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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190/2020 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL LE RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. DI BIASE CP_1 C.F._2
MIRKO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.1.2020, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario con il 20 settembre 2003 in Formia CP_1
(LT), dal quale erano nati i figli (26 ottobre 2006) e (10 dicembre 2008). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha dedotto che, con decreto del 23 ottobre - 7 novembre 2017, il Tribunale di Cassino aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, disponendo l'affido congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
l'obbligo del di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli nella misura complessiva mensile di euro 600,00, oltre al 100% delle spese straordinarie,
e a quello della moglie nella misura mensile di euro 200,00.
Dedotto, ancora, che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione, cosicché era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale e ciò a causa della condotta del coniuge, del tutto contraria ai doveri matrimoniali, in particolare per il disinteresse mostrato nei riguardi della prole e, aggiunto che, in seguito alla separazione, la condizione economica del era molto migliorata, CP_1 avendo egli venduto la casa ex coniugale in Formia, alienazione dalla quale aveva ricavato euro 530.000, mentre essa ricorrente aveva dovuto subire le conseguenze negative del totale sacrificio delle proprie aspettative di lavoro per favorire lo sviluppo professionale del marito, avvocato in Formia, la ricorrente ha concluso domandando dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
Per_
“1) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso il Per_2 domicilio della madre e diritto del padre, di vederli e tenerli con sé: a) nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00; b) a fine settimana alternati, dalle ore 08.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
c) nelle Festività Natalizie, alternativamente negli anni, dal 23/12 sino al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/01; d) nelle Festività Pasquali: alternativamente negli dal
Giovedì Santo al martedì successivo sino alle ore 21,00; e) nelle vacanze estive 20 giorni anche non consecutivi nella misura non inferiore a sette giorni per periodo da comunicare alla madre entro il
31/05 di ogni anno
2) il resistente corrisponderà alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di €. 1000,00 (mille/00) mensile al domicilio della medesima entro il cinque di ogni mese o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT; Inoltre il marito a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, corrisponderà alla moglie il 100% delle spese sanitarie, scolastiche e sportive e di altre eventuali spese straordinarie riguardanti i minori secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma sopra specificato;
3) il resistente corrisponderà alla ricorrente, per il mantenimento della medesima, la somma di
€.200,00 (duecento/00) mensili al domicilio della stessa entro il cinque di ogni mese o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
4) i coniugi si prestano reciproco consenso per rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta
d'identità valida per l'espatrio; Con vittoria di spese.”.
Il resistente si è costituito, non opponendosi al divorzio, ma contestando la ricostruzione dei fatti allegati dalla controparte. Il , in proposito, ha dedotto innanzitutto di avere sofferto, per causa della separazione, Pt_2 un difficile periodo personale, situazione di difficoltà che aveva inciso anche sulla sua attività professionale, essendo egli titolare di uno studio legale forense in Formia;
lo stesso convenuto, inoltre, aveva dovuto destinare euro 60.000, derivanti dalla vendita della casa in Formia, a beneficio della come da accordi di Pt_1 separazione, mentre il resto era stato ed era impiegato per le esigenze dei figli.
Il resistente, infine, ha contestato che la ricorrente avesse sacrificato le proprie aspettative professionali per il bene del coniuge e del nucleo familiare;
ella aveva solo abbandonato la propria attività di grafica pubblicitaria, in via del tutto autonoma, per abbracciare l'impiego di docente di scuola pubblica.
Tutto ciò dedotto, il ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio contratto tra le parti, alle seguenti condizioni:
“...porre a carico del Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento, in favore CP_1 dei figli minori, la minor somma pari ad € 500,00 mensili (250 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici di variazione del costo della vita rilevati dall'Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie eventuali, da sostenersi in favore dei minori, secondo il Protocollo del Tribunale di
Roma;
c) confermare le condizioni convenute ed omologate in sede di separazione, in relazione al diritto di visita, ovvero disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la residenza della madre, dando atto che gli stessi resteranno con il padre a weekend alternati, ovvero dal venerdì alla domenica sera, nonché per due settimane, anche non consecutive, nel periodo feriale, oltre che durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua ovvero, alternativamente il lunedì in albis, mentre durante le vacanze natalizie, dal 24 al 26 dicembre ovvero, alternativamente, dal 31 dicembre al 2 gennaio;
d) disporre la cancellazione della frase riportata nell'atto introduttivo di lite dalla difesa di controparte (a causa del comportamento del marito, del tutto contrario ai doveri coniugali, il matrimonio è naufragato, tant'è (…) e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., il quale verrà stabilito in via equitativa dal Giudicante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Con ordinanza riservata dell'8.10.2020, pronunciata all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente CP_ delegato, in via provvisoria, ha confermato l'affidamento condiviso dei figli e con regime di visita Per_2 come da separazione consensuale omologata, non ha posto a carico del resistente alcun contributo in favore della ricorrente, mentre ha determinato in euro 300 per ciascuno dei due figli il contributo dovuto dal padre per il mantenimento degli stessi, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Con separata ordinanza, il Presidente ha impartito i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1309/2021, pubblicata il 12.10.2021, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 20 settembre
2003 in Formia (LT) e trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2003, Parte II, Serie A, Uff. 1, N. 91.
Con memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. la ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini seguenti: Per_
“1) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso il Per_2 domicilio della madre e diritto del padre, di vederli e tenerli con sé: a) nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00; b) a fine settimana alternati, dalle ore 08.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
c) nelle Festività Natalizie, alternativamente negli anni, dal 23/12 sino al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/01; d) nelle Festività Pasquali: alternativamente negli dal
Giovedì Santo al martedì successivo sino alle ore 21,00; e) nelle vacanze estive, alternativamente negli anni, dal 1° al 15/08 oppure dal 16 al 31/08; 2) il resistente corrisponderà alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di €. 1.200,00 (milleduecento/00) mensile al domicilio della medesima entro il cinque di ogni mese o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
Inoltre il marito a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, corrisponderà alla moglie il 100% delle spese sanitarie, scolastiche e sportive e di altre eventuali spese straordinarie riguardanti i minori secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma sopra specificato;
3) i coniugi si prestano reciproco consenso per rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. Con vittoria di spese.”
Il resistente ha rilevato e accettato la rinuncia della controparte alla domanda di condanna dello stesso al pagamento di un contributo in favore della coniuge, insistendo nelle proprie CP_1 conclusioni. Ha anche eccepito l'inammissibilità della domanda, formulata dalla ricorrente, di condanna del medesimo convenuto al pagamento di un contributo al mantenimento dei figli in misura di euro 1.200, trattandosi di petitum che, eccedendo quello avanzato con il ricorso introduttivo del giudizio, integrerebbe domanda nuova, non consentita nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1
c.p.c.
Rigettato dalla Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata il 26.11.2021, il reclamo della ricorrente avverso l'ordinanza dell'8.10.2020, la giudice delegata, con ordinanza riservata del
5.7.2025, ha autorizzato le spese straordinarie per l'iscrizione, la frequenza e il materiale didattico del corso di laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia della IG Persona_1 per l'anno accademico 2025/2026 e successivi fino al completamento del corso di studi ripartendone l'onere nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
istruita la causa mediante acquisizione della documentazione bancaria e reddituale delle parti, all'udienza del
24.9.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'istanza del resistente di ordine di cancellazione della frase, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio della “a causa del comportamento del marito, del tutto Pt_1 contrario ai doveri coniugali, il matrimonio è naufragato, tant'è (…)”.
Trattasi di espressione di una tesi difensiva, ossia che il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi sarebbe stato determinato dalla condotta del marito, contraria ai doveri derivanti dal matrimonio;
espressione, peraltro, formulata in termini privi di qualsiasi connotato di incontinenza o offensività formale. Si rientra, quindi, nel pieno esercizio legittimo del diritto di difesa, cosicché non vi è motivo per ordinare la cancellazione dell'espressione censurata.
Mel merito, deve darsi atto essere stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla prole, essendo la IG , nata il [...], diventata maggiorenne, non vi è Per_1 luogo per provvedimenti in ordine all'affidamento o al collocamento e al regime di visita della medesima.
In relazione, invece, al figlio , nato il [...], il quale, quindi, attualmente ha Per_2 compiuto 17 anni ed è ancora minorenne, non si rinvengono valide ragioni per modificare le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale dell'8.10.2020, peraltro confermata dalla Corte
d'appello di Roma.
Statuizioni, essenzialmente, di conferma delle condizioni di separazione, condizioni rispetto alle quali nessuna delle parti ha formulato alcuna osservazione, né viene dedotto alcun disagio del minore, tale da suggerire la modifica dell'affidamento, del collocamento e del regime di visita rispetto a . Per_2
Deve darsi atto, ancora, che la ricorrente, nel precisare le conclusioni nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. per il giudizio di merito, non ha riproposto la domanda di condanna del resistente al pagamento di un assegno divorzile (indicato nel ricorso introduttivo del giudizio come di “mantenimento”); la difesa del , nella prima difesa successiva, memoria ex art. 183, sesto CP_1 comma, n. 2 c.p.c. del 3.2.2022, ha accettato la rinuncia e la controparte nulla ha dedotto sul punto, condotta processuale che si colora univocamente in termini di abdicazione alla pretesa, pur originariamente avanzata.
Non può, invece, accogliersi l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna del resistente al pagamento di euro 1.200 mensili a titolo di mantenimento dei figli, formulata sull'assunto che tale richiesta integrerebbe nuova domanda e non semplice modifica delle conclusioni avanzate nell'atto introduttivo.
Trattasi, invece, di semplice modifica della domanda, atteso che i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa sono gli stessi e che, soltanto, si rettifica il petitum, ciò che certamente integra una modificazione pienamente rientrante nell'ambito delle conclusioni che le parti possono rassegnare con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il semplice mutamento dell'entità del credito, riconducibile alla medesima situazione giuridica e allo stesso debitore, non integra mutatio libelli, ma solo emendatio (Cassazione, ordinanza
24003 dl 27.8.2025, di recente, tra le altre).
Ciò posto, resta da disciplinare il regime del contributo al mantenimento dei figli, a carico del genitore CP_ non collocatario, il resistente di .
Contributo che spetta anche per la IG , benché ella abbia raggiunto la maggiore età Per_1 il 26.10.2024.
In proposito, osserva il Collegio che, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 26875/2923, tra le altre), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi che , secondo Per_1 le incontestate deduzioni delle parti, ha ultimato gli studi presso la scuola superiore e si è iscritta all'Università di Perugia, facoltà di giurisprudenza;
tra i genitori è sorta divergenza soltanto in ordine alla scelta della sede degli studi, preferendo il padre l'Università di Napoli o, in subordine, di Cassino;
ma il resistente non contesta la proficuità del percorso scolastico e di studio della IG (peraltro confortata dalla pagella dell'anno 2024/2025, che reca tutti voti, in ciascuna materia, compresi tra 9
e 10 decimi, vedasi documento 5 della ricorrente prodotto il 30.6.2025), né, del resto, si oppone al pagamento di un contributo al mantenimento, semplicemente contestando l'ammontare richiesto dalla controparte e domandando che lo stesso sia fissato, così come per l'altro figlio, , in euro 250 Per_2 mensili.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba essere posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dei due figli nella misura di euro 350 per ciascuno, fino al raggiungimento della maggiore età anche per e dell'indipendenza economica per entrambi. Per_2
In proposito, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n.
97572021, tra le altre), in tema di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.,
7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 5 novembre 2007, n. 23051; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592).
Nel caso di specie, la ricorrente, come emerge dalle buste paga depositate come documento 1 allegato alle note del 30.6.2025, percepisce quale stipendio di docente della scuola pubblica circa
1500 euro mensili netti;
è pacifico che sia proprietaria dell'abitazione in cui risiede, sita in Formia, via Lavanga, di metri quadrati 125 interni più altri esterni (vedasi visura documento 7 allegato alla comparsa di costituzione del ); la poi, riceve la metà dell'assegno unico (sul punto CP_1 Pt_1 le parti si sono date reciprocamente atto della divisione a metà nell'udienza del 2.7.2025), per euro netti mensili 200.
La capacità di contribuzione ai bisogni dei figli in capo al resistente appare maggiore.
In ossequio al richiamato insegnamento della Suprema Corte, che il Tribunale pienamente condivide, non milita in contrario la semplice produzione documentale relativa alla situazione reddituale della parte. È ben vero, infatti, che le dichiarazioni dei redditi del mostrano CP_1 imponibili certamente non significativi, addirittura di euro 3.321 nel 2024 (come da dichiarazione prodotta il 19.9.2025); ma tale dato non esprime certamente la potenzialità della parte di contribuire al mantenimento della prole.
Il convenuto, infatti, ha alienato nel 2018 il fabbricato sito nel Comune di Formia (LT), alla
Via Remigio Paone n.3, Parco Caravella, per la somma di euro 530.000, svolge attività forense e, soprattutto, come emerge dalla documentazione bancaria prodotta, mantiene un tenore di vita ben superiore a quello che apparirebbe compatibile con le risultanze della dichiarazione dei redditi. Dall'estratto conto del rapporto bancario aperto presso la Banca Popolare del Cassinate, numero
C0100011009024, si evincono, nel 2021, movimenti in uscita per almeno 40.000 euro;
i movimenti del 2022 sono pari ad almeno euro 50.000, se è vero che il saldo iniziale al 31.12.2021 era di euro
136.292 e il saldo finale al 31.12.2022 era di euro 84.810. Il saldo finale al 31.2.2023 sul medesimo rapporto era di euro 50.800, cosicché erano stati spesi almeno euro 34.000.
E' ben vero che il predetto rapporto reca un saldo molto più basso nel 2025, euro 5.858 a settembre
2025, ma, osservando i movimenti della Postepay intestata al resistente, si nota come nel corrente anno egli abbia più volte ogni mese effettuato ricariche della carta stessa.
Ancora, non può non osservarsi che il resistente, come dedotto dalla ricorrente in comparsa conclusionale senza specifica contestazione da parte del convenuto nella memoria di replica, ha sostituito la precedente vettura Audi A8 con una BMW X 1 nel corso del 2025; se anche, come dedotto dalla parte, si trattasse di acquisto effettuato con il denaro corrisposto dalla compagnia assicurativa per il furto del precedente veicolo, è del tutto evidente che anche solo il mantenimento di vetture di marche costose e prestigiose come Audi o BMW appaia del tutto incompatibile con redditi annui di euro 3.321.
In conclusione, la capacità di contribuire al mantenimento dei figli, in capo al , va parametrata CP_1
a un padre che, nel 2018 ha incassato euro 530.000, tra il 2021 e il 2023, ha potuto spendere (solo sul rapporto aperto presso la Banca Popolare del cassinate) somme comprese tra 34.000 e 50.00 euro annui, che mantiene potenti e costose autovetture di marca, che svolge l'attività forense, percepisce metà dell'assegno unico e che – altro dato non contestato tra le parti – risiede in immobile di proprietà.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, tenuto conto della situazione complessiva sopra descritta, appare equo, anche in considerazione delle accresciute esigenze dei figli, connaturate intrinsecamente alla crescita anagrafica, riconoscere a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 350 ciascuno.
Il tutto oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino. Percentuale che tiene conto della maggiore capacità del resistente di contribuire al mantenimento della prole.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni illustrate.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) Dà atto essere stato già pronunciato, con sentenza 1309/2021 lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
2) Dichiara non luogo a provvedere in ordine all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita della Per_ IG , ormai maggiorenne;
3) Conferma le disposizioni di affidamento, collocamento e regime di visita del figlio di Per_2
cui alla separazione omologata;
4) Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente, entro il 5 di ogni mese, dell'importo Per_ complessivo di euro 700,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , dei quali 350 Per_2 per ciascuno dei due figli, il tutto oltre rivalutazione Istat e al 70% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, lì 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190/2020 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL LE RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. DI BIASE CP_1 C.F._2
MIRKO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.1.2020, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario con il 20 settembre 2003 in Formia CP_1
(LT), dal quale erano nati i figli (26 ottobre 2006) e (10 dicembre 2008). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha dedotto che, con decreto del 23 ottobre - 7 novembre 2017, il Tribunale di Cassino aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, disponendo l'affido congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
l'obbligo del di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli nella misura complessiva mensile di euro 600,00, oltre al 100% delle spese straordinarie,
e a quello della moglie nella misura mensile di euro 200,00.
Dedotto, ancora, che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione, cosicché era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale e ciò a causa della condotta del coniuge, del tutto contraria ai doveri matrimoniali, in particolare per il disinteresse mostrato nei riguardi della prole e, aggiunto che, in seguito alla separazione, la condizione economica del era molto migliorata, CP_1 avendo egli venduto la casa ex coniugale in Formia, alienazione dalla quale aveva ricavato euro 530.000, mentre essa ricorrente aveva dovuto subire le conseguenze negative del totale sacrificio delle proprie aspettative di lavoro per favorire lo sviluppo professionale del marito, avvocato in Formia, la ricorrente ha concluso domandando dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
Per_
“1) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso il Per_2 domicilio della madre e diritto del padre, di vederli e tenerli con sé: a) nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00; b) a fine settimana alternati, dalle ore 08.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
c) nelle Festività Natalizie, alternativamente negli anni, dal 23/12 sino al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/01; d) nelle Festività Pasquali: alternativamente negli dal
Giovedì Santo al martedì successivo sino alle ore 21,00; e) nelle vacanze estive 20 giorni anche non consecutivi nella misura non inferiore a sette giorni per periodo da comunicare alla madre entro il
31/05 di ogni anno
2) il resistente corrisponderà alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di €. 1000,00 (mille/00) mensile al domicilio della medesima entro il cinque di ogni mese o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT; Inoltre il marito a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, corrisponderà alla moglie il 100% delle spese sanitarie, scolastiche e sportive e di altre eventuali spese straordinarie riguardanti i minori secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma sopra specificato;
3) il resistente corrisponderà alla ricorrente, per il mantenimento della medesima, la somma di
€.200,00 (duecento/00) mensili al domicilio della stessa entro il cinque di ogni mese o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
4) i coniugi si prestano reciproco consenso per rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta
d'identità valida per l'espatrio; Con vittoria di spese.”.
Il resistente si è costituito, non opponendosi al divorzio, ma contestando la ricostruzione dei fatti allegati dalla controparte. Il , in proposito, ha dedotto innanzitutto di avere sofferto, per causa della separazione, Pt_2 un difficile periodo personale, situazione di difficoltà che aveva inciso anche sulla sua attività professionale, essendo egli titolare di uno studio legale forense in Formia;
lo stesso convenuto, inoltre, aveva dovuto destinare euro 60.000, derivanti dalla vendita della casa in Formia, a beneficio della come da accordi di Pt_1 separazione, mentre il resto era stato ed era impiegato per le esigenze dei figli.
Il resistente, infine, ha contestato che la ricorrente avesse sacrificato le proprie aspettative professionali per il bene del coniuge e del nucleo familiare;
ella aveva solo abbandonato la propria attività di grafica pubblicitaria, in via del tutto autonoma, per abbracciare l'impiego di docente di scuola pubblica.
Tutto ciò dedotto, il ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio contratto tra le parti, alle seguenti condizioni:
“...porre a carico del Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento, in favore CP_1 dei figli minori, la minor somma pari ad € 500,00 mensili (250 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici di variazione del costo della vita rilevati dall'Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie eventuali, da sostenersi in favore dei minori, secondo il Protocollo del Tribunale di
Roma;
c) confermare le condizioni convenute ed omologate in sede di separazione, in relazione al diritto di visita, ovvero disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la residenza della madre, dando atto che gli stessi resteranno con il padre a weekend alternati, ovvero dal venerdì alla domenica sera, nonché per due settimane, anche non consecutive, nel periodo feriale, oltre che durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua ovvero, alternativamente il lunedì in albis, mentre durante le vacanze natalizie, dal 24 al 26 dicembre ovvero, alternativamente, dal 31 dicembre al 2 gennaio;
d) disporre la cancellazione della frase riportata nell'atto introduttivo di lite dalla difesa di controparte (a causa del comportamento del marito, del tutto contrario ai doveri coniugali, il matrimonio è naufragato, tant'è (…) e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., il quale verrà stabilito in via equitativa dal Giudicante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Con ordinanza riservata dell'8.10.2020, pronunciata all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente CP_ delegato, in via provvisoria, ha confermato l'affidamento condiviso dei figli e con regime di visita Per_2 come da separazione consensuale omologata, non ha posto a carico del resistente alcun contributo in favore della ricorrente, mentre ha determinato in euro 300 per ciascuno dei due figli il contributo dovuto dal padre per il mantenimento degli stessi, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Con separata ordinanza, il Presidente ha impartito i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1309/2021, pubblicata il 12.10.2021, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 20 settembre
2003 in Formia (LT) e trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2003, Parte II, Serie A, Uff. 1, N. 91.
Con memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. la ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini seguenti: Per_
“1) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso il Per_2 domicilio della madre e diritto del padre, di vederli e tenerli con sé: a) nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00; b) a fine settimana alternati, dalle ore 08.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
c) nelle Festività Natalizie, alternativamente negli anni, dal 23/12 sino al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/01; d) nelle Festività Pasquali: alternativamente negli dal
Giovedì Santo al martedì successivo sino alle ore 21,00; e) nelle vacanze estive, alternativamente negli anni, dal 1° al 15/08 oppure dal 16 al 31/08; 2) il resistente corrisponderà alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di €. 1.200,00 (milleduecento/00) mensile al domicilio della medesima entro il cinque di ogni mese o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
Inoltre il marito a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, corrisponderà alla moglie il 100% delle spese sanitarie, scolastiche e sportive e di altre eventuali spese straordinarie riguardanti i minori secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma sopra specificato;
3) i coniugi si prestano reciproco consenso per rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. Con vittoria di spese.”
Il resistente ha rilevato e accettato la rinuncia della controparte alla domanda di condanna dello stesso al pagamento di un contributo in favore della coniuge, insistendo nelle proprie CP_1 conclusioni. Ha anche eccepito l'inammissibilità della domanda, formulata dalla ricorrente, di condanna del medesimo convenuto al pagamento di un contributo al mantenimento dei figli in misura di euro 1.200, trattandosi di petitum che, eccedendo quello avanzato con il ricorso introduttivo del giudizio, integrerebbe domanda nuova, non consentita nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1
c.p.c.
Rigettato dalla Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata il 26.11.2021, il reclamo della ricorrente avverso l'ordinanza dell'8.10.2020, la giudice delegata, con ordinanza riservata del
5.7.2025, ha autorizzato le spese straordinarie per l'iscrizione, la frequenza e il materiale didattico del corso di laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia della IG Persona_1 per l'anno accademico 2025/2026 e successivi fino al completamento del corso di studi ripartendone l'onere nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
istruita la causa mediante acquisizione della documentazione bancaria e reddituale delle parti, all'udienza del
24.9.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'istanza del resistente di ordine di cancellazione della frase, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio della “a causa del comportamento del marito, del tutto Pt_1 contrario ai doveri coniugali, il matrimonio è naufragato, tant'è (…)”.
Trattasi di espressione di una tesi difensiva, ossia che il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi sarebbe stato determinato dalla condotta del marito, contraria ai doveri derivanti dal matrimonio;
espressione, peraltro, formulata in termini privi di qualsiasi connotato di incontinenza o offensività formale. Si rientra, quindi, nel pieno esercizio legittimo del diritto di difesa, cosicché non vi è motivo per ordinare la cancellazione dell'espressione censurata.
Mel merito, deve darsi atto essere stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla prole, essendo la IG , nata il [...], diventata maggiorenne, non vi è Per_1 luogo per provvedimenti in ordine all'affidamento o al collocamento e al regime di visita della medesima.
In relazione, invece, al figlio , nato il [...], il quale, quindi, attualmente ha Per_2 compiuto 17 anni ed è ancora minorenne, non si rinvengono valide ragioni per modificare le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale dell'8.10.2020, peraltro confermata dalla Corte
d'appello di Roma.
Statuizioni, essenzialmente, di conferma delle condizioni di separazione, condizioni rispetto alle quali nessuna delle parti ha formulato alcuna osservazione, né viene dedotto alcun disagio del minore, tale da suggerire la modifica dell'affidamento, del collocamento e del regime di visita rispetto a . Per_2
Deve darsi atto, ancora, che la ricorrente, nel precisare le conclusioni nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. per il giudizio di merito, non ha riproposto la domanda di condanna del resistente al pagamento di un assegno divorzile (indicato nel ricorso introduttivo del giudizio come di “mantenimento”); la difesa del , nella prima difesa successiva, memoria ex art. 183, sesto CP_1 comma, n. 2 c.p.c. del 3.2.2022, ha accettato la rinuncia e la controparte nulla ha dedotto sul punto, condotta processuale che si colora univocamente in termini di abdicazione alla pretesa, pur originariamente avanzata.
Non può, invece, accogliersi l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna del resistente al pagamento di euro 1.200 mensili a titolo di mantenimento dei figli, formulata sull'assunto che tale richiesta integrerebbe nuova domanda e non semplice modifica delle conclusioni avanzate nell'atto introduttivo.
Trattasi, invece, di semplice modifica della domanda, atteso che i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa sono gli stessi e che, soltanto, si rettifica il petitum, ciò che certamente integra una modificazione pienamente rientrante nell'ambito delle conclusioni che le parti possono rassegnare con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il semplice mutamento dell'entità del credito, riconducibile alla medesima situazione giuridica e allo stesso debitore, non integra mutatio libelli, ma solo emendatio (Cassazione, ordinanza
24003 dl 27.8.2025, di recente, tra le altre).
Ciò posto, resta da disciplinare il regime del contributo al mantenimento dei figli, a carico del genitore CP_ non collocatario, il resistente di .
Contributo che spetta anche per la IG , benché ella abbia raggiunto la maggiore età Per_1 il 26.10.2024.
In proposito, osserva il Collegio che, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 26875/2923, tra le altre), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi che , secondo Per_1 le incontestate deduzioni delle parti, ha ultimato gli studi presso la scuola superiore e si è iscritta all'Università di Perugia, facoltà di giurisprudenza;
tra i genitori è sorta divergenza soltanto in ordine alla scelta della sede degli studi, preferendo il padre l'Università di Napoli o, in subordine, di Cassino;
ma il resistente non contesta la proficuità del percorso scolastico e di studio della IG (peraltro confortata dalla pagella dell'anno 2024/2025, che reca tutti voti, in ciascuna materia, compresi tra 9
e 10 decimi, vedasi documento 5 della ricorrente prodotto il 30.6.2025), né, del resto, si oppone al pagamento di un contributo al mantenimento, semplicemente contestando l'ammontare richiesto dalla controparte e domandando che lo stesso sia fissato, così come per l'altro figlio, , in euro 250 Per_2 mensili.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba essere posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dei due figli nella misura di euro 350 per ciascuno, fino al raggiungimento della maggiore età anche per e dell'indipendenza economica per entrambi. Per_2
In proposito, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n.
97572021, tra le altre), in tema di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.,
7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 5 novembre 2007, n. 23051; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592).
Nel caso di specie, la ricorrente, come emerge dalle buste paga depositate come documento 1 allegato alle note del 30.6.2025, percepisce quale stipendio di docente della scuola pubblica circa
1500 euro mensili netti;
è pacifico che sia proprietaria dell'abitazione in cui risiede, sita in Formia, via Lavanga, di metri quadrati 125 interni più altri esterni (vedasi visura documento 7 allegato alla comparsa di costituzione del ); la poi, riceve la metà dell'assegno unico (sul punto CP_1 Pt_1 le parti si sono date reciprocamente atto della divisione a metà nell'udienza del 2.7.2025), per euro netti mensili 200.
