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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa SP Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1076/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SANDRO FRANCESCO
[...] C.F._2
Email_1
avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 30 novembre 1995 Parte_1 Parte_2
contraevano, in San Giuliano Terme (PI) matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 33, parte I, serie, anno 1995; - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con omologa del 15 aprile 2011,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) tra
[...]
, iscritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di San giuliano Terme (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1995, n. 33, parte I,.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
1) ai sensi dell'art.5 VIII comma L. 898/1970, a titolo di “una Parte_1 tantum”, promette di cedere, traferire a , che accetta a titolo di “una Parte_2 tantum”, la propria quota indivisa pari al 50% degli immobili, posti in Santa Croce sull'Arno
(PI), loc. Staffoli, Via Porto alle Lenze n.32, acquistati da con atto Parte_1
del 18.10.2006 ai rogiti del notaio , rep.2483, raccolta n.948, atto registrato Persona_1
a Pisa il 19.10.2006 al n.5482 serie 1T e trascritto a Pisa il 19.10.2006 al n. 23333 Reg. Gen.,
n.14230 Reg. Part. e precisamente:
A) Unità immobiliari site in Santa Croce sull'Arno, frazione Staffoli, Via Porto alle Lenze e precisamente:
- appartamento per civile abitazione posto ai piani terra e primi, composto al piano terra da cucina, due vani, ripostiglio sottoscala e piccolo disimpegno;
al piano primo, cui si accede mediante scala interna, da due camere da letto, WC e disimpegno con annesso, quale sua pertinenza esclusiva, un locale ad uso legnaia posto al piano terra in corpo distaccato, per complessivi vani 5,5 (cinque virgola cinque) catastali;
- locale ad uso autorimessa posto al piano terra, di metri quadri 13 (tredici) catastali e per quanto di fatto si trova.
È inoltre annessa, quale pertinenza esclusiva, una corte di metri quadri 150 (centocinquanta) circa e per quanto di fatto si trova.
B) Unità immobiliare sita in Castelfranco di Sotto, frazione Staffoli, località Porto alle Lenze e precisamente:
- terreno ad uso corte di pertinenza esclusiva, posto in adiacenza alle unità immobiliari sopra descritte sub A), di metri quadrati 240 (duecentoquaranta) catastali e per quanto di fatto si trova.
Il tutto forma un unico corpo di beni e confina nell'insieme con la predetta via del Porto alle Lenze, con proprietà e con proprietà Parte_3 Per_2
Nel Catasto Fabbricati del Comune di Santa Croce sull'Arno, in gusta ditta, le proprietà immobiliari sopra descritte sub A), figurano rispettivamente rilevate al foglio 5, particella 49:
- sub 1, categoria A/4, classe 1, vani 5,5, Via del Porto alle Lenze n.241, piano T-1, rendita euro
329,50, giusta la variazione toponomastica n.29312.1/2004 del 4 maggio 2004, in atti della stessa data (protocollo n. PI0092658); sub 2, categoria C/6, classe 1, mq.13, Via del Porto alle Lenze n.241, piano T, rendita euro 65,13, giusta la variazione toponomastica n.29313.1/2004 del 4 maggio 2004, in atti dalla stessa data
(protocollo n. PI0092659).
Nel catasto Terreni del comune di Castelfranco di Sotto, in giusta ditta, l'unità immobiliare sopra descritta sub B), figura rilevata al foglio 28, particella 43, qualità fabbricato rurale, are 2, centiare 40, senza redditi.”
Sul predetto immobile grava il mutuo ipotecario costituito con contratto di mutuo del 18.10.2006 ai rogiti del Notaio , rep. n.2484, raccolta 949, atto registrato a Pisa il 19.10.2006 al Persona_1
n.5483 serie 1T e trascritto a Pisa il 19.10.2006 al n. 23334 Reg. Gen., n.5048 Reg. Part. A favore dell' dell'Amministrazione Pubblica – Parte_4 CP_1
Il mutuo ha scadenza a dicembre del 2031 con rate semestrali di € 4.077,70.
2) e concordano e stabiliscono che dalla prossima Parte_1 Parte_2
rata con scadenza al 30.6.2025 del mutuo descritto in premessa tutte le rate semestrali del mutuo sino alla naturale scadenza del 31.12.2031, o alla sua estinzione anticipata, verranno pagate dalla sola . Parte_2
3) e stabiliscono che nella già casa coniugale Parte_1 Parte_2
continui ad abitarvi . Parte_2 4) L'atto pubblico di trasferimento della quota del 50% sarà stipulato ai sensi dell'art.5 VIII comma L. 898/1970 a titolo di “una tantum”, entro 6 mesi dalla estinzione naturale del mutuo ipotecario o entro 6 mesi dalla estinzione anticipata e verificata la regolarità della documentazione urbanistica e catastale necessaria al rogito.
5) e stabiliscono, sin d'ora, che tutte le spese Parte_1 Parte_2 Pt_2
necessarie per addivenire al suddetto passaggio di quota di comproprietà del 50% dell'immobile, quali le spese tecniche (ad es. perizia tecnica, APE e quant'altro), tasse e tributi, ed onorari del notaio rogante, che verrà scelto di comune accordo tra le parti, saranno suddivisi in parti uguali al 50% tra e . Parte_1 Parte_2
6) Le parti, ritenuto che ai sensi degli artt. 6, comma III, e 5, comma III, L.162/14, trattandosi di atto che può essere soggetto a trascrizione, dichiarano espressamente che non intendono procedere alla medesima.
7) La quota di comproprietà del 50% verrà trasferita ai sensi dell'art.5 VIII comma L. 898/1970
a titolo di “una tantum”, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova oggi, conosciuto ed accettato da per cui è esclusa qualsiasi garanzia Parte_2
impiantistica nonché conformità edilizia ed urbanistica.
8) Ove fosse necessario, per motivi inerenti la non conformità dell'immobile, rinviare la data per la stipula del rogito, e fin d'ora vi consentono, Parte_1 Parte_2
ferme tutte le pattuizioni precedenti.
9) Le parti invocano l'esenzione fiscale di cui all'art.19 della L.74/1987, applicabile anche ai trasferimenti di immobili effettuati in esecuzione degli accordi presi in sede di separazione e di divorzio, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio
1999, esenzione tutt'ora operante come riconosciuto dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n.2/E del 21 febbraio 2014, al punto 9.2.
10) Con la sottoscrizione del ricorso e dichiarano Parte_1 Parte_2
di non avere più nulla ulteriormente e reciprocamente da pretendere per qualsiasi fatto, rapporto e quant'altro relativo alla vita coniugale e nascente dal rapporto di coniugio, fatta eccezione per quanto previsto in relazione al trasferimento della comproprietà della quota del
50% della ex casa coniugale come disciplinato nel presente atto, rinunciando sin d'ora, espressamente e senza riserva alcuna, a esercitare qualsiasi azione, diritto e quant'altro possa derivare dal rapporto di coniugio.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa SP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa SP Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1076/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SANDRO FRANCESCO
[...] C.F._2
Email_1
avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 30 novembre 1995 Parte_1 Parte_2
contraevano, in San Giuliano Terme (PI) matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 33, parte I, serie, anno 1995; - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con omologa del 15 aprile 2011,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) tra
[...]
, iscritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di San giuliano Terme (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1995, n. 33, parte I,.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
1) ai sensi dell'art.5 VIII comma L. 898/1970, a titolo di “una Parte_1 tantum”, promette di cedere, traferire a , che accetta a titolo di “una Parte_2 tantum”, la propria quota indivisa pari al 50% degli immobili, posti in Santa Croce sull'Arno
(PI), loc. Staffoli, Via Porto alle Lenze n.32, acquistati da con atto Parte_1
del 18.10.2006 ai rogiti del notaio , rep.2483, raccolta n.948, atto registrato Persona_1
a Pisa il 19.10.2006 al n.5482 serie 1T e trascritto a Pisa il 19.10.2006 al n. 23333 Reg. Gen.,
n.14230 Reg. Part. e precisamente:
A) Unità immobiliari site in Santa Croce sull'Arno, frazione Staffoli, Via Porto alle Lenze e precisamente:
- appartamento per civile abitazione posto ai piani terra e primi, composto al piano terra da cucina, due vani, ripostiglio sottoscala e piccolo disimpegno;
al piano primo, cui si accede mediante scala interna, da due camere da letto, WC e disimpegno con annesso, quale sua pertinenza esclusiva, un locale ad uso legnaia posto al piano terra in corpo distaccato, per complessivi vani 5,5 (cinque virgola cinque) catastali;
- locale ad uso autorimessa posto al piano terra, di metri quadri 13 (tredici) catastali e per quanto di fatto si trova.
È inoltre annessa, quale pertinenza esclusiva, una corte di metri quadri 150 (centocinquanta) circa e per quanto di fatto si trova.
B) Unità immobiliare sita in Castelfranco di Sotto, frazione Staffoli, località Porto alle Lenze e precisamente:
- terreno ad uso corte di pertinenza esclusiva, posto in adiacenza alle unità immobiliari sopra descritte sub A), di metri quadrati 240 (duecentoquaranta) catastali e per quanto di fatto si trova.
Il tutto forma un unico corpo di beni e confina nell'insieme con la predetta via del Porto alle Lenze, con proprietà e con proprietà Parte_3 Per_2
Nel Catasto Fabbricati del Comune di Santa Croce sull'Arno, in gusta ditta, le proprietà immobiliari sopra descritte sub A), figurano rispettivamente rilevate al foglio 5, particella 49:
- sub 1, categoria A/4, classe 1, vani 5,5, Via del Porto alle Lenze n.241, piano T-1, rendita euro
329,50, giusta la variazione toponomastica n.29312.1/2004 del 4 maggio 2004, in atti della stessa data (protocollo n. PI0092658); sub 2, categoria C/6, classe 1, mq.13, Via del Porto alle Lenze n.241, piano T, rendita euro 65,13, giusta la variazione toponomastica n.29313.1/2004 del 4 maggio 2004, in atti dalla stessa data
(protocollo n. PI0092659).
Nel catasto Terreni del comune di Castelfranco di Sotto, in giusta ditta, l'unità immobiliare sopra descritta sub B), figura rilevata al foglio 28, particella 43, qualità fabbricato rurale, are 2, centiare 40, senza redditi.”
Sul predetto immobile grava il mutuo ipotecario costituito con contratto di mutuo del 18.10.2006 ai rogiti del Notaio , rep. n.2484, raccolta 949, atto registrato a Pisa il 19.10.2006 al Persona_1
n.5483 serie 1T e trascritto a Pisa il 19.10.2006 al n. 23334 Reg. Gen., n.5048 Reg. Part. A favore dell' dell'Amministrazione Pubblica – Parte_4 CP_1
Il mutuo ha scadenza a dicembre del 2031 con rate semestrali di € 4.077,70.
2) e concordano e stabiliscono che dalla prossima Parte_1 Parte_2
rata con scadenza al 30.6.2025 del mutuo descritto in premessa tutte le rate semestrali del mutuo sino alla naturale scadenza del 31.12.2031, o alla sua estinzione anticipata, verranno pagate dalla sola . Parte_2
3) e stabiliscono che nella già casa coniugale Parte_1 Parte_2
continui ad abitarvi . Parte_2 4) L'atto pubblico di trasferimento della quota del 50% sarà stipulato ai sensi dell'art.5 VIII comma L. 898/1970 a titolo di “una tantum”, entro 6 mesi dalla estinzione naturale del mutuo ipotecario o entro 6 mesi dalla estinzione anticipata e verificata la regolarità della documentazione urbanistica e catastale necessaria al rogito.
5) e stabiliscono, sin d'ora, che tutte le spese Parte_1 Parte_2 Pt_2
necessarie per addivenire al suddetto passaggio di quota di comproprietà del 50% dell'immobile, quali le spese tecniche (ad es. perizia tecnica, APE e quant'altro), tasse e tributi, ed onorari del notaio rogante, che verrà scelto di comune accordo tra le parti, saranno suddivisi in parti uguali al 50% tra e . Parte_1 Parte_2
6) Le parti, ritenuto che ai sensi degli artt. 6, comma III, e 5, comma III, L.162/14, trattandosi di atto che può essere soggetto a trascrizione, dichiarano espressamente che non intendono procedere alla medesima.
7) La quota di comproprietà del 50% verrà trasferita ai sensi dell'art.5 VIII comma L. 898/1970
a titolo di “una tantum”, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova oggi, conosciuto ed accettato da per cui è esclusa qualsiasi garanzia Parte_2
impiantistica nonché conformità edilizia ed urbanistica.
8) Ove fosse necessario, per motivi inerenti la non conformità dell'immobile, rinviare la data per la stipula del rogito, e fin d'ora vi consentono, Parte_1 Parte_2
ferme tutte le pattuizioni precedenti.
9) Le parti invocano l'esenzione fiscale di cui all'art.19 della L.74/1987, applicabile anche ai trasferimenti di immobili effettuati in esecuzione degli accordi presi in sede di separazione e di divorzio, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio
1999, esenzione tutt'ora operante come riconosciuto dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n.2/E del 21 febbraio 2014, al punto 9.2.
10) Con la sottoscrizione del ricorso e dichiarano Parte_1 Parte_2
di non avere più nulla ulteriormente e reciprocamente da pretendere per qualsiasi fatto, rapporto e quant'altro relativo alla vita coniugale e nascente dal rapporto di coniugio, fatta eccezione per quanto previsto in relazione al trasferimento della comproprietà della quota del
50% della ex casa coniugale come disciplinato nel presente atto, rinunciando sin d'ora, espressamente e senza riserva alcuna, a esercitare qualsiasi azione, diritto e quant'altro possa derivare dal rapporto di coniugio.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa SP