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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 17/11/2022, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2022
N. 00555/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01194/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2022, proposto da
EKSO S.r.l., P.A.T.O. S.r.l., Simeone S.r.l., SAPI S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione Segreteria Tecnica del PNRR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
di ROTECH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Florenzano, Andrea Sticchi Damiani, Sandro Manica e Daniele Salghetti Drioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Evoluzione Ecologica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a ) della Disp. n. 59463 del 03.10.2022, recante approvazione delle risultanze dei verbali ed aggiudicazione della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di rinnovamento e miglioramento funzionale, con tecnologia “no dig (reling)” delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell’abitato di Taranto - SS 7 ter , in favore del R.T.I. composto da Rotech S.r.l. e Evoluzione Ecologica S.r.l.;
b ) del verbale n. 9 del 03.10.2022 recante proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di rinnovamento e miglioramento funzionale, con tecnologia “no dig, (reling)” , delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell’abitato di Taranto - SS 7 ter , in favore del R.T.I. composto da Rotech S.r.l. e Evoluzione Ecologica S.r.l.;
c) nei limiti dell’interesse del R.T.I. ricorrente, del verbale n. 1 del seggio di gara del 14.07.2022;
d ) nei limiti dell’interesse del R.T.I. ricorrente della Disp. n. 45920 del 20/07/2022 di approvazione del verbale n. 1 del 14.07.2022;
e ) nei limiti dell’interesse del R.T.I. ricorrente dei verbali della commissione di gara n. 3 del 24.08.2022, n. 4 del 25.08.2022, n. 5 del 29.08.2022, n. 6 del 31.08.2022, n. 7 del 13.09.2022 e n. 8 del 23.9.2022:
f ) del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto, qualora interpretato in maniera difforme da quanto rappresentato nel presente ricorso;
g ) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi comprese le note AQP dell’11.10.2022 e del 26.10.2022, recanti il parziale diniego di accesso agli atti di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A., di Rotech S.r.l., del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, della Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione Segreteria Tecnica del PNRR;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. B. A. Pasqualone per le parti ricorrenti, avv. A. Carabba per la parte resistente, avv. dello Stato G. Matteo per le amministrazioni statali, avv. D. Florenzano, avv. M. Conte, in sostituzione dell’avv. A. Sticchi Damiani, per la controinteressata;
Ritenuto che – fatti salvi gli approfondimenti necessari ad accertare se, nella specie, si verta in materia di “interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR” ex art. 12 bis del D.L. 16.6.2022, n. 68 – non sia apprezzabile il fumus di fondatezza della domanda, alla stregua degli argomenti difensivi sviluppati dalle parti intimate e tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali in ordine:
a ) alle modalità di accertamento del requisito di idoneità professionale ex art. 83, co. 3, del D. Lgs n. 50/2016 (cfr. TAR Lecce, Sez. II, 2.11.2021, n. 1572; Cons. Stato, Sez. V, 25.9. 2019, n. 6431; Id. , 25.7.2019, n. 5257);
b ) alla limitazione dell’ambito applicativo dell’art. 89, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ai soli casi in cui l’ausiliaria metta a disposizione titoli professionali o di studio che non possono essere trasferiti al concorrente in quanto strettamente personali (cfr. TAR Lecce, Sez. II, 28.7.2022, n. 1309; Cons. Stato, Sez. V, 26.4.2021, n. 3374; Id ., IV, 17.12.2020, n. 8111; Corte di Giustizia, 7.4.2016, causa C-324/14);
c ) al numero dei dipendenti da computare ai fini dell’applicazione della legge n. 68/1999 in materia di riserva delle quote di lavoro in favore di disabili (cfr. T.A.R. Bari, Sez. I, 13.7.2017, n. 788; Cons. di Stato, Sez. V, 19.1.2017, n. 383; Id. , Sez. III, 15.5.2017, n. 2252);
d ) alla non obbligatorietà dell’indicazione del nome del subappaltatore all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15.2.2021, n. 1308; Id. 20.8.2019, n. 5745; Ad. Plen. 2.11.2015, n. 9);
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere respinta, con contestuale fissazione dell’udienza pubblica del 12 gennaio 2023 per la trattazione di merito e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase;
Ritenuto, infine, di fissare per la medesima data del 12 gennaio 2023 la camera di consiglio ai fini della decisione sull’istanza ex art. 116 c.p.a., proposta unitamente al ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 gennaio 2023; fissa per la medesima data la camera di consiglio ai fini della decisione sull’istanza ex art. 116 c.p.a.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, che liquida nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore di Acquedotto Pugliese S.p.a., di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore della controinteressata Rotech S.r.l. e di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore delle amministrazioni statali costituite con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO