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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. ON AN Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 551/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 8/7/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. FRANCESCA BIANCHINI
Appellante
E
1 CP_1
Avv. IVANOE CIOCCA
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
458/2024 pubblicata in data 12/03/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, ritenuta fondata l'eccezione sollevata dall' ha dichiarato l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da
[...]
per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., Parte_1 mediante impugnazione dell'estratto di ruolo dal quale la ricorrente assume di aver avuto conoscenza dell'avviso di addebito in esso riportati, non notificati.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello la con ricorso Parte_1 depositato il 13.3.2024, per sentir accogliere l'originaria domanda e
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
2 In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario.”.
3. Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto, con il favore CP_1 delle spese di lite.
4. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale, con le forme della trattazione cartolare.
5. Parte appellante censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia e motivazione sui punti decisivi della controversia, eccependo che il Tribunale ha omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento e il criterio logico seguito, non avendo esaminato le deduzioni e le argomentazioni della ricorrente riguardanti le partite esattoriali impugnate.
5.1. In particolare, l'appellante lamenta: -che il primo giudice non si è pronunciato sulla prescrizione di sanzioni e interessi contenuti nelle cartelle impugnate;
che non si è pronunciato sulla rilevabilità d'ufficio dell'omessa o irregolare notifica e degli atti presupposti e sul decorso del termine quinquennale di prescrizione.
6. L'appello è infondato.
Le Sezioni Unite Civili (sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022), decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché
3 specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dall'"indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.
Questo perché, secondo il regime normativo allora vigente, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16) e, per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), era stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non era consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, 4 appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella,
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 9.
Con la pronuncia in esame, è stato evidenziato che quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali.
Invero, si è dato atto che le sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e
13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.lgs.
n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo;
che, inoltre, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20).
La conseguenza è che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite del 2015, cui fa riferimento l'appellante, è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
Nonché conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata
(e ritenuta) eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.
In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di
5 conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.
È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
6.1. Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire;
cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Del resto a tal fine egli era stato espressamente invitato da questa Corte a provvedere, allegando la relativa documentazione, ovviamente se esistente.
7. Ne consegue che, correttamente il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire, secondo quanto specificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021.
6 8. Deve da ultimo evidenziarsi come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, assorba, per i motivi sopra esposti, ogni pronuncia sulla eccepita prescrizione e difetto o irregolarità della notifica degli atti impositivi.
9. L'appello deve essere pertanto respinto. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
10. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante al rimborso, in favore dell' , delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 8/7/2025
Il Presidente Estensore
ON AN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. ON AN Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 551/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 8/7/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. FRANCESCA BIANCHINI
Appellante
E
1 CP_1
Avv. IVANOE CIOCCA
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
458/2024 pubblicata in data 12/03/2024.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, ritenuta fondata l'eccezione sollevata dall' ha dichiarato l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da
[...]
per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., Parte_1 mediante impugnazione dell'estratto di ruolo dal quale la ricorrente assume di aver avuto conoscenza dell'avviso di addebito in esso riportati, non notificati.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello la con ricorso Parte_1 depositato il 13.3.2024, per sentir accogliere l'originaria domanda e
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
2 In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario.”.
3. Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto, con il favore CP_1 delle spese di lite.
4. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale, con le forme della trattazione cartolare.
5. Parte appellante censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia e motivazione sui punti decisivi della controversia, eccependo che il Tribunale ha omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento e il criterio logico seguito, non avendo esaminato le deduzioni e le argomentazioni della ricorrente riguardanti le partite esattoriali impugnate.
5.1. In particolare, l'appellante lamenta: -che il primo giudice non si è pronunciato sulla prescrizione di sanzioni e interessi contenuti nelle cartelle impugnate;
che non si è pronunciato sulla rilevabilità d'ufficio dell'omessa o irregolare notifica e degli atti presupposti e sul decorso del termine quinquennale di prescrizione.
6. L'appello è infondato.
Le Sezioni Unite Civili (sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022), decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché
3 specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dall'"indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.
Questo perché, secondo il regime normativo allora vigente, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16) e, per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), era stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non era consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, 4 appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella,
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 9.
Con la pronuncia in esame, è stato evidenziato che quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali.
Invero, si è dato atto che le sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e
13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.lgs.
n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo;
che, inoltre, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20).
La conseguenza è che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite del 2015, cui fa riferimento l'appellante, è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
Nonché conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata
(e ritenuta) eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.
In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di
5 conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.
È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
6.1. Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire;
cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Del resto a tal fine egli era stato espressamente invitato da questa Corte a provvedere, allegando la relativa documentazione, ovviamente se esistente.
7. Ne consegue che, correttamente il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire, secondo quanto specificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021.
6 8. Deve da ultimo evidenziarsi come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, assorba, per i motivi sopra esposti, ogni pronuncia sulla eccepita prescrizione e difetto o irregolarità della notifica degli atti impositivi.
9. L'appello deve essere pertanto respinto. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
10. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante al rimborso, in favore dell' , delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 8/7/2025
Il Presidente Estensore
ON AN
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