CA
Decreto 5 aprile 2025
Decreto 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 853/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
dott. Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 853/2023 promosso da:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. VALENTI ALBERTO con domicilio in BORGO SCACCHINI 9 43100 PARMA
RECLAMANTE
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato il 06.10.2020 ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98 al Tribunale per i Minorenni di Bologna, il cittadino nigeriano chiedeva l'autorizzazione alla permanenza sul territorio CP_1 nazionale nell'interesse delle figlie minori nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Per_1 Per_2
31.08.2019.
A tal fine allegava che:
-la moglie, la connazionale madre delle sue figlie, era da anni titolare di permesso di Persona_3 soggiorno per lavoro autonomo, di cui aveva chiesto il rinnovo, e necessitava della sua presenza per poter continuare a svolgere la sua attività lavorativa e garantire alle minori l'indispensabile figura paterna;
-una delle due figlie era già stata inserita nella scuola dell'infanzia;
-l'eventuale allontanamento del padre avrebbe arrecato gravissimi danni alle minori in tenerissima età e anche alla stessa moglie, che si ritroverebbe senza il supporto del coniuge nella gestione della vita familiare;
-non era possibile prescindere anche dai rischi sanitari, in considerazione della pandemia da Covid-19 in corso, cui sarebbe andato incontro il richiedente in caso di allontanamento coatto dall'Italia;
-i precedenti penali a suo carico, risalenti nel tempo e anteriori alla nascita delle figlie e al matrimonio, non potevano essere posti a fondamento di una decisione di diniego e richiamava, al riguardo, la giurisprudenza di
Pagina 1 legittimità in punto di valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente e giudizio di bilanciamento tra l'interesse superiore del minore e l'ordine pubblico;
-uno sradicamento delle minori, nate e cresciute in Italia, sarebbe motivo di disagio e danno psicofisico.
Con decreto del 25.05.2023, depositato il 29.06.2023, il Tribunale per i Minorenni di Bologna rigettava il ricorso, tenuto conto del parere contrario espresso dal PM e del preminente, ma non assoluto, interesse del minore, che, a fronte del disposto normativo e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, va necessariamente bilanciato con l'interesse a preservare la sicurezza pubblica dai comportamenti che ne costituiscono una minaccia concreta ed attuale.
2.- Avverso il decreto, proponeva reclamo deducendo che il provvedimento di rigetto, oltre ad CP_1 essere stato emesso a circa tre anni di distanza dal deposito del ricorso, era interamente carente di motivazione e di ogni riferimento specifico al caso concreto, risultando generico, senza tenere in considerazione la relazione dei
Servizi Sociali positiva;
non teneva conto del positivo percorso da lui intrapreso con la formazione di una famiglia e la nascita delle figlie, né della circostanza che la moglie, regolare in quanto soggiornante di lungo periodo, titolare del contratto di locazione e di un negozio alimentare, necessitava della presenza del marito per la gestione della vita familiare e lavorativa.
Rappresentava, inoltre, che nelle more del procedimento di primo grado, in data 10.09.2022, la moglie aveva partorito il loro terzogenito, , ragion per cui le esigenze familiari e dei minori erano Persona_4 ulteriormente aumentate, così come la necessità che il richiedente permanesse in territorio nazionale, il cui allontanamento dalla famiglia avrebbe provocato gravi ripercussioni sul normale sviluppo dei tre figli, alla luce della rilevanza della figura paterna e degli impegni della madre. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16.04.2023 (all. 7), non impugnata dal , ha Controparte_2 annullato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Parma il 24.09.2020 nei suoi confronti, riconoscendo che i precedenti contestati sono molto datati e antecedenti il matrimonio e la nascita dei figli e rilevando la non attualità della pericolosità sociale del richiedente, che deve essere ridimensionata e comunque non tale da prevalere sui legami familiari.
3.- Il PM ha chiesto l'accoglimento del reclamo.
4. 4.- Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative in mancanza di una chiara previsione di legge che subordini espressamente il ricorso ex art. 31 TU Immigrazione all'esperimento di altre preventivi rimedi, giacchè nessuna norma prevede che l'ammissibilità della domanda ex articolo 31 sia subordinata a tale incombente.
Nel merito, la decisione deve partire dalle più recenti pronunce di legittimità in materia.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte, nonché le più recenti pronunce della stessa Corte (CASS., Sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; CASS. Sez. VI, n. 25508, 02/12/2014; CASS. Sez.
VI, n. 17739, 07/09/2015), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.” La Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestato attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti al lume dei parametri della
Pagina 2 « proporzionalità » e « necessità » sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite traggono un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla « necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica », è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e quindi allorché la funzione che le è propria sia stata « effettiva »: perciò più non bastando l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorrendo stabilire la ricorrenza o meno di un « rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1) »; e quindi documentare il pregresso e reale esercizio da parte del richiedente « a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico ». Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche d'ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati. I richiamati principi sono, infine, stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza delle Sezioni Unite
n. 15750/19, ha affermato:
“in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”. Dai certificati prodotti all'ultima udienza risulta che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e non costituiscono minaccia attuale all'ordine pubblico. Nella relazione di aggiornamento del 13.05.2024, il Servizio Sociale di Parma evidenzia che la coppia genitoriale ha implementato significativamente la progettualità familiare sul territorio, sia a livello genitoriale che a livello professionale. Il nucleo risiede stabilmente in un'abitazione reperita grazie ai buoni rapporti di vicinato e le entrate provenienti dalla gestione di un “Africa supermarket”, intestato alla moglie e condotto da entrambi;
emerge la reciproca collaborazione dei coniugi e il loro reciproco sostegno nel lavoro di cura e crescita dei figli. Il sig. ha dimostrato impegno e volontà nel collaborare con la moglie nella gestione dell'attività economica di CP_1 famiglia e nel compito educativo e di cura dei figli. Il Servizio rileva solidarietà e coesione nella coppia genitoriale riguardo agli obiettivi comuni finalizzati al miglioramento della loro condizione familiare e sociale per garantire un futuro ai minori;
rileva altresì una significativa relazione affettiva tra il padre e i minori e la capacità dell nello svolgimento delle funzioni genitoriali, risultanti adeguate rispetto alle concrete necessità dei suoi CP_1 tre figli. In definitiva, il Servizio si esprime in termini positivi riguardo al riconoscimento in favore di CP_1
del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98.
[...]
La Corte sulla base di tutti questi elementi ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
La natura del procedimento esclude che debba provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il reclamo proposto da a autorizza lo steso alla permanenza in Italia ex art. CP_1
31 comma 3 d.lgs. 286/98 nell'interesse delle figlie minori nata a [...] il [...], e Persona_5
nata a [...] il [...], per la durata di anni tre dalla comunicazione del presente Persona_6 provvedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 28.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Rosario Lionello Rossino
Pagina 3
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
dott. Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 853/2023 promosso da:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. VALENTI ALBERTO con domicilio in BORGO SCACCHINI 9 43100 PARMA
RECLAMANTE
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato il 06.10.2020 ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98 al Tribunale per i Minorenni di Bologna, il cittadino nigeriano chiedeva l'autorizzazione alla permanenza sul territorio CP_1 nazionale nell'interesse delle figlie minori nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Per_1 Per_2
31.08.2019.
A tal fine allegava che:
-la moglie, la connazionale madre delle sue figlie, era da anni titolare di permesso di Persona_3 soggiorno per lavoro autonomo, di cui aveva chiesto il rinnovo, e necessitava della sua presenza per poter continuare a svolgere la sua attività lavorativa e garantire alle minori l'indispensabile figura paterna;
-una delle due figlie era già stata inserita nella scuola dell'infanzia;
-l'eventuale allontanamento del padre avrebbe arrecato gravissimi danni alle minori in tenerissima età e anche alla stessa moglie, che si ritroverebbe senza il supporto del coniuge nella gestione della vita familiare;
-non era possibile prescindere anche dai rischi sanitari, in considerazione della pandemia da Covid-19 in corso, cui sarebbe andato incontro il richiedente in caso di allontanamento coatto dall'Italia;
-i precedenti penali a suo carico, risalenti nel tempo e anteriori alla nascita delle figlie e al matrimonio, non potevano essere posti a fondamento di una decisione di diniego e richiamava, al riguardo, la giurisprudenza di
Pagina 1 legittimità in punto di valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente e giudizio di bilanciamento tra l'interesse superiore del minore e l'ordine pubblico;
-uno sradicamento delle minori, nate e cresciute in Italia, sarebbe motivo di disagio e danno psicofisico.
Con decreto del 25.05.2023, depositato il 29.06.2023, il Tribunale per i Minorenni di Bologna rigettava il ricorso, tenuto conto del parere contrario espresso dal PM e del preminente, ma non assoluto, interesse del minore, che, a fronte del disposto normativo e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, va necessariamente bilanciato con l'interesse a preservare la sicurezza pubblica dai comportamenti che ne costituiscono una minaccia concreta ed attuale.