La capacità di contribuzione ai bisogni dei figli in capo al resistente appare maggiore.
In ossequio al richiamato insegnamento della Suprema Corte, che il Tribunale pienamente condivide, non milita in contrario la semplice produzione documentale relativa alla situazione reddituale della parte. È ben vero, infatti, che le dichiarazioni dei redditi del mostrano CP_1 imponibili certamente non significativi, addirittura di euro 3.321 nel 2024 (come da dichiarazione prodotta il 19.9.2025); ma tale dato non esprime certamente la potenzialità della parte di contribuire al mantenimento della prole.
Il convenuto, infatti, ha alienato nel 2018 il fabbricato sito nel Comune di Formia (LT), alla
Via Remigio Paone n.3, Parco Caravella, per la somma di euro 530.000, svolge attività forense e, soprattutto, come emerge dalla documentazione bancaria prodotta, mantiene un tenore di vita ben superiore a quello che apparirebbe compatibile con le risultanze della dichiarazione dei redditi. Dall'estratto conto del rapporto bancario aperto presso la Banca Popolare del Cassinate, numero
C0100011009024, si evincono, nel 2021, movimenti in uscita per almeno 40.000 euro;
i movimenti del 2022 sono pari ad almeno euro 50.000, se è vero che il saldo iniziale al 31.12.2021 era di euro
136.292 e il saldo finale al 31.12.2022 era di euro 84.810. Il saldo finale al 31.2.2023 sul medesimo rapporto era di euro 50.800, cosicché erano stati spesi almeno euro 34.000.
E' ben vero che il predetto rapporto reca un saldo molto più basso nel 2025, euro 5.858 a settembre
2025, ma, osservando i movimenti della Postepay intestata al resistente, si nota come nel corrente anno egli abbia più volte ogni mese effettuato ricariche della carta stessa.
Ancora, non può non osservarsi che il resistente, come dedotto dalla ricorrente in comparsa conclusionale senza specifica contestazione da parte del convenuto nella memoria di replica, ha sostituito la precedente vettura Audi A8 con una BMW X 1 nel corso del 2025; se anche, come dedotto dalla parte, si trattasse di acquisto effettuato con il denaro corrisposto dalla compagnia assicurativa per il furto del precedente veicolo, è del tutto evidente che anche solo il mantenimento di vetture di marche costose e prestigiose come Audi o BMW appaia del tutto incompatibile con redditi annui di euro 3.321.
In conclusione, la capacità di contribuire al mantenimento dei figli, in capo al , va parametrata CP_1
a un padre che, nel 2018 ha incassato euro 530.000, tra il 2021 e il 2023, ha potuto spendere (solo sul rapporto aperto presso la Banca Popolare del cassinate) somme comprese tra 34.000 e 50.00 euro annui, che mantiene potenti e costose autovetture di marca, che svolge l'attività forense, percepisce metà dell'assegno unico e che – altro dato non contestato tra le parti – risiede in immobile di proprietà.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, tenuto conto della situazione complessiva sopra descritta, appare equo, anche in considerazione delle accresciute esigenze dei figli, connaturate intrinsecamente alla crescita anagrafica, riconoscere a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 350 ciascuno.
Il tutto oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino. Percentuale che tiene conto della maggiore capacità del resistente di contribuire al mantenimento della prole.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni illustrate.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) Dà atto essere stato già pronunciato, con sentenza 1309/2021 lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
2) Dichiara non luogo a provvedere in ordine all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita della Per_ IG , ormai maggiorenne;
3) Conferma le disposizioni di affidamento, collocamento e regime di visita del figlio di Per_2
cui alla separazione omologata;
4) Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente, entro il 5 di ogni mese, dell'importo Per_ complessivo di euro 700,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , dei quali 350 Per_2 per ciascuno dei due figli, il tutto oltre rivalutazione Istat e al 70% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino.
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, lì 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi