TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/08/2025, n. 11819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11819 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica
d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
53878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona dell'Amministratore p.t., rappresentata Parte_1
e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati
AR AR e EL ZI;
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Largo A. Ponchielli n. 6, come da procura in calce all'atto Pt_1
di opposizione a precetto
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. ed elett.te dom.ta in Via G.G. Belli CP_1 Pt_1 n. 27 presso lo studio dell'Avv. Domenico Tomassetti che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente agli Avv.ti. Michele Guzzo e
LU AR, giusta procura alle liti in calce all'atto di precetto di pagamento notificato in data 11.12.2024
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate per l'udienza del 14.7.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale la società in epigrafe indicata, cosi proponendo opposizione all'atto di precetto con cui il convenuto aveva intimato ad esso attore il pagamento della somma di €
101.810,73, oltre interessi e spese, sulla scorta della sentenza n. 17500/24 del 18/11/2024, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sez. V civile.
All'uopo, eccepiva la nullità dell'intimato precetto deducendo l'erroneità/illegittimità del suddetto titolo giudiziale, con ciò formulando un'opposizione ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa. Si costituiva la società che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
attrice con il favore delle spese di lite.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. I c.p.c., con ordinanza del 14.1.2025, all'udienza del 12.5.2025 si dava atto dell'avvenuta sospensione - ai sensi dell'art. 283 c.p.c. - dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciata con ordinanza della Corte di Appello di
Roma del 19.3.2025,
Con le note depositate per l'udienza del 14.7.2025, parte attrice chiedeva, in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della decisione, nel merito, della Corte di Appello.
Tale istanza non merita accoglimento, non sussistendo il requisito della pregiudizialità richiesto dal Legislatore ai fini della sospensione di cui all'art. 295 c.p.c., trattandosi di cause aventi petitum e causa petendi differenti.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, come già compiutamente motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, l'opponente ha dedotto fatti e/o circostanze anteriori alla formazione del titolo, che avrebbe dovuto far valere in sede di impugnazione della sentenza, circostanza infatti verificatasi, avendo l'attore impugnato la sentenza azionata con il precetto oggi opposto dinnanzi alla Corte di Appello di Roma con citazione notificata in data 15/01/2025 e iscritta a ruolo al n.
233/2025 R.G.
Orbene, è noto che, con l'opposizione a precetto, laddove – come nel caso che ci occupa – il titolo sia di formazione giudiziale, è possibile dedurre unicamente, quali motivi di opposizione, circostanze modificative o estintive verificatesi successivamente alla formazione del titolo ( in tal senso, tra le tante, Cass. n. 8928/06 ).
E ciò è tanto più vero se si considera che le medesime doglianze sono state poste dall'odierno attore a fondamento dell'impugnazione
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura di cui al dispositivo, di ufficio , in assenza di notula, e ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 11977,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge
Così deciso in Roma, il 13.8.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica
d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
53878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona dell'Amministratore p.t., rappresentata Parte_1
e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati
AR AR e EL ZI;
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Largo A. Ponchielli n. 6, come da procura in calce all'atto Pt_1
di opposizione a precetto
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. ed elett.te dom.ta in Via G.G. Belli CP_1 Pt_1 n. 27 presso lo studio dell'Avv. Domenico Tomassetti che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente agli Avv.ti. Michele Guzzo e
LU AR, giusta procura alle liti in calce all'atto di precetto di pagamento notificato in data 11.12.2024
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate per l'udienza del 14.7.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale la società in epigrafe indicata, cosi proponendo opposizione all'atto di precetto con cui il convenuto aveva intimato ad esso attore il pagamento della somma di €
101.810,73, oltre interessi e spese, sulla scorta della sentenza n. 17500/24 del 18/11/2024, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sez. V civile.
All'uopo, eccepiva la nullità dell'intimato precetto deducendo l'erroneità/illegittimità del suddetto titolo giudiziale, con ciò formulando un'opposizione ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa. Si costituiva la società che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
attrice con il favore delle spese di lite.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. I c.p.c., con ordinanza del 14.1.2025, all'udienza del 12.5.2025 si dava atto dell'avvenuta sospensione - ai sensi dell'art. 283 c.p.c. - dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciata con ordinanza della Corte di Appello di
Roma del 19.3.2025,
Con le note depositate per l'udienza del 14.7.2025, parte attrice chiedeva, in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della decisione, nel merito, della Corte di Appello.
Tale istanza non merita accoglimento, non sussistendo il requisito della pregiudizialità richiesto dal Legislatore ai fini della sospensione di cui all'art. 295 c.p.c., trattandosi di cause aventi petitum e causa petendi differenti.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, come già compiutamente motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, l'opponente ha dedotto fatti e/o circostanze anteriori alla formazione del titolo, che avrebbe dovuto far valere in sede di impugnazione della sentenza, circostanza infatti verificatasi, avendo l'attore impugnato la sentenza azionata con il precetto oggi opposto dinnanzi alla Corte di Appello di Roma con citazione notificata in data 15/01/2025 e iscritta a ruolo al n.
233/2025 R.G.
Orbene, è noto che, con l'opposizione a precetto, laddove – come nel caso che ci occupa – il titolo sia di formazione giudiziale, è possibile dedurre unicamente, quali motivi di opposizione, circostanze modificative o estintive verificatesi successivamente alla formazione del titolo ( in tal senso, tra le tante, Cass. n. 8928/06 ).
E ciò è tanto più vero se si considera che le medesime doglianze sono state poste dall'odierno attore a fondamento dell'impugnazione
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura di cui al dispositivo, di ufficio , in assenza di notula, e ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 11977,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge
Così deciso in Roma, il 13.8.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio