietà con riserva C.F._3
di usufrutto a favore della madre della particella in C.C. TRENTO, P.T. 5167 Parte_1
II, P.ED. 3735, P.M. 9 così come risulta descritto nel Libro Fondiario. Con la proprietà della porzione materiale 9 (nove) della p.ed. 3735, è congiunta, in ragione dei 3529/100.000 dell'intero, la proprietà della p.f. 1711/22 (area di metri quadri 1700 (millesettecento), in
P.T. 5178 II C.C. TRENTO con tutti i diritti, oneri, pertinenze ed accessori risultanti dal
Libro Fondiario, per quanto già a nome di nata a [...], il Parte_1
18.08.1978 (C.F.: ) C.F._1
- Le parti si impegnano in ogni caso ad addivenire a tutti gli ulteriori atti notarili e/o tavolari o altri che eventualmente fossero necessari per la completa esecuzione del trasferimento immobiliare concordato nel presente atto e quindi in particolare il trasferimento e la intavolazione della nuda proprietà della p.ed P.T. 5167 II p.ed. 3735 all'esclusivo nome della figlia con riserva di usufrutto in favore della madre e quindi a CP_3 Parte_1
recarsi dal notaio a firmare atti che eventualmente fossero necessari per poter completare la formalizzazione del trasferimento, il tutto entro sei mesi dall'autorizzazione del Giudice
Tutelare;
- tutte le eventuali spese attinenti al trasferimento immobiliare comprese quelle di intavolazione comunque tutti gli atti successivi sino alla intavolazione effettiva saranno a carico del signor , nell'interesse della figlia;
CP_1 CP_3
9 - i signori e , quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Pt_1 CP_1 [...]
, dichiarano che la figlia non è titolare, neppure per quote, anche in regime di CP_3
comunione legale su tutto il territorio azionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alle norme indicati comma I, lettera C) della nota II bis dell'art.1) della tariffa parte prima allegata al D.P:R: 26 aprile 1986 n. 131 (Imposta di registro);
- la sig. dichiara edotte dell'obbligo di dotazione dell'immobile oggetto del Parte_1
presente atto dell'attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
Nonché dell'obbligo di dotazione degli impianti termici per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria presenti nell'unità immobiliare oggetto del presente atto, e nel fabbricato di cui fa parte, dei libretti di impianto di cui all'art. 7 comma 5 D.P.R.
n. 74 di data 16 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Il signor rinuncia a qualsivoglia pretesa attuale o futura sull'immobile di via CP_1
Giovanni Pascoli n. 3 e, con la sottoscrizione del presente atto, riconosce l'attuale piena proprietà in capo alla signora Pt_1
12. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione relative all'immobile sito in Trento,
Via Pascoli, 3 sono e saranno ad esclusivo carico della Sig. Parte_1
13. La signora rinuncia a qualsivoglia pretesa attuale o futura sulle somme di denaro Pt_1
presenti sul conto cointestato Cassa di sovvenzioni e risparmio tra il personale della BA
d'IT n. 70038857 e sui beni mobili presenti nella casa coniugale di via Cesare Abba;
14. Spese legali compensate”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal mese di luglio 2024 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa
10 pregiudizievole, anche in ragione dell'autorizzazione del giudice tutelare acquisita agli atti, ed essendo le ulteriori condizioni di natura economica rimesse alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2
accessorie congiuntamente precisate all'udienza del 17 aprile 2025 (come da note depositate in data 20 dicembre 2024), riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
11