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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1097/2021 R.G., avente ad oggetto: morte
TRA
, nella qualità di madre della SI.ra , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di OR della SI.ra , rappresentate e difese,
[...] Parte_2 in forza di procura alle liti rilasciata il 10.09.2023 su foglio separato da intendersi in apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Valente Arturo ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo, sito in Santa Maria del Cedro (CS), alla Via Siciliani n. 1
ATTRICI
E
(C.F. E P.VA , in p.l.r.p.t., Controparte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Gullo Luigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in CO, in Piazza Zumbini
n. 25
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.06.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale, la SI.ra nella qualità di Parte_1 madre della SI.ra , e la SI.ra convenivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale di Paola, il SI. e la Controparte_2 CP_4 CP_3 Controparte_3 deducendo che: in data 03.07.2019, in Via Parthenius del Comune di Diamante (CS), si verificava un sinistro stradale;
in tale occasione, la SI.ra residente in [...], nata il Parte_2
04.04.1979, C.F. veniva investita dall' autovettura Fiat Panda Targata C.F._1
FE547RV di proprietà della società condotta nell' occasione dal SI. CP_3 CP_3 [...]
residente in [...]alla località Vaccuta snc ed assicurata con la compagnia CP_2 con polizza n. 30/154402617/1; il sinistro avveniva per esclusiva colpa del SI. CP_5 [...]
il quale alla guida dell'autovettura Fiat Panda Tg. FE547RV, percorrendo la via CP_2
Parthenius del Comune di Diamante, con direzione di marcia Sud/Nord, teneva un comportamento di guida negligente ed imprudente, in quanto aveva una velocità non consona alle condizioni ambientali, era notte, vi era scarsa visibilità e si era in prossimità di un accesso laterale, anche pedonale, adiacente ad attività commerciali, investiva la SI.ra che in quel frangente stava Parte_2 attraversando la strada;
intervenivano, sul posto, immediatamente dopo l'investimento, i Carabinieri di Diamante, che provvedevano sia alla redazione del verbale che a chiamare il 118 che trasportava la SI.ra presso l'ospedale di CO;
a seguito dell'investimento, la SI.ra Parte_2
subiva ingenti lesioni personali, riscontrate presso il pronto soccorso del predetto ospedale, Pt_2 dove le veniva diagnosticata: “una frattura all' omero sinistro, frattura pube e ciglio cotiloideo, focolaio contusivo cerebrale, herpes zoster addominale”; in data 19.07.2019, la SI.ra Parte_2
a seguito di richiesta e con l'assistenza della OR SI.ra , veniva
[...] Parte_3 dimessa dall'ospedale di CO, per essere ricoverata in Romania, presso il reparto di chirurgia generale, dell'ospedale sito alla località BA Mare, provincia di Maramures, dove, in data 17.08.2019 alle ore 18,56 decedeva e le cause del decesso riportate sul necrologio dell'ospedale erano: “arresto cardio-respiratorio, insufficienza multi organo, occlusione intestinale, traumi derivanti da stato di incidente stradale”; la responsabilità del sinistro è da attribuire al SI. assicurato Controparte_2
perché ha violato l'art. 140 CdS, investendo la SI.ra che il quel momento attraversava CP_5 Pt_2 la strada sulle apposite strisce pedonali;
dopo il decesso della SI.ra , sia il figlio che la madre, Pt_2 insieme ai fratelli hanno dovuto sostenere sia spese mediche che spese funerarie e tumulazione;
alla data odierna la società assicuratrice non ha provveduto al risarcimento, nonostante sia stata messa in mora con lettera a/r del 13.07.2020 e anche dopo aver esperito la procedura di negoziazione del
02.03.2021, con esito negativo.
Parte attrice, pertanto, domandava condannare in solido tra loro: in Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t.; in Controparte_2 Controparte_7
2 Con persona del liquidatore SI. P.VA , al risarcimento dei danni, da CP_2 P.VA_2 quantificare a seguito di CTU medico legale, subiti dalla SI.ra madre della SI.ra Parte_1
deceduta a seguito del sinistro de quo, e della SI.ra ( ) Parte_2 Pt_3 Pt_2 [...]
, in qualità di OR della predetta defunta, oltre a rivalutazione monetaria secondo indici Pt_3
ISTAT e interessi come per legge dalla data dell'evento dannoso all' effettivo soddisfo;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in data 10.12.2021, si costituiva in giudizio la la quale domandava: in via principale, nel merito, rigettare Controparte_1 la domanda attorea, nei termini in cui è stata formulata in atti perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con conseguente condanna alle spese di lite;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda delle attrici, accertato e dichiarato il concorso di colpa della vittima, determinare e liquidare il risarcimento eventualmente dovuto su basi concorsuali, ove risulti rigorosamente provato in ogni suo elemento costitutivo sia in punto di an che quantum debeatur.
Instaurato il contraddittorio, espletata c.t.u., le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, il 4.6.25, assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, con raccomandata del 13.07.2020, l'avv. Luca Ielpo, in nome e per conto della SI.ra , del SI. e del SI. , Parte_3 Parte_4 Persona_1 nella qualità, rispettivamente, di madre, fratello e figlio della SI.ra , inviava Parte_2 diffida ex art. 22 L. 990/1969, alla relativamente al risarcimento dei Controparte_1 danni conseguenti al sinistro avvenuto in data 03.07.2019, in Via Parthenius del Comune di Diamante
(CS), in occasione del quale la SI.ra veniva investita dall'autovettura Fiat Parte_2
Panda Targata FE547RV, di proprietà della società condotta, Controparte_3 nell'occasione, dal SI. ed assicurata con la predetta compagnia con polizza n. Controparte_2
30/154402617/1.
In data 02.03.2021, i familiari della SI.ra (in particolare: , in Parte_2 Persona_2 qualità di figlio;
in qualità di madre;
, in qualità di OR;
Parte_1 Parte_3 Parte_3
, in qualità di fratello;
in qualità di OR;
, in Parte_5 Persona_3 Parte_6 qualità di fratello;
in qualità di fratello), come da stato di famiglia, allegato in Parte_4 atti, tutti assistiti dall'avv. Luca Ielpo, formulavano invito alla stipula di convenzione di negoziazione obbligatoria ex art. 3 d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, nei confronti della Controparte_8
[..
[...] [...]
in p.l.r.p.t., per il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c. per la perdita della madre,
[...] figlia e OR, nonché del danno patrimoniale.
È allegata la cartella clinica n. 2019013082 dell'Ospedale di CO, recante data di ingresso in reparto 04.07.2019 e data dimissione 19.07.2019, indicante come diagnosi di ingresso un politrauma da incidente stradale subito dalla SI.ra , consistente in “frattura omero sinistro, Parte_2 frattura pube e ciglio cotiloideo, focolaio contusivo cerebrale, herpes zoster addominale”.
In data 17.08.2019, come da certificato di morte in atti, la SI.ra decedeva, Parte_2 alle ore 18:56, presso l'Ospedale Provinciale di Urgenza “Dr. Constantin Opris” di BA Mare, al reparto di Chirurgia Generale.
Dalla traduzione del certificato, si evince: come causa diretta (immediata) che ha provocato direttamente il decesso, un arresto cardio-respiratorio; come cause precedenti, una insufficienza multiorgano;
come stato morboso iniziale, una occlusione intestinale e uno stato post incidente stradale (3 settimane).
Il dott. medico-chirurgo e specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Persona_4 depositava ctu in data 05.06.2023, esponendo che: “il sinistro di cui si discute è stato senza dubbio di grave entità ed ha prodotto gravi lesioni sulla SI.ra che, dopo l'evento traumatico, veniva Pt_2 trasportata d'urgenza presso la AO dell'Annunziata di CO e dopo le prestazioni di Pronto
Soccorso veniva ricoverata nella stessa divisione, poi nella u.o di chirurgia d'urgenza (04.07.2019) e successivamente (in data 05.07.2019) nella u.o. di ortopedia. Le lesioni riportate venivano inizialmente descritte come “frattura all'omero sinistro, frattura pube e ciglio cotiloideo, focolaio contusivo cerebrale, herpes zoster addominale” [le lesioni ossee meglio definite in seguito come frattura scomposta del terzo medio dell'omero sin - frattura della branca ischio pubica di dx]
Concomitavano altre lesioni traumatiche fra le quali principalmente: -frattura del processo trasverso sinistro di L5, frattura dell'ala sacrale sinistra, lievemente irradiata al soma in S1 (ad esame TC encefalo rachide del 03.07.2019); -…( ad esame TC addome -torace del 03.07.2019) …aree di consolidazione a carattere contusivo posteriore bilaterale in particolare a dx…..versamento a densità ematica (52UH) nel cavo del Douglas. Frattura del ramo anteriore della cavità acetabolare. Frattura scomposta della branca ischio pubica di dx…; era stata altresì descritta la presenza di un “herpes zoster” addominale. Il politraumatismo riportato nell'incidente aveva causato sofferenza cranio encefalica (oltre che a carico di torace/addome ed agli arti), per cui il soggetto era stato sottoposto a plurimi accertamenti diagnostici neurotraumatologici (anche con Tc) e specialistici neurochirurgici.
Erano stati evidenziati all'esame Tc encefalo effetti post contusivi (…focolaio lacero contusivo a sede corticonucleare fronto orbitaria laterale sin) e la SI.ra aveva anche palesato un lungo stato di Pt_2
“sopore” (comunque in uno stato prontamente risvegliabile e giudicata con uno score GCS:11),
4 condizione che imponeva una costante vigilanza clinica neurochirurgica oltre che con diagnostica d'immagine. Nel corso della degenza però i successivi controlli diagnostici escludevano la presenza di lesioni emorragiche e/o ulteriori manifestazioni di sofferenza encefalica. Anche le successive rivalutazioni cliniche neurochirurgiche non rilevavano necessità di trattamenti e la condizione di
“sopore/sonnolenza” era gradualmente evoluta in senso migliorativo (e sempre sotto frequente controllo specialistico neurochirurgico). Anche i riscontri degli esami ematochimici (inizialmente particolarmente alterato l'emocromo) si palesavano in graduale ripresa. Nei susseguenti controlli non emergevano condizioni di SInificativo rilievo a carico del torace e dell'addome ed in data 16.07.2019 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico (a cielo chiuso) di osteosintesi della frattura omerale (con chiodo endomidollare bloccato). Le condizioni generali apparivano comunque in graduale miglioramento (e ciò aveva consentito l'intervento chirurgico di osteosintesi il 16.07.2019)
e si profilava per la paziente un regolare percorso di guarigione, senza complicazioni e/o aggravamenti (era anche ritornata “vigile” dopo il lungo stato di “sopore”). Poi per motivi non noti in data 19.07.2019 la OR ha richiesto la dimissione dall'ospedale di CO, per trasferimento in altro ospedale in Romania. Era una paziente con esiti di un recente grave politraumatismo con plurime lesioni ma anche se non si poteva considerare una paziente con (già recuperate) buone condizioni generali, non c'erano condizioni che facevano presagire il “pericolo di vita” o un giudizio prognostico sfavorevole “quoad vitam” o severi effetti “quoad valetudinem”.
Il dott. rilevava, dalla lettura del diario clinico, un episodio accaduto il 18.07.2019, il giorno Per_4 precedente alla richiesta di dimissione/trasferimento, che riportava per come segue: “vengo allertata dagli infermieri in turno che riferiscono di aver avvertito del rumore proveniente dalla stanza della paziente, di essere accorsi repentinamente e di averla rinvenuta in posizione supina ai piedi del letto con l'armadio sopra di essa. Paziente vigile, compatibilmente con i limiti linguistici riferisce dolore in testa in corrispondenza di una piccola ferita lacera in regione temporo occipitale destra debolmente sanguinante e in addome, concentrato in epicondrio sinistro. Addome al momento trattabile. Si allerta per TC total body in urgenza”.
Si tratta, scrive il CTU, di un episodio insolito e singolare che, sebbene appaia ininfluente nella storia sopra sintetizzata, in qualità di CTU ritiene necessario citare, piuttosto che ignorare, sebbene non sia possibile darne precisa interpretazione, non fruendo di altre informazioni al riguardo. Oltre ad essere un evento “strano”, che comunque non sembra avere sostanziale attinenza con la storia clinica in trattazione, non è stato citato dalle parti in causa che, al riguardo, non hanno esposto una propria interpretazione di tale singolare accadimento.
Secondo quanto evidenziato dal CTU, “dalla data del 19.07.2019, giorno della dimissione dalla AO di CO, per effettuare il (riferito) trasferimento in un altro ospedale in Romania, non ci sono altri
5 documenti sanitari in atti. Solo dall'atto di citazione dell'avvocato si assume che il ricovero è avvenuto (in data non specificata) presso il reparto di chirurgia generale dell'ospedale di BA Mare
(provincia di Maramures) Non si conosce il giorno in cui è stata nuovamente ricoverata la paziente
(se il giorno stesso della dimissione, il giorno dopo o dopo più giorni) e non è fruibile in atti una
“cartella clinica”. Di conseguenza non si conoscono (oltre alla data esatta di ricovero) quali trattamenti terapeutici e controlli diagnostici ha effettuato nel contesto della degenza ospedaliera in
Romania (analogamente alle prestazioni rese presso la che si possono CP_9 dettagliatamente riscontrare e valutare) e se gli stessi sono stati adeguati al caso e resi con opportuna tempistica. Non si conoscono eventuali condotte “omissive” o eventuali profili di colpa dei sanitari nella scelta dei trattamenti praticati.
Dall'atto di citazione risulta solo l'informazione che nell'ospedale di BA Mare in data 17.08.2019 si verificava l'exitus e che le cause del decesso venivano riportate su una certificazione necroscopica dell'ospedale (documento questo invece fruibile “in atti”). Le causa riportata nella citata certificazione necroscopia è: “arresto cardio-respiratorio, insufficienza multi organo, occlusione intestinale, stato post incidente stradale (3 settimane)” [non risulta comunque effettuato esame autoptico]. I riferimenti diagnostici riportati nella predetta certificazione necroscopica contengono con evidenza informazioni sommarie. In genere nelle certificazioni necroscopiche vengono riportate le cause “terminali” di patologie organiche (o multiorgano) dalle quali non è possibile risalire alle esatte condizioni cliniche antecedenti (esclusi i generici riferimenti), ovvero alla sequenza fenomenica che, con concatenati aggravamenti, conduce alle condizioni di “non reversibilità” che precorrono l'evoluzione infausta di un quadro clinico. Non è infatti possibile discernere quale sequenza fenomenica diretta è correlabile alle condizioni cliniche del giorno 19.07.2019, ovvero al giorno in cui la paziente veniva impropriamente dimessa anzitempo dal ricovero (presso la AO di
CO, su richiesta della OR) contro il parere dei sanitari. Si tratta infatti di una scelta (la richiesta di dimissioni anticipate) che ovviamente espone al rischio ed al pericolo di sottovalutazioni delle condizioni cliniche ed al rischio di “complicazioni” ed aggravamenti, non gestibili adeguatamente nella stessa misura in cui possibile farlo nel contesto di una degenza ospedaliera (nella quale sono fruibili immediate prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio e plurispecialistiche). L'espressione riportata nella certificazione necroscopica “stato post incidente - 3 settimane” certamente può facilmente indurre a ipotizzare qualche correlazione con il sinistro stradale in trattazione. Beninteso, certamente il soggetto non si poteva giudicare ancora guarito dalle lesioni riportate nel sinistro stradale del 03.07.2019, i tempi di guarigione erano ancora in corso anche se le lesioni più importanti erano state trattate ed in corso di risanamento. Non si possiedono comunque dati ed informazioni per poter strutturare una concreta connessione causale fra incidente ed exitus.
6 La predetta espressione (stato post incidente) è un riferimento che non consente, al di là di una generica e impalpabile ipotesi (così come esposta da parte attrice, senza concrete e plausibili motivazioni causali), di poter risalire ad una concatenazione causale logica, coerente ed intelligibile.
Non si conoscono quali motivazioni e/o quali cause/concause (già presenti alla dimissione dalla AO di CS) avrebbero poi precostituito quella “estensione” nessologica che, con successive complicazioni
e/o aggravamenti, avrebbe strutturato “con diretta continuità fenomenica”, un coerente vincolo causale con lo stato clinico alla dimissione del 19.07.2019. Si rammenta poi che il decesso è avvenuto
45 giorni dopo il sinistro e 29 giorni dopo le dimissioni dal ricovero presso la AO di CO. Si rammenta ancora che le dimissioni venivano effettuate su richiesta della OR della defunta (quindi
“contro il parere dei sanitari”) e sebbene alla dimissione non c'erano condizioni di “pericolo di vita”, l'atto di allontanarsi da cure ospedaliere (prima dei tempi necessari) espone ad ovvi alti rischi
e pericoli, per cui anche problematiche molto banali (come una banale infezione non trattata) se sottovalutate possono divenire “gravi” ed ingestibili. Non si conoscono purtroppo i periodi intermedi, se il successivo ricovero è stato immediato (o dopo quanto tempo dalla dimissione da
CO) e principalmente se nel contesto del nuovo ricovero sono stati corretti ed appropriati i trattamenti sanitari effettuati in Romania (analogamente a quelli resi presso la ). Non è CP_10 possibile quindi conoscere se concause sopravvenute hanno interrotto il rapporto di causalità con
l'incidente in trattazione, se negligenze e/o omessi trattamenti (come ad es. per l'ostruzione intestinale) sono poi divenute le motivazioni etiologiche che, separatamente, sono divenute prioritarie cause nel determinismo dell'exitus (ed hanno interrotto l'originario rapporto nessologico con le lesioni subìte nel sinistro in trattazione).
Concludeva, quindi, il ctu, ritenendo che dagli atti di causa e dalla documentazione esaminata non fosse possibile individuare una correlazione causale diretta fra le lesioni originariamente prodottesi nell'incidente del 03.07.2019 e l'exitus avvenuto il 17.08.2019, ritenendo, però, che risulti indennizzabile, in termini di inabilità temporanea totale, tutto l'arco temporale dal 03.07.2019 (giorno del sinistro stradale) fino al 17.08.2019 (giorno dell'exitus), “per un totale di giorni 46”.
Sulla scorta delle considerazioni espresse, riteneva il ctu che, nel caso in trattazione, non fosse individuabile, sulla base della documentazione fruibile in atti, un coerente rapporto nessologico fra le lesioni subìte dalla def. nel sinistro del 03.07.2019 ed il decesso avvenuto Persona_5 il 17.08.2019. Si sono sovrapposte altre variabili e ci sono rilevanti “zone d'ombra” che si incrociano ed inducono ad escludere (secondo il criterio della prevalenza delle probabilità) un nesso di causalità diretto, coerente e congruente con l'incidente in trattazione. Di conseguenza, l'unica voce di danno “non patrimoniale” risarcibile, a giudizio del ctu, per la defunta Persona_5
è l'arco temporale (da valutare come inabilità temporanea totale) dal 03.07.2019 (giorno
7 dell'incidente) fino al 17.08.2019 (giorno del decesso), ossia “giorni 46 di Invalidità Temporanea
Totale”.
Nelle note critiche alla bozza della CTU l'avv. L. Ielpo osservava che: “per la legislatura ospedaliera rumena, le cartelle cliniche vengono rilasciate solo se vi è una ordinanza da parte del Tribunale competente per territorio e non come avviene in Italia, con una semplice richiesta da parte della persona interessata. Unico documento che rilasciano è il certificato di morte o di dimissioni.
Comunque”, deduceva “che la SInora ”, come gli era “stato riferito dalla Parte_2 OR , fu ricoverata all'ospedale di BA MA in data 22.07.2019”. Parte_3
Il ctu precisava che, “in ogni caso, a prescindere dall'epoca del ricovero presso l'ospedale di BA
MA (che l'avv. Ielpo asserisce avvenuto in data 22.07.2019, perché a lui riferito dalla OR della defunta), ed anche a prescindere dall'epoca precisa del ricovero, rimangono sospese ed irrisolte alcune incognite di questa trattazione. Sono incognite che interferiscono con una lineare coerenza
“nessologica” con le prestazioni sanitarie erogate presso la e gli antecedenti effetti Controparte_9 dell'incidente”. Ricordava il ctu infatti che, “all'epoca in cui (per motivi non ufficialmente noti) veniva richiesto dalla OR della defunta (in data 19.07.2019) la dimissione dall'ospedale di
CO (per trasferimento in ospedale in Romania), le condizioni generali della SI.ra Pt_2 apparivano in graduale miglioramento, tant'è che in data 16.07.2019 veniva effettuato l'intervento chirurgico, e si stava profilando un normale percorso di guarigione. Come già detto nella bozza di
CTU, non c'erano condizioni che facevano presagire il “pericolo di vita” o un giudizio prognostico sfavorevole con severi effetti “quoad valetudinem”. Certamente era una paziente che aveva riportato plurime lesioni a causa di un recente grave politraumatismo, che era stata da poco operata, e che era in corso di guarigione dalle citate problematiche, ma nulla faceva presagire il rischio di decesso all'epoca della dimissione. Le predette dimissioni venivano effettuate “contro il parere dei sanitari”
e questo comporta ovviamente l'esposizione a vari e diversi rischi che, in assenza di ulteriori prove documentali, purtroppo si “slegano” dalle prestazioni sanitarie in precedenza effettuate e dalle condizioni cliniche precedenti.
Asseriva inoltre l'avv. Ielpo: “è pur vero che non si è in possesso della cartella clinica nell'ospedale di BA MA, ma nel certificato di morte vengono descritte le cause di morte della SI.
[...]
e si specifica, in modo inoppugnabile, che la causa che ha portato al decesso la SI.ra Parte_2
è uno stato post incidente stradale”.
Il ctu rispondeva a tale osservazione precisando in primo luogo che “dall'epoca della dimissione
19.07.2019 all'epoca del decesso, avvenuto il 17.08.2019, c'è un “gap” temporale di circa un mese.
Non si conoscono i trattamenti terapeutici ed i controlli diagnostici a cui è stata sottoposta e se gli stessi sono adeguati al caso, analogamente a quanto si può fare analizzando dettagliatamente le
8 prestazioni rese presso la dal giorno del ricovero alla dimissione. Purtroppo Controparte_9 rimangono ignote tutte le condotte terapeutiche/assistenziali effettuate in Romania ed eventuali cause che hanno modificato e poi aggravato le condizioni di salute della SI.ra . Se poi si Pt_2 considerano i dati di giudizio (clinici e diagnostici) alla dimissione dal ricovero dall'ospedale di
CO diventa difficile dedurre una connessione causale con gli effetti diretti delle lesioni patite nell'incidente (che, si ribadisce risultavano in corso di guarigione). Non c'è bisogno poi di valutare la veridicità dell'espressione “stato post incidente”. La ritiene vera così come attendibile la certificazione necroscopica in atti ma occorre considerare che è altrettanto vero che la non Pt_2 si poteva ancora considerare guarita dalle sequele del recente politraumatismo del 03.07.2019. Era ancora in corso di guarigione e seppur corretta la predetta espressione diagnostica (“stato post incidente”), la stessa non può SInificare ed indicare (in modo “epigrafico”) la causa del decesso, ovvero il riferimento “documentale” di una correlazione diretta fra le lesioni riportate nell'incidente
e l'exitus. È una generica espressione diagnostica che non ha il SInificato razionale della causa del decesso e che, nella sua genericità, non denota nessuna concatenazione causale, logica e coerente, con antecedenti condizioni cliniche (già presenti alla dimissione dalla che, senza CP_10 discontinuità, avrebbero poi esteso il “rapporto causale” sino ad una insufficienza multiorgano con successivo arresto cardiocircolatorio. Non sono purtroppo note quali sopravvenute cause/concause hanno prodotto irreversibile aggravamento clinico e progressive complicazioni causative del decesso. In sintesi, non si conoscono i motivi a seguito dei quali le condizioni di salute, che apparivano stabili ed in progressione migliorative alla dimissione del 19.07.2019, sono poi differentemente peggiorate (dopo circa 1 mese). Dai dati di giudizio dal ctu complessivamente fruibili non è possibile dedurre un razionale rapporto diretto fra incidente e decesso, ovvero fondare tale giudizio sulla base di “dati oggettivi”, diversi da personali valutazioni fondate solo su ipotesi e riferimenti anamnestici”.
Il ctu concludeva, quindi, ribadendo la valutazione già espressa nella relazione tecnica.
In base agli atti di causa, alla relazione del CTU e alle controdeduzioni del medesimo, che si ritengono condivisibili, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito specificati.
Va rilevato che sia nell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione obbligatoria ex art. 3 d.l.
132/2014, conv. in l. 162/2014, nei confronti della in p.l.r.p.t., che a Controparte_1 pag. 2 dell'atto di citazione parte attrice deduce che “i congiunti hanno diritto al danno morale ex art.
2059 c.c. oltre al danno patrimoniale documentato in atti”, in quanto “i congiunti hanno sofferto del danno morale per la perdita del parente”.
Dalle conclusioni di cui all'atto di citazione emerge che le attrici hanno chiesto condannarsi i convenuti, in solido tra loro, “al risarcimento dei danni, da quantificare a seguito di CTU medico
9 legale, subiti dalla SI.ra madre della SI.ra , deceduta a seguito Parte_1 Parte_2 del sinistro de quo, e dalla SI.ra , in qualità di OR della predetta Parte_3 defunta”.
Comunque, è pacifico che il menzionato atto introduttivo, avente ad oggetto “risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale”, debba essere interpretato unitariamente, tenendo conto della reale volontà delle attrici risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito
(Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 11/10/2012 n° 1702).
“Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8107 del 06/04/2006).
“L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015).
Va altresì chiarito che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, “nessun onere probatorio ulteriore spettava alla vittima, se non quello - assolto - di provare il nesso di causa tra la circolazione e i lamentati danni. La richiesta di una verifica della causalità, allora, con riferimento alla colpa da mancata riduzione della velocità, non avrebbe certo dovuto essere avanzata dai congiunti del pedone, per sostanziare le proprie richieste risarcitorie riconvenzionali e contrastare quelle avversarie, né doveva preoccuparsene il Giudice dell'Appello, dal momento che era il legislatore stesso ad aver posto a debito del conducente tutte quelle prove utili e necessarie a comprovare l'eventuale interruzione del nesso causale tra la sua circolazione e l'evento o anche solo per documentare eventuali colpe della vittima primaria … Il danno da circolazione veicolare è allocato presuntivamente dall'art.2054 comma 1 c.c. a carico risarcitorio del conducente, sempre che questi non provi di avere fatto tutto il possibile per evitarlo, compreso anche il mettere in sicurezza - anche oltre il rispetto delle norme positive - una persona che stia per entrare in contatto con il raggio d'azione del veicolo guidato e ciò senza che vi siano - per il danneggiato - altri oneri probatori (salvo quelli per i danni conseguenza) che comprovare la provenienza dell'evento dalla circolazione di quel veicolo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6526 del 2025).
10 Se un pedone viene investito da veicolo è “sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
Sussiste “la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019).
Tale presunzione, nel caso di specie, non è stata vinta dal conducente, rimasto contumace, come la proprietaria del veicolo.
“Se la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, e se a tal fine è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, tuttavia, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006.
La convenuta costituita, inoltre, nella comparsa di risposta, prima difesa utile, non ha contestato il verificarsi dell'investimento, ma che la responsabilità del sinistro sia “da imputare esclusivamente all'imprudente condotta di guida del conducente del veicolo assicurato , affermando che CP_1 la vittima “ha potuto contribuire alla verificazione del sinistro”.
La predetta non ha nemmeno contestato, nella difesa successiva, la circostanza, dedotta da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., relativa al “rinvio a giudizio del SI. CP_2
conducente la Fiat Panda con la quale è stata investita la predetta SI.ra”.
[...]
Anche l'espletata CTU ha ravvisato come “danno non patrimoniale indennizzabile” un arco temporale di 46 giorni di invalidità temporanea totale, corroborando il nesso di causalità limitatamente a tale invalidità temporanea, in quanto “il sinistro di cui si discute è stato senza dubbio di grave entità ed ha prodotto gravi lesioni sulla SI.ra ”, accertate dal medesimo consulente Pt_2
d'ufficio, secondo cui “l'unica voce di danno non patrimoniale risarcibile per la defunta
[...]
è l'arco temporale (da valutare come inabilità temporanea totale) dal 03.07.2019 Persona_5
(giorno dell'incidente) fino al 17.08.2019 (giorno del decesso)”.
Ritenuto di condividere la predetta quantificazione, si applicano, trattandosi di lesioni derivanti da circolazione di veicolo, i parametri di cui al D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 176 del 31/07/2025.
Considerando l'età della danneggiata all'epoca del fatto (40 anni) il danno biologico da invalidità temporanea subito dalla predetta va liquidato, all'attualità, in base ai predetti parametri, in
11 complessivi € 2.584,28 (€ 56,18 x gg. 46 di invalidità temporanea totale), liquidazione, peraltro, superiore a quella che conseguirebbe dall'applicazione della c.d. T.U.N. (D.P.R. n. 12 del 13/01/2025
e art. 138, DLGS 209/2005), in cui si prevede un punto base per I.T.T. di € 55,24.
Sull'importo di € 2.584,28, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (03.07.2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulla somma che, previa devalutazione sino al momento del sinistro (03.07.2019), deve essere poi via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulla somma già attualizzata in sentenza (quindi sull'importo di € 2.584,28). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto l'importo risulta già attualizzato.
L'asserito danno patrimoniale per “spese mediche” nonché “spese funerarie e tumulazione” non risulta documentato in atti, ma soltanto dedotto in citazione, peraltro genericamente e senza nemmeno quantificarlo.
Con riguardo al “danno morale”, sofferto dai congiunti “per la perdita del parente”, il nesso di causalità tra l'investimento e il decesso di è stato escluso dal CTU. Persona_5
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, “una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20/08/2018).
Come puntualizzato da un recente arresto di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21970 del 2020), tali danni corrispondono “a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore
e la SInificativa alterazione della vita quotidiana (Cass., 3, n. 22585 del 3/10/2013)”, attesa “la piena autonomia del danno morale rispetto al biologico”.
Chiarito che il danno biologico da invalidità temporanea subito dalla deceduta non inerisce al “danno morale”, sofferto dai congiunti “per la perdita del parente”, quest'ultimo postula, in primis, il citato rapporto eziologico, tra l'investimento e il decesso, nesso ritenuto non adeguatamente provato in base alle risultanze della CTU espletata e alle motivazioni sopra riportate, ritenute condivisibili in quanto immuni da vizi logici.
Va rilevato, in particolare, che, come evidenziato dal CTU: all'epoca in cui (per motivi non ufficialmente noti) veniva richiesto dalla OR della defunta (in data 19.07.2019) la dimissione dall'ospedale di CO (per trasferimento in ospedale in Romania), le condizioni generali della SI.ra apparivano in graduale miglioramento, tant'è che in data 16.07.2019 veniva effettuato Pt_2
12 l'intervento chirurgico, e si stava profilando un normale percorso di guarigione;
non c'erano condizioni che facevano presagire il “pericolo di vita” o un giudizio prognostico sfavorevole con severi effetti “quoad valetudinem”; nulla faceva presagire il rischio di decesso all'epoca delle predette dimissioni, che venivano effettuate “contro il parere dei sanitari” e questo comporta ovviamente l'esposizione a vari e diversi rischi che, in assenza di ulteriori prove documentali, si “slegano” dalle prestazioni sanitarie in precedenza effettuate e dalle condizioni cliniche precedenti;
dall'epoca della dimissione 19.07.2019 all'epoca del decesso, avvenuto il 17.08.2019, c'è un “gap” temporale di circa un mese;
non si conoscono i trattamenti terapeutici ed i controlli diagnostici a cui è stata sottoposta e se gli stessi sono adeguati al caso;
rimangono ignote tutte le condotte terapeutiche/assistenziali effettuate in Romania ed eventuali cause che hanno modificato e poi aggravato le condizioni di salute della SI.ra ; se poi si considerano i dati di giudizio (clinici e diagnostici) alla dimissione dal Pt_2 ricovero dall'ospedale di CO diventa difficile dedurre una connessione causale con gli effetti diretti delle lesioni patite nell'incidente (che, si ribadisce risultavano in corso di guarigione); quanto all'espressione “stato post incidente”, la non si poteva ancora considerare guarita dalle sequele Pt_2 del recente politraumatismo del 03.07.2019; era ancora in corso di guarigione e seppur corretta la predetta espressione diagnostica (“stato post incidente”), la stessa non può SInificare ed indicare (in modo “epigrafico”) la causa del decesso, ovvero il riferimento “documentale” di una correlazione diretta fra le lesioni riportate nell'incidente e l'exitus; è una generica espressione diagnostica che non ha il SInificato razionale della causa del decesso e che, nella sua genericità, non denota nessuna concatenazione causale, logica e coerente, con antecedenti condizioni cliniche (già presenti alla dimissione dalla che, senza discontinuità, avrebbero poi esteso il “rapporto causale” sino CP_10 ad una insufficienza multiorgano con successivo arresto cardiocircolatorio;
non sono note quali sopravvenute cause/concause abbiano prodotto irreversibile aggravamento clinico e progressive complicazioni causative del decesso.
“In sintesi, non si conoscono i motivi a seguito dei quali le condizioni di salute, che apparivano stabili ed in progressione migliorative alla dimissione del 19.07.2019, sono poi differentemente peggiorate (dopo circa 1 mese). Dai dati di giudizio dal ctu complessivamente fruibili non è possibile dedurre un razionale rapporto diretto fra incidente e decesso, ovvero fondare tale giudizio sulla base di “dati oggettivi”, diversi da personali valutazioni fondate solo su ipotesi e riferimenti anamnestici”.
Peraltro, va evidenziato che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione
13 in essa espresse” (v. Cass. 13/06/2024, n. 16572, in motivazione, e, ivi richiamate, Cass. 16/09/2022,
n. 27288, Rv. 665724; 24/09/2015, n. 18868, Rv. 636969).
Alla luce delle esposte considerazioni, si condannano i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.584,28 già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate.
Rilevato che nelle conclusioni di cui all'atto di citazione le attrici hanno domandato la condanna dei convenuti “al risarcimento dei danni, da quantificare a seguito di CTU medico legale”, le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 1.101 a € 5.200, parametrato al decisum), seguono la soccombenza dei convenuti, in solido tra loro, con attribuzione all'avv. Arturo Valente.
Parimenti le spese di CTU vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1097/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici, in solido tra loro,
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.584,28 già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in € 584,70 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'avv. Arturo Valente;
3) pone le spese di CTU a carico dei convenuti, in solido tra loro lì 27.9.25 Pt_7
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1097/2021 R.G., avente ad oggetto: morte
TRA
, nella qualità di madre della SI.ra , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di OR della SI.ra , rappresentate e difese,
[...] Parte_2 in forza di procura alle liti rilasciata il 10.09.2023 su foglio separato da intendersi in apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Valente Arturo ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo, sito in Santa Maria del Cedro (CS), alla Via Siciliani n. 1
ATTRICI
E
(C.F. E P.VA , in p.l.r.p.t., Controparte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Gullo Luigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in CO, in Piazza Zumbini
n. 25
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.06.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale, la SI.ra nella qualità di Parte_1 madre della SI.ra , e la SI.ra convenivano in giudizio, Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale di Paola, il SI. e la Controparte_2 CP_4 CP_3 Controparte_3 deducendo che: in data 03.07.2019, in Via Parthenius del Comune di Diamante (CS), si verificava un sinistro stradale;
in tale occasione, la SI.ra residente in [...], nata il Parte_2
04.04.1979, C.F. veniva investita dall' autovettura Fiat Panda Targata C.F._1
FE547RV di proprietà della società condotta nell' occasione dal SI. CP_3 CP_3 [...]
residente in [...]alla località Vaccuta snc ed assicurata con la compagnia CP_2 con polizza n. 30/154402617/1; il sinistro avveniva per esclusiva colpa del SI. CP_5 [...]
il quale alla guida dell'autovettura Fiat Panda Tg. FE547RV, percorrendo la via CP_2
Parthenius del Comune di Diamante, con direzione di marcia Sud/Nord, teneva un comportamento di guida negligente ed imprudente, in quanto aveva una velocità non consona alle condizioni ambientali, era notte, vi era scarsa visibilità e si era in prossimità di un accesso laterale, anche pedonale, adiacente ad attività commerciali, investiva la SI.ra che in quel frangente stava Parte_2 attraversando la strada;
intervenivano, sul posto, immediatamente dopo l'investimento, i Carabinieri di Diamante, che provvedevano sia alla redazione del verbale che a chiamare il 118 che trasportava la SI.ra presso l'ospedale di CO;
a seguito dell'investimento, la SI.ra Parte_2
subiva ingenti lesioni personali, riscontrate presso il pronto soccorso del predetto ospedale, Pt_2 dove le veniva diagnosticata: “una frattura all' omero sinistro, frattura pube e ciglio cotiloideo, focolaio contusivo cerebrale, herpes zoster addominale”; in data 19.07.2019, la SI.ra Parte_2
a seguito di richiesta e con l'assistenza della OR SI.ra , veniva
[...] Parte_3 dimessa dall'ospedale di CO, per essere ricoverata in Romania, presso il reparto di chirurgia generale, dell'ospedale sito alla località BA Mare, provincia di Maramures, dove, in data 17.08.2019 alle ore 18,56 decedeva e le cause del decesso riportate sul necrologio dell'ospedale erano: “arresto cardio-respiratorio, insufficienza multi organo, occlusione intestinale, traumi derivanti da stato di incidente stradale”; la responsabilità del sinistro è da attribuire al SI. assicurato Controparte_2
perché ha violato l'art. 140 CdS, investendo la SI.ra che il quel momento attraversava CP_5 Pt_2 la strada sulle apposite strisce pedonali;
dopo il decesso della SI.ra , sia il figlio che la madre, Pt_2 insieme ai fratelli hanno dovuto sostenere sia spese mediche che spese funerarie e tumulazione;
alla data odierna la società assicuratrice non ha provveduto al risarcimento, nonostante sia stata messa in mora con lettera a/r del 13.07.2020 e anche dopo aver esperito la procedura di negoziazione del
02.03.2021, con esito negativo.
Parte attrice, pertanto, domandava condannare in solido tra loro: in Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t.; in Controparte_2 Controparte_7
2 Con persona del liquidatore SI. P.VA , al risarcimento dei danni, da CP_2 P.VA_2 quantificare a seguito di CTU medico legale, subiti dalla SI.ra madre della SI.ra Parte_1
deceduta a seguito del sinistro de quo, e della SI.ra ( ) Parte_2 Pt_3 Pt_2 [...]
, in qualità di OR della predetta defunta, oltre a rivalutazione monetaria secondo indici Pt_3
ISTAT e interessi come per legge dalla data dell'evento dannoso all' effettivo soddisfo;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in data 10.12.2021, si costituiva in giudizio la la quale domandava: in via principale, nel merito, rigettare Controparte_1 la domanda attorea, nei termini in cui è stata formulata in atti perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con conseguente condanna alle spese di lite;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda delle attrici, accertato e dichiarato il concorso di colpa della vittima, determinare e liquidare il risarcimento eventualmente dovuto su basi concorsuali, ove risulti rigorosamente provato in ogni suo elemento costitutivo sia in punto di an che quantum debeatur.
Instaurato il contraddittorio, espletata c.t.u., le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, il 4.6.25, assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame degli atti di causa, con raccomandata del 13.07.2020, l'avv. Luca Ielpo, in nome e per conto della SI.ra , del SI. e del SI. , Parte_3 Parte_4 Persona_1 nella qualità, rispettivamente, di madre, fratello e figlio della SI.ra , inviava Parte_2 diffida ex art. 22 L. 990/1969, alla relativamente al risarcimento dei Controparte_1 danni conseguenti al sinistro avvenuto in data 03.07.2019, in Via Parthenius del Comune di Diamante
(CS), in occasione del quale la SI.ra veniva investita dall'autovettura Fiat Parte_2
Panda Targata FE547RV, di proprietà della società condotta, Controparte_3 nell'occasione, dal SI. ed assicurata con la predetta compagnia con polizza n. Controparte_2
30/154402617/1.
In data 02.03.2021, i familiari della SI.ra (in particolare: , in Parte_2 Persona_2 qualità di figlio;
in qualità di madre;
, in qualità di OR;
Parte_1 Parte_3 Parte_3
, in qualità di fratello;
in qualità di OR;
, in Parte_5 Persona_3 Parte_6 qualità di fratello;
in qualità di fratello), come da stato di famiglia, allegato in Parte_4 atti, tutti assistiti dall'avv. Luca Ielpo, formulavano invito alla stipula di convenzione di negoziazione obbligatoria ex art. 3 d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, nei confronti della Controparte_8
[..
[...] [...]
in p.l.r.p.t., per il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c. per la perdita della madre,
[...] figlia e OR, nonché del danno patrimoniale.
È allegata la cartella clinica n. 2019013082 dell'Ospedale di CO, recante data di ingresso in reparto 04.07.2019 e data dimissione 19.07.2019, indicante come diagnosi di ingresso un politrauma da incidente stradale subito dalla SI.ra , consistente in “frattura omero sinistro, Parte_2 frattura pube e ciglio cotiloideo, focolaio contusivo cerebrale, herpes zoster addominale”.
In data 17.08.2019, come da certificato di morte in atti, la SI.ra decedeva, Parte_2 alle ore 18:56, presso l'Ospedale Provinciale di Urgenza “Dr. Constantin Opris” di BA Mare, al reparto di Chirurgia Generale.
Dalla traduzione del certificato, si evince: come causa diretta (immediata) che ha provocato direttamente il decesso, un arresto cardio-respiratorio; come cause precedenti, una insufficienza multiorgano;
come stato morboso iniziale, una occlusione intestinale e uno stato post incidente stradale (3 settimane).
Il dott. medico-chirurgo e specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Persona_4 depositava ctu in data 05.06.2023, esponendo che: “il sinistro di cui si discute è stato senza dubbio di grave entità ed ha prodotto gravi lesioni sulla SI.ra che, dopo l'evento traumatico, veniva Pt_2 trasportata d'urgenza presso la AO dell'Annunziata di CO e dopo le prestazioni di Pronto
Soccorso veniva ricoverata nella stessa divisione, poi nella u.o di chirurgia d'urgenza (04.07.2019) e successivamente (in data 05.07.2019) nella u.o. di ortopedia. Le lesioni riportate venivano inizialmente descritte come “frattura all'omero sinistro, frattura pube e ciglio cotiloideo, focolaio contusivo cerebrale, herpes zoster addominale” [le lesioni ossee meglio definite in seguito come frattura scomposta del terzo medio dell'omero sin - frattura della branca ischio pubica di dx]
Concomitavano altre lesioni traumatiche fra le quali principalmente: -frattura del processo trasverso sinistro di L5, frattura dell'ala sacrale sinistra, lievemente irradiata al soma in S1 (ad esame TC encefalo rachide del 03.07.2019); -…( ad esame TC addome -torace del 03.07.2019) …aree di consolidazione a carattere contusivo posteriore bilaterale in particolare a dx…..versamento a densità ematica (52UH) nel cavo del Douglas. Frattura del ramo anteriore della cavità acetabolare. Frattura scomposta della branca ischio pubica di dx…; era stata altresì descritta la presenza di un “herpes zoster” addominale. Il politraumatismo riportato nell'incidente aveva causato sofferenza cranio encefalica (oltre che a carico di torace/addome ed agli arti), per cui il soggetto era stato sottoposto a plurimi accertamenti diagnostici neurotraumatologici (anche con Tc) e specialistici neurochirurgici.
Erano stati evidenziati all'esame Tc encefalo effetti post contusivi (…focolaio lacero contusivo a sede corticonucleare fronto orbitaria laterale sin) e la SI.ra aveva anche palesato un lungo stato di Pt_2
“sopore” (comunque in uno stato prontamente risvegliabile e giudicata con uno score GCS:11),
4 condizione che imponeva una costante vigilanza clinica neurochirurgica oltre che con diagnostica d'immagine. Nel corso della degenza però i successivi controlli diagnostici escludevano la presenza di lesioni emorragiche e/o ulteriori manifestazioni di sofferenza encefalica. Anche le successive rivalutazioni cliniche neurochirurgiche non rilevavano necessità di trattamenti e la condizione di
“sopore/sonnolenza” era gradualmente evoluta in senso migliorativo (e sempre sotto frequente controllo specialistico neurochirurgico). Anche i riscontri degli esami ematochimici (inizialmente particolarmente alterato l'emocromo) si palesavano in graduale ripresa. Nei susseguenti controlli non emergevano condizioni di SInificativo rilievo a carico del torace e dell'addome ed in data 16.07.2019 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico (a cielo chiuso) di osteosintesi della frattura omerale (con chiodo endomidollare bloccato). Le condizioni generali apparivano comunque in graduale miglioramento (e ciò aveva consentito l'intervento chirurgico di osteosintesi il 16.07.2019)
e si profilava per la paziente un regolare percorso di guarigione, senza complicazioni e/o aggravamenti (era anche ritornata “vigile” dopo il lungo stato di “sopore”). Poi per motivi non noti in data 19.07.2019 la OR ha richiesto la dimissione dall'ospedale di CO, per trasferimento in altro ospedale in Romania. Era una paziente con esiti di un recente grave politraumatismo con plurime lesioni ma anche se non si poteva considerare una paziente con (già recuperate) buone condizioni generali, non c'erano condizioni che facevano presagire il “pericolo di vita” o un giudizio prognostico sfavorevole “quoad vitam” o severi effetti “quoad valetudinem”.
Il dott. rilevava, dalla lettura del diario clinico, un episodio accaduto il 18.07.2019, il giorno Per_4 precedente alla richiesta di dimissione/trasferimento, che riportava per come segue: “vengo allertata dagli infermieri in turno che riferiscono di aver avvertito del rumore proveniente dalla stanza della paziente, di essere accorsi repentinamente e di averla rinvenuta in posizione supina ai piedi del letto con l'armadio sopra di essa. Paziente vigile, compatibilmente con i limiti linguistici riferisce dolore in testa in corrispondenza di una piccola ferita lacera in regione temporo occipitale destra debolmente sanguinante e in addome, concentrato in epicondrio sinistro. Addome al momento trattabile. Si allerta per TC total body in urgenza”.
Si tratta, scrive il CTU, di un episodio insolito e singolare che, sebbene appaia ininfluente nella storia sopra sintetizzata, in qualità di CTU ritiene necessario citare, piuttosto che ignorare, sebbene non sia possibile darne precisa interpretazione, non fruendo di altre informazioni al riguardo. Oltre ad essere un evento “strano”, che comunque non sembra avere sostanziale attinenza con la storia clinica in trattazione, non è stato citato dalle parti in causa che, al riguardo, non hanno esposto una propria interpretazione di tale singolare accadimento.
Secondo quanto evidenziato dal CTU, “dalla data del 19.07.2019, giorno della dimissione dalla AO di CO, per effettuare il (riferito) trasferimento in un altro ospedale in Romania, non ci sono altri
5 documenti sanitari in atti. Solo dall'atto di citazione dell'avvocato si assume che il ricovero è avvenuto (in data non specificata) presso il reparto di chirurgia generale dell'ospedale di BA Mare
(provincia di Maramures) Non si conosce il giorno in cui è stata nuovamente ricoverata la paziente
(se il giorno stesso della dimissione, il giorno dopo o dopo più giorni) e non è fruibile in atti una
“cartella clinica”. Di conseguenza non si conoscono (oltre alla data esatta di ricovero) quali trattamenti terapeutici e controlli diagnostici ha effettuato nel contesto della degenza ospedaliera in
Romania (analogamente alle prestazioni rese presso la che si possono CP_9 dettagliatamente riscontrare e valutare) e se gli stessi sono stati adeguati al caso e resi con opportuna tempistica. Non si conoscono eventuali condotte “omissive” o eventuali profili di colpa dei sanitari nella scelta dei trattamenti praticati.
Dall'atto di citazione risulta solo l'informazione che nell'ospedale di BA Mare in data 17.08.2019 si verificava l'exitus e che le cause del decesso venivano riportate su una certificazione necroscopica dell'ospedale (documento questo invece fruibile “in atti”). Le causa riportata nella citata certificazione necroscopia è: “arresto cardio-respiratorio, insufficienza multi organo, occlusione intestinale, stato post incidente stradale (3 settimane)” [non risulta comunque effettuato esame autoptico]. I riferimenti diagnostici riportati nella predetta certificazione necroscopica contengono con evidenza informazioni sommarie. In genere nelle certificazioni necroscopiche vengono riportate le cause “terminali” di patologie organiche (o multiorgano) dalle quali non è possibile risalire alle esatte condizioni cliniche antecedenti (esclusi i generici riferimenti), ovvero alla sequenza fenomenica che, con concatenati aggravamenti, conduce alle condizioni di “non reversibilità” che precorrono l'evoluzione infausta di un quadro clinico. Non è infatti possibile discernere quale sequenza fenomenica diretta è correlabile alle condizioni cliniche del giorno 19.07.2019, ovvero al giorno in cui la paziente veniva impropriamente dimessa anzitempo dal ricovero (presso la AO di
CO, su richiesta della OR) contro il parere dei sanitari. Si tratta infatti di una scelta (la richiesta di dimissioni anticipate) che ovviamente espone al rischio ed al pericolo di sottovalutazioni delle condizioni cliniche ed al rischio di “complicazioni” ed aggravamenti, non gestibili adeguatamente nella stessa misura in cui possibile farlo nel contesto di una degenza ospedaliera (nella quale sono fruibili immediate prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio e plurispecialistiche). L'espressione riportata nella certificazione necroscopica “stato post incidente - 3 settimane” certamente può facilmente indurre a ipotizzare qualche correlazione con il sinistro stradale in trattazione. Beninteso, certamente il soggetto non si poteva giudicare ancora guarito dalle lesioni riportate nel sinistro stradale del 03.07.2019, i tempi di guarigione erano ancora in corso anche se le lesioni più importanti erano state trattate ed in corso di risanamento. Non si possiedono comunque dati ed informazioni per poter strutturare una concreta connessione causale fra incidente ed exitus.
6 La predetta espressione (stato post incidente) è un riferimento che non consente, al di là di una generica e impalpabile ipotesi (così come esposta da parte attrice, senza concrete e plausibili motivazioni causali), di poter risalire ad una concatenazione causale logica, coerente ed intelligibile.
Non si conoscono quali motivazioni e/o quali cause/concause (già presenti alla dimissione dalla AO di CS) avrebbero poi precostituito quella “estensione” nessologica che, con successive complicazioni
e/o aggravamenti, avrebbe strutturato “con diretta continuità fenomenica”, un coerente vincolo causale con lo stato clinico alla dimissione del 19.07.2019. Si rammenta poi che il decesso è avvenuto
45 giorni dopo il sinistro e 29 giorni dopo le dimissioni dal ricovero presso la AO di CO. Si rammenta ancora che le dimissioni venivano effettuate su richiesta della OR della defunta (quindi
“contro il parere dei sanitari”) e sebbene alla dimissione non c'erano condizioni di “pericolo di vita”, l'atto di allontanarsi da cure ospedaliere (prima dei tempi necessari) espone ad ovvi alti rischi
e pericoli, per cui anche problematiche molto banali (come una banale infezione non trattata) se sottovalutate possono divenire “gravi” ed ingestibili. Non si conoscono purtroppo i periodi intermedi, se il successivo ricovero è stato immediato (o dopo quanto tempo dalla dimissione da
CO) e principalmente se nel contesto del nuovo ricovero sono stati corretti ed appropriati i trattamenti sanitari effettuati in Romania (analogamente a quelli resi presso la ). Non è CP_10 possibile quindi conoscere se concause sopravvenute hanno interrotto il rapporto di causalità con
l'incidente in trattazione, se negligenze e/o omessi trattamenti (come ad es. per l'ostruzione intestinale) sono poi divenute le motivazioni etiologiche che, separatamente, sono divenute prioritarie cause nel determinismo dell'exitus (ed hanno interrotto l'originario rapporto nessologico con le lesioni subìte nel sinistro in trattazione).
