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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'11 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1981/2024
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc. n.: Parte_1
res.te Via Cristoforo Colombo n. 150, Longobucco (CS), C.F._1
elettivamente domiciliato in Cariati (CS) alla Via S. D'Acquisto presso lo studio dell'Avv.
Roberto Parise, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Carmela Filice, Manuela Varani e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16/05/2024, parte ricorrente ha domandato di accertare l'insussistenza dell'indebito preteso da con missive del 15.12.2022, con le quali si CP_2 affermava non dovuto il pagamento a titolo di reddito di emergenza di cui all'art. 36 D.L.
73/2021 nonché art. 12 comma 1 D.L. 41/2021.
L' nel costituirsi, ha contestato la sussistenza dei requisiti di legge in capo al ricorrente. CP_2
Il Reddito di emergenza è riconosciuto, a domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali).
L'indebito sarebbe derivato dal superamento della soglia di riferimento del reddito familiare.
Il nucleo familiare della ricorrente, come da attestazione Isee, è composto da tre adulti, pertanto, applicando la scala di equivalenza 1,8 come disposto dall'art 2 comma 4 DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 la soglia di riferimento del reddito familiare è di
€ 720,00. Da verifiche effettuate è emerso che per il mese di riferimento, aprile 2021, il figlio del ricorrente, ha svolto attività da lavoro dipendente con reddito lordo di Persona_1
€ 1.078,00 (come si evince anche dall'allegato VDMAG APRILE 2021).
*****
E' emerso dunque che un componente della famiglia della ricorrente ha svolto attività lavorativa da marzo 2021 a maggio 2021 e per il mese di riferimento, aprile 2021, ha percepito un reddito da lavoro dipendente di € 1078,00 (come si evince dall'allegato VDMAG APRILE
2021) superiore ai limiti di soglia del reddito familiare di 720,00 euro.
Parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha allegato gli elementi costitutivi del diritto a trattenere la prestazione erogata, essendosi limitata a produrre estratto di conto corrente da cui dovrebbe evincersi che le somme asseritamente corrisposte non sarebbero state erogate dal datore di lavoro. Ma il conto dovrebbe essere quello del e Persona_1
non del ricorrente.
Insomma, non è stata fornita alcuna prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione del beneficio.
Tra l'altro, occorre evidenziare che, trattandosi di rapporto di lavoro dipendente, si presume che il pagamento sia stato effettuato mensilmente.
Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott. Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 11-2-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone