Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3190 /2023 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. ANTONELLA COLANDREA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Parte resistente CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/02/2023, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
MONTE DI PROCIDA il 05/06/1995 (atto n. 9, P. II, Serie. A, anno 1995), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano il 03/10/1995 e il 09/02/1999, maggiorenni. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- un assegno di mantenimento in proprio favore di 300,00 € mensili oltre adeguamento istat
- l'assegnazione di una delle due auto di famiglia o in subordine riconoscerle il 50% del valore
1
Solo parte ricorrente compariva in data 24.10.23 innanzi al Presidente del Tribunale e dichiarava mi riporto al ricorso, ne chiedo l'accoglimento, preciso che io lavoro solo occasionalmente in un bar con un reddito mensile di € 350 circa. Confermo le condotte violente tenute da mio marito che non sono cessate all'esito del mio allontanamento, preciso che oltre la denuncia del novembre 2022 io ho sporto denuncia anche di recente in quanto sono continuate le condotte violente. Preciso che mio marito è a piede libero. è imbarcato sulle navi, inizialmente lavorava per le navi mercantili, CP_1
per quanto mi costa attualmente è imbarcato sulle navi da crociera se non sbaglio della compagnia
Grimaldi. Per quanto mi consta quando eravamo sposati lui guadagnava circa € 2000-2300 al mese
. non ha rapporti con i nostri figli perché loro non vogliono avere alcun rapporto con lui. CP_1
Preciso che lui ha reso e rende ancora la mia vita un inferno, sono disperata e capisco che buona parte delle condotte oggetto di denuncia attualmente non risultano allegate al presente giudizio.
Tramite il mio avvocato depositerò le denunce in modo tale da rendere edotto il tribunale della gravità della condotta tenuta da mio marito.
Il Giudice delegato dal Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva: avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di euro 250 a titolo di assegno coniugale entro il giorno cinque di ciascun mese da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
Innanzi all'istruttore non si costituiva il resistente del quale si dichiarava la contumacia giusta ordinanza del 11.4.24.
La parte ricorrente, unica parte costituita, chiedeva emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso.
Pronunciata la separazione si rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini ex art 183 cpc la parte ricorrente però non avanzava alcuna richiesta istruttoria nei termini ex art 183cpc dalla stessa richiesti.
All'udienza cartolare del 3.4.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, la parte precisava le conclusioni rinunciando ai termini ex art
190 cpc.
Essendo già stata pronunciata la separazione il Collegio deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie .
Si evidenzia che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero non è sufficiente la
2 generica prova di condotte che al più possano integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale - volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili – o civile
- volta al risarcimento dei danni - ; infatti non sussiste alcuna pregiudizialità tra la declaratoria di addebito e tali giudizi indipendenti ed autonomi.
Pertanto la prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale - oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente, volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art 143 cc.
Ciò posto si evidenzia che la ricorrente chiede l'addebito affermando che:
• Il rapporto è stato caratterizzato nel corso del tempo da continui litigi e dissapori, che spesso sono culminati in veri e propri maltrattamenti fisici e psicologici in danno della ricorrente più volte costretta a subire tali angherie anche in presenza dei figli.
• Tali angherie sarebbero state sostenute anche dalla suocera che spesso partecipava alle liti aggredendo anche essa verbalmente e fisicamente la ricorrente
• Il. era possessivo, geloso, controllava ogni suo spostamento al punto di prendere la CP_1 scheda telefonica della , senza alcun preavviso, per verificare le conversazioni e le Pt_1 chiamate;
• Il. avrebbe anche esercitato violenza economica convincendola a vedere la nuda CP_1 proprietà di un immobile donatogli da uno zio materno, senza mai comunicarle come fosse stato speso il ricavato e prendendo di nascosto la carta postale che la aveva cointestato Pt_1 con la madre, prelevando tutta la somma disponibile;
• nel febbraio 2021a seguito dell'ennesima lite, la trovava il coraggio di andare via di Pt_1 casa e rifugiarsi presso l'abitazione di sua madre.
• L'atteggiamento violento del Sig. è continuato e peggiorato al punto di costringere CP_1 la Sig.ra a denunciare, in data 17.11.2022 i fatti accaduti all'Autorità penale per la tutela Pt_1 dei propri interessi,
• il avrebbe continuato ad importunare e minacciare la , tanto da recarsi CP_1 Pt_1 all'improvviso sul luogo di lavoro dove era in prova e riprendersi l'autovettura intestata a lui.
A supporto della prospettazione attorea la allega una denuncia del 17 novembre 2022 ed Pt_1
3 esclusivamente il decreto che dispone il giudizio nei confronti del (procedimenti 5921/23 e CP_1
8645/23 RG) ed il verbale di udienza preliminare dal quale si evince solo che la è persona Pt_1
offesa dei predetti procedimenti a carico del senza che però si evinca il capo di imputazione. CP_1
La ha anche prodotto denuncia del 28 ottobre 2023 relativa a condotte successive alla Pt_1
cessazione della convivenza.
A ciò si aggiunga che nella denuncia del 17.11.22 la riferisce minacce tramite watsupp, Pt_1
messaggi vocali, minacce tramite social , ma in questa sede civile nulla viene prodotto da parte dell'attrice che non ha neanche avanzato istanza di prova orale sul punto.
Il Collegio pertanto - pur se ben consapevole che le violenze sono sempre ingiustificabili anche lì dove si registri già una conflittualità risalente nel tempo o finanche condotte esasperanti di parte avversa (in questo senso Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997) perché costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Cassazione civile sez.
VI, 22/03/2017, n.7388Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351 - non può però che rilevare che nel caso di specie le violenze sono state solo affermate e non provate e pertanto la domanda di addebito va rigettata .
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie si evidenzia che la stessa risulta pacificamente priva di reddito (come da certificazione negativa dell'agenzia dell'entrate); pertanto la non ha redditi propri in grado di garantirle un minimo di autosufficienza economica, Pt_1
e invero si ritiene debba essere soddisfatta l'esigenza di mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell'unità coniugale, tenore di vita certamente dignitoso, ma non agiato come emerge dalle dichiarazioni rese al Presidente dalla stessa ricorrente (Per quanto mi consta quando eravamo sposati lui guadagnava circa € 2000-2300 al mese) ; tanto premesso in assenza di criteri liquidativi di riferimento (reddito documentato del coniuge obbligato) si stima equo confermare la somma già determinata dal Presidente in favore della ricorrente che – lungi da assumere atteggiamenti attendisti – ha peraltro riferito di essersi attivata e proposta sul mercato secondo il canone dell'ordinaria diligenza, reperendo però solo una attività modestamente retribuita;
tanto con ogni evidenza in ragione del'età (48 anni) e dell'assenza di esperienze lavorative pregresse e del modesto titolo culturale (licenza media) (dichiarava infatti sto lavorando in un bar, a chiamata circa 2/3 giorni a settimana con reddito di 350,00 € mensili).
Non possono trovare accoglimento in questa sede domande relative all'auto di famiglia o la domanda
4 (peraltro tardiva in quanto proposta solo in comparsa conclusionale) di assegnazione delle quote degli immobili acquistati in regime di comunione e/o del valore economico delle stesse esulando dall'oggetto del giudizio atteso che il rito della separazione è modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario e pertanto le predette domande restano estranee all'oggetto del giudizio in quanto non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: dispone che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
già pronunciata giusta sentenza 5687/24 pubblicata in data 3.6.24 sia regolata dalle
[...]
seguenti condizioni.
• determina in euro 250,00 a carico del resistente l'assegno di mantenimento in favore di disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, Parte_1
oltre adeguamento annuale secondo indici Istat
• rigetta per il resto
• spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.4.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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