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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 18/12/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 27006 2023 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. PEZZELLA GIUSI e AURELI ALESSANDRO, che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n.
118/71 e dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L. n. 118/71, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' non si costituiva. CP_1
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma,
c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto al beneficio richiesto. Il CTU ha infatti accertato che NON ricorrono, né ricorrevano all'atto della domanda amministrativa le condizioni medico-legali per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della L.118/1971, NON ricorrono, né ricorrevano all'atto della domanda amministrativa, le condizioni medico-legali per l'erogazione della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 della L.118/1971. Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici non determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Va quindi respinta la domanda e rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 11 D.L. 269/03, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 dpr 115/02. Le spese di CTU gravano a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite, ex art. 152 disp. att. cpc;
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 12.1.2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 18/12/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 27006 2023 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. PEZZELLA GIUSI e AURELI ALESSANDRO, che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n.
118/71 e dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L. n. 118/71, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori.
L' non si costituiva. CP_1
Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma,
c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto al beneficio richiesto. Il CTU ha infatti accertato che NON ricorrono, né ricorrevano all'atto della domanda amministrativa le condizioni medico-legali per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della L.118/1971, NON ricorrono, né ricorrevano all'atto della domanda amministrativa, le condizioni medico-legali per l'erogazione della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 della L.118/1971. Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici non determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Va quindi respinta la domanda e rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 11 D.L. 269/03, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 dpr 115/02. Le spese di CTU gravano a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite, ex art. 152 disp. att. cpc;
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 12.1.2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola