TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/10/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3976/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Rende, Via Gioacchino Rossini n. Parte_1
194, presso lo studio dell'Avv. Maria Monteleone che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
LL VA - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme, Via
Castanito n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Carotenuto che la rappresenta e difende
- resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità, inesistenza, nullità
e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento agli avvisi di addebito
n. 33420180001073181000 e n. 33420190003016763 con ogni consequenziale statuizione
di legge;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e inefficacia degli avvisi di addebito n.
1 33420180001073181000 e n. 33420190003016763 e dei relativi contributi previdenziali
, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- con CP_1
vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore
costituito …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di ON …”.
Conclusioni di : “… a) dichiarare la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva dell'Agente della ON in ordine alle sollevate eccezioni ed in
relazione alla notifica degli avvisi di addebito (atti di competenza ), nonché la CP_1
infondatezza della eccepita prescrizione per essere la stessa stata interrotta dalla notifica
di atti e/o procedure esattoriali;
b) rigettare la domanda con conseguente condanna
dell'opponente al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi all'Avv. Antonio Carotenuto
antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla intimazione di pagamento n.
03420239004952916000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420180001073181000
CP_ e 33420190003016763000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della
2 prescrizione;
l'insussistenza di vizi formali;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 3.6.2024 l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di parte ricorrente in ordine all'omessa notifica degli avvisi di addebito non è
CP_ fondata, atteso che l ha dato dimostrazione di tale notifica, occorrendo anche rilevare che la parte ricorrente non ha svolto specifiche argomentazioni sulla produzione documentale dell relativa alla ricezione degli avvisi di addebito. CP_1
L'argomentazione svolta da parte ricorrente nelle note scritte depositate il 10.4.2024
secondo cui la ricevuta dell'avviso di addebito n. 33420180001073181000 sarebbe illeggibile, in merito, si caratterizza per genericità ed inammissibilità atteso che la ricevuta indicata è pienamente leggibile, occorrendo anche evidenziare che, nel caso in cui la contestazione riguarda l'illeggibilità della firma, spettava alla parte ricorrente svolgere chiare e specifiche deduzioni difensive in ordine alla mancata ricezione dell'atto che risulta ricevuto all'indirizzo del destinatario, anche in termini di eventuale querela di falso (tra le altre, in merito, Cass. 4556/2020: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella
esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia
sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del
destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato
dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma
2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani
proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata
3 sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non
essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”).
L'eccezione di prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito non è fondata, atteso che la notifica è avvenuta il 21.7.2018 e il 29.8.2019 e che occorre considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020,
convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge
21/2021, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio in data
27.9.2023 è intervenuta prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione.
La domanda deve dunque rigettarsi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
(secondo la diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti) come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
Le considerazioni svolte sull'infondatezza e genericità delle contestazioni di parte
CP_ ricorrente, superate dalla produzione documentale dell , valgono a configurare la responsabilità della stessa ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso presentato (cfr.
principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass.
3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione al valore della causa ed al comportamento della parte, la somma viene
CP_ determinata in via equitativa in €. 290,00 in favore dell ed in €. 625,00 in favore di
. Controparte_2
4 La parte ricorrente è condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 870,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.875,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 290,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
della somma di €. 625,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della Cassa
delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 17.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3976/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Rende, Via Gioacchino Rossini n. Parte_1
194, presso lo studio dell'Avv. Maria Monteleone che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
LL VA - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata in Casamicciola Terme, Via
Castanito n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Carotenuto che la rappresenta e difende
- resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità, inesistenza, nullità
e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento agli avvisi di addebito
n. 33420180001073181000 e n. 33420190003016763 con ogni consequenziale statuizione
di legge;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e inefficacia degli avvisi di addebito n.
1 33420180001073181000 e n. 33420190003016763 e dei relativi contributi previdenziali
, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- con CP_1
vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore
costituito …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di ON …”.
Conclusioni di : “… a) dichiarare la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva dell'Agente della ON in ordine alle sollevate eccezioni ed in
relazione alla notifica degli avvisi di addebito (atti di competenza ), nonché la CP_1
infondatezza della eccepita prescrizione per essere la stessa stata interrotta dalla notifica
di atti e/o procedure esattoriali;
b) rigettare la domanda con conseguente condanna
dell'opponente al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi all'Avv. Antonio Carotenuto
antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla intimazione di pagamento n.
03420239004952916000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420180001073181000
CP_ e 33420190003016763000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della
2 prescrizione;
l'insussistenza di vizi formali;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 3.6.2024 l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di parte ricorrente in ordine all'omessa notifica degli avvisi di addebito non è
CP_ fondata, atteso che l ha dato dimostrazione di tale notifica, occorrendo anche rilevare che la parte ricorrente non ha svolto specifiche argomentazioni sulla produzione documentale dell relativa alla ricezione degli avvisi di addebito. CP_1
L'argomentazione svolta da parte ricorrente nelle note scritte depositate il 10.4.2024
secondo cui la ricevuta dell'avviso di addebito n. 33420180001073181000 sarebbe illeggibile, in merito, si caratterizza per genericità ed inammissibilità atteso che la ricevuta indicata è pienamente leggibile, occorrendo anche evidenziare che, nel caso in cui la contestazione riguarda l'illeggibilità della firma, spettava alla parte ricorrente svolgere chiare e specifiche deduzioni difensive in ordine alla mancata ricezione dell'atto che risulta ricevuto all'indirizzo del destinatario, anche in termini di eventuale querela di falso (tra le altre, in merito, Cass. 4556/2020: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella
esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia
sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del
destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato
dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma
2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani
proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata
3 sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non
essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”).
L'eccezione di prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito non è fondata, atteso che la notifica è avvenuta il 21.7.2018 e il 29.8.2019 e che occorre considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020,
convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge
21/2021, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio in data
27.9.2023 è intervenuta prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione.
La domanda deve dunque rigettarsi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
(secondo la diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti) come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
Le considerazioni svolte sull'infondatezza e genericità delle contestazioni di parte
CP_ ricorrente, superate dalla produzione documentale dell , valgono a configurare la responsabilità della stessa ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso presentato (cfr.
principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass.
3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione al valore della causa ed al comportamento della parte, la somma viene
CP_ determinata in via equitativa in €. 290,00 in favore dell ed in €. 625,00 in favore di
. Controparte_2
4 La parte ricorrente è condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 870,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.875,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 290,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
della somma di €. 625,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della Cassa
delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 17.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5