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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11/03/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15909 /2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CERVONE IVANA e dall'avv. ANNARITA BILLWILLER, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/12/2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato formalmente alle dipendenze della dal Controparte_2
27.1.2010 al 3.2.2014; di aver ottenuto verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. NA00002/2014-532 nella quale la DTL di Napoli diffidava il datore a corrispondere € 6.336,65 per emolumenti non pagati;
che con sentenza rg n. 11184/2015 il Tribunale di Napoli Nord accertava che il rapporto si svolgeva, in realtà, alle dipendenze della chiedeva Parte_2 pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertate le causali di cui in premessa, dichiarare il diritto del sig. a vedersi riconoscere Parte_1
l'importo di € 6.336,65, a titolo di differenze retributive così come accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli con verbale n. NA00002/2014-532, e per l'effetto condannare la società resistente a corrispondere al ri-corrente l'importo di cui sopra o, comunque, quelli diversi che si riterranno di giustizia, anche a mezzo CTU contabile. Con vittoria di spese, diritti, competenze ed attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”. Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza veniva decisa, previa lettura delle note di trattazione scritta depositate., ex art. 127 ter c.p.c. 1 Risulta agli atti che il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli Nord, con ricorso ex art. 414 c.p.c., chiedendo di accertare e dichiarare che pur avendo sottoscritto i contratti con la società Mediterranea sas di RI NI, in realtà svolgeva nei periodi indicati, la propria attività subordinata alle dipendenze della società Recapiti Parte_2
Il suddetto ricorso recante Rg. n. 11184/2015, veniva definito con sentenza n. 1407/2021 stabilendo: “accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara che il ricorrente pur avendo sottoscritto i contratti con la società Mediterranea sas di RI NI in realtà volgeva, nei periodi indicati in ricorso, la propria attività subordinata alle dipendenze della società Parte_2
.
[...]
La sentenza n. 1407/2021 accertava, dunque, che il rapporto di lavoro si svolegva alle dipendenze, esclusivamente, della Parte_2
Risulta altresì dagli atti di causa, ed i periodo sono confermati dalla sentenza appena citata, che il ricorrente dal 27.01.2010 e fino al 26.07.2011 ha lavorato solo formalmente per conto ed alle dipendenze della Mediterranea di RI NI sas, con contratto part-time con qualifica di fattorino, inquadrato nel V livello;
che il ricorrente in data 28.07.2011 sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro formalmente con la Mediterranea di RI NI sas a tempo determinato part- time decorrente dal 01.08.2011 al 31.07.2021 alle medesime condizioni del precedente, poi prorogato sino al 03.02.2014; Come già precisato, tuttavia, il rapporto sin dalla sua assunzione si svolgeva sostanzialmente alle dipendenze della in come accertato con Pt_2 Pt_2 sentenza, che rispetto a questo giudizio ha un valore di giudicato implicito a cui il Tribunale deve adeguarsi. Risulta altresì agli atti che con verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. NA00002/2014-532 (Accesso ispettivo del 04.12.2013; Accertamenti definiti in data: 26.06.2014) la diffidava il datore Controparte_3 Parte_3 di lavoro formale Mediterranea di RI NI sas a corrispondere al lavoratore gli emolumenti, precisamente:
- Stipendio di dicembre 2013 per l'importo di € 853,76;
- Stipendio mese di gennaio 2014 per l'importo di € 804,59;
- Rateo 13esima mensilità anno 2014 per l'importo di € 54,79;
- Residuo ferie non godute anni 2013 e 2014 per l'importo di € 881,02;
- Residuo festività soppresse anni 2013 e 2014 per l'importo di € 376,44;
- Residuo permessi per riduzione orari anni 2013 e 2014 per l'importo di € 230,03;
- 13esima mensilità anno 2012 per l'importo di € 821,82;
- 13esima mensilità anno 2013 per l'importo di € 821,82;
- TFR l'importo di € 1.492,38;
2 Per un totale di € 6.336,65; Inoltre, in data 11.03.2015, con provvedimento FIDPL/ 2015-2 la Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli disponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che la diffida accertativa n. NA00002/2014-532 acquistava valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo, nei limiti degli importi riconosciuti al lavoratore sopra indicato. La suddetta diffida accertativa n. NA00002/2014-532 veniva notificata, a mezzo pec, unitamente all'atto di precetto alla Mediterranea di RI NI sas in data 30.09.2016, e nuovamente in data 28.12.2019. Che, pertanto il ricorrente ha diritto a ricevere dalla odierna convenuta alla somma complessiva di € 6.336,65, a titolo di differenze retributive così come accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli con verbale n. NA00002/2014-
532, detratto quanto eventualmente già riscosso per il medesimo titolo nei confronti della Mediterranea di RI NI sas.
Le spese Osserva il Tribunale che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, così come non è consentito scindere la domanda di mero accertamento da quella di condanna, ove non sussista un interesse concreto a tale operazione, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Nel caso di specie il ricorrente proponeva prima un procedimento volto al mero accertamento del rapporto di lavoro subordinato, senza peraltro notiziare il Tribunale della presenza di un titolo esecutivo che accertava la sussistenza, per lo stesso periodo, di un rapporto di lavoro nei confronti di un diverso datore, e solo successivamente azionava il presente procedimento, per ottenere la condanna al pagamento del dovuto. Tale frazionamento costituisce una condotta in contrasto con il principio di correttezza e buona fede nonché del giusto processo e può essere ricondotta nel novero delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano ex art. 92 c.p.c. in combinato disposto con la pronuncia della Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del sig. a Parte_1 vedersi riconoscere l'importo di € 6.336,65, a titolo di differenze retributive così come accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli con verbale n. NA00002/2014-532, e per l'effetto condannare la società resistente in epigrafe a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di € 6.336,65, detratto quanto eventualmente già riscosso per il medesimo titolo nei confronti della Mediterranea di RI NI sas;
b) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 11/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11/03/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15909 /2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CERVONE IVANA e dall'avv. ANNARITA BILLWILLER, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: spettanze CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/12/2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato formalmente alle dipendenze della dal Controparte_2
27.1.2010 al 3.2.2014; di aver ottenuto verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. NA00002/2014-532 nella quale la DTL di Napoli diffidava il datore a corrispondere € 6.336,65 per emolumenti non pagati;
che con sentenza rg n. 11184/2015 il Tribunale di Napoli Nord accertava che il rapporto si svolgeva, in realtà, alle dipendenze della chiedeva Parte_2 pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertate le causali di cui in premessa, dichiarare il diritto del sig. a vedersi riconoscere Parte_1
l'importo di € 6.336,65, a titolo di differenze retributive così come accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli con verbale n. NA00002/2014-532, e per l'effetto condannare la società resistente a corrispondere al ri-corrente l'importo di cui sopra o, comunque, quelli diversi che si riterranno di giustizia, anche a mezzo CTU contabile. Con vittoria di spese, diritti, competenze ed attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”. Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza veniva decisa, previa lettura delle note di trattazione scritta depositate., ex art. 127 ter c.p.c. 1 Risulta agli atti che il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli Nord, con ricorso ex art. 414 c.p.c., chiedendo di accertare e dichiarare che pur avendo sottoscritto i contratti con la società Mediterranea sas di RI NI, in realtà svolgeva nei periodi indicati, la propria attività subordinata alle dipendenze della società Recapiti Parte_2
Il suddetto ricorso recante Rg. n. 11184/2015, veniva definito con sentenza n. 1407/2021 stabilendo: “accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara che il ricorrente pur avendo sottoscritto i contratti con la società Mediterranea sas di RI NI in realtà volgeva, nei periodi indicati in ricorso, la propria attività subordinata alle dipendenze della società Parte_2
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[...]
La sentenza n. 1407/2021 accertava, dunque, che il rapporto di lavoro si svolegva alle dipendenze, esclusivamente, della Parte_2
Risulta altresì dagli atti di causa, ed i periodo sono confermati dalla sentenza appena citata, che il ricorrente dal 27.01.2010 e fino al 26.07.2011 ha lavorato solo formalmente per conto ed alle dipendenze della Mediterranea di RI NI sas, con contratto part-time con qualifica di fattorino, inquadrato nel V livello;
che il ricorrente in data 28.07.2011 sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro formalmente con la Mediterranea di RI NI sas a tempo determinato part- time decorrente dal 01.08.2011 al 31.07.2021 alle medesime condizioni del precedente, poi prorogato sino al 03.02.2014; Come già precisato, tuttavia, il rapporto sin dalla sua assunzione si svolgeva sostanzialmente alle dipendenze della in come accertato con Pt_2 Pt_2 sentenza, che rispetto a questo giudizio ha un valore di giudicato implicito a cui il Tribunale deve adeguarsi. Risulta altresì agli atti che con verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. NA00002/2014-532 (Accesso ispettivo del 04.12.2013; Accertamenti definiti in data: 26.06.2014) la diffidava il datore Controparte_3 Parte_3 di lavoro formale Mediterranea di RI NI sas a corrispondere al lavoratore gli emolumenti, precisamente:
- Stipendio di dicembre 2013 per l'importo di € 853,76;
- Stipendio mese di gennaio 2014 per l'importo di € 804,59;
- Rateo 13esima mensilità anno 2014 per l'importo di € 54,79;
- Residuo ferie non godute anni 2013 e 2014 per l'importo di € 881,02;
- Residuo festività soppresse anni 2013 e 2014 per l'importo di € 376,44;
- Residuo permessi per riduzione orari anni 2013 e 2014 per l'importo di € 230,03;
- 13esima mensilità anno 2012 per l'importo di € 821,82;
- 13esima mensilità anno 2013 per l'importo di € 821,82;
- TFR l'importo di € 1.492,38;
2 Per un totale di € 6.336,65; Inoltre, in data 11.03.2015, con provvedimento FIDPL/ 2015-2 la Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli disponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che la diffida accertativa n. NA00002/2014-532 acquistava valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo, nei limiti degli importi riconosciuti al lavoratore sopra indicato. La suddetta diffida accertativa n. NA00002/2014-532 veniva notificata, a mezzo pec, unitamente all'atto di precetto alla Mediterranea di RI NI sas in data 30.09.2016, e nuovamente in data 28.12.2019. Che, pertanto il ricorrente ha diritto a ricevere dalla odierna convenuta alla somma complessiva di € 6.336,65, a titolo di differenze retributive così come accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli con verbale n. NA00002/2014-
532, detratto quanto eventualmente già riscosso per il medesimo titolo nei confronti della Mediterranea di RI NI sas.
Le spese Osserva il Tribunale che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, così come non è consentito scindere la domanda di mero accertamento da quella di condanna, ove non sussista un interesse concreto a tale operazione, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Nel caso di specie il ricorrente proponeva prima un procedimento volto al mero accertamento del rapporto di lavoro subordinato, senza peraltro notiziare il Tribunale della presenza di un titolo esecutivo che accertava la sussistenza, per lo stesso periodo, di un rapporto di lavoro nei confronti di un diverso datore, e solo successivamente azionava il presente procedimento, per ottenere la condanna al pagamento del dovuto. Tale frazionamento costituisce una condotta in contrasto con il principio di correttezza e buona fede nonché del giusto processo e può essere ricondotta nel novero delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano ex art. 92 c.p.c. in combinato disposto con la pronuncia della Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del sig. a Parte_1 vedersi riconoscere l'importo di € 6.336,65, a titolo di differenze retributive così come accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli con verbale n. NA00002/2014-532, e per l'effetto condannare la società resistente in epigrafe a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di € 6.336,65, detratto quanto eventualmente già riscosso per il medesimo titolo nei confronti della Mediterranea di RI NI sas;
b) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 11/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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