TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2569/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione promosso da:
( ) con l'avv. PEZ ELISABETTA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) con l'avv. TUTINO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
La Curatrice speciale avv. ANNA CATTARUZZI
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, entrambe di nazionalità nigeriana, hanno contratto matrimonio in Nigeria in data
29.3.2018. Dall'unione sono nati tre figli: nel 2020, nel 2021, Per_1 Per_2 Per_3
nel 2023. Al momento del deposito del ricorso (e anche attualmente), e Per_1 Per_2
si trovavano in Nigeria;
entrambi sono affetti da autismo. La madre si trova, invece, ospite, insieme al figlio più piccolo , presso una Comunità sita in Villa Santina Per_3
1 (UD), Casa del Sorriso, a seguito del suo rientro in Italia dopo il viaggio in Nigeria compiuto dalla famiglia nell'agosto 2024.
Il resistente, sempre al momento dell'instaurazione del giudizio, viveva a San Giorgio di
Nogaro in un appartamento condotto in locazione, che costituiva, prima degli eventi dell'estate 2024, la casa familiare.
La SI.ra con ricorso depositato in data 10.10.2024, adiva il Tribunale di Udine per Pt_1
chiedere la separazione dal marito e per ottenere, in via d'urgenza, che i figli tornassero subito in Italia, accusando il padre di aver comprato i biglietti di ritorno in Italia solo per sé, lasciando, al termine dell'estate, moglie e figli in Nigeria. La SI.ra spiegava di Pt_1
essere riuscita a rientrare in Italia solo con , non avendo trovato i soldi per comprare Per_3
i biglietti aerei anche per gli altri due figli, che aveva dunque affidato alle cure della nonna materna.
Il Tribunale in via d'urgenza fissava udienza al giorno 08.11.2024.
Si costituiva in giudizio il resistente ed entrambe le parti comparivano in udienza: il SI. si impegnava ad andare a riprendere i figli in Nigeria e a riportarli in Italia;
la difesa Pt_1
del resistente, inoltre, su incarico del giudice, provvedeva anche a depositare i biglietti aereo acquistati dal padre anche per i figli, con rientro in Italia previsto per il giorno
14.01.2025. Infine, il SI. manifestava la sua disponibilità ad accudire presso di sé Pt_1
i minori, una volta rientrati in Italia.
La situazione familiare appariva, sin da allora, molto delicata e tesa: era stata appurata l'elevatissima conflittualità sussistente tra le parti, animate da rivendicazioni reciproche e non in grado di comunicare tra loro in modo funzionale agli interessi dei minori. Tale conflittualità è stata riportata anche nella prima relazione richiesta e pervenuta dai Servizi
Sociali, in atti.
Con provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. il Tribunale disponeva l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare del
Comune di San Giorgio di Nogaro, per vigilanza e supporto;
invitava altresì i Servizi
Sociali a supportare la SI.ra aiutandola in particolare nella ricerca di Pt_1 un'occupazione lavorativa, tenuto conto delle sue difficoltà economiche, di lingua e in generale di inserimento nel contesto di riferimento;
disponeva che l'assegno unico
2 universale e l'indennità di accompagnamento per fossero suddivisi tra i genitori al Per_1
50% ciascuno;
disponeva che eventuali spese straordinarie nell'interesse dei minori fossero sostenute all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre;
disponeva che il padre SI. versasse alla moglie, SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese (o altra Pt_1 Pt_1
data da concordarsi tra le parti), con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00, oltre a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
disponeva che il SI. versasse alla SI.ra entro il giorno 5 di Pt_1 Pt_1
ogni mese (o altra data da concordarsi tra le parti), con decorrenza dalla mensilità di novembre, a titolo di assegno di mantenimento ordinario per i figli, un importo pari a complessivi euro 540,00 (180,00 per ciascun figlio), oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
disponeva, ancora, che la madre versasse la somma di euro 360,00 euro (180,00 per e 180,00 per , ricevuta dal SI. ai Per_1 Per_2 Pt_1 propri parenti in Nigeria che si occupavano, all'epoca, dell'accudimento dei minori.
Archiviato il sub-procedimento cautelare, in data 27.01.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione delle parti nel presente giudizio principale di separazione.
Il SI. non si presentava e la procuratrice riferiva che il termine di rientro in Italia Pt_1
con i minori non era stato rispettato in quanto, a dire del resistente, vi erano stati dei problemi con i documenti di imbarco dei figli;
riportava che, nondimeno, il SI. era Pt_1
riuscito ad acquistare un nuovo biglietto aereo per sé e che sarebbe rientrato in Italia proprio l'indomani. L'udienza veniva rinviata, quindi, di una settimana, per meglio comprendere la situazione. All'udienza del 04.02.2025, sono comparse entrambe le parti, con le relative procuratrici. L'udienza si è svolta anche alla presenza della traduttrice
Il SI. ha riferito di aver perso l'aereo verso l'Italia e comunque Testimone_1 Pt_1 di aver scoperto un impedimento all'imbarco dei minori, dal momento che, trovandosi in
Nigeria da oltre sei mesi, i bambini, a suo dire, non avrebbero potuto lasciare lo Stato senza un'apposita, non meglio precisata, autorizzazione. La SI.ra invece, ha Pt_1 accusato il marito di aver premeditato, sin dall'estate, di lasciare i figli in Africa, al fine di toglierle l'affidamento della prole. Il SI. ha dichiarato di aver consegnato i figli Pt_1
alle cure della sorella, in una città diversa e molto lontana da quella ove, invece, abitava la nonna materna, presso la quale i bambini avevano vissuto da giugno 2024, andando anche a scuola, secondo i riferiti della SI.ra In sintesi, la ricorrente chiedeva: il Pt_1
rilascio, da parte del marito, della casa familiare in proprio favore, con elaborazione di
3 progetto di sgancio dalla Comunità ospitante, con supporto domiciliare e iscrizione a scuola materna o al nido di;
che fosse ordinato il rientro dei due figli maggiori Per_3 dalla Nigeria e l'avvio della procedura necessaria al ricongiungimento;
che fossero garantiti contatti telefonici quotidiani tra la madre ed i figli;
che i bambini, prima del loro rientro in Italia, fossero riportati dai nonni materni;
che l'indennità di accompagnamento e l'assegno unico universale venissero assegnati a lei per l'intero; che vi fosse un ordine di esibizione del passaporto del SI. e della documentazione a prova Pt_1 dell'impedimento riferito per il ritorno a casa dei bambini. Il resistente, di contro, chiedeva: che la casa familiare rimanesse nella sua disponibilità, anche per agevolare la pratica di ricongiungimento;
che e restassero dalla zia paterna, con Per_2 CP_2
impegno all'iscrizione della scuola di riferimento ed esibizione dei documenti comprovanti la relativa iscrizione;
che, quanto al mantenimento dei due figli attualmente in Nigeria, ci fosse una revisione dell'importo e che il pagamento avvenisse direttamente verso la zia o in subordine i nonni materni.
Con ordinanza dd. 06.02.2025, il giudice disponeva in via temporanea ed urgente:
l'affidamento di tutti i minori all'Ente Locale per il tramite dei Servizi Sociali;
la nomina dell'avv. Anna Cattaruzzi quale Curatrice Speciale dei minori, con il compito – tra gli altri – di curare la predisposizione e l'avvio delle pratiche necessarie a garantire il rientro in Italia dei minori;
l'ordine di rientro in Italia dei minori e e, prima Per_2 CP_2 ancora, l'ordine a carico del SI. di garantire che i minori rientrassero presso la casa Pt_1
della nonna materna;
il collocamento del minore presso la madre, con diritto di Per_3 visita paterno solo in forma protetta;
l'assegnazione della casa familiare alla madre, con efficacia dal momento di realizzazione di tutte le misure di supporto necessarie a garantire alla SI.ra il recupero di una propria autonomia, personale, lavorativa ed economica. Pt_1
All'udienza del 11.03.2025, si appurava che i bambini, contrariamente a quanto prescritto dal Tribunale, erano rimasti presso la zia paterna ma il padre ribadiva nondimeno l'impegno a garantire il loro trasporto presso la nonna materna;
il SI. affermava di Pt_1
aver lasciato il precedente impiego e di aver trovato un nuovo lavoro a San Vito al
Tagliamento. L'udienza veniva rinviata per aggiornamenti al giorno 27.03.2025.
Nel corso di tale udienza, le parti hanno atto che il SI. si era trasferito Pt_1
definitivamente in Nigeria per accudire i minori e la SI.ra si è Per_1 Per_2 Pt_1 detta d'accordo con tale decisione e ha dichiarato di voler rimanere in Italia, occupandosi
4 di , cercando un lavoro e una propria indipendenza, per poi rientrare anch'ella in Per_3
Nigeria, dopo aver messo da parte qualche risparmio.
Il giudice istruttore, a fronte di tali fatti sopravvenuti, concedeva alle parti termine per il deposito di note scritte, nelle quali poter promuovere le proprie richieste in ordine alle necessarie modifiche ai provvedimenti provvisori adottati ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c. in precedenza.
Le parti hanno depositato note scritte e sono state sentite all'udienza del 17.04.2025, all'esito della quale, il giudice istruttore ha: -preso atto della volontà concorde di genitori circa il fatto che e rimangano in Nigeria accuditi dal padre;
-revocato, Per_1 Per_2 per l'effetto, l'affidamento di questi minori all'Ente Locale e la nomina della Curatrice;
- revocato l'ordine di adottare le misure necessarie a garantire il rientro dei minori in Italia;
-revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre (dal momento che il contratto di locazione, intestato al SI. è stato risolto a seguito dell'abbandono dell'immobile e Pt_1
del trasferimento in Nigeria); -confermato il collocamento di presso la mamma Per_3 nella comunità “Casa del Sorriso” di Villa Santina;
-confermato l'assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito;
-disposto che l'assegno unico universale riferito a fosse attribuito in via esclusiva alla madre;
-disposto che ciascun genitore Per_3
provvedesse in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario dei figli presso di sé collocati in via esclusiva. Infine, avendo le parti chiesto la pronuncia di separazione personale, il giudice relatore ha immediatamente rimesso la causa in decisione in punto status, riservandosi l'indicazione di una successiva udienza di aggiornamento della situazione familiare complessiva.
***
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente alla luce del fatto che il SI. si è definitivamente trasferito, nel marzo 2025, a vivere Pt_1
in Nigeria, lontano dalla moglie e dal figlio più piccolo . Per_3
5 Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in [...] Parte_1
il 19/06/1990 e nato in [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in data 29/03/2018, in BENIN (Nigeria), atto non trascritto;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di conSIlio del 22.04.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
6
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione promosso da:
( ) con l'avv. PEZ ELISABETTA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) con l'avv. TUTINO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
La Curatrice speciale avv. ANNA CATTARUZZI
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, entrambe di nazionalità nigeriana, hanno contratto matrimonio in Nigeria in data
29.3.2018. Dall'unione sono nati tre figli: nel 2020, nel 2021, Per_1 Per_2 Per_3
nel 2023. Al momento del deposito del ricorso (e anche attualmente), e Per_1 Per_2
si trovavano in Nigeria;
entrambi sono affetti da autismo. La madre si trova, invece, ospite, insieme al figlio più piccolo , presso una Comunità sita in Villa Santina Per_3
1 (UD), Casa del Sorriso, a seguito del suo rientro in Italia dopo il viaggio in Nigeria compiuto dalla famiglia nell'agosto 2024.
Il resistente, sempre al momento dell'instaurazione del giudizio, viveva a San Giorgio di
Nogaro in un appartamento condotto in locazione, che costituiva, prima degli eventi dell'estate 2024, la casa familiare.
La SI.ra con ricorso depositato in data 10.10.2024, adiva il Tribunale di Udine per Pt_1
chiedere la separazione dal marito e per ottenere, in via d'urgenza, che i figli tornassero subito in Italia, accusando il padre di aver comprato i biglietti di ritorno in Italia solo per sé, lasciando, al termine dell'estate, moglie e figli in Nigeria. La SI.ra spiegava di Pt_1
essere riuscita a rientrare in Italia solo con , non avendo trovato i soldi per comprare Per_3
i biglietti aerei anche per gli altri due figli, che aveva dunque affidato alle cure della nonna materna.
Il Tribunale in via d'urgenza fissava udienza al giorno 08.11.2024.
Si costituiva in giudizio il resistente ed entrambe le parti comparivano in udienza: il SI. si impegnava ad andare a riprendere i figli in Nigeria e a riportarli in Italia;
la difesa Pt_1
del resistente, inoltre, su incarico del giudice, provvedeva anche a depositare i biglietti aereo acquistati dal padre anche per i figli, con rientro in Italia previsto per il giorno
14.01.2025. Infine, il SI. manifestava la sua disponibilità ad accudire presso di sé Pt_1
i minori, una volta rientrati in Italia.
La situazione familiare appariva, sin da allora, molto delicata e tesa: era stata appurata l'elevatissima conflittualità sussistente tra le parti, animate da rivendicazioni reciproche e non in grado di comunicare tra loro in modo funzionale agli interessi dei minori. Tale conflittualità è stata riportata anche nella prima relazione richiesta e pervenuta dai Servizi
Sociali, in atti.
Con provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. il Tribunale disponeva l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare del
Comune di San Giorgio di Nogaro, per vigilanza e supporto;
invitava altresì i Servizi
Sociali a supportare la SI.ra aiutandola in particolare nella ricerca di Pt_1 un'occupazione lavorativa, tenuto conto delle sue difficoltà economiche, di lingua e in generale di inserimento nel contesto di riferimento;
disponeva che l'assegno unico
2 universale e l'indennità di accompagnamento per fossero suddivisi tra i genitori al Per_1
50% ciascuno;
disponeva che eventuali spese straordinarie nell'interesse dei minori fossero sostenute all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre;
disponeva che il padre SI. versasse alla moglie, SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese (o altra Pt_1 Pt_1
data da concordarsi tra le parti), con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00, oltre a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
disponeva che il SI. versasse alla SI.ra entro il giorno 5 di Pt_1 Pt_1
ogni mese (o altra data da concordarsi tra le parti), con decorrenza dalla mensilità di novembre, a titolo di assegno di mantenimento ordinario per i figli, un importo pari a complessivi euro 540,00 (180,00 per ciascun figlio), oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
disponeva, ancora, che la madre versasse la somma di euro 360,00 euro (180,00 per e 180,00 per , ricevuta dal SI. ai Per_1 Per_2 Pt_1 propri parenti in Nigeria che si occupavano, all'epoca, dell'accudimento dei minori.
Archiviato il sub-procedimento cautelare, in data 27.01.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione delle parti nel presente giudizio principale di separazione.
Il SI. non si presentava e la procuratrice riferiva che il termine di rientro in Italia Pt_1
con i minori non era stato rispettato in quanto, a dire del resistente, vi erano stati dei problemi con i documenti di imbarco dei figli;
riportava che, nondimeno, il SI. era Pt_1
riuscito ad acquistare un nuovo biglietto aereo per sé e che sarebbe rientrato in Italia proprio l'indomani. L'udienza veniva rinviata, quindi, di una settimana, per meglio comprendere la situazione. All'udienza del 04.02.2025, sono comparse entrambe le parti, con le relative procuratrici. L'udienza si è svolta anche alla presenza della traduttrice
Il SI. ha riferito di aver perso l'aereo verso l'Italia e comunque Testimone_1 Pt_1 di aver scoperto un impedimento all'imbarco dei minori, dal momento che, trovandosi in
Nigeria da oltre sei mesi, i bambini, a suo dire, non avrebbero potuto lasciare lo Stato senza un'apposita, non meglio precisata, autorizzazione. La SI.ra invece, ha Pt_1 accusato il marito di aver premeditato, sin dall'estate, di lasciare i figli in Africa, al fine di toglierle l'affidamento della prole. Il SI. ha dichiarato di aver consegnato i figli Pt_1
alle cure della sorella, in una città diversa e molto lontana da quella ove, invece, abitava la nonna materna, presso la quale i bambini avevano vissuto da giugno 2024, andando anche a scuola, secondo i riferiti della SI.ra In sintesi, la ricorrente chiedeva: il Pt_1
rilascio, da parte del marito, della casa familiare in proprio favore, con elaborazione di
3 progetto di sgancio dalla Comunità ospitante, con supporto domiciliare e iscrizione a scuola materna o al nido di;
che fosse ordinato il rientro dei due figli maggiori Per_3 dalla Nigeria e l'avvio della procedura necessaria al ricongiungimento;
che fossero garantiti contatti telefonici quotidiani tra la madre ed i figli;
che i bambini, prima del loro rientro in Italia, fossero riportati dai nonni materni;
che l'indennità di accompagnamento e l'assegno unico universale venissero assegnati a lei per l'intero; che vi fosse un ordine di esibizione del passaporto del SI. e della documentazione a prova Pt_1 dell'impedimento riferito per il ritorno a casa dei bambini. Il resistente, di contro, chiedeva: che la casa familiare rimanesse nella sua disponibilità, anche per agevolare la pratica di ricongiungimento;
che e restassero dalla zia paterna, con Per_2 CP_2
impegno all'iscrizione della scuola di riferimento ed esibizione dei documenti comprovanti la relativa iscrizione;
che, quanto al mantenimento dei due figli attualmente in Nigeria, ci fosse una revisione dell'importo e che il pagamento avvenisse direttamente verso la zia o in subordine i nonni materni.
Con ordinanza dd. 06.02.2025, il giudice disponeva in via temporanea ed urgente:
l'affidamento di tutti i minori all'Ente Locale per il tramite dei Servizi Sociali;
la nomina dell'avv. Anna Cattaruzzi quale Curatrice Speciale dei minori, con il compito – tra gli altri – di curare la predisposizione e l'avvio delle pratiche necessarie a garantire il rientro in Italia dei minori;
l'ordine di rientro in Italia dei minori e e, prima Per_2 CP_2 ancora, l'ordine a carico del SI. di garantire che i minori rientrassero presso la casa Pt_1
della nonna materna;
il collocamento del minore presso la madre, con diritto di Per_3 visita paterno solo in forma protetta;
l'assegnazione della casa familiare alla madre, con efficacia dal momento di realizzazione di tutte le misure di supporto necessarie a garantire alla SI.ra il recupero di una propria autonomia, personale, lavorativa ed economica. Pt_1
All'udienza del 11.03.2025, si appurava che i bambini, contrariamente a quanto prescritto dal Tribunale, erano rimasti presso la zia paterna ma il padre ribadiva nondimeno l'impegno a garantire il loro trasporto presso la nonna materna;
il SI. affermava di Pt_1
aver lasciato il precedente impiego e di aver trovato un nuovo lavoro a San Vito al
Tagliamento. L'udienza veniva rinviata per aggiornamenti al giorno 27.03.2025.
Nel corso di tale udienza, le parti hanno atto che il SI. si era trasferito Pt_1
definitivamente in Nigeria per accudire i minori e la SI.ra si è Per_1 Per_2 Pt_1 detta d'accordo con tale decisione e ha dichiarato di voler rimanere in Italia, occupandosi
4 di , cercando un lavoro e una propria indipendenza, per poi rientrare anch'ella in Per_3
Nigeria, dopo aver messo da parte qualche risparmio.
Il giudice istruttore, a fronte di tali fatti sopravvenuti, concedeva alle parti termine per il deposito di note scritte, nelle quali poter promuovere le proprie richieste in ordine alle necessarie modifiche ai provvedimenti provvisori adottati ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c. in precedenza.
Le parti hanno depositato note scritte e sono state sentite all'udienza del 17.04.2025, all'esito della quale, il giudice istruttore ha: -preso atto della volontà concorde di genitori circa il fatto che e rimangano in Nigeria accuditi dal padre;
-revocato, Per_1 Per_2 per l'effetto, l'affidamento di questi minori all'Ente Locale e la nomina della Curatrice;
- revocato l'ordine di adottare le misure necessarie a garantire il rientro dei minori in Italia;
-revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre (dal momento che il contratto di locazione, intestato al SI. è stato risolto a seguito dell'abbandono dell'immobile e Pt_1
del trasferimento in Nigeria); -confermato il collocamento di presso la mamma Per_3 nella comunità “Casa del Sorriso” di Villa Santina;
-confermato l'assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito;
-disposto che l'assegno unico universale riferito a fosse attribuito in via esclusiva alla madre;
-disposto che ciascun genitore Per_3
provvedesse in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario dei figli presso di sé collocati in via esclusiva. Infine, avendo le parti chiesto la pronuncia di separazione personale, il giudice relatore ha immediatamente rimesso la causa in decisione in punto status, riservandosi l'indicazione di una successiva udienza di aggiornamento della situazione familiare complessiva.
***
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente alla luce del fatto che il SI. si è definitivamente trasferito, nel marzo 2025, a vivere Pt_1
in Nigeria, lontano dalla moglie e dal figlio più piccolo . Per_3
5 Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in [...] Parte_1
il 19/06/1990 e nato in [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in data 29/03/2018, in BENIN (Nigeria), atto non trascritto;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di conSIlio del 22.04.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
6