Concludeva, quindi, il ctu, ritenendo che dagli atti di causa e dalla documentazione esaminata non fosse possibile individuare una correlazione causale diretta fra le lesioni originariamente prodottesi nell'incidente del 03.07.2019 e l'exitus avvenuto il 17.08.2019, ritenendo, però, che risulti indennizzabile, in termini di inabilità temporanea totale, tutto l'arco temporale dal 03.07.2019 (giorno del sinistro stradale) fino al 17.08.2019 (giorno dell'exitus), “per un totale di giorni 46”.
Sulla scorta delle considerazioni espresse, riteneva il ctu che, nel caso in trattazione, non fosse individuabile, sulla base della documentazione fruibile in atti, un coerente rapporto nessologico fra le lesioni subìte dalla def. nel sinistro del 03.07.2019 ed il decesso avvenuto Persona_5 il 17.08.2019. Si sono sovrapposte altre variabili e ci sono rilevanti “zone d'ombra” che si incrociano ed inducono ad escludere (secondo il criterio della prevalenza delle probabilità) un nesso di causalità diretto, coerente e congruente con l'incidente in trattazione. Di conseguenza, l'unica voce di danno “non patrimoniale” risarcibile, a giudizio del ctu, per la defunta Persona_5
è l'arco temporale (da valutare come inabilità temporanea totale) dal 03.07.2019 (giorno
7 dell'incidente) fino al 17.08.2019 (giorno del decesso), ossia “giorni 46 di Invalidità Temporanea
Totale”.
Nelle note critiche alla bozza della CTU l'avv. L. Ielpo osservava che: “per la legislatura ospedaliera rumena, le cartelle cliniche vengono rilasciate solo se vi è una ordinanza da parte del Tribunale competente per territorio e non come avviene in Italia, con una semplice richiesta da parte della persona interessata. Unico documento che rilasciano è il certificato di morte o di dimissioni.
Comunque”, deduceva “che la SInora ”, come gli era “stato riferito dalla Parte_2 OR , fu ricoverata all'ospedale di BA MA in data 22.07.2019”. Parte_3
Il ctu precisava che, “in ogni caso, a prescindere dall'epoca del ricovero presso l'ospedale di BA
MA (che l'avv. Ielpo asserisce avvenuto in data 22.07.2019, perché a lui riferito dalla OR della defunta), ed anche a prescindere dall'epoca precisa del ricovero, rimangono sospese ed irrisolte alcune incognite di questa trattazione. Sono incognite che interferiscono con una lineare coerenza
“nessologica” con le prestazioni sanitarie erogate presso la e gli antecedenti effetti Controparte_9 dell'incidente”. Ricordava il ctu infatti che, “all'epoca in cui (per motivi non ufficialmente noti) veniva richiesto dalla OR della defunta (in data 19.07.2019) la dimissione dall'ospedale di
CO (per trasferimento in ospedale in Romania), le condizioni generali della SI.ra Pt_2 apparivano in graduale miglioramento, tant'è che in data 16.07.2019 veniva effettuato l'intervento chirurgico, e si stava profilando un normale percorso di guarigione. Come già detto nella bozza di
CTU, non c'erano condizioni che facevano presagire il “pericolo di vita” o un giudizio prognostico sfavorevole con severi effetti “quoad valetudinem”. Certamente era una paziente che aveva riportato plurime lesioni a causa di un recente grave politraumatismo, che era stata da poco operata, e che era in corso di guarigione dalle citate problematiche, ma nulla faceva presagire il rischio di decesso all'epoca della dimissione. Le predette dimissioni venivano effettuate “contro il parere dei sanitari”
e questo comporta ovviamente l'esposizione a vari e diversi rischi che, in assenza di ulteriori prove documentali, purtroppo si “slegano” dalle prestazioni sanitarie in precedenza effettuate e dalle condizioni cliniche precedenti.
Asseriva inoltre l'avv. Ielpo: “è pur vero che non si è in possesso della cartella clinica nell'ospedale di BA MA, ma nel certificato di morte vengono descritte le cause di morte della SI.
[...]
e si specifica, in modo inoppugnabile, che la causa che ha portato al decesso la SI.ra Parte_2
è uno stato post incidente stradale”.
Il ctu rispondeva a tale osservazione precisando in primo luogo che “dall'epoca della dimissione
19.07.2019 all'epoca del decesso, avvenuto il 17.08.2019, c'è un “gap” temporale di circa un mese.
Non si conoscono i trattamenti terapeutici ed i controlli diagnostici a cui è stata sottoposta e se gli stessi sono adeguati al caso, analogamente a quanto si può fare analizzando dettagliatamente le
8 prestazioni rese presso la dal giorno del ricovero alla dimissione. Purtroppo Controparte_9 rimangono ignote tutte le condotte terapeutiche/assistenziali effettuate in Romania ed eventuali cause che hanno modificato e poi aggravato le condizioni di salute della SI.ra . Se poi si Pt_2 considerano i dati di giudizio (clinici e diagnostici) alla dimissione dal ricovero dall'ospedale di
CO diventa difficile dedurre una connessione causale con gli effetti diretti delle lesioni patite nell'incidente (che, si ribadisce risultavano in corso di guarigione). Non c'è bisogno poi di valutare la veridicità dell'espressione “stato post incidente”. La ritiene vera così come attendibile la certificazione necroscopica in atti ma occorre considerare che è altrettanto vero che la non Pt_2 si poteva ancora considerare guarita dalle sequele del recente politraumatismo del 03.07.2019. Era ancora in corso di guarigione e seppur corretta la predetta espressione diagnostica (“stato post incidente”), la stessa non può SInificare ed indicare (in modo “epigrafico”) la causa del decesso, ovvero il riferimento “documentale” di una correlazione diretta fra le lesioni riportate nell'incidente
e l'exitus. È una generica espressione diagnostica che non ha il SInificato razionale della causa del decesso e che, nella sua genericità, non denota nessuna concatenazione causale, logica e coerente, con antecedenti condizioni cliniche (già presenti alla dimissione dalla che, senza CP_10 discontinuità, avrebbero poi esteso il “rapporto causale” sino ad una insufficienza multiorgano con successivo arresto cardiocircolatorio. Non sono purtroppo note quali sopravvenute cause/concause hanno prodotto irreversibile aggravamento clinico e progressive complicazioni causative del decesso. In sintesi, non si conoscono i motivi a seguito dei quali le condizioni di salute, che apparivano stabili ed in progressione migliorative alla dimissione del 19.07.2019, sono poi differentemente peggiorate (dopo circa 1 mese). Dai dati di giudizio dal ctu complessivamente fruibili non è possibile dedurre un razionale rapporto diretto fra incidente e decesso, ovvero fondare tale giudizio sulla base di “dati oggettivi”, diversi da personali valutazioni fondate solo su ipotesi e riferimenti anamnestici”.
Il ctu concludeva, quindi, ribadendo la valutazione già espressa nella relazione tecnica.
In base agli atti di causa, alla relazione del CTU e alle controdeduzioni del medesimo, che si ritengono condivisibili, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito specificati.
Va rilevato che sia nell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione obbligatoria ex art. 3 d.l.
132/2014, conv. in l. 162/2014, nei confronti della in p.l.r.p.t., che a Controparte_1 pag. 2 dell'atto di citazione parte attrice deduce che “i congiunti hanno diritto al danno morale ex art.
2059 c.c. oltre al danno patrimoniale documentato in atti”, in quanto “i congiunti hanno sofferto del danno morale per la perdita del parente”.
Dalle conclusioni di cui all'atto di citazione emerge che le attrici hanno chiesto condannarsi i convenuti, in solido tra loro, “al risarcimento dei danni, da quantificare a seguito di CTU medico
9 legale, subiti dalla SI.ra madre della SI.ra , deceduta a seguito Parte_1 Parte_2 del sinistro de quo, e dalla SI.ra , in qualità di OR della predetta Parte_3 defunta”.
Comunque, è pacifico che il menzionato atto introduttivo, avente ad oggetto “risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale”, debba essere interpretato unitariamente, tenendo conto della reale volontà delle attrici risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito
(Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 11/10/2012 n° 1702).
“Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8107 del 06/04/2006).
“L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015).
Va altresì chiarito che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, “nessun onere probatorio ulteriore spettava alla vittima, se non quello - assolto - di provare il nesso di causa tra la circolazione e i lamentati danni. La richiesta di una verifica della causalità, allora, con riferimento alla colpa da mancata riduzione della velocità, non avrebbe certo dovuto essere avanzata dai congiunti del pedone, per sostanziare le proprie richieste risarcitorie riconvenzionali e contrastare quelle avversarie, né doveva preoccuparsene il Giudice dell'Appello, dal momento che era il legislatore stesso ad aver posto a debito del conducente tutte quelle prove utili e necessarie a comprovare l'eventuale interruzione del nesso causale tra la sua circolazione e l'evento o anche solo per documentare eventuali colpe della vittima primaria … Il danno da circolazione veicolare è allocato presuntivamente dall'art.2054 comma 1 c.c. a carico risarcitorio del conducente, sempre che questi non provi di avere fatto tutto il possibile per evitarlo, compreso anche il mettere in sicurezza - anche oltre il rispetto delle norme positive - una persona che stia per entrare in contatto con il raggio d'azione del veicolo guidato e ciò senza che vi siano - per il danneggiato - altri oneri probatori (salvo quelli per i danni conseguenza) che comprovare la provenienza dell'evento dalla circolazione di quel veicolo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6526 del 2025).
10 Se un pedone viene investito da veicolo è “sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
Sussiste “la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019).
Tale presunzione, nel caso di specie, non è stata vinta dal conducente, rimasto contumace, come la proprietaria del veicolo.
“Se la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, e se a tal fine è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, tuttavia, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006.
La convenuta costituita, inoltre, nella comparsa di risposta, prima difesa utile, non ha contestato il verificarsi dell'investimento, ma che la responsabilità del sinistro sia “da imputare esclusivamente all'imprudente condotta di guida del conducente del veicolo assicurato , affermando che CP_1 la vittima “ha potuto contribuire alla verificazione del sinistro”.
La predetta non ha nemmeno contestato, nella difesa successiva, la circostanza, dedotta da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., relativa al “rinvio a giudizio del SI. CP_2
conducente la Fiat Panda con la quale è stata investita la predetta SI.ra”.
[...]
Anche l'espletata CTU ha ravvisato come “danno non patrimoniale indennizzabile” un arco temporale di 46 giorni di invalidità temporanea totale, corroborando il nesso di causalità limitatamente a tale invalidità temporanea, in quanto “il sinistro di cui si discute è stato senza dubbio di grave entità ed ha prodotto gravi lesioni sulla SI.ra ”, accertate dal medesimo consulente Pt_2
d'ufficio, secondo cui “l'unica voce di danno non patrimoniale risarcibile per la defunta
[...]
è l'arco temporale (da valutare come inabilità temporanea totale) dal 03.07.2019 Persona_5
(giorno dell'incidente) fino al 17.08.2019 (giorno del decesso)”.
Ritenuto di condividere la predetta quantificazione, si applicano, trattandosi di lesioni derivanti da circolazione di veicolo, i parametri di cui al D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 176 del 31/07/2025.
Considerando l'età della danneggiata all'epoca del fatto (40 anni) il danno biologico da invalidità temporanea subito dalla predetta va liquidato, all'attualità, in base ai predetti parametri, in
11 complessivi € 2.584,28 (€ 56,18 x gg. 46 di invalidità temporanea totale), liquidazione, peraltro, superiore a quella che conseguirebbe dall'applicazione della c.d. T.U.N. (D.P.R. n. 12 del 13/01/2025
e art. 138, DLGS 209/2005), in cui si prevede un punto base per I.T.T. di € 55,24.
Sull'importo di € 2.584,28, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (03.07.2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulla somma che, previa devalutazione sino al momento del sinistro (03.07.2019), deve essere poi via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulla somma già attualizzata in sentenza (quindi sull'importo di € 2.584,28). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto l'importo risulta già attualizzato.
L'asserito danno patrimoniale per “spese mediche” nonché “spese funerarie e tumulazione” non risulta documentato in atti, ma soltanto dedotto in citazione, peraltro genericamente e senza nemmeno quantificarlo.
Con riguardo al “danno morale”, sofferto dai congiunti “per la perdita del parente”, il nesso di causalità tra l'investimento e il decesso di è stato escluso dal CTU. Persona_5
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, “una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20/08/2018).
Come puntualizzato da un recente arresto di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21970 del 2020), tali danni corrispondono “a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore
e la SInificativa alterazione della vita quotidiana (Cass., 3, n. 22585 del 3/10/2013)”, attesa “la piena autonomia del danno morale rispetto al biologico”.
Chiarito che il danno biologico da invalidità temporanea subito dalla deceduta non inerisce al “danno morale”, sofferto dai congiunti “per la perdita del parente”, quest'ultimo postula, in primis, il citato rapporto eziologico, tra l'investimento e il decesso, nesso ritenuto non adeguatamente provato in base alle risultanze della CTU espletata e alle motivazioni sopra riportate, ritenute condivisibili in quanto immuni da vizi logici.
Va rilevato, in particolare, che, come evidenziato dal CTU: all'epoca in cui (per motivi non ufficialmente noti) veniva richiesto dalla OR della defunta (in data 19.07.2019) la dimissione dall'ospedale di CO (per trasferimento in ospedale in Romania), le condizioni generali della SI.ra apparivano in graduale miglioramento, tant'è che in data 16.07.2019 veniva effettuato Pt_2
12 l'intervento chirurgico, e si stava profilando un normale percorso di guarigione;
non c'erano condizioni che facevano presagire il “pericolo di vita” o un giudizio prognostico sfavorevole con severi effetti “quoad valetudinem”; nulla faceva presagire il rischio di decesso all'epoca delle predette dimissioni, che venivano effettuate “contro il parere dei sanitari” e questo comporta ovviamente l'esposizione a vari e diversi rischi che, in assenza di ulteriori prove documentali, si “slegano” dalle prestazioni sanitarie in precedenza effettuate e dalle condizioni cliniche precedenti;
dall'epoca della dimissione 19.07.2019 all'epoca del decesso, avvenuto il 17.08.2019, c'è un “gap” temporale di circa un mese;
non si conoscono i trattamenti terapeutici ed i controlli diagnostici a cui è stata sottoposta e se gli stessi sono adeguati al caso;
rimangono ignote tutte le condotte terapeutiche/assistenziali effettuate in Romania ed eventuali cause che hanno modificato e poi aggravato le condizioni di salute della SI.ra ; se poi si considerano i dati di giudizio (clinici e diagnostici) alla dimissione dal Pt_2 ricovero dall'ospedale di CO diventa difficile dedurre una connessione causale con gli effetti diretti delle lesioni patite nell'incidente (che, si ribadisce risultavano in corso di guarigione); quanto all'espressione “stato post incidente”, la non si poteva ancora considerare guarita dalle sequele Pt_2 del recente politraumatismo del 03.07.2019; era ancora in corso di guarigione e seppur corretta la predetta espressione diagnostica (“stato post incidente”), la stessa non può SInificare ed indicare (in modo “epigrafico”) la causa del decesso, ovvero il riferimento “documentale” di una correlazione diretta fra le lesioni riportate nell'incidente e l'exitus; è una generica espressione diagnostica che non ha il SInificato razionale della causa del decesso e che, nella sua genericità, non denota nessuna concatenazione causale, logica e coerente, con antecedenti condizioni cliniche (già presenti alla dimissione dalla che, senza discontinuità, avrebbero poi esteso il “rapporto causale” sino CP_10 ad una insufficienza multiorgano con successivo arresto cardiocircolatorio;
non sono note quali sopravvenute cause/concause abbiano prodotto irreversibile aggravamento clinico e progressive complicazioni causative del decesso.
“In sintesi, non si conoscono i motivi a seguito dei quali le condizioni di salute, che apparivano stabili ed in progressione migliorative alla dimissione del 19.07.2019, sono poi differentemente peggiorate (dopo circa 1 mese). Dai dati di giudizio dal ctu complessivamente fruibili non è possibile dedurre un razionale rapporto diretto fra incidente e decesso, ovvero fondare tale giudizio sulla base di “dati oggettivi”, diversi da personali valutazioni fondate solo su ipotesi e riferimenti anamnestici”.
Peraltro, va evidenziato che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione
13 in essa espresse” (v. Cass. 13/06/2024, n. 16572, in motivazione, e, ivi richiamate, Cass. 16/09/2022,
n. 27288, Rv. 665724; 24/09/2015, n. 18868, Rv. 636969).
Alla luce delle esposte considerazioni, si condannano i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.584,28 già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate.
Rilevato che nelle conclusioni di cui all'atto di citazione le attrici hanno domandato la condanna dei convenuti “al risarcimento dei danni, da quantificare a seguito di CTU medico legale”, le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 1.101 a € 5.200, parametrato al decisum), seguono la soccombenza dei convenuti, in solido tra loro, con attribuzione all'avv. Arturo Valente.
Parimenti le spese di CTU vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1097/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici, in solido tra loro,
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.584,28 già attualizzata, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in € 584,70 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'avv. Arturo Valente;
3) pone le spese di CTU a carico dei convenuti, in solido tra loro lì 27.9.25 Pt_7
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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