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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 824/2020
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Marco ROSA
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Carmela FILICE t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2020, parte ricorrente rappresentando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995, specificando di essere divorziata dal 16.5.2014 e di non percepire assegno divorzile, esponeva di aver presentato in data 28.11.2017 all' sede di SS (CS), CP_2
domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale. Deduceva che l'istituto aveva rigettato la richiesta sul presupposto dell'assenza dello stato di bisogno.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro e chiedeva, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995,
l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, avvenuta in data
28.11.2017.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_2 il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'improcedibilità e l'improponibilità per mancanza di domanda e gravame amministrativo, nonché la decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. 639/1970.
Nel merito ribadiva la motivazione già comunicata in sede di reiezione dell'istanza amministrativa, fondata sulla circostanza che la ricorrente, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1518.2018, di revisione delle condizioni di divorzio dal coniuge
(art. 9 L. 898/1970), aveva rinunciato all'assegno di mantenimento, così dimostrando di non versare in stato di bisogno, requisito fondamentale per il diritto alla prestazione assistenziale dell'assegno sociale.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate.
Occorre dare atto che sono stati depositati in data 19.11.2020 documenti non pertinenti al presente giudizio, afferenti ad altro procedimento, che, pertanto non verranno considerati ai fini della presente decisione. * * *
2. In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda avendo la parte ricorrente dato prova di avere presentato, nei termini, la domanda amministrativa (come da documentazione in atti).
Va disattesa inoltre, l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa presentazione di gravame amministrativo poiché in ragione dello stato in cui attualmente si trova il processo che ci occupa, deve, riconoscersi prevalenza all'azione giudiziaria promossa dinanzi questo
Tribunale, con conseguente obbligo dello stesso di pronunciarsi nel merito delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va rilevata la insussistenza della decadenza per essere stato rispettato il termine previsto dalla legge per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale.
L'istituto della decadenza è previsto dall'art. 47, comma 3, del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, conv. nella L. 1° giugno 1991 n. 166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare, l'art. 4, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n. 438 del 18 novembre 1992, ha previsto,
a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.
Tali termini decorrono dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo. Ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto ex art. 7 della legge 533/1973, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Nel caso di specie, posto che deve applicarsi il termine triennale previsto per le prestazioni pensionistiche (cfr. Cass. n. 14233/2011), la domanda è ammissibile in quanto la domanda amministrativa è stata presentata in data 28.11.2017 e il ricorso giudiziale è stato depositato il 26.2.2020.
4. Nel merito, la domanda è fondata per le seguenti ragioni.
Giova premettere che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi
6 e 7, della L. n. 335/1995, per le persone ultra-sessantasettenni (originariamente ultrasessantacinquenni) con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996, sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo, ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 67° anno di età; b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011). La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura.
Agli effetti del conferimento dell'assegno, non concorre a formare reddito, la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Ai requisiti menzionati dall'art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, l'art. 20 comma 10 del
D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, applicabile alle domande di assegno sociale presentate dopo l'1.1.2009, ha aggiunto quello dell'aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale (“A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.) Tanto premesso si evidenzia che, come affermato dalla Corte di Cassazione “gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato” (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 3540/2013; 5725/1999; 5784/2003).
“Ne consegue che, nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'ente previdenziale una prestazione…, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per
l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato” (cfr. Cass., n.
5744/2001)… “vertendosi in tema di prestazioni sottratte alla disponibilità delle parti, nemmeno
l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti del medesimo” (cfr. Cass. n. 10729/1995).
In virtù di tali principi il thema decidendum del presente giudizio è l'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti previsti dalla legge per fruire dell'assegno sociale all'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa il 28.11.2017, essendo apparentemente in possesso di tutti i requisiti richiesti, quali: aver compiuto 65 anni e 9 mesi, essere cittadina italiana residente in Italia, essere divorziata dal marito dal 25.2.2015, essere disoccupata e priva di redditi (cfr. domanda amministrativa in all. parte ricorrente). ha rigettato la richiesta sulla scorta della dichiarazione resa dalla ricorrente nell'ambito CP_2
del procedimento n. R.G. 1508/2018, di revisione delle condizioni di divorzio con decreto del
16.5.2019, pronunciato dal Tribunale di Castrovillari-Sez. Civile, laddove la stessa ha rinunciato all'assegno mensile di mantenimento dovuto dall'ex coniuge e precedentemente stabilito dalla sentenza di separazione.
Dunque, deduce l'insussistenza dello stato di bisogno, inferendo tale dato dalla CP_2
circostanza che la parte abbia di fatto - in sede di modifica delle condizioni di divorzio - rinunciato ad una pretesa economica, già riconosciuta nei propri confronti.
Quindi, la questione sottesa al caso in esame attiene alla valutazione se nello stato di bisogno indispensabile per l'insorgenza del diritto alla provvidenza, abbia peso l'esistenza dell'astratta titolarità, in capo al richiedente l'assegno sociale, del diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge oppure se, al contrario, sia sufficiente verificare che l'entità del reddito del richiedente non superi il limite di legge.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, anche di recente, evidenziato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi
o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. 14513/2020).
Nel menzionato precedente la Cassazione ha osservato che:
- l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale e, in quanto tale, volta ad assicurare «i mezzi necessari per vivere» (ai sensi dell'art. 38, primo comma,
Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di una tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia;
- il diritto all'assegno si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che va desunto dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero – ovvero ad integrazione –
a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) e adeguato nel tempo dal legislatore (cfr. da ultimo art. 38, comma 1 lett. b, della l. n. 448 del 2011); - la legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale: si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura, ivi compresi gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano invece il t.f.r. e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione;
non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della stessa l. n. 335 del 1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale;
- in base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile determinare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Il superamento del limite di reddito comporta la sospensione della prestazione, la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione;
- la legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato.
In base alla disciplina sopra indicata, tuttavia, va escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione per due motivi: a) anzitutto perché non si tratta di «redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva», né di «assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile», ai quali soltanto la l. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno;
b) in secondo luogo, perché in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e quello effettivamente percepito;
- va quindi escluso che ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale possa rilevare un reddito potenziale nel periodo considerato.
Sulla scorta dei riportati rilievi la Suprema Corte ha ritenuto erronea la sentenza in quella sede impugnata giacché, in carenza di qualsiasi previsione di legge, aveva ritenuto che la mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato (equiparata all'ipotesi di rinuncia) equivalesse ad assenza dello stato bisogno.
La Cassazione ha osservato che, così opinando, la Corte territoriale aveva in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge.
La Cassazione ha altresì rilevato che la disciplina positiva non contiene alcuna indicazione in tal senso, giacché essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale;
ha evidenziato che una disciplina positiva sarebbe stata invece indispensabile non solo per esigenze di certezza e di legalità, ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.).
Secondo la Corte Suprema tali situazioni non si prestano ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela.
In tal modo, difatti, si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela (cfr. ex multis Corte
d'Appello Bari n. 742/2022, 1552/2022).
Detti principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte nella sent. n. 24954 del 2021, la quale a quanto già detto ha aggiunto che “tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore.
Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.
Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina”. Nello stesso senso si sono pronunciate più di recente;
Cass. n. 24774 del 2022, con cui è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso lo stato di bisogno perché l'assistita, in sede di separazione dal coniuge, aveva rinunciato al mantenimento e poi aveva chiesto l'assegno senza essersi previamente attivata per ottenere la modifica delle condizioni di separazione.
In tale solco si inserisce la recentissima pronuncia della Cass. n. 23341/2025, la quale ha ribadito che la rinuncia all'assegno di mantenimento durante il divorzio non comporta la perdita automaticamente del diritto all'assegno sociale, posto che lo stato di bisogno, requisito essenziale per ottenere il beneficio, deve essere valutato in modo oggettivo, considerando l'effettiva situazione economica del richiedente. Non rileva il motivo per cui la persona si trova in difficoltà economiche, a meno che non vi sia un comportamento fraudolento (la sentenza della Corte d'Appello, che aveva negato l'assegno basandosi unicamente sulla rinuncia al mantenimento, è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame del merito).
Si legge in motivazione “la mancata richiesta di mantenimento in sede di divorzio o separazione (a cui può essere equiparata la rinuncia) non è, di per sé, una prova sufficiente dell'assenza dello stato di bisogno. Le ragioni di tale scelta possono essere molteplici e non necessariamente legate a una condizione di autosufficienza economica… nessuna norma richiede che lo stato di bisogno debba essere “incolpevole”. In altre parole, la legge non impone al cittadino di attivarsi per ottenere fonti di reddito da terzi (come l'ex coniuge) prima di poter accedere alla prestazione assistenziale. L'unico limite è rappresentato da condotte fraudolente, volte a simulare artificiosamente una situazione di indigenza per approfittare della pubblica assistenza, circostanza che nel caso di specie non era stata accertata”
Dunque, le pronunce analizzate ed a cui questo Giudico intende aderire, affermano un importante principio di civiltà giuridica, ossia che il diritto all'assistenza sociale si fonda su una valutazione concreta e oggettiva della situazione economica di una persona.
Le scelte personali, come la rinuncia al mantenimento, non possono costituire un ostacolo automatico all'accesso a prestazioni come l'assegno sociale, a meno che non si dimostri un intento fraudolento. Tale impostazione impone ai giudici di merito un'analisi più approfondita e fattuale, evitando automatismi che potrebbero penalizzare ingiustamente i soggetti più vulnerabili. Ebbene, non appare coerente con tale impostazione, il presupposto di fondo dal quale muove il provvedimento di rigetto di ossia che – alla stregua di un'interpretazione sistematica CP_2 della disciplina della separazione e del divorzio e di quella dell'assegno sociale – il mantenimento di quello dei coniugi che si trova in stato di bisogno è posto dall'ordinamento in via primaria a carico dell'altro coniuge (economicamente “forte”) e solo in via sussidiaria a carico dello Stato.
Come ben spiegato da Cass. n. 24954 del 2021 sopra citata, invece, il sistema della sicurezza sociale configurato dalla Costituzione non consente di ritenere che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi;
pertanto, non si può negare l'assegno sociale all'assistibile che si trovi oggettivamente in situazione di bisogno, sebbene egli sia titolare di redditi potenziali derivanti dalla sua posizione nei confronti di altri privati (in primis familiari).
In conclusione, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha provato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per fruire dell'assegno sociale mediante produzione di documentazione (non contestata dall' ) attestante l'età (ovvero del requisito di ultrasessantacinquenne vigente al CP_2 momento della presentazione della domanda amministrativa), la residenza attuale e quella di lunga durata sul territorio nazionale, il possesso di redditi personali inferiori ai limiti consentiti
(pari ad euro zero nell'anno 2017) e la non percezione di assegni di mantenimento dalla ex coniuge, dalla quale risulta divorziata dal 2014.
Pertanto, è indubbia la prova della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione assistenziale in questione sin dalla data della domanda amministrativa del
28.11.2017.
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
La liquidazione è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente all'assegno sociale richiesto con domanda amministrativa del 28.11.2017;
- condanna l' al pagamento della prestazione, nella misura spettante secondo legge, dal CP_2 primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2 complessive € 3.291,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Marco ROSA
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Carmela FILICE t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2020, parte ricorrente rappresentando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995, specificando di essere divorziata dal 16.5.2014 e di non percepire assegno divorzile, esponeva di aver presentato in data 28.11.2017 all' sede di SS (CS), CP_2
domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale. Deduceva che l'istituto aveva rigettato la richiesta sul presupposto dell'assenza dello stato di bisogno.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro e chiedeva, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995,
l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, avvenuta in data
28.11.2017.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_2 il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'improcedibilità e l'improponibilità per mancanza di domanda e gravame amministrativo, nonché la decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. 639/1970.
Nel merito ribadiva la motivazione già comunicata in sede di reiezione dell'istanza amministrativa, fondata sulla circostanza che la ricorrente, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1518.2018, di revisione delle condizioni di divorzio dal coniuge
(art. 9 L. 898/1970), aveva rinunciato all'assegno di mantenimento, così dimostrando di non versare in stato di bisogno, requisito fondamentale per il diritto alla prestazione assistenziale dell'assegno sociale.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate.
Occorre dare atto che sono stati depositati in data 19.11.2020 documenti non pertinenti al presente giudizio, afferenti ad altro procedimento, che, pertanto non verranno considerati ai fini della presente decisione. * * *
2. In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda avendo la parte ricorrente dato prova di avere presentato, nei termini, la domanda amministrativa (come da documentazione in atti).
Va disattesa inoltre, l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa presentazione di gravame amministrativo poiché in ragione dello stato in cui attualmente si trova il processo che ci occupa, deve, riconoscersi prevalenza all'azione giudiziaria promossa dinanzi questo
Tribunale, con conseguente obbligo dello stesso di pronunciarsi nel merito delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va rilevata la insussistenza della decadenza per essere stato rispettato il termine previsto dalla legge per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale.
L'istituto della decadenza è previsto dall'art. 47, comma 3, del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, conv. nella L. 1° giugno 1991 n. 166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare, l'art. 4, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n. 438 del 18 novembre 1992, ha previsto,
a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.
Tali termini decorrono dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo. Ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto ex art. 7 della legge 533/1973, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Nel caso di specie, posto che deve applicarsi il termine triennale previsto per le prestazioni pensionistiche (cfr. Cass. n. 14233/2011), la domanda è ammissibile in quanto la domanda amministrativa è stata presentata in data 28.11.2017 e il ricorso giudiziale è stato depositato il 26.2.2020.
4. Nel merito, la domanda è fondata per le seguenti ragioni.
Giova premettere che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi
6 e 7, della L. n. 335/1995, per le persone ultra-sessantasettenni (originariamente ultrasessantacinquenni) con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996, sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo, ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 67° anno di età; b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011). La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura.
Agli effetti del conferimento dell'assegno, non concorre a formare reddito, la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Ai requisiti menzionati dall'art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, l'art. 20 comma 10 del
D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, applicabile alle domande di assegno sociale presentate dopo l'1.1.2009, ha aggiunto quello dell'aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale (“A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.) Tanto premesso si evidenzia che, come affermato dalla Corte di Cassazione “gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato” (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 3540/2013; 5725/1999; 5784/2003).
“Ne consegue che, nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'ente previdenziale una prestazione…, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per
l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato” (cfr. Cass., n.
5744/2001)… “vertendosi in tema di prestazioni sottratte alla disponibilità delle parti, nemmeno
l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti del medesimo” (cfr. Cass. n. 10729/1995).
In virtù di tali principi il thema decidendum del presente giudizio è l'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti previsti dalla legge per fruire dell'assegno sociale all'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa il 28.11.2017, essendo apparentemente in possesso di tutti i requisiti richiesti, quali: aver compiuto 65 anni e 9 mesi, essere cittadina italiana residente in Italia, essere divorziata dal marito dal 25.2.2015, essere disoccupata e priva di redditi (cfr. domanda amministrativa in all. parte ricorrente). ha rigettato la richiesta sulla scorta della dichiarazione resa dalla ricorrente nell'ambito CP_2
del procedimento n. R.G. 1508/2018, di revisione delle condizioni di divorzio con decreto del
16.5.2019, pronunciato dal Tribunale di Castrovillari-Sez. Civile, laddove la stessa ha rinunciato all'assegno mensile di mantenimento dovuto dall'ex coniuge e precedentemente stabilito dalla sentenza di separazione.
Dunque, deduce l'insussistenza dello stato di bisogno, inferendo tale dato dalla CP_2
circostanza che la parte abbia di fatto - in sede di modifica delle condizioni di divorzio - rinunciato ad una pretesa economica, già riconosciuta nei propri confronti.
Quindi, la questione sottesa al caso in esame attiene alla valutazione se nello stato di bisogno indispensabile per l'insorgenza del diritto alla provvidenza, abbia peso l'esistenza dell'astratta titolarità, in capo al richiedente l'assegno sociale, del diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge oppure se, al contrario, sia sufficiente verificare che l'entità del reddito del richiedente non superi il limite di legge.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, anche di recente, evidenziato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi
o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. 14513/2020).
Nel menzionato precedente la Cassazione ha osservato che:
- l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale e, in quanto tale, volta ad assicurare «i mezzi necessari per vivere» (ai sensi dell'art. 38, primo comma,
Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di una tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia;
- il diritto all'assegno si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che va desunto dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero – ovvero ad integrazione –
a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) e adeguato nel tempo dal legislatore (cfr. da ultimo art. 38, comma 1 lett. b, della l. n. 448 del 2011); - la legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale: si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura, ivi compresi gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano invece il t.f.r. e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione;
non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della stessa l. n. 335 del 1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale;
- in base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile determinare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Il superamento del limite di reddito comporta la sospensione della prestazione, la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione;
- la legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato.
In base alla disciplina sopra indicata, tuttavia, va escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione per due motivi: a) anzitutto perché non si tratta di «redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva», né di «assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile», ai quali soltanto la l. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno;
b) in secondo luogo, perché in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e quello effettivamente percepito;
- va quindi escluso che ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale possa rilevare un reddito potenziale nel periodo considerato.
Sulla scorta dei riportati rilievi la Suprema Corte ha ritenuto erronea la sentenza in quella sede impugnata giacché, in carenza di qualsiasi previsione di legge, aveva ritenuto che la mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato (equiparata all'ipotesi di rinuncia) equivalesse ad assenza dello stato bisogno.
La Cassazione ha osservato che, così opinando, la Corte territoriale aveva in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge.
La Cassazione ha altresì rilevato che la disciplina positiva non contiene alcuna indicazione in tal senso, giacché essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale;
ha evidenziato che una disciplina positiva sarebbe stata invece indispensabile non solo per esigenze di certezza e di legalità, ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.).
Secondo la Corte Suprema tali situazioni non si prestano ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela.
In tal modo, difatti, si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela (cfr. ex multis Corte
d'Appello Bari n. 742/2022, 1552/2022).
Detti principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte nella sent. n. 24954 del 2021, la quale a quanto già detto ha aggiunto che “tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore.
Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.
Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina”. Nello stesso senso si sono pronunciate più di recente;
Cass. n. 24774 del 2022, con cui è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso lo stato di bisogno perché l'assistita, in sede di separazione dal coniuge, aveva rinunciato al mantenimento e poi aveva chiesto l'assegno senza essersi previamente attivata per ottenere la modifica delle condizioni di separazione.
In tale solco si inserisce la recentissima pronuncia della Cass. n. 23341/2025, la quale ha ribadito che la rinuncia all'assegno di mantenimento durante il divorzio non comporta la perdita automaticamente del diritto all'assegno sociale, posto che lo stato di bisogno, requisito essenziale per ottenere il beneficio, deve essere valutato in modo oggettivo, considerando l'effettiva situazione economica del richiedente. Non rileva il motivo per cui la persona si trova in difficoltà economiche, a meno che non vi sia un comportamento fraudolento (la sentenza della Corte d'Appello, che aveva negato l'assegno basandosi unicamente sulla rinuncia al mantenimento, è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame del merito).
Si legge in motivazione “la mancata richiesta di mantenimento in sede di divorzio o separazione (a cui può essere equiparata la rinuncia) non è, di per sé, una prova sufficiente dell'assenza dello stato di bisogno. Le ragioni di tale scelta possono essere molteplici e non necessariamente legate a una condizione di autosufficienza economica… nessuna norma richiede che lo stato di bisogno debba essere “incolpevole”. In altre parole, la legge non impone al cittadino di attivarsi per ottenere fonti di reddito da terzi (come l'ex coniuge) prima di poter accedere alla prestazione assistenziale. L'unico limite è rappresentato da condotte fraudolente, volte a simulare artificiosamente una situazione di indigenza per approfittare della pubblica assistenza, circostanza che nel caso di specie non era stata accertata”
Dunque, le pronunce analizzate ed a cui questo Giudico intende aderire, affermano un importante principio di civiltà giuridica, ossia che il diritto all'assistenza sociale si fonda su una valutazione concreta e oggettiva della situazione economica di una persona.
Le scelte personali, come la rinuncia al mantenimento, non possono costituire un ostacolo automatico all'accesso a prestazioni come l'assegno sociale, a meno che non si dimostri un intento fraudolento. Tale impostazione impone ai giudici di merito un'analisi più approfondita e fattuale, evitando automatismi che potrebbero penalizzare ingiustamente i soggetti più vulnerabili. Ebbene, non appare coerente con tale impostazione, il presupposto di fondo dal quale muove il provvedimento di rigetto di ossia che – alla stregua di un'interpretazione sistematica CP_2 della disciplina della separazione e del divorzio e di quella dell'assegno sociale – il mantenimento di quello dei coniugi che si trova in stato di bisogno è posto dall'ordinamento in via primaria a carico dell'altro coniuge (economicamente “forte”) e solo in via sussidiaria a carico dello Stato.
Come ben spiegato da Cass. n. 24954 del 2021 sopra citata, invece, il sistema della sicurezza sociale configurato dalla Costituzione non consente di ritenere che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi;
pertanto, non si può negare l'assegno sociale all'assistibile che si trovi oggettivamente in situazione di bisogno, sebbene egli sia titolare di redditi potenziali derivanti dalla sua posizione nei confronti di altri privati (in primis familiari).
In conclusione, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha provato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per fruire dell'assegno sociale mediante produzione di documentazione (non contestata dall' ) attestante l'età (ovvero del requisito di ultrasessantacinquenne vigente al CP_2 momento della presentazione della domanda amministrativa), la residenza attuale e quella di lunga durata sul territorio nazionale, il possesso di redditi personali inferiori ai limiti consentiti
(pari ad euro zero nell'anno 2017) e la non percezione di assegni di mantenimento dalla ex coniuge, dalla quale risulta divorziata dal 2014.
Pertanto, è indubbia la prova della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione assistenziale in questione sin dalla data della domanda amministrativa del
28.11.2017.
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
La liquidazione è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente all'assegno sociale richiesto con domanda amministrativa del 28.11.2017;
- condanna l' al pagamento della prestazione, nella misura spettante secondo legge, dal CP_2 primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2 complessive € 3.291,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.