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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7497/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62820 TARI 2017 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202483122114422110406757 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 12.9.2024 al comune di Catania ed alla società R.T.I. Municipia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 26.6.2024, (di sollecito di pagamento della somma di € 490,96 dovuta per TARI non versata nel 2017, comprensiva di interessi e sanzioni, come da relativo avviso di accertamento ivi indicato), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
2. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
3. per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
Il comune di Catania si costituiva tardivamente, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con rifusione delle spese di lite.
La società Municipia s.p.a., costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo in particolare il difetto della propria legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate attinenti al merito della fondatezza della pretesa creditoria azionata, e contestando comunque il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 4.12.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Eccepisce parte ricorrente, tra le varie doglianze, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'eccezione, avente carattere assorbente, è fondata non avendo il comune convenuto, sebbene onerato, provato validamente il contrario, essendosi costituito in giudizio tardivamente e non essendo, in conseguenza, utilizzabile la documentazione dallo stesso prodotta tardivamente.
Ciò posto, ritiene il decidente, in base a consolidato condiviso assunto giurisprudenziale della Suprema
Corte, che la mancata notifica del necessario prodromico avviso di accertamento inficia tutta la procedura volta al conseguimento di quanto dovuto per pretesa tributaria azionata, poiché si traduce nella impossibilità per il contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria in questione e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Da ciò consegue la illegittimità della comunicazione opposta che merita di essere annullata.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 8.1.2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7497/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62820 TARI 2017 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202483122114422110406757 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 12.9.2024 al comune di Catania ed alla società R.T.I. Municipia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 26.6.2024, (di sollecito di pagamento della somma di € 490,96 dovuta per TARI non versata nel 2017, comprensiva di interessi e sanzioni, come da relativo avviso di accertamento ivi indicato), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
2. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
3. per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
Il comune di Catania si costituiva tardivamente, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con rifusione delle spese di lite.
La società Municipia s.p.a., costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo in particolare il difetto della propria legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate attinenti al merito della fondatezza della pretesa creditoria azionata, e contestando comunque il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 4.12.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Eccepisce parte ricorrente, tra le varie doglianze, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'eccezione, avente carattere assorbente, è fondata non avendo il comune convenuto, sebbene onerato, provato validamente il contrario, essendosi costituito in giudizio tardivamente e non essendo, in conseguenza, utilizzabile la documentazione dallo stesso prodotta tardivamente.
Ciò posto, ritiene il decidente, in base a consolidato condiviso assunto giurisprudenziale della Suprema
Corte, che la mancata notifica del necessario prodromico avviso di accertamento inficia tutta la procedura volta al conseguimento di quanto dovuto per pretesa tributaria azionata, poiché si traduce nella impossibilità per il contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti la pretesa tributaria in questione e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Da ciò consegue la illegittimità della comunicazione opposta che merita di essere annullata.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 8.1.2026