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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3917/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FLAVIA DI CATERINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO CHIESA e dall'Avv. MARIA CRISTINA LULIRI CELLA RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 17/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile in Torre Boldone (BG) in data 15.9.2007 e che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 23/12/2008) e (il 9/03/2012), chiedeva al Tribunale di Per_1 Per_2
pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile sostanzialmente alle medesime condizioni di cui alla separazione omologata 23/05/2017.
pagina 1 di 6 Nell'ambito del ricorso introduttivo la ricorrente ha altresì chiesto l'autorizzazione al trasferimento a
San Paolo d'Argon della residenza anagrafica dei minori, nonché al trasferimento di presso Per_2
l'Istituto Comprensivo di San Paolo d'Argon (BG), per la frequenza della classe II Secondaria I grado nell'anno scolastico 2024/2025, sul presupposto di un'opposizione del padre in tal senso.
Con decreto del 4/07/2024 il Giudice relatore delegato ha quindi fissato l'udienza per la prima comparizione delle parti per la data del 14/11/2024, rigettando tuttavia l'istanza ex art. 473bis.15
c.p.c. formulata in relazione alla richiesta di trasferimento di residenza dei due figli minori e di iscrizione del figlio minore stante la mancata allegazione di motivi al riguardo ed Persona_3
essendo necessario instaurare il contraddittorio con la controparte.
A fronte della reiterata istanza formulata dalla ricorrente con “istanza urgente” del 29/07/2024, il
Giudice, visto il prossimo inizio dell'anno scolastico, ha ritenuto opportuno disporre una trattazione in via d'urgenza nel contraddittorio tra le parti, fissando udienza il 27/08/2024.
Nell'ambito del subprocedimento, è stato quindi disposto l'ascolto assistito del minore, con l'ausilio della psicologa dott.ssa e con provvedimento del 6/09/2024, il Giudice ha accolto Testimone_1
l'istanza della ricorrente, autorizzando il trasferimento di presso la scuola di San Paolo Per_2
d'Argon.
Il resistente, già costituitosi nel subprocedimento, ha quindi aderito alla domanda di divorzio, contestando tuttavia le ulteriori istanze svolte dalla ricorrente quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e al contributo economico.
All'esito dell'udienza del 14/11/2024, le parti raggiungevano un accordo provvisorio quanto al calendario di visita di presso il padre e il Giudice disponeva l'ascolto assistito della figlia Per_2
, con l'ausilio della psicologa dott.ssa fissando per tale incombente Per_1 Testimone_1
l'udienza del 28/11/2024.
All'udienza così fissata, venivano raccolte le dichiarazioni di , con concessione all'ausiliaria di Per_1
un termine per il deposito di una breve relazione in ordine all'ascolto della minore.
All'udienza del 17/12/2024, il Giudice, lette le dichiarazioni della minore e la relazione della dott.ssa formulava una proposta conciliativa cui le parti dichiaravano di aderire, chiedendo che la Tes_1
causa venisse definita alle condizioni così concordate. Il Giudice rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza omologate con decreto del Tribunale di Bergamo del 23/05/2027. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non pagina 2 di 6 potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio, restando a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno le spese relative all'assistenza dell'ausiliaria nominata per l'audizione della minore, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, in Torre Boldone in data 15/09/2007 (iscritto nei Registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Torre Boldone, anno 2007, atto n. 12 parte I);
2. REVOCA l'assegnazione della casa coniugale sita in Torre Boldone, via Caniana n.° 4
(contraddistinta al C.F. del Comune di Torre Boldone al foglio 8 – mappale 3344 sub 16 e sub
26) – come disposta in favore della ricorrente dal Tribunale di Bergamo nel Parte_1
decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato il 23/05/2017;
3. DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre e con i seguenti diritti di visita in favore del padre: nelle settimana con weekend paterno lunedì dalle ore 18.30 con pernotto, mercoledì con pernotto e venerdì alle 18.30 fino a lunedì mattina quando il padre porterà i figli a scuola;
nelle settimane con weekend materno mercoledì dalle 18.30 con pernotto e venerdì dalle 18.30 fino a sabato alle 10.30 quando il padre porterà a casa della madre (mentre andrà a Per_2 Per_1
scuola e rientrerà autonomamente dalla madre). Calendario delle vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, e delle ulteriori festività nazionali, come da accordi separativi;
4. PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 700 (€ 350,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei due figli e annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT Per_1 Per_2
pagina 3 di 6 da febbraio 2026;
5. PONE A CARICO di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico - posto che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo - che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
pagina 4 di 6 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 5 di 6 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. COMPENSA le spese di lite;
7. PONE A CARICO di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno le spese relative all'assistenza dell'ausiliaria nominata per l'audizione della minore, come da separato decreto
8. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre Boldone per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/12/2024
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3917/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FLAVIA DI CATERINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO CHIESA e dall'Avv. MARIA CRISTINA LULIRI CELLA RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 17/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile in Torre Boldone (BG) in data 15.9.2007 e che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 23/12/2008) e (il 9/03/2012), chiedeva al Tribunale di Per_1 Per_2
pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile sostanzialmente alle medesime condizioni di cui alla separazione omologata 23/05/2017.
pagina 1 di 6 Nell'ambito del ricorso introduttivo la ricorrente ha altresì chiesto l'autorizzazione al trasferimento a
San Paolo d'Argon della residenza anagrafica dei minori, nonché al trasferimento di presso Per_2
l'Istituto Comprensivo di San Paolo d'Argon (BG), per la frequenza della classe II Secondaria I grado nell'anno scolastico 2024/2025, sul presupposto di un'opposizione del padre in tal senso.
Con decreto del 4/07/2024 il Giudice relatore delegato ha quindi fissato l'udienza per la prima comparizione delle parti per la data del 14/11/2024, rigettando tuttavia l'istanza ex art. 473bis.15
c.p.c. formulata in relazione alla richiesta di trasferimento di residenza dei due figli minori e di iscrizione del figlio minore stante la mancata allegazione di motivi al riguardo ed Persona_3
essendo necessario instaurare il contraddittorio con la controparte.
A fronte della reiterata istanza formulata dalla ricorrente con “istanza urgente” del 29/07/2024, il
Giudice, visto il prossimo inizio dell'anno scolastico, ha ritenuto opportuno disporre una trattazione in via d'urgenza nel contraddittorio tra le parti, fissando udienza il 27/08/2024.
Nell'ambito del subprocedimento, è stato quindi disposto l'ascolto assistito del minore, con l'ausilio della psicologa dott.ssa e con provvedimento del 6/09/2024, il Giudice ha accolto Testimone_1
l'istanza della ricorrente, autorizzando il trasferimento di presso la scuola di San Paolo Per_2
d'Argon.
Il resistente, già costituitosi nel subprocedimento, ha quindi aderito alla domanda di divorzio, contestando tuttavia le ulteriori istanze svolte dalla ricorrente quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e al contributo economico.
All'esito dell'udienza del 14/11/2024, le parti raggiungevano un accordo provvisorio quanto al calendario di visita di presso il padre e il Giudice disponeva l'ascolto assistito della figlia Per_2
, con l'ausilio della psicologa dott.ssa fissando per tale incombente Per_1 Testimone_1
l'udienza del 28/11/2024.
All'udienza così fissata, venivano raccolte le dichiarazioni di , con concessione all'ausiliaria di Per_1
un termine per il deposito di una breve relazione in ordine all'ascolto della minore.
All'udienza del 17/12/2024, il Giudice, lette le dichiarazioni della minore e la relazione della dott.ssa formulava una proposta conciliativa cui le parti dichiaravano di aderire, chiedendo che la Tes_1
causa venisse definita alle condizioni così concordate. Il Giudice rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza omologate con decreto del Tribunale di Bergamo del 23/05/2027. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non pagina 2 di 6 potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio, restando a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno le spese relative all'assistenza dell'ausiliaria nominata per l'audizione della minore, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, in Torre Boldone in data 15/09/2007 (iscritto nei Registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Torre Boldone, anno 2007, atto n. 12 parte I);
2. REVOCA l'assegnazione della casa coniugale sita in Torre Boldone, via Caniana n.° 4
(contraddistinta al C.F. del Comune di Torre Boldone al foglio 8 – mappale 3344 sub 16 e sub
26) – come disposta in favore della ricorrente dal Tribunale di Bergamo nel Parte_1
decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato il 23/05/2017;
3. DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre e con i seguenti diritti di visita in favore del padre: nelle settimana con weekend paterno lunedì dalle ore 18.30 con pernotto, mercoledì con pernotto e venerdì alle 18.30 fino a lunedì mattina quando il padre porterà i figli a scuola;
nelle settimane con weekend materno mercoledì dalle 18.30 con pernotto e venerdì dalle 18.30 fino a sabato alle 10.30 quando il padre porterà a casa della madre (mentre andrà a Per_2 Per_1
scuola e rientrerà autonomamente dalla madre). Calendario delle vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, e delle ulteriori festività nazionali, come da accordi separativi;
4. PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 700 (€ 350,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei due figli e annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT Per_1 Per_2
pagina 3 di 6 da febbraio 2026;
5. PONE A CARICO di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico - posto che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo - che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
pagina 4 di 6 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 5 di 6 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. COMPENSA le spese di lite;
7. PONE A CARICO di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno le spese relative all'assistenza dell'ausiliaria nominata per l'audizione della minore, come da separato decreto
8. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre Boldone per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/12/2024
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 6 di 6