TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2052/2024 RGAC TRA in proprio e nella qualità di socio amministratore della società Parte_1
Santa Chiara S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. LORENA CORASANITI
opponente E
, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI IVAN CONGI CP_1 opposto Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato il sig. , in proprio e nella Parte_1 qualità di socio amministratore della Santa Chiara S.r.l., ha opposto il decreto ingiuntivo n. 103/2024, con cui il Tribunale di Cosenza ha intimato alla società Santa Chiara S.r.l. di pagare al sig. la somma di CP_1 euro 16.051,29, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per come richiesti e alle competenze e spese del procedimento. L'opponente ha esposto che insieme ai fratelli e CP_1 CP_2
è socio della Santa Chiara s.r.l. e che venivano tutti assunti dalla società in data 18.01.2012. Ha specificato che dal 10.07.2023 i tre soci lavoratori hanno deciso di interrompere il rapporto di lavoro limitandosi ad essere tutti e tre soci amministratori. Ha dedotto che negli anni 2012, 2013 e 2014 l'opposto aveva con la società un rapporto di collaborazione coordinata e continua e che rispetto agli altri 1 soci lavoratori egli aveva ricevuto maggiori retribuzioni “senza ragione alcuna” e per un importo complessivo di euro 24.0000,00; che, risolti i rapporti di lavoro, l'opponente e il sig. avevano chiesto ai CP_2 consulenti di tenere conto nella predisposizione delle rispettive ultime buste paga della maggior somma liquidata al sig. , operando CP_1 quindi una sorta di conguaglio;
che prima della busta paga a supporto del monitorio i consulenti avevano emesso una busta paga di importo inferiore che aveva portato l'opposto a rivendicare il riconoscimento di altre voci (ferie non godute e diarie) e all'emissione quindi della busta paga per come poi allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
che all'atto del pagamento, si era rifiutato di dare il consenso all'emissione dei bonifici relativi alla posizione dell'opposto. Ha quindi dedotto che il pagamento delle retribuzioni per gli anni 2012, 2013 e 2014 è da considerarsi privo di giustificazione e quindi indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, pertanto, ha chiesto dichiararsi la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito azionato e, per l'effetto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, accertarsi la compensazione tra le posizioni, con accertamento di un debito dell'opposto nei confronti della società Santa Chiara s.r.l. pari a euro 111,22.
Si è costituito in giudizio il sig. e, previa richiesta di CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato che le maggiori retribuzioni realizzate negli anni 2012, 2013 e 2014 hanno causa nell'incarico di amministratore unico e nel diverso contratto di collaborazione coordinata e continua che ha caratterizzato il proprio rapporto con la società in quegli anni;
che i consulenti che avevano emesso la busta paga e le successive rettifiche non erano stati i consulenti della società negli anni in contestazione e che comunque, dopo le rivendicazioni dell'opposto, in data 20.03.2024 e in data 17.04.2024 gli stessi consulenti, per il tramite del proprio avvocato, avevamo confermato che la busta paga corretta riportava la somma dovuta di euro 16.051,54; che l'altro socio
, dopo il rifiuto della società opponente di pagare il dovuto CP_2
2 sulla sola posizione dell'opposto, con comunicazione del 28.03.2024 aveva dichiarato la dovutezza dell'importo. Ne ha quindi dedotto la nullità dell'opposizione; l'irripetibilità delle retribuzioni versate in ragione delle funzioni svolte e delle accertate competenza, conoscenza, esperienza e professionalità nonché irripetibilità per legittimo affidamento;
la lacunosità/assenza del calcolo delle somme chieste a titolo di indebito arricchimento, eccezione di prescrizione ex artt. 2948 e 2946 c.c.; l'infondatezza dell'opposizione nel merito;
l'indebito arricchimento dell'opposto e la responsabilità di questi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 26.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di notte scritte. Le parti hanno tempestivamente depositato le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione di in Parte_1 proprio. Con il ricorso in monitorio è stato azionato un credito che
[...]
vanta a titolo di TFR nei confronti della società Santa Chiara S.r.l. CP_1
(di cui è legale rappresentante) per il rapporto di lavoro alle Parte_1 dipendenze dell'impresa sociale cessato nell'anno 2023. Il Sig. non ha, quindi, alcun altro titolo (oltre a quello, appunto, Parte_1 di amministratore della società) per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, né ha altro titolo per opporre in compensazione pretesi crediti nei confronti dell'opposto. I crediti di cui è stata chiesta la compensazione sono, infatti, asseritamente vantati dalla società (e non dal Sig. in proprio) nei confronti della Parte_1 parte opposta.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata. Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un giudizio cognizione piena dell'unico rapporto patrimoniale sul quale restano invariate le posizioni di creditore e di debitore e, per l'effetto, quelle processuali su cui grava l'onere probatorio.
3 Il creditore, convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è attore sostanziale su cui grava l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito;
il debitore, attore nel giudizio di opposizione, è convenuto in senso sostanziale e deve, invece, provare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. Occorre richiamare sull'onere probatorio l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore - [sostanziale, nel senso su indicato] la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa”(Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, preliminarmente osserva il Tribunale che la domanda di ripetizione mediante compensazione riguarda crediti retributivi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, anni nei quali l'opposto lavorava per la società con contratto co.co.co. e rivestiva altresì l'incarico di amministratore unico (cfr. all. 10, 11 e 12 al ricorso e all. 1 alla memoria di costituzione). L'azione di ripetizione di somme indebitamente percepite è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, anche quando si verta in ipotesi di pagamenti periodici come le retribuzioni. È stato al riguardo osservato, con principio elaborato in materia di pubblico impiego ma analogamente applicabile al caso che occupa, che “L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa
4 nelle stesse attribuzioni patrimoniali.” (cfr. Cass., sez. L., sent. 05.11.2019, n.
28436). Il decorso del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione va ancorato alla scadenza di ogni singola retribuzione. Ora, risulta in atti il verbale di assemblea del 02.04.2014 in cui è stata deliberata la decisione dei soci di ridurre il compenso dell'amministratore unico da euro 2.200,00 mensili a euro 16.500,00 annui (cfr. doc. 29 allegato alla memoria di costituzione). Per converso, non risultano riscontrati atti o comunicazioni con cui è stata chiesta all'opposto dalla parte opponente la restituzione delle somme, in ipotesi indebitamente percepite a titolo di retribuzione, che possa valere come atto di costituzione in mora anche ai fini interruttivi della prescrizione, non potendosi riconoscere tale effetto alle comunicazioni inviate dai consulenti della società. Risultano documentate, infatti, soltanto le missive relative ai calcoli e alle rettifiche della busta paga di luglio 2023 in ragione del presunto maggior credito realizzato, ma non alcuna richiesta di pagamento. D'altra parte, l'unico atto proveniente dal sig. GI GI è una comunicazione di rifiuto a procedere con il pagamento, datato peraltro 28.03.2024 (cfr. doc. 9 al ricorso).
Ne discende la prescrizione dell'azione di ripetizione.
“Ad abundantiam” rileva il Giudice la parte opposta ha provato la sussistenza del titolo fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte opponente non adeguatamente dedotto né provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo di tale diritto. È stato infatti documentato ed è pacifico che negli anni 2012, 2013 e 2014 l'opposto ha avuto una retribuzione maggiore rispetto agli altri due soci. Ora, l'opposto ha dedotto che tali maggiori attribuzioni patrimoniali sono dipese dal ruolo di amministratore unico della società da lui ricoperto dalla data di costituzione, e in ogni caso negli anni 2012, 2013 e 2014, e dal rapporto di lavoro svolto nelle forme della co.co.co.
5 Non vi è alcuna specifica contestazione di parte opponente su tali circostanze: il sig. , invero, nella prima difesa utile si è limitato a Parte_1 insistere nelle proprie richieste istruttorie e a contestare i documenti prodotti chiedendone l'espunzione (cfr. note depositate in data 02.10.2024). Rileva il Tribunale che non è stato contestato l'atto costitutivo della società, allegato da parte opposta sub doc. 1, in cui risulta che il sig. CP_1 era stato nominato amministratore unico e nel quale era espressamente previsto che “Il compenso dell'organo amministrativo, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è eventualmente determinato dall'assemblea ordinaria che lo nomina”. A tal riguardo, osserva ancora il Tribunale che nel medesimo documento è contenuto un verbale d'assemblea del 16.01.2013 di modifica di alcuni articoli dello statuto - ma non della clausola relativa al compenso dell'organo amministrativo appena trascritto - verbale da cui risulta che il sig. aveva partecipato ancora come amministratore unico. CP_1
Ora, se è vero che non sono state riscontrate deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci da cui avrebbe potuto risultare la determinazione del compenso dell'amministratore unico, la parte opposta ha allegato un verbale di assemblea da cui risulta la scelta dei soci di ridurre il compenso dell'amministratore unico da euro 2.200,00 mensili a euro 16.500,00 annui (cfr. doc. 29 allegato alla memoria di costituzione). In difetto di altra prova documentale, ritiene il Tribunale che tale delibera assembleare (evidentemente rilevante ai fini della decisione) rispetto alla quale non risulta spiegata alcuna impugnazione e che non è neanche stata oggetto di contestazione, prova indirettamente che prima della sua adozione era stato determinato il compenso dell'amministratore unico in euro 2.200,00 mensili. Tale dato è riscontrato nelle buste paga relative agli anni 2012, 2013 e 2014 emesse a favore dell'opposto, sig. , in cui il netto a pagare è CP_1 ogni mese pari a euro 2.200,00 circa. Ne discende la prova della legittimità delle retribuzioni riconosciute e corrisposte all'opposto negli anni 2012, 2013 e 2014 e l'infondatezza dei motivi di opposizione giacché incentrati sul divario delle dette retribuzioni
6 rispetto a quelle degli altri due soci - e quindi dell'opponente - negli anni in questione. Non sono stati riscontrati in definitiva fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento: alcun indebito è quindi configurabile nel caso che occupa e alcuna ripetizione è possibile, nemmeno nelle forme della compensazione, non essendo stato provata l'esistenza di alcun credito dell'opponente persona fisica né alcun credito della società Santa Chiara s.r.l. nei confronti dell'opposto. Tali conclusioni si riversano indirettamente sulla prova del quantum dovuto. La busta paga alla base del decreto ingiuntivo, infatti, non è contestata nei conteggi relativi alle singole voci risultanti per il lavoro svolto dal Sig.
dal 2018 al 10.07.2023, ma solo con riferimento al mancato CP_1 scomputo di quanto corrisposto al socio lavoratore in virtù del contratto e dell'incarico ricoperto negli anni 2012, 2013 e 2014. Se ne ricava la corretta quantificazione del dovuto, come peraltro confermato nella busta paga inviata all'opposto dai consulenti in data 20.03.2024 (doc. 18 allegato alla memoria di costituzione) e della missiva inviata per il tramite dell'avvocato dei detti consulenti in data 17.04.2024 (doc. 21 allegato alla memoria di costituzione).
Il rigetto dell'opposizione rende ultronea la valutazione della domanda proposta dall'opposto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Non è fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. posto che “in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 3464/2017)” (Cass. civ, sent. 13981/2023). Ancora,
“L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver
7 abusato dello strumento processuale.” (Cass. SS.UU., ord. 16/09/2021, n.
25041). Il Tribunale ritiene che la condotta dall'opponente non integri mala fede o colpa grave, anche in considerazione del fatto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 279 del 28 gennaio 2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna la società Santa Chiara s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Cosenza, 27/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
8
Santa Chiara S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. LORENA CORASANITI
opponente E
, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI IVAN CONGI CP_1 opposto Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato il sig. , in proprio e nella Parte_1 qualità di socio amministratore della Santa Chiara S.r.l., ha opposto il decreto ingiuntivo n. 103/2024, con cui il Tribunale di Cosenza ha intimato alla società Santa Chiara S.r.l. di pagare al sig. la somma di CP_1 euro 16.051,29, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per come richiesti e alle competenze e spese del procedimento. L'opponente ha esposto che insieme ai fratelli e CP_1 CP_2
è socio della Santa Chiara s.r.l. e che venivano tutti assunti dalla società in data 18.01.2012. Ha specificato che dal 10.07.2023 i tre soci lavoratori hanno deciso di interrompere il rapporto di lavoro limitandosi ad essere tutti e tre soci amministratori. Ha dedotto che negli anni 2012, 2013 e 2014 l'opposto aveva con la società un rapporto di collaborazione coordinata e continua e che rispetto agli altri 1 soci lavoratori egli aveva ricevuto maggiori retribuzioni “senza ragione alcuna” e per un importo complessivo di euro 24.0000,00; che, risolti i rapporti di lavoro, l'opponente e il sig. avevano chiesto ai CP_2 consulenti di tenere conto nella predisposizione delle rispettive ultime buste paga della maggior somma liquidata al sig. , operando CP_1 quindi una sorta di conguaglio;
che prima della busta paga a supporto del monitorio i consulenti avevano emesso una busta paga di importo inferiore che aveva portato l'opposto a rivendicare il riconoscimento di altre voci (ferie non godute e diarie) e all'emissione quindi della busta paga per come poi allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
che all'atto del pagamento, si era rifiutato di dare il consenso all'emissione dei bonifici relativi alla posizione dell'opposto. Ha quindi dedotto che il pagamento delle retribuzioni per gli anni 2012, 2013 e 2014 è da considerarsi privo di giustificazione e quindi indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, pertanto, ha chiesto dichiararsi la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito azionato e, per l'effetto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, accertarsi la compensazione tra le posizioni, con accertamento di un debito dell'opposto nei confronti della società Santa Chiara s.r.l. pari a euro 111,22.
Si è costituito in giudizio il sig. e, previa richiesta di CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato che le maggiori retribuzioni realizzate negli anni 2012, 2013 e 2014 hanno causa nell'incarico di amministratore unico e nel diverso contratto di collaborazione coordinata e continua che ha caratterizzato il proprio rapporto con la società in quegli anni;
che i consulenti che avevano emesso la busta paga e le successive rettifiche non erano stati i consulenti della società negli anni in contestazione e che comunque, dopo le rivendicazioni dell'opposto, in data 20.03.2024 e in data 17.04.2024 gli stessi consulenti, per il tramite del proprio avvocato, avevamo confermato che la busta paga corretta riportava la somma dovuta di euro 16.051,54; che l'altro socio
, dopo il rifiuto della società opponente di pagare il dovuto CP_2
2 sulla sola posizione dell'opposto, con comunicazione del 28.03.2024 aveva dichiarato la dovutezza dell'importo. Ne ha quindi dedotto la nullità dell'opposizione; l'irripetibilità delle retribuzioni versate in ragione delle funzioni svolte e delle accertate competenza, conoscenza, esperienza e professionalità nonché irripetibilità per legittimo affidamento;
la lacunosità/assenza del calcolo delle somme chieste a titolo di indebito arricchimento, eccezione di prescrizione ex artt. 2948 e 2946 c.c.; l'infondatezza dell'opposizione nel merito;
l'indebito arricchimento dell'opposto e la responsabilità di questi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 26.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di notte scritte. Le parti hanno tempestivamente depositato le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione di in Parte_1 proprio. Con il ricorso in monitorio è stato azionato un credito che
[...]
vanta a titolo di TFR nei confronti della società Santa Chiara S.r.l. CP_1
(di cui è legale rappresentante) per il rapporto di lavoro alle Parte_1 dipendenze dell'impresa sociale cessato nell'anno 2023. Il Sig. non ha, quindi, alcun altro titolo (oltre a quello, appunto, Parte_1 di amministratore della società) per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, né ha altro titolo per opporre in compensazione pretesi crediti nei confronti dell'opposto. I crediti di cui è stata chiesta la compensazione sono, infatti, asseritamente vantati dalla società (e non dal Sig. in proprio) nei confronti della Parte_1 parte opposta.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata. Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un giudizio cognizione piena dell'unico rapporto patrimoniale sul quale restano invariate le posizioni di creditore e di debitore e, per l'effetto, quelle processuali su cui grava l'onere probatorio.
3 Il creditore, convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è attore sostanziale su cui grava l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito;
il debitore, attore nel giudizio di opposizione, è convenuto in senso sostanziale e deve, invece, provare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. Occorre richiamare sull'onere probatorio l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore - [sostanziale, nel senso su indicato] la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa”(Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, preliminarmente osserva il Tribunale che la domanda di ripetizione mediante compensazione riguarda crediti retributivi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, anni nei quali l'opposto lavorava per la società con contratto co.co.co. e rivestiva altresì l'incarico di amministratore unico (cfr. all. 10, 11 e 12 al ricorso e all. 1 alla memoria di costituzione). L'azione di ripetizione di somme indebitamente percepite è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, anche quando si verta in ipotesi di pagamenti periodici come le retribuzioni. È stato al riguardo osservato, con principio elaborato in materia di pubblico impiego ma analogamente applicabile al caso che occupa, che “L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa
4 nelle stesse attribuzioni patrimoniali.” (cfr. Cass., sez. L., sent. 05.11.2019, n.
28436). Il decorso del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione va ancorato alla scadenza di ogni singola retribuzione. Ora, risulta in atti il verbale di assemblea del 02.04.2014 in cui è stata deliberata la decisione dei soci di ridurre il compenso dell'amministratore unico da euro 2.200,00 mensili a euro 16.500,00 annui (cfr. doc. 29 allegato alla memoria di costituzione). Per converso, non risultano riscontrati atti o comunicazioni con cui è stata chiesta all'opposto dalla parte opponente la restituzione delle somme, in ipotesi indebitamente percepite a titolo di retribuzione, che possa valere come atto di costituzione in mora anche ai fini interruttivi della prescrizione, non potendosi riconoscere tale effetto alle comunicazioni inviate dai consulenti della società. Risultano documentate, infatti, soltanto le missive relative ai calcoli e alle rettifiche della busta paga di luglio 2023 in ragione del presunto maggior credito realizzato, ma non alcuna richiesta di pagamento. D'altra parte, l'unico atto proveniente dal sig. GI GI è una comunicazione di rifiuto a procedere con il pagamento, datato peraltro 28.03.2024 (cfr. doc. 9 al ricorso).
Ne discende la prescrizione dell'azione di ripetizione.
“Ad abundantiam” rileva il Giudice la parte opposta ha provato la sussistenza del titolo fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte opponente non adeguatamente dedotto né provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo di tale diritto. È stato infatti documentato ed è pacifico che negli anni 2012, 2013 e 2014 l'opposto ha avuto una retribuzione maggiore rispetto agli altri due soci. Ora, l'opposto ha dedotto che tali maggiori attribuzioni patrimoniali sono dipese dal ruolo di amministratore unico della società da lui ricoperto dalla data di costituzione, e in ogni caso negli anni 2012, 2013 e 2014, e dal rapporto di lavoro svolto nelle forme della co.co.co.
5 Non vi è alcuna specifica contestazione di parte opponente su tali circostanze: il sig. , invero, nella prima difesa utile si è limitato a Parte_1 insistere nelle proprie richieste istruttorie e a contestare i documenti prodotti chiedendone l'espunzione (cfr. note depositate in data 02.10.2024). Rileva il Tribunale che non è stato contestato l'atto costitutivo della società, allegato da parte opposta sub doc. 1, in cui risulta che il sig. CP_1 era stato nominato amministratore unico e nel quale era espressamente previsto che “Il compenso dell'organo amministrativo, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è eventualmente determinato dall'assemblea ordinaria che lo nomina”. A tal riguardo, osserva ancora il Tribunale che nel medesimo documento è contenuto un verbale d'assemblea del 16.01.2013 di modifica di alcuni articoli dello statuto - ma non della clausola relativa al compenso dell'organo amministrativo appena trascritto - verbale da cui risulta che il sig. aveva partecipato ancora come amministratore unico. CP_1
Ora, se è vero che non sono state riscontrate deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci da cui avrebbe potuto risultare la determinazione del compenso dell'amministratore unico, la parte opposta ha allegato un verbale di assemblea da cui risulta la scelta dei soci di ridurre il compenso dell'amministratore unico da euro 2.200,00 mensili a euro 16.500,00 annui (cfr. doc. 29 allegato alla memoria di costituzione). In difetto di altra prova documentale, ritiene il Tribunale che tale delibera assembleare (evidentemente rilevante ai fini della decisione) rispetto alla quale non risulta spiegata alcuna impugnazione e che non è neanche stata oggetto di contestazione, prova indirettamente che prima della sua adozione era stato determinato il compenso dell'amministratore unico in euro 2.200,00 mensili. Tale dato è riscontrato nelle buste paga relative agli anni 2012, 2013 e 2014 emesse a favore dell'opposto, sig. , in cui il netto a pagare è CP_1 ogni mese pari a euro 2.200,00 circa. Ne discende la prova della legittimità delle retribuzioni riconosciute e corrisposte all'opposto negli anni 2012, 2013 e 2014 e l'infondatezza dei motivi di opposizione giacché incentrati sul divario delle dette retribuzioni
6 rispetto a quelle degli altri due soci - e quindi dell'opponente - negli anni in questione. Non sono stati riscontrati in definitiva fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento: alcun indebito è quindi configurabile nel caso che occupa e alcuna ripetizione è possibile, nemmeno nelle forme della compensazione, non essendo stato provata l'esistenza di alcun credito dell'opponente persona fisica né alcun credito della società Santa Chiara s.r.l. nei confronti dell'opposto. Tali conclusioni si riversano indirettamente sulla prova del quantum dovuto. La busta paga alla base del decreto ingiuntivo, infatti, non è contestata nei conteggi relativi alle singole voci risultanti per il lavoro svolto dal Sig.
dal 2018 al 10.07.2023, ma solo con riferimento al mancato CP_1 scomputo di quanto corrisposto al socio lavoratore in virtù del contratto e dell'incarico ricoperto negli anni 2012, 2013 e 2014. Se ne ricava la corretta quantificazione del dovuto, come peraltro confermato nella busta paga inviata all'opposto dai consulenti in data 20.03.2024 (doc. 18 allegato alla memoria di costituzione) e della missiva inviata per il tramite dell'avvocato dei detti consulenti in data 17.04.2024 (doc. 21 allegato alla memoria di costituzione).
Il rigetto dell'opposizione rende ultronea la valutazione della domanda proposta dall'opposto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Non è fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. posto che “in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 3464/2017)” (Cass. civ, sent. 13981/2023). Ancora,
“L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver
7 abusato dello strumento processuale.” (Cass. SS.UU., ord. 16/09/2021, n.
25041). Il Tribunale ritiene che la condotta dall'opponente non integri mala fede o colpa grave, anche in considerazione del fatto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 279 del 28 gennaio 2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna la società Santa Chiara s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Cosenza, 27/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
8