CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2371/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
LL LI, RE
CALABRESE LUIGI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16111/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060477708000 IVA-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060477708000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060477809000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190097087255000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169576412000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Tagliacozzo - Piazza Duca Degli Abruzzi 67069 Tagliacozzo AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso comune.tagliacozzo@mailcertificata.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200047616801000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210107395964000 IMU 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220009825607000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119488371000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa riportandosi alle conclusioni riportate negli atti depositati.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto della domanda cautelare e del ricorso nel merito. insiste per la condanna alle spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI Rappresentante_1 in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 09720259052619690000, notificata in data
19.09.2025, in riferimento e limitatamente alle seguenti cartelle: <<1) cartella n. 09720180009457824000 per € 8.364,22, anno di riferimento del debito: 2014, ente creditore: Direzione Prov.Le III di Roma - Uff. terr. di Roma 4 - Collatino, iva, asseritamente notificata il 15.02.2018; 2) cartella n.
09720190060477708000 per € 915,94, anno di riferimento del debito: 2015, ente creditore: Direzione
Prov.Le III di Roma - Uff. terr. di Roma 4 - Collatino, irpef, asseritamente notificata il 28.02.2019; 3) cartella n. 09720190060477809000, per € 1.717,14, anno di riferimento del debito: 2015, ente creditore:
Direzione Prov.Le III di Roma - Uff. terr. di Roma 4 - Collatino, iva, asseritamente notificata il 28.02.2019;
4) cartella n. 09720190097087255000, per euro 37.301,45, anno di riferimento del debito: 2012/2013, ente creditore Direzione Prov.Le III di Roma - uff. terr. di Roma 4 - Collatino, irpef, asseritamente notificata il 22.03.2019; 5) cartella n. 09720190169576412000, per € 16.048,61, anno di riferimento del debito: 2014, ente creditore: Direzione Prov.Le III di Roma - Uff. terr. di Roma 4 - Collatino, irpef, asseritamente notificata il 07.08.2019; 6) cartella n. 09720200047616801000, per € 422,75, anno di riferimento del debito: 2013, ente creditore: Comune di Tagliacozzo - Ufficio Tributi, Imu, asseritamente notificata il 27.02.2020; 7) cartella n. 09720210107395964000, per € 416,02, anno di riferimento del debito: 2014, ente creditore: Comune di Tagliacozzo - Ufficio Tributi, Imu, asseritamente notificata il
4.07.2022>>, per un importo complessivo di € 147.933,26. Il ricorrente ha dedotto: a) prescrizione dei crediti;
b) prescrizione di sanzioni e interessi;
c) diritto alla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 462/97, in misura pari a 2/3 trattandosi di violazioni ex articolo 36-ter del D.P.R.
n. 600/73); d) applicazione degli interessi di mora sugli interessi già addebitati ed anche sulle sanzioni, in violazione dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 472/97 (che così recita “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”). Ha chiesto perciò la sospensione e l'annullamento dell'intimazione e delle predette cartelle.
Il Comune di Tagliacozzo, costituitosi, ha controdedotto di aver regolarmente e tempestivamente notificato gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014.
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia Direzione Provinciale III di Roma, costituitesi, hanno controdedotto sulla regolare notificazione delle cartelle e contestato la fondatezza del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'agente della riscossione ha dimostrato documentalmente la regolare notificazione delle cartelle a mezzo pec. Le cartelle non sono state tempestivamente impugnate nel termine perentorio decorrente dalla notificazione delle stesse, sicché resta preclusa ogni contestazione relativa ai crediti, alle sanzioni ed agli interessi, alla validità delle cartelle, alla regolare notificazione di esse e degli atti presupposti, comprese le eccezioni di prescrizione e decadenza. La notificazione delle cartelle ha poi interrotto i termini di ulteriore prescrizione.
Quanto ai crediti erariali per consolidata giurisprudenza la prescrizione si compie nel termine ordinario di dieci anni. L'ordinanza n. 7660 del 09 marzo 2022 della S. C. ha ribadito che in tema di
IRPEF, IVA, IRAP ed Imposta di Registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131/86, e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione. “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. Sent. n.
24322/2014; conf. ordinanza n. 4385 del 19 febbraio
2025).
Pertanto, per i crediti erariali in contestazione la prescrizione non si è compiuta.
Quanto all'IMU dovuta al Comune di Tagliacozzo, la prescrizione è quinquennale, ma anch'essa non si è compiuta dalla data di notificazione delle cartelle, dovendosi tener conto della sospensione di 85 giorni disposta dalla legislazione emergenziale.
Quanto poi a sanzioni e interessi sui crediti erariali, essendo la prescrizione quinquennale, sono per essa rimasti estinti gli importi relativi al compimento di 5 anni dalla notificazione delle rispettive cartelle.
Pertanto, il ricorso va solo parzialmente accolto.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente a sanzioni e interessi sui crediti erariali per il periodo successivo ai 5 anni dalla notificazione delle rispettive cartelle;
rigetta per il resto;
compensa le spese processuali.
Roma, 12 febbraio 2026
Il giudice rel.-est.
EM LI
Il presidente Umberto Gentili
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
LL LI, RE
CALABRESE LUIGI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16111/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060477708000 IVA-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060477708000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060477809000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190097087255000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169576412000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Tagliacozzo - Piazza Duca Degli Abruzzi 67069 Tagliacozzo AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso comune.tagliacozzo@mailcertificata.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200047616801000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210107395964000 IMU 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220009825607000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119488371000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa riportandosi alle conclusioni riportate negli atti depositati.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto della domanda cautelare e del ricorso nel merito. insiste per la condanna alle spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI Rappresentante_1 in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 09720259052619690000, notificata in data
19.09.2025, in riferimento e limitatamente alle seguenti cartelle: <<1) cartella n. 09720180009457824000 per € 8.364,22, anno di riferimento del debito: 2014, ente creditore: Direzione Prov.Le III di Roma - Uff. terr. di Roma 4 - Collatino, iva, asseritamente notificata il 15.02.2018; 2) cartella n.
09720190060477708000 per € 915,94, anno di riferimento del debito: 2015, ente creditore: Direzione
Prov.Le III di Roma - Uff. terr. di Roma 4 - Collatino, irpef, asseritamente notificata il 28.02.2019; 3) cartella n. 09720190060477809000, per € 1.717,14, anno di riferimento del debito: 2015, ente creditore:
Direzione Prov.Le III di Roma - Uff. terr. di Roma 4 - Collatino, iva, asseritamente notificata il 28.02.2019;
4) cartella n. 09720190097087255000, per euro 37.301,45, anno di riferimento del debito: 2012/2013, ente creditore Direzione Prov.Le III di Roma - uff. terr. di Roma 4 - Collatino, irpef, asseritamente notificata il 22.03.2019; 5) cartella n. 09720190169576412000, per € 16.048,61, anno di riferimento del debito: 2014, ente creditore: Direzione Prov.Le III di Roma - Uff. terr. di Roma 4 - Collatino, irpef, asseritamente notificata il 07.08.2019; 6) cartella n. 09720200047616801000, per € 422,75, anno di riferimento del debito: 2013, ente creditore: Comune di Tagliacozzo - Ufficio Tributi, Imu, asseritamente notificata il 27.02.2020; 7) cartella n. 09720210107395964000, per € 416,02, anno di riferimento del debito: 2014, ente creditore: Comune di Tagliacozzo - Ufficio Tributi, Imu, asseritamente notificata il
4.07.2022>>, per un importo complessivo di € 147.933,26. Il ricorrente ha dedotto: a) prescrizione dei crediti;
b) prescrizione di sanzioni e interessi;
c) diritto alla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 462/97, in misura pari a 2/3 trattandosi di violazioni ex articolo 36-ter del D.P.R.
n. 600/73); d) applicazione degli interessi di mora sugli interessi già addebitati ed anche sulle sanzioni, in violazione dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 472/97 (che così recita “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”). Ha chiesto perciò la sospensione e l'annullamento dell'intimazione e delle predette cartelle.
Il Comune di Tagliacozzo, costituitosi, ha controdedotto di aver regolarmente e tempestivamente notificato gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014.
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia Direzione Provinciale III di Roma, costituitesi, hanno controdedotto sulla regolare notificazione delle cartelle e contestato la fondatezza del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'agente della riscossione ha dimostrato documentalmente la regolare notificazione delle cartelle a mezzo pec. Le cartelle non sono state tempestivamente impugnate nel termine perentorio decorrente dalla notificazione delle stesse, sicché resta preclusa ogni contestazione relativa ai crediti, alle sanzioni ed agli interessi, alla validità delle cartelle, alla regolare notificazione di esse e degli atti presupposti, comprese le eccezioni di prescrizione e decadenza. La notificazione delle cartelle ha poi interrotto i termini di ulteriore prescrizione.
Quanto ai crediti erariali per consolidata giurisprudenza la prescrizione si compie nel termine ordinario di dieci anni. L'ordinanza n. 7660 del 09 marzo 2022 della S. C. ha ribadito che in tema di
IRPEF, IVA, IRAP ed Imposta di Registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131/86, e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione. “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. Sent. n.
24322/2014; conf. ordinanza n. 4385 del 19 febbraio
2025).
Pertanto, per i crediti erariali in contestazione la prescrizione non si è compiuta.
Quanto all'IMU dovuta al Comune di Tagliacozzo, la prescrizione è quinquennale, ma anch'essa non si è compiuta dalla data di notificazione delle cartelle, dovendosi tener conto della sospensione di 85 giorni disposta dalla legislazione emergenziale.
Quanto poi a sanzioni e interessi sui crediti erariali, essendo la prescrizione quinquennale, sono per essa rimasti estinti gli importi relativi al compimento di 5 anni dalla notificazione delle rispettive cartelle.
Pertanto, il ricorso va solo parzialmente accolto.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente a sanzioni e interessi sui crediti erariali per il periodo successivo ai 5 anni dalla notificazione delle rispettive cartelle;
rigetta per il resto;
compensa le spese processuali.
Roma, 12 febbraio 2026
Il giudice rel.-est.
EM LI
Il presidente Umberto Gentili