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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5932/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5932/2022 tra on l'Avv. Mariano Boratto (pec: ) Parte_1 Email_1 ATTORE e
IN L.R.P.T. con l'Avv. Controparte_1 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE nonché contro in personale del l.r.p.t. con l'Avv. Aurora Francesca Sitzia (PEC: CP_3
. oma.it) Email_2 Email_3 CP_4
CONVENUTO Oggi 10 novembre 2025 il giudice dott. Marco Valecchi, preso atto del contenuto delle note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5932/2022 promossa da: on l'Avv. Mariano Boratto (pec: ) Parte_1 Email_1 ATTORE e con l'Avv. Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE nonché contro in personale del l.r.p.t. con l'Avv. Aurora Francesca Sitzia (PEC: CP_3 oma.it) Email_4 Email_3 CP_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale di pagamento n. 097 2020 00176675 61/000 per un importo complessivo di € 34.843,31 notificata in data 13/06/2022, limitatamente al ruolo n. 2019/015662 per quanto di competenza di questo Ufficio, quantomeno sino alla definizione nel merito del presente giudizio;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia della cartella esattoriale di pagamento n. 097 2020 00176675 61/000 per un importo complessivo di € 34.843,31 notificata in data 13/06/2022, limitatamente al ruolo n. 2019/015662 per quanto di competenza di questo Ufficio, per intervenuta prescrizione del credito ivi fatto valere, nonché per omessa notifica degli atti tutti ad essa presupposti (verbale e/o determinazione dirigenziale), oltre che per illegittima applicazione delle maggiorazioni tutte ex art. 27, L. 689/1981, e, per l'effetto, dichiarare inesistente ed illegittimo il diritto dell'Agente della Riscossione a procedere in executivis nei confronti della sig.ra - in via subordinata, nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, condannare la sig.ra al pagamento della somma di cui all'impugnata cartella esattoriale di pagamento n. Parte_1
097 2020 00176675 61/000 al netto dell'importo ivi richiesto a titolo di maggiorazioni ex art. 27, L. 689/1981 da considerarsi non dovute, oltre che esorbitanti nel quantum, e delle spese di recupero non meglio specificate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio che dovranno liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. pagina 2 di 4 A sostegno delle proprie ragioni ha allegato che “in data 13/06/2022 veniva notificata alla sig.ra
a mezzo del servizio postale, cartella esattoriale di pagamento n. 097 2020 00176675 61/000 Pt_1 per l'importo di euro 35.160,43 (doc.1); ⁃ che il predetto atto, tra le altre e per quel che in questa sede rileva, si riferisce al ruolo n. 2019/015662 di euro 34.843,31 relativo ad una presunta sanzione amministrativa di cui alla L. 689/1981 per euro 25.999,99 oltre maggiorazioni applicate ex art. 27 della richiamata normativa e recupero spese;
⁃ che detta sanzione sarebbe stata irrogata con verbale n. 96170032813 del 17/10/2011;”.
Ha quindi eccepito la prescrizione del credito stante la presunta notifica del VAV 96170032813 in data 17/10/2011 con conseguente prescrizione ex art 28 Legge 689/1981 nonché l'illegittimità dell'applicazione delle maggiorazioni ai sensi dell'art. 27, L. n. 689/1981 richiamando sul punto la sentenza della Corte di Cassazione 3701/2007 che avrebbe affermato l'illegittimità della maggiorazione applicata con i verbali di accertamento in luogo delle ordinanze-ingiunzioni.
Si è costituita in giudizio avanzando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo CP_3 Tribunale adito, contrariis reiectis, previa reiezione dell'istanza di sospensione della cartella impugnata, dichiarare l'opposizione proposta da parte attrice nulla, ovvero improcedibile ovvero inammissibile per i motivi sopra illustrati e per tardività, essendo stati ritualmente notificati tutti gli atti prodromici alla cartella di pagamento notificata in data 13.6.2022, ovvero infondata in fatto e in diritto per le motivazioni suesposte, e per l'effetto rigettarla. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
è rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e CP_6 del decreto di fissazione dell'udienza.
1. Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento.
La cartella esattoriale oggetto di opposizione è stata notificata in data 13.6.2022 ed è relativa al mancato pagamento della sanzione amministrativa relativa all'anno 2017 come pure emerge dalla lettura del dettaglio degli importi addebitati nella richiamata cartella che richiama espressamente la determinazione dirigenziale ingiuntiva n 96170032813 del 11.10.2017, come pure eccepito dalla difesa capitolina:
Ne segue che, alla data della notifica della cartella di pagamento (13.6.2022) non era ancora spirato il termine quinquennale di cui all'art. 28 Legge 689/1981.
2. Applicazione delle maggiorazioni ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/1981.
pagina 3 di 4 La doglianza è infondata posto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea, è provato per tabulas che la cartella opposta ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione adottata con determinazione dirigenziale prot. 699696 del 11.10.2017 con conseguente legittimità dell'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6 Legge 689/1981 secondo cui “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.”.
Nel caso di specie la sanzione è divenuta esigibile decorso il termine di 30 giorni dalla notifica (3.11.2017) ovvero il 3.12.2017 (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta) e, pertanto, è legittima l'applicazione di 1/10 dell'importo della sanzione (26.028,46) per ogni semestre successivo fino alla trasmissione ad del ruolo, reso esecutivo in data 24.9.2019 ovvero per tre semestri, con CP_6 conseguente legittimità della maggiorazione di euro 7.800,00.
3. Spese di lite.
Le spese di lite, nei rapporti con costituito, seguono la soccombenza e sono liquidate CP_3 come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate. Possono essere invece dichiarate irripetibili nei confronti di rimasta contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_3 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Velletri, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5932/2022 tra on l'Avv. Mariano Boratto (pec: ) Parte_1 Email_1 ATTORE e
IN L.R.P.T. con l'Avv. Controparte_1 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE nonché contro in personale del l.r.p.t. con l'Avv. Aurora Francesca Sitzia (PEC: CP_3
. oma.it) Email_2 Email_3 CP_4
CONVENUTO Oggi 10 novembre 2025 il giudice dott. Marco Valecchi, preso atto del contenuto delle note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5932/2022 promossa da: on l'Avv. Mariano Boratto (pec: ) Parte_1 Email_1 ATTORE e con l'Avv. Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE nonché contro in personale del l.r.p.t. con l'Avv. Aurora Francesca Sitzia (PEC: CP_3 oma.it) Email_4 Email_3 CP_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale di pagamento n. 097 2020 00176675 61/000 per un importo complessivo di € 34.843,31 notificata in data 13/06/2022, limitatamente al ruolo n. 2019/015662 per quanto di competenza di questo Ufficio, quantomeno sino alla definizione nel merito del presente giudizio;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia della cartella esattoriale di pagamento n. 097 2020 00176675 61/000 per un importo complessivo di € 34.843,31 notificata in data 13/06/2022, limitatamente al ruolo n. 2019/015662 per quanto di competenza di questo Ufficio, per intervenuta prescrizione del credito ivi fatto valere, nonché per omessa notifica degli atti tutti ad essa presupposti (verbale e/o determinazione dirigenziale), oltre che per illegittima applicazione delle maggiorazioni tutte ex art. 27, L. 689/1981, e, per l'effetto, dichiarare inesistente ed illegittimo il diritto dell'Agente della Riscossione a procedere in executivis nei confronti della sig.ra - in via subordinata, nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, condannare la sig.ra al pagamento della somma di cui all'impugnata cartella esattoriale di pagamento n. Parte_1
097 2020 00176675 61/000 al netto dell'importo ivi richiesto a titolo di maggiorazioni ex art. 27, L. 689/1981 da considerarsi non dovute, oltre che esorbitanti nel quantum, e delle spese di recupero non meglio specificate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio che dovranno liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. pagina 2 di 4 A sostegno delle proprie ragioni ha allegato che “in data 13/06/2022 veniva notificata alla sig.ra
a mezzo del servizio postale, cartella esattoriale di pagamento n. 097 2020 00176675 61/000 Pt_1 per l'importo di euro 35.160,43 (doc.1); ⁃ che il predetto atto, tra le altre e per quel che in questa sede rileva, si riferisce al ruolo n. 2019/015662 di euro 34.843,31 relativo ad una presunta sanzione amministrativa di cui alla L. 689/1981 per euro 25.999,99 oltre maggiorazioni applicate ex art. 27 della richiamata normativa e recupero spese;
⁃ che detta sanzione sarebbe stata irrogata con verbale n. 96170032813 del 17/10/2011;”.
Ha quindi eccepito la prescrizione del credito stante la presunta notifica del VAV 96170032813 in data 17/10/2011 con conseguente prescrizione ex art 28 Legge 689/1981 nonché l'illegittimità dell'applicazione delle maggiorazioni ai sensi dell'art. 27, L. n. 689/1981 richiamando sul punto la sentenza della Corte di Cassazione 3701/2007 che avrebbe affermato l'illegittimità della maggiorazione applicata con i verbali di accertamento in luogo delle ordinanze-ingiunzioni.
Si è costituita in giudizio avanzando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo CP_3 Tribunale adito, contrariis reiectis, previa reiezione dell'istanza di sospensione della cartella impugnata, dichiarare l'opposizione proposta da parte attrice nulla, ovvero improcedibile ovvero inammissibile per i motivi sopra illustrati e per tardività, essendo stati ritualmente notificati tutti gli atti prodromici alla cartella di pagamento notificata in data 13.6.2022, ovvero infondata in fatto e in diritto per le motivazioni suesposte, e per l'effetto rigettarla. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
è rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e CP_6 del decreto di fissazione dell'udienza.
1. Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento.
La cartella esattoriale oggetto di opposizione è stata notificata in data 13.6.2022 ed è relativa al mancato pagamento della sanzione amministrativa relativa all'anno 2017 come pure emerge dalla lettura del dettaglio degli importi addebitati nella richiamata cartella che richiama espressamente la determinazione dirigenziale ingiuntiva n 96170032813 del 11.10.2017, come pure eccepito dalla difesa capitolina:
Ne segue che, alla data della notifica della cartella di pagamento (13.6.2022) non era ancora spirato il termine quinquennale di cui all'art. 28 Legge 689/1981.
2. Applicazione delle maggiorazioni ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/1981.
pagina 3 di 4 La doglianza è infondata posto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea, è provato per tabulas che la cartella opposta ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione adottata con determinazione dirigenziale prot. 699696 del 11.10.2017 con conseguente legittimità dell'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6 Legge 689/1981 secondo cui “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.”.
Nel caso di specie la sanzione è divenuta esigibile decorso il termine di 30 giorni dalla notifica (3.11.2017) ovvero il 3.12.2017 (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta) e, pertanto, è legittima l'applicazione di 1/10 dell'importo della sanzione (26.028,46) per ogni semestre successivo fino alla trasmissione ad del ruolo, reso esecutivo in data 24.9.2019 ovvero per tre semestri, con CP_6 conseguente legittimità della maggiorazione di euro 7.800,00.
3. Spese di lite.
Le spese di lite, nei rapporti con costituito, seguono la soccombenza e sono liquidate CP_3 come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate. Possono essere invece dichiarate irripetibili nei confronti di rimasta contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_3 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Velletri, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Marco Valecchi
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