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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 29/01/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. PERNICE VINCENZO
FABIO nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha Parte_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 667/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PERNICE VINCENZO FABIO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 28.3.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare che la ricorrente ( ) nata a [...]_1 CodiceFiscale_2
Mazara il 27/06/1957 è "affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute, epatite C, ascrivibile ad una delle categorie della Tabella allegata alla L. 210/1992 e riconducibile causalmente al contagio con virus dell'epatite C avvenuto nel corso dell'emotrasfusione subita in occasione del ricovero del 14/11/1985 presso l'Ospedale “Cervello” di Palermo"; - dichiarare conseguentemente il diritto della ricorrente Parte_1 al conseguimento dell'indennizzo ex Legge 25.02.1992 n.210 nella misura indicata dalla legge;
-
[...] condannare il in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione dell'assegno Controparte_1
1 legislativamente previsto in favore della ricorrente con gli interessi e la rivalutazione sui singoli ratei dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa”.
Il , con memoria depositata in data 23.5.2024, ha contestato la Controparte_1 sussistenza del nesso causale tra la trasfusione avvenuta nel 1985 e la riscontrata infezione nel 2013 nonché l'ascrivibilità della patologia ad una delle categorie di cui alla tabella A, allegata al DPR 30/12/1981 n. 834.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica, è stata decisa all'odierna udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Va premesso in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 210/1992, “1.
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV
a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie”.
Il successivo art. 4 stabilisce che “1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico- ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2 2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.
3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.
4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834”.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, l' art. 1, comma 3, della l. n 210 del 1992, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che l'indennizzo spetta a coloro che presentino danni irreversibili che possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B, annessa al testo unico approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981. Ne consegue che, ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica da contagio HCV, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, che incidano sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo, in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A” (v. Cass. Civ. n. 28711/2023; cfr. Cass. civ. n. 32937/2021).
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che dalla CTU espletata nel corso del giudizio è emerso che “La Ricorrente nel corso di intervento per rottura intempestiva di membrana è stata emotrasfusa ed è “più probabile che non” che in tale circostanza abbia contratto l'epatite HCV correlata. Tale Patologia è stata trattata con terapia antivirale giungendo a guarigione con negativizzazione dell'RNA” ed ha concluso che “Non è presente in atto una patologia epatica ascrivibile alla tabella A del D.P.R. 30/12/81 n°834 responsabile di insufficienza epatica ed esclusivamente correlabile etiologicamente alla pregressa infezione virale”.
Il medico, su tale ultimo punto, ha rappresentato che “Il trattamento antivirale cui la
Ricorrente si è sottoposta ha condotto ad una negativizzazione dell'RNA del virus, indicando con ciò che benchè in passato vi sia stato un contatto con il virus, di fatto, l'infezione non è più attiva perché il virus è stato terapeuticamente debellato” e ha precisato “Il processo infiammatorio e fibrotico a carico del fegato, nel nostro caso, era stato evidenziato nel 2013 con biopsia epatica ancora prima dell'inizio del trattamento virale, ma oggi, indagine Fibroscan fatta effettuare ha messo in evidenza un valore di 6.9 kPa indicativa di assenza di fibrosi significativa (…) Nel nostro caso il valore rilevato di 6.9 kPa, in data 31.10.2024 è indicativo di assenza di significativa fibrosi e tale dato, correlato ai dati emersi dagli esami di laboratorio
3 che escludono l'esistenza di una insufficienza epatica da danno epatico consentendoci di affermare che non è presente una epatopatia cronica ascrivibile alle categorie della tabella A del DPR n° 384 - 30/12/81 che dia diritto ai benefici della L. 210/92 e correlabile esclusivamente alla pregressa infezione da HCV essendo presenti, nella signora condizioni che possono avere determinato, indipendentemente Pt_1 dall'epatite virale C, un danno epatico da steatosi che, come risaputo è tipica nelle persone obese. Sulla scorta di quanto precedentemente argomentato si può affermare che la l'infermità epatopatia HCV- correlata, trattata con antivirali ed oggi HCV- RNA non rilevato e contratta a causa di un emotrasfusione non ha determinato ad oggi una fibrosi epatica e/o alterazione del parenchima epatico responsabile di insufficienza epatica ascrivibile a categorie delle tabelle a del DPR 834/81”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici manifesti.
I rilievi critici avanzati dalla difesa della parte ricorrente devono essere disattesi alla luce delle condivisibili considerazioni medico-legali esposte dalla dott.ssa nelle Per_1 risposte del 18.12.2024 e alla luce degli ulteriori accertamenti medici effettuati nel corso del giudizio.
Pertanto, pur dovendosi ritenere verosimilmente esistente un rapporto di causalità tra l'infezione a suo tempo contratta dalla ricorrente e l'emotrasfusione praticatagli, la domanda volta alla condanna del alla corresponsione dell'indennizzo Controparte_1 deve essere rigetta, in quanto non sono ravvisabili, come già affermato dalla Commissione medica, danni irreversibili inquadrabili in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.
Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
La ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti del avendo formulato la Controparte_1 dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno poste definitivamente a carico del le spese di c.t.u. liquidate Controparte_1 come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite:
- rigetta le domande volte a dichiarare il diritto della ricorrente al Parte_1 conseguimento dell'indennizzo ex Legge 25.02.1992 n.210 nella misura indicata dalla legge
4 e alla condanna del alla corresponsione dell'assegno previsto dalla Controparte_1 suddetta legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1
Così deciso in Marsala, il 29/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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