Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 03/03/2023, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2023
N. 00417/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Marchese di Montrone, 60;
contro
Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
“del decreto n. -OMISSIS- del 19.4.2013, notificato ai ricorrenti solo in data 8.3.2018, con cui il Ministero della Difesa –Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto - 8^ Divisione - 2^Sezione- ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio l'infermità che ha causato il decesso del Maresciallo -OMISSIS- ed ha respinto la domanda presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, vedova del Maresciallo -OMISSIS-, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità che ha causato il decesso del Maresciallo -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare dei parerei del Comitato di Verifica per le cause di servizio resi nell'adunanza n. -OMISSIS- del 6.11.2012 e n. -OMISSIS- del 13.3.2013,
per l'accertamento
della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha causato il decesso del Maresciallo -OMISSIS- e della sussistenza del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi del Maresciallo -OMISSIS- al riconoscimento dell'equo indennizzo
e per la condanna
dell'Amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari per riconoscere il legittimo diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità che ha causato il decesso del congiunto, con il pagamento di quanto dovuto maggiorato di accessori di legge dalla data della domanda sino al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni procurati ai ricorrenti dall'illegittimo provvedimento adottato oltre che dal colpevole ritardo con cui lo stesso è stato comunicato agli stessi nella misura che sarà provata e documentata in corso di causa”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 28 febbraio 2023 il consigliere Giuseppina Adamo; nessuno è collegato per le parti, come da richiesta in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.1. Il Primo Maresciallo -OMISSIS-, deceduto il 26 giugno 2010, all’età di 44 anni, aveva prestato servizio nella Marina militare dal 1985, distinguendosi per una carriera esemplare. La causa della morte è indicata come arresto cardiocircolatorio in soggetto con cardiopatia ipertensiva.
In data 26 luglio 2010, la vedova chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità che aveva causato il decesso del militare.
Con il verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2012, la Commissione medico-ospedaliera di Taranto attestava la patologia letale “arresto cardiorespiratorio in soggetto con cardiopatia ipertensiva”, ritenendo che la stessa fosse ascrivibile alla categoria 1^ tabella A.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva il parere (nell’adunanza n. -OMISSIS- del 6 novembre 2012) che l’infermità non fosse dipendente da causa di servizio, perché la cardiopatia era conseguente ad ipertensione arteriosa sistemica e su tale patologia nessuna influenza causale o concausale efficiente o determinante aveva esercitato il servizio prestato. Né risultavano particolari stress psico-fisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e la conseguente insorgenza di stati ipertensivi.
Il parere veniva confermato dal Comitato di verifica, nuovamente interpellato dal Ministero della difesa, nell’adunanza del 13 marzo 2013.
Infine, sulla base di tali atti procedimentali, il decreto ministeriale 19 aprile 2013, n. -OMISSIS-, della Direzione generale della previdenza militare e della leva – II reparto- 8^ divisione- 2^ sezione respingeva la richiesta di equo indennizzo, non essendo stata riscontrata la dipendenza da causa di servizio dell’evento infausto. Il provvedimento veniva reso noto solo il giorno 8 marzo 2018.
A.2. La vedova e i figli del militare impugnavano allora il rigetto dell’istanza di cui sopra e domandavano il riconoscimento e l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha causato il decesso del loro congiunto e del relativo diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo, con la conseguente condanna dell’Amministrazione, nei termini meglio indicati nell’epigrafe.
Deduceva le censure così rubricate:
“I. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461; artt. da 188 a 198 del D.Lgs. n. 66/2010; art. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990) – Eccesso di potere per erronea e pretestuosa motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità”.
Si è costituito il Ministero della difesa, versando la documentazione istruttoria, mentre, in vista dell’udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del 28 febbraio 2023, i ricorrenti hanno depositato la memoria conclusiva.
B. Il rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo si fonda sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio secondo il quale l’arresto cardiocircolatorio che ha portato alla morte del militare era conseguente all’ipertensione arteriosa sistemica; su di essa non esercita un’influenza causale o concausale efficiente o determinante il normale servizio prestato, salva l’ipotesi in cui l’attività lavorativa comporti particolari stress psico-fisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e la conseguente insorgenza di stati ipertensivi.
Verificata l’azione amministrativa alla stregua delle contestazioni mosse, deve ritenersi che tale giudizio medico-legale non presenti profili di irragionevolezza, incongruità, incompletezza e neppure appaia inficiato da un travisamento dei fatti. Infatti, è evidente che l’attività a cui è tenuto un militare, abile e a ciò appositamente addestrato, può essere di frequente più impegnativa, dal punto di vista sia fisico sia psicologico, di quella svolta in altre carriere.
Al riguardo i ricorrenti non dimostrano, com’era loro onere, che il loro congiunto fosse adibito a mansioni particolarmente stressanti, eccedenti i propri ordinari compiti ( ex multis , T.A.R. Lazio, sez. I- bis , 2 marzo 2022, n. 2477, Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2021, n. 4909). Né adducono altri argomenti specifici sul concreto svolgersi degli avvenimenti che hanno condotto alla morte del militare.
In conclusione, le doglianze formulate nei confronti del decreto ministeriale sono infondate e che pertanto il ricorso, nel suo complesso deve essere respinto.
La natura degli interessi giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la UG (sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.