2.- Avverso il decreto, proponeva reclamo deducendo che il provvedimento di rigetto, oltre ad CP_1 essere stato emesso a circa tre anni di distanza dal deposito del ricorso, era interamente carente di motivazione e di ogni riferimento specifico al caso concreto, risultando generico, senza tenere in considerazione la relazione dei
Servizi Sociali positiva;
non teneva conto del positivo percorso da lui intrapreso con la formazione di una famiglia e la nascita delle figlie, né della circostanza che la moglie, regolare in quanto soggiornante di lungo periodo, titolare del contratto di locazione e di un negozio alimentare, necessitava della presenza del marito per la gestione della vita familiare e lavorativa.
Rappresentava, inoltre, che nelle more del procedimento di primo grado, in data 10.09.2022, la moglie aveva partorito il loro terzogenito, , ragion per cui le esigenze familiari e dei minori erano Persona_4 ulteriormente aumentate, così come la necessità che il richiedente permanesse in territorio nazionale, il cui allontanamento dalla famiglia avrebbe provocato gravi ripercussioni sul normale sviluppo dei tre figli, alla luce della rilevanza della figura paterna e degli impegni della madre. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16.04.2023 (all. 7), non impugnata dal , ha Controparte_2 annullato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Parma il 24.09.2020 nei suoi confronti, riconoscendo che i precedenti contestati sono molto datati e antecedenti il matrimonio e la nascita dei figli e rilevando la non attualità della pericolosità sociale del richiedente, che deve essere ridimensionata e comunque non tale da prevalere sui legami familiari.
3.- Il PM ha chiesto l'accoglimento del reclamo.
4. 4.- Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative in mancanza di una chiara previsione di legge che subordini espressamente il ricorso ex art. 31 TU Immigrazione all'esperimento di altre preventivi rimedi, giacchè nessuna norma prevede che l'ammissibilità della domanda ex articolo 31 sia subordinata a tale incombente.
Nel merito, la decisione deve partire dalle più recenti pronunce di legittimità in materia.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte, nonché le più recenti pronunce della stessa Corte (CASS., Sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; CASS. Sez. VI, n. 25508, 02/12/2014; CASS. Sez.
VI, n. 17739, 07/09/2015), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.” La Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestato attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti al lume dei parametri della
Pagina 2 « proporzionalità » e « necessità » sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite traggono un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla « necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica », è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e quindi allorché la funzione che le è propria sia stata « effettiva »: perciò più non bastando l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorrendo stabilire la ricorrenza o meno di un « rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1) »; e quindi documentare il pregresso e reale esercizio da parte del richiedente « a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico ». Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche d'ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati. I richiamati principi sono, infine, stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza delle Sezioni Unite
n. 15750/19, ha affermato:
“in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”. Dai certificati prodotti all'ultima udienza risulta che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e non costituiscono minaccia attuale all'ordine pubblico. Nella relazione di aggiornamento del 13.05.2024, il Servizio Sociale di Parma evidenzia che la coppia genitoriale ha implementato significativamente la progettualità familiare sul territorio, sia a livello genitoriale che a livello professionale. Il nucleo risiede stabilmente in un'abitazione reperita grazie ai buoni rapporti di vicinato e le entrate provenienti dalla gestione di un “Africa supermarket”, intestato alla moglie e condotto da entrambi;
emerge la reciproca collaborazione dei coniugi e il loro reciproco sostegno nel lavoro di cura e crescita dei figli. Il sig. ha dimostrato impegno e volontà nel collaborare con la moglie nella gestione dell'attività economica di CP_1 famiglia e nel compito educativo e di cura dei figli. Il Servizio rileva solidarietà e coesione nella coppia genitoriale riguardo agli obiettivi comuni finalizzati al miglioramento della loro condizione familiare e sociale per garantire un futuro ai minori;
rileva altresì una significativa relazione affettiva tra il padre e i minori e la capacità dell nello svolgimento delle funzioni genitoriali, risultanti adeguate rispetto alle concrete necessità dei suoi CP_1 tre figli. In definitiva, il Servizio si esprime in termini positivi riguardo al riconoscimento in favore di CP_1
del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98.
[...]
La Corte sulla base di tutti questi elementi ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
La natura del procedimento esclude che debba provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il reclamo proposto da a autorizza lo steso alla permanenza in Italia ex art. CP_1
31 comma 3 d.lgs. 286/98 nell'interesse delle figlie minori nata a [...] il [...], e Persona_5
nata a [...] il [...], per la durata di anni tre dalla comunicazione del presente Persona_6 provvedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 28.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Rosario Lionello Rossino
Pagina 3