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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3048/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DI PIETRO MARCO, GANCI FABIO e MICELI WALTER giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. rappresentato e difeso dal P.IVA_1
funzionario delegato , giusta delega in atti CP_2
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 21.7.2024, esponeva di essere docente Parte_1
assunta con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'Istituto Comprensivo
OR ET di NI (SR) e di essere stata utilizzata nel corso degli anni scolastici
2020/21 e 2021/22 dal in attività di docenza mediante la Controparte_1
stipula di diversi contratti d'insegnamento a tempo determinato.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità che – pur essendo prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001
– veniva corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari, CP_3
che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno. Rilevava che, pur avendo svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo o precari con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa - in funzione di
Giudice del Lavoro – il , al fine di Controparte_1
accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti,
prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli Controparte_1
aa.ss. 2020/21 e 2021/22 e per l'effetto, sentire condannare il Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 634,11 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
II Resisteva il – , deducendo l'insussistenza del CP_3 Controparte_1
credito vantato dall'insegnante, l'erroneità delle somme richieste in relazione ai giorni di servizio effettivamente lavorati e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione
convenuta.
Nel corso dell'udienza odierna, parte ricorrente precisava che per l'anno scolastico
2021/22 l'importo dovuto andava calcolato su tredici giorni (e non su ottantadue) e che,
pertanto, la somma maturata ammontava ad € 23,28, (anziché 159,08).
Con la proposizione del ricorso, la docente ha agito in giudizio sul presupposto di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo, assunti a tempo indeterminato, ed a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente ed ha, quindi, richiesto il riconoscimento di tale componente retributiva.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della
valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per
sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente
ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene
per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le
modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione,
dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, ha poi disciplinato, III nei commi successivi, le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. Nello
specifico, la norma ha stabilito che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante
mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio”, precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di
stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in
ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017); con la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di
impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Detta
clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi IV contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, v. Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Sul piano nazionale, con la recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte
ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il
personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non
discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo” (nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav.,
ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Tanto premesso, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, abbia reso una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il V personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, finalità in relazione alle quali il trattamento accessorio è
stato istituito. Di contro, non risultano sussistenti significative differenziazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta esclusa la presenza di differenze nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del d.lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
In definitiva, come affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che il compenso accessorio vada attribuito “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna tra gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999. Ne deriva quindi che il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. D'altronde, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che il chiaro tenore della disposizione stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass.
27.7.2018, n. 20015).
VI La domanda deve pertanto trovare accoglimento e, in merito all'individuazione dell'importo dovuto, si impone una condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione professionale docenti,
quantificata in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNL 31.8.1999, con oneri accessori come per legge, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell'importo di € 498,58 (475,30 per l'anno scolastico 2020/21 e
23,28 per l'anno scolastico 2021/22), indicato in ricorso e come precisato nel corso dell'udienza odierna, in quanto congruo in base ai parametri previsti dall'art. 7 comma 3
del CCNL 15.3.2001 e dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ed alle giornate di lavoro effettivamente prestate.
Le spese di lite della parte ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del
; dette spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui CP_3
al D.M. n. 147/2022, in considerazione del carattere seriale della controversia e dell'assenza di attività istruttoria nonché degli incrementi di cui all'art. 4, comma 1-bis,
del D.M. 55/2014 per l'impiego di tecniche informatiche, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 3048/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto: condanna il a corrispondere Controparte_1
a l'importo di € 498,58, a titolo di retribuzione professionale docenti Parte_1
di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nel corso degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo); VII Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, CP_3
che liquida in € 669,50 oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti Di Pietro Marco,
MI TE e CI BI, dichiaratasi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VIII
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3048/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DI PIETRO MARCO, GANCI FABIO e MICELI WALTER giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. rappresentato e difeso dal P.IVA_1
funzionario delegato , giusta delega in atti CP_2
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 21.7.2024, esponeva di essere docente Parte_1
assunta con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'Istituto Comprensivo
OR ET di NI (SR) e di essere stata utilizzata nel corso degli anni scolastici
2020/21 e 2021/22 dal in attività di docenza mediante la Controparte_1
stipula di diversi contratti d'insegnamento a tempo determinato.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità che – pur essendo prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001
– veniva corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari, CP_3
che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno. Rilevava che, pur avendo svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo o precari con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa - in funzione di
Giudice del Lavoro – il , al fine di Controparte_1
accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti,
prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli Controparte_1
aa.ss. 2020/21 e 2021/22 e per l'effetto, sentire condannare il Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 634,11 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
II Resisteva il – , deducendo l'insussistenza del CP_3 Controparte_1
credito vantato dall'insegnante, l'erroneità delle somme richieste in relazione ai giorni di servizio effettivamente lavorati e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione
convenuta.
Nel corso dell'udienza odierna, parte ricorrente precisava che per l'anno scolastico
2021/22 l'importo dovuto andava calcolato su tredici giorni (e non su ottantadue) e che,
pertanto, la somma maturata ammontava ad € 23,28, (anziché 159,08).
Con la proposizione del ricorso, la docente ha agito in giudizio sul presupposto di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo, assunti a tempo indeterminato, ed a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente ed ha, quindi, richiesto il riconoscimento di tale componente retributiva.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della
valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per
sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente
ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene
per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le
modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione,
dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, ha poi disciplinato, III nei commi successivi, le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. Nello
specifico, la norma ha stabilito che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante
mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio”, precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di
stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in
ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017); con la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di
impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Detta
clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi IV contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, v. Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
Sul piano nazionale, con la recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte
ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il
personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non
discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo” (nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav.,
ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Tanto premesso, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, abbia reso una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il V personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, finalità in relazione alle quali il trattamento accessorio è
stato istituito. Di contro, non risultano sussistenti significative differenziazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta esclusa la presenza di differenze nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del d.lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
In definitiva, come affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che il compenso accessorio vada attribuito “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna tra gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999. Ne deriva quindi che il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. D'altronde, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che il chiaro tenore della disposizione stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass.
27.7.2018, n. 20015).
VI La domanda deve pertanto trovare accoglimento e, in merito all'individuazione dell'importo dovuto, si impone una condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione professionale docenti,
quantificata in base all'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNL 31.8.1999, con oneri accessori come per legge, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell'importo di € 498,58 (475,30 per l'anno scolastico 2020/21 e
23,28 per l'anno scolastico 2021/22), indicato in ricorso e come precisato nel corso dell'udienza odierna, in quanto congruo in base ai parametri previsti dall'art. 7 comma 3
del CCNL 15.3.2001 e dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ed alle giornate di lavoro effettivamente prestate.
Le spese di lite della parte ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del
; dette spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui CP_3
al D.M. n. 147/2022, in considerazione del carattere seriale della controversia e dell'assenza di attività istruttoria nonché degli incrementi di cui all'art. 4, comma 1-bis,
del D.M. 55/2014 per l'impiego di tecniche informatiche, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 3048/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto: condanna il a corrispondere Controparte_1
a l'importo di € 498,58, a titolo di retribuzione professionale docenti Parte_1
di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nel corso degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo); VII Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, CP_3
che liquida in € 669,50 oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti Di Pietro Marco,
MI TE e CI BI, dichiaratasi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VIII