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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. AN SC AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 429/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GA UR PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GA LE , PEC: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
- respinta ogni contraria istanza, eccezione difesa;
- in via preliminare, accogliere l'appello proposto e riformare e/o dichiarare la nullità della sentenza n. 318/2018, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento recante n.
Pag. 1 di 6 1008/2016 R.G, per travisamento dei fatti e di diritto a causa della scelta della conversione del rito per l'errato convincimento del Giudice che si trattasse di materia di locazione ed, in ogni caso, l'opposizione doveva ritenersi ammissibile per la corretta osservanza dei termini per proporre l'opposizione a D.I., svolta entro i quaranta giorni dalla notifica del D.I. opposto , fissando in tal modo l'inizio della pendenza della lite, così come argomentato in narrativa al punto n. 1;
- nel merito, in accoglimento del presente appello per i sovraesposti motivi di cui al punto 2, riformare, annullare e/o revocare la Sentenza n. 318/2018, emessa il 19.07.2018 e depositata in pari data, revocando e /o annullando per l'effetto il D.I. n. 182/2016 - R.G. 483/2016, emesso dal Tribunale di Sciacca;
- assolvere l'odierno appellante dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA CPA.
Per l'appellato
Respinta ogni diversa richiesta.
Ritenere e dichiarare tardiva l'opposizione proposta da . Parte_1
Occorrendo, nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, con qualsiasi statuizione, rigettare l'opposizione ex adverso, in quanto infondata in fatto e diritto.
Emettere ogni eventuale ed opportuna statuizione.
Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 182/2016 del 31.5.2016 rilasciato dal Tribunale di
Sciacca su istanza di , veniva ingiunto a e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, in solido fra loro, il pagamento di € 17.360,00, oltre spese e accessori, a titolo di
[...]
canoni di locazione per l'immobile condotto in locazione da e Parte_1
garantito da , giusta scrittura privata del 28.2.2014. Parte_2
2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione , Parte_1
eccependo ex art. 1948 e 1941 c.c. l'insussistenza della garanzia per le somme ulteriori a quelle indicate nella scrittura privata pari ad € 7.003,96.
Pag. 2 di 6 3. Con sentenza n. 318/2018 del 19.7.2018 il Tribunale di Sciacca dichiarava inammissibile l'opposizione proposta, sul rilievo dell'applicabilità alla fattispecie del rito locatizio e della tardività dell'opposizione poiché introdotta con atto di citazione depositato oltre il termine di 40 giorni.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
5. Si è costituito che ha chiesto il rigetto del reclamo e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
6. Sostituita l'udienza del 18 dicembre 2024 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con il primo motivo di appello si duole che il Tribunale abbia Parte_1
dichiarato inammissibile la proposta opposizione, rilevando, in primo luogo, che, essendo stata introdotta con atto di citazione, ai fini della tempestività occorre avere riguardo alla data di notifica e non a quella del deposito e poiché nel caso di specie l'atto di citazione era stato notificato entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
l'opposizione doveva considerarsi tempestiva. Rileva, inoltre, che all'opposizione non avrebbe dovuto essere applicato il rito locatizio, bensì quello ordinario in quanto l'opposizione era stata proposta soltanto dal garante e aveva ad oggetto i limiti della garanzia e non i canoni di locazione.
8. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
9. Il Tribunale ha ritenuto doversi applicare il rito locatizio, con le conseguenze che ne sono derivate in termini di tempestività dell'opposizione, sul presupposto che il carattere accessorio della garanzia rispetto al rapporto principale determini l'attrazione sia per la competenza, sia per il rito previsti per il rapporto principale, ossia i canoni di locazione.
10. Tuttavia, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, secondo un orientamento di legittimità ormai consolidato, cui questa Corte non intende discostarsi, l'accessorietà che caratterizza il rapporto fideiussorio rispetto a quello
Pag. 3 di 6 principale opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal fideiussore, ma non certo su quello morfologico e strutturale rispetto al quale resta netta e indiscutibile la distinzione e autonomia dei due rapporti. Di questi solo uno, quello tra il locatore (creditore) e conduttore (debitore principale), è connotato, in relazione agli interessi coinvolti e alle peculiari esigenze di tutela, da quella specialità che si riflette sia nella disciplina sostanziale che in quella processuale;
l'altro invece riguarda soggetto estraneo a tali esigenze e persegue lo scopo di garanzia del credito che ne definisce e giustifica bensì l'accessorietà (resa evidente da taluni aspetti di disciplina - artt. 1941,1945 e 1957 c.c. che riguardano l'obbligazione del fideiussore quale che sia l'origine del rapporto garantito) ma non ne comporta anche l'attrazione nella medesima disciplina speciale del rapporto obbligatorio principale (cfr. da ultimo
Cass. 28827/2019).
11. Da tanto consegue che al giudizio di opposizione proposto dal non Pt_1
avrebbe dovuto essere applicato il rito delle locazioni, bensì quello ordinario, di tal che l'opposizione deve considerarsi tempestiva, poiché l'atto di citazione è stato notificato entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
12. Tanto chiarito e venendo all'esame del merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
13. Sostiene l'appellante che egli ha sottoscritto in data 28.2.2014 una scrittura privata ove garantiva le obbligazioni contratte dal figlio in relazione Parte_2
al contratto di affitto tra quest'ultimo e l' maturate fino a quel momento e pari CP_1
ad € 7.033,96, di conseguenza non può rispondere anche dei canoni maturati successivamente.
14. Assume inoltre che, anche a voler ritenere che la dizione contenuta nella scrittura privata “senza limiti di tempo e di durata” vada interpretata quale garanzia per obbligazioni future, sarebbe soggetta ai limiti di cui agli artt. 1938 e 1941 c.c., per i quali la garanzia per obbligazioni future è valida solo se prevede un importo massimo garantito e, in ogni caso, non può eccedere quanto è dovuto dal debitore.
15. L'art. 1938 c.c. prevede, coma ampiamente noto, che la fideiussione per obbligazioni future sia valida solo ove sia previsto l'importo massimo garantito e tale
Pag. 4 di 6 previsione, in quanto rispondente a un principio di ordine generale, trova applicazione per tutte le ipotesi di fideiussione, ivi compresa quella in esame.
16. Da tanto consegue che, nonostante l'utilizzo della locuzione “senza limiti di tempo e di durata” configuri una garanzia anche per obbligazioni future, la stessa non può ritenersi valida non essendo stato determinato l'importo massimo garantito.
17. Consegue, ancora, che mantiene validità soltanto la garanzia prestata per le obbligazioni (id est i canoni) maturati fino al momento della sottoscrizione della scrittura privata e ivi indicati in € 7.033,96.
18. Orbene, sembra superfluo rammentare che qualora, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non risulti dovuta l'intera somma esatta in via monitoria, il decreto ingiuntivo va interamente revocato e il debitore va condannato al pagamento della minor somma, non ostandovi la mancanza di una esplicita richiesta in tal senso del creditore (cfr. ex multis Cass. 21840/2013).
19. Le considerazioni di cui sopra conducono, conclusivamente, all'accoglimento parziale dell'appello, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna di al pagamento della somma di € 7.033,96. Parte_1
20. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Sciacca n. 318/2018 del 19.7.2018 revoca il decreto ingiuntivo n.
182/2016 del 31.5.2016 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 7.033,96 Controparte_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est.
AN SC AN
Il Presidente
Giovanni D'Antoni Pag. 5 di 6 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore AN SC AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. AN SC AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 429/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GA UR PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GA LE , PEC: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
- respinta ogni contraria istanza, eccezione difesa;
- in via preliminare, accogliere l'appello proposto e riformare e/o dichiarare la nullità della sentenza n. 318/2018, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento recante n.
Pag. 1 di 6 1008/2016 R.G, per travisamento dei fatti e di diritto a causa della scelta della conversione del rito per l'errato convincimento del Giudice che si trattasse di materia di locazione ed, in ogni caso, l'opposizione doveva ritenersi ammissibile per la corretta osservanza dei termini per proporre l'opposizione a D.I., svolta entro i quaranta giorni dalla notifica del D.I. opposto , fissando in tal modo l'inizio della pendenza della lite, così come argomentato in narrativa al punto n. 1;
- nel merito, in accoglimento del presente appello per i sovraesposti motivi di cui al punto 2, riformare, annullare e/o revocare la Sentenza n. 318/2018, emessa il 19.07.2018 e depositata in pari data, revocando e /o annullando per l'effetto il D.I. n. 182/2016 - R.G. 483/2016, emesso dal Tribunale di Sciacca;
- assolvere l'odierno appellante dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA CPA.
Per l'appellato
Respinta ogni diversa richiesta.
Ritenere e dichiarare tardiva l'opposizione proposta da . Parte_1
Occorrendo, nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, con qualsiasi statuizione, rigettare l'opposizione ex adverso, in quanto infondata in fatto e diritto.
Emettere ogni eventuale ed opportuna statuizione.
Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 182/2016 del 31.5.2016 rilasciato dal Tribunale di
Sciacca su istanza di , veniva ingiunto a e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, in solido fra loro, il pagamento di € 17.360,00, oltre spese e accessori, a titolo di
[...]
canoni di locazione per l'immobile condotto in locazione da e Parte_1
garantito da , giusta scrittura privata del 28.2.2014. Parte_2
2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione , Parte_1
eccependo ex art. 1948 e 1941 c.c. l'insussistenza della garanzia per le somme ulteriori a quelle indicate nella scrittura privata pari ad € 7.003,96.
Pag. 2 di 6 3. Con sentenza n. 318/2018 del 19.7.2018 il Tribunale di Sciacca dichiarava inammissibile l'opposizione proposta, sul rilievo dell'applicabilità alla fattispecie del rito locatizio e della tardività dell'opposizione poiché introdotta con atto di citazione depositato oltre il termine di 40 giorni.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
5. Si è costituito che ha chiesto il rigetto del reclamo e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
6. Sostituita l'udienza del 18 dicembre 2024 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con il primo motivo di appello si duole che il Tribunale abbia Parte_1
dichiarato inammissibile la proposta opposizione, rilevando, in primo luogo, che, essendo stata introdotta con atto di citazione, ai fini della tempestività occorre avere riguardo alla data di notifica e non a quella del deposito e poiché nel caso di specie l'atto di citazione era stato notificato entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
l'opposizione doveva considerarsi tempestiva. Rileva, inoltre, che all'opposizione non avrebbe dovuto essere applicato il rito locatizio, bensì quello ordinario in quanto l'opposizione era stata proposta soltanto dal garante e aveva ad oggetto i limiti della garanzia e non i canoni di locazione.
8. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
9. Il Tribunale ha ritenuto doversi applicare il rito locatizio, con le conseguenze che ne sono derivate in termini di tempestività dell'opposizione, sul presupposto che il carattere accessorio della garanzia rispetto al rapporto principale determini l'attrazione sia per la competenza, sia per il rito previsti per il rapporto principale, ossia i canoni di locazione.
10. Tuttavia, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, secondo un orientamento di legittimità ormai consolidato, cui questa Corte non intende discostarsi, l'accessorietà che caratterizza il rapporto fideiussorio rispetto a quello
Pag. 3 di 6 principale opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal fideiussore, ma non certo su quello morfologico e strutturale rispetto al quale resta netta e indiscutibile la distinzione e autonomia dei due rapporti. Di questi solo uno, quello tra il locatore (creditore) e conduttore (debitore principale), è connotato, in relazione agli interessi coinvolti e alle peculiari esigenze di tutela, da quella specialità che si riflette sia nella disciplina sostanziale che in quella processuale;
l'altro invece riguarda soggetto estraneo a tali esigenze e persegue lo scopo di garanzia del credito che ne definisce e giustifica bensì l'accessorietà (resa evidente da taluni aspetti di disciplina - artt. 1941,1945 e 1957 c.c. che riguardano l'obbligazione del fideiussore quale che sia l'origine del rapporto garantito) ma non ne comporta anche l'attrazione nella medesima disciplina speciale del rapporto obbligatorio principale (cfr. da ultimo
Cass. 28827/2019).
11. Da tanto consegue che al giudizio di opposizione proposto dal non Pt_1
avrebbe dovuto essere applicato il rito delle locazioni, bensì quello ordinario, di tal che l'opposizione deve considerarsi tempestiva, poiché l'atto di citazione è stato notificato entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
12. Tanto chiarito e venendo all'esame del merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
13. Sostiene l'appellante che egli ha sottoscritto in data 28.2.2014 una scrittura privata ove garantiva le obbligazioni contratte dal figlio in relazione Parte_2
al contratto di affitto tra quest'ultimo e l' maturate fino a quel momento e pari CP_1
ad € 7.033,96, di conseguenza non può rispondere anche dei canoni maturati successivamente.
14. Assume inoltre che, anche a voler ritenere che la dizione contenuta nella scrittura privata “senza limiti di tempo e di durata” vada interpretata quale garanzia per obbligazioni future, sarebbe soggetta ai limiti di cui agli artt. 1938 e 1941 c.c., per i quali la garanzia per obbligazioni future è valida solo se prevede un importo massimo garantito e, in ogni caso, non può eccedere quanto è dovuto dal debitore.
15. L'art. 1938 c.c. prevede, coma ampiamente noto, che la fideiussione per obbligazioni future sia valida solo ove sia previsto l'importo massimo garantito e tale
Pag. 4 di 6 previsione, in quanto rispondente a un principio di ordine generale, trova applicazione per tutte le ipotesi di fideiussione, ivi compresa quella in esame.
16. Da tanto consegue che, nonostante l'utilizzo della locuzione “senza limiti di tempo e di durata” configuri una garanzia anche per obbligazioni future, la stessa non può ritenersi valida non essendo stato determinato l'importo massimo garantito.
17. Consegue, ancora, che mantiene validità soltanto la garanzia prestata per le obbligazioni (id est i canoni) maturati fino al momento della sottoscrizione della scrittura privata e ivi indicati in € 7.033,96.
18. Orbene, sembra superfluo rammentare che qualora, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non risulti dovuta l'intera somma esatta in via monitoria, il decreto ingiuntivo va interamente revocato e il debitore va condannato al pagamento della minor somma, non ostandovi la mancanza di una esplicita richiesta in tal senso del creditore (cfr. ex multis Cass. 21840/2013).
19. Le considerazioni di cui sopra conducono, conclusivamente, all'accoglimento parziale dell'appello, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna di al pagamento della somma di € 7.033,96. Parte_1
20. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Sciacca n. 318/2018 del 19.7.2018 revoca il decreto ingiuntivo n.
182/2016 del 31.5.2016 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 7.033,96 Controparte_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est.
AN SC AN
Il Presidente
Giovanni D'Antoni Pag. 5 di 6 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore AN SC AